CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 1 del 08/01/2018 – A.S.D. Mussomeli – A.S.D. Sport Club Nissa 1962/Lega Nazionale Dilettanti/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 1

Anno 2018

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

composto da

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Musacchio - Relatore

Vito Branca

Guido Cecinelli

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

nel giudizio iscritto al R.G. n. 65/2017, presentato congiuntamente, in data 10 giugno 2017, dalla società A.S.D. Mussomeli, in persona del presidente pro-tempore, sig. Vincenzo Munì, e dalla società A.S.D. Sport Club Nissa 1962, in persona del presidente pro-tempore, sig. Natale Ferrante, rappresentate e difese dall’avv. Danilo Giracello,

 

avverso e per l’annullamento

 

 

della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale della Sicilia, presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 419 dell’11 maggio 2017, la quale, a conclusione del procedimento n. 171/A (promosso dalla A.S.D. Polisportiva Castelbuono avverso  la  declaratoria  di  inammissibilità  del  reclamo  proposto innanzi  al  Giudice  Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia Lega Nazionale Dilettanti - con riferimento alla gara del campionato di Eccellenza, girone A, Sportclub Marsala 1912 s.r.l. / A.S.D. Polisportiva Castelbuono del 23.4.2017), ha accolto il gravame e, in riforma della decisione impugnata, ha modificato il risultato della gara conseguito sul campo, applicando alla Sportclub Marsala 1912 s.r.l. la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 10 luglio 2017, l'avv. Danilo Giracello, per le ricorrenti A.S.D. Mussomeli e  A.S.D. Sporting Club Nissa 1962, nonché l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.

 

Ritenuto in fatto

 

In data 23 aprile 2017 si svolgeva la gara del campionato di Eccellenza Sicilia - girone A – Sportclub Marsala 1912 / Polisportiva Castelbuono, conclusasi con il risultato 2-1.

La Polisportiva Castelnuovo proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, il quale, con decisione pubblicata il 26 aprile 2017, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di notifica.

Nel merito, la reclamante aveva eccepito che la Sportclub Marsala 1912, nella gara incriminata, aveva schierato un calciatore quindicenne senza la prescritta preventiva autorizzazione.

Avverso detta decisione, la Polisportiva Castelnuovo proponeva gravame dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti che, con decisione pubblicata il 2 maggio 2017, nel confermare l’inammissibilità del reclamo di primo grado, ha rimesso gli atti al Giudice Sportivo Territoriale affinché si pronunciasse nel merito e, tanto, sull’asserito presupposto della rilevabilità d’ufficio, da parte del Giudice Sportivo, di tutte quelle irregolarità regolamentari che falsano il risultato di una gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale, reinvestito nuovamente della controversia, con decisione pubblicata l’8 maggio 2017, nel confermare l’inammissibilità dell’originario gravame, dichiarava precluso il riesame di merito e, per l’effetto, ribadiva di dover dare atto del risultato conseguito sul campo.

Anche tale decisione veniva impugnata dalla Polisportiva Castelbuono dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale, la quale, con provvedimento impugnato in questa sede, nel rilevare che il Giudice Sportivo Territoriale avrebbe potuto e dovuto attivare i suoi poteri officiosi, ex art. 29, commi 7 e 8, del C.G.S., al fine di accertare la posizione regolare dei giocatori partecipanti alla gara; ritenendo che il Giudice di prime cure, nel dare atto del risultato conseguito sul campo, si sia pronunciato nel merito, attestando l’assenza di situazioni di irregolarità nella gara; ritendo, altresì, la decisione carente di motivazione in quanto non sono illustrate le ragioni del proprio convincimento; ai sensi dell’art. 36, comma 4, del C.G.S., ha riformato la decisione di primo grado decidendo la controversia nel merito e, quindi, modificando il risultato della gara conseguito sul campo e disponendo l’applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a danno della società Sportclub Marsala 1912 s.r.l.

Nelle more del giudizio, il Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, con provvedimento pubblicato il 3 maggio 2017, disponeva il rinvio delle gare di Play Out proprio in considerazione della pendenza del reclamo proposto dalla Polisportiva Castelbuono.

