CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 14/2019 del 13 febbraio 2019 – A.S.D. Elite Sambenedettese/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Settore Giovanile e Scolastico FIGC/Comitato Regionale Marche FIGC-LND/Delegazione Provinciale Ascoli Piceno-C.R.T.- LND-FIGC
Decisione n. 14
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Cesare San Mauro - Relatore
Giuseppe Andreotta
Angelo Maietta
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 107/2018, presentato, in data 6 dicembre 2018 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00926 del 7 dicembre 2018), dalla società A.S.D. Elite Sambenedettese (di seguito anche ASD ELITE), in persona del Presidente, Pasqualino Provaroni, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Alessandro De Paulis, del Foro di Teramo, con elezione di domicilio presso lo Studio del medesimo legale, in Tortoreto (TE), alla Via Nazionale 24/A,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC), in persona del Commissario Straordinario, Roberto Fabbricini, non costituitasi in giudizio;
la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito anche LND), in persona del Presidente, Cosimo Sibilia, non costituitasi in giudizio;
il Settore Giovanile e Scolastico FIGC (di seguito anche Settore Giovanile e Scolastico della FIGC), in persona del Presidente, Vito Tisci, non costituitosi in giudizio;
il Comitato Regionale Marche FIGC - LND (di seguito anche CR MARCHE) in persona del Presidente, Paolo Cellini, non costituitosi in giudizio;
e nei confronti
della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - CRT - LND - FIGC (di seguito anche DP ASCOLI PICENO), in persona del Delegato Provinciale, Luigi Paoletti, non costituitasi in giudizio;
per l’impugnazione
della delibera di non ammissione dell’Associazione ricorrente al campionato Allievi e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019, emanata dal CR MARCHE e resa nota con
C.U. del CR MARCHE n. 71 del 22 novembre 2018;
del provvedimento assunto dal Consiglio di Presidenza del CR MARCHE nella riunione del 26 novembre 2018, comunicato all’Associazione ricorrente a mezzo PEC il successivo 28 novembre;
della delibera del CR MARCHE comunicata alla ricorrente a mezzo PEC in data 30 novembre 2018, nella parte in cui non ammette l’Associazione ricorrente ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi neppure come squadra fuori classifica;
di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, conseguenti e collegati alle predette delibere e provvedimenti, tra cui: il C.U. del CR MARCHE n. 35 del 28 settembre 2018, limitatamente al punto dei criteri di preclusione dei campionati regionali per la stagione sportiva 2018/2019; nonché il C.U. della DP ASCOLI PICENO n. 36 del 30 novembre 2018, nella parte in cui viene indicata tra le società ammesse al Campionato Allievi e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019 l’Associazione ricorrente.
Vista la difesa scritta e la documentazione prodotta dalla parte costituita;
uditi, nell’udienza del 9 gennaio 2019, il difensore della parte ricorrente - ASD Elite Sambenedettese - avv. Alessandro De Paulis, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Cesare San Mauro.
Ritenuto in fatto
In data 29 agosto 2018, la DP ASCOLI PICENO, con C.U. n. 9, indicava la data di chiusura delle iscrizioni ai tornei autunnali Categoria Esordienti alla data dell’8 settembre 2018 (v. p. 11 C.U. 9/2018, Notizie su attività agonistica - Attività di base - Iscrizioni Tornei Autunnali);in data 28 settembre 2018, il CR MARCHE, con C.U. n. 35, indicava le preclusioni all’ammissione alla seconda fase regionale, specificando tra i motivi di preclusione “la mancata partecipazione, nella stagione sportiva 2018/2019 ai campionati o tornei organizzati dalla FIGC in tutte le categorie giovanili degli Allievi, Giovanissimi, Pulcini ed Esordienti”;in data 21 novembre 2018, la DP ASCOLI PICENO, con C.U. n. 32, rendeva nota la classifica finale per cui l’ASD ELITE si classificava al secondo posto del Campionato Allievi Provinciali e al primo posto Giovanissimi Provinciali per la stagione sportiva 2018/2019 (v. doc. 4 ASD ELITE, p. 2, sez. “Notizie su attività agonistica”, Allievi 2° fase Ascoli, Girone H e p. 3, Giovanissimi 2° fase Ascoli, Girone I);in data 22 novembre 2018, la ASD ELITE, in ragione delle preclusioni all’ammissione alla seconda fase regionale di cui al C.U. n. 35 CR MARCHE del 28 settembre 2018, comunicava al CR MARCHE che avrebbe iscritto la propria squadra nella Categoria Esordienti al Torneo Primaverile della Stagione Sportiva 2018/2019;nella medesima data, il CR MARCHE, con determinazione resa nota con C.U. n. 71 del 22 novembre 2018 (v. doc. 1 ASD ELITE), con riferimento a quanto pubblicato nel C.U. n. 35 del 28 settembre 2018, al termine della fase provinciale, pubblicava l’elenco delle società che risultavano essersi qualificate per il Campionato Regionale Allievi e Giovanissimi, oltre alle società professionistiche che prenderanno parte ai campionati “fuori classifica”, non inserendo la ASD ELITE in nessuna delle Categorie;in data 25 novembre 2018, la ASD ELITE chiedeva al CR MARCHE un chiarimento relativo al C..U. n