A seguito della decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale, veniva riformulata la classifica e veniva definito il programma delle gare di Play Out nel seguente modo: Sport Club Nissa 1962 – Atletico Campofranco e Pro FavaraMussomeli.

Dai rispettivi confronti entrambe le ricorrenti sono uscite sconfitte, con  conseguente retrocessione nel campionato di Promozione.

Avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello Territoriale propongono gravame le ricorrenti, deducendo la loro legittimazione ad impugnare in ragione del pregiudizio che le stesse hanno ricevuto dalla riformulazione della classifica e, quanto alla pronuncia impugnata, l’illegittimità della stessa, in quanto la declaratoria di inammissibilità dell’originario reclamo proposto dalla Polisportiva Castelbuono precludeva al Giudice d’appello di entrare nel merito esercitando i poteri officiosi riservati in maniera esclusiva al Giudice Sportivo Territoriale.

Quanto allo specifico pregiudizio, le ricorrenti hanno dedotto che, stante l’originaria classifica, la società Sport Club Nissa 1962 non doveva disputare i Play Out, in quanto aveva raggiunto la salvezza al termine del campionato, mentre la società Mussomeli avrebbe dovuto disputare i Play Out, affrontando in casa la Polisportiva Castelbuono, con due risultati utili per raggiungere la salvezza (la vittoria ed il pareggio); in conseguenza dell’impugnata decisione, di converso, ha dovuto affrontare la Pro Favara in casa di questa.

Con memoria del 16 giugno 2017, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ad agire, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del C.G.S. del CONI, nonché l’inammissibilità per difetto di interesse ad agire e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto sarebbe pacifico che alla gara incriminata ha partecipato un calciatore quindicenne senza la preventiva prescritta autorizzazione.

 

Considerato in diritto

Il ricorso è inammissibile.

L’art. 54, comma 2, del C.G.S. del CONI prevede la facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport soltanto alle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione, nonché alla Procura Generale dello Sport.

Nel caso che ci occupa, la decisione impugnata non è stata resa nei confronti delle odierne ricorrenti, bensì, nei soli confronti delle società Polisportiva Castelbuono e Sportclub Marsala 1912 e tanto basta per escludere la legittimazione ad agire delle ricorrenti.

Tale limite nemmeno può essere superato dal richiamo operato dalle ricorrenti al disposto di cui all'art. 6 del C.G.S. del CONI, all’art.100 c.p.c. ed al principio pacificamente affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale “l’interesse ad agire, essendo una condizione dell’azione, deve essere accertato con riferimento al tempo della decisione”.

Infatti, quest’ultima ipotesi presuppone, in ogni caso, un’azione esercitata in un momento in cui l’interesse non era attuale, ma che diventa tale al tempo della decisione.

Il sistema processuale sportivo, così come delineato dal C.G.S. del CONI nell’ambito della sua autonomia, riconosciuta dall’art.1 del D.L. n. 220 del 19.8.2003, convertito con legge n. 280 del 17.10.2003, quale “giustizia associativa”, prevede per i soggetti titolari di una situazione giuridicamente protetta la sola possibilità di intervenire nel giudizio dinanzi al Tribunale Federale, mentre,  diversamente  da  quanto  previsto  dall’ordinamento  giuridico  della  Repubblica,  non contempla la possibilità dell’opposizione di terzo come, appunto, previsto dall’art. 404 c.p.c.

Pertanto, anche in considerazione dell’interpretazione costituzionalmente orientata del citato articolo 1 del D.L. 220/2003 (Cort. Cost., 11.2.2011, n. 49), il terzo che sia rimasto estraneo al giudizio sportivo, poiché privo della tutela impugnatoria, potrà soltanto agire dinanzi al Giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per far valere esclusivamente pretese risarcitorie (TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11.12.2012, n.10304), sempreché, ovviamente, siano coinvolte situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico della Repubblica (Cons. St., Sez. VI, 20.11.2013, n. 5514; 20.6.2013, n. 3368).

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanza dello Sport Prima Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 luglio 2017.

Il Presidente                                                                                      Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                              F.to Giuseppe Musacchio

 

Depositato in Roma, in data 8 gennaio 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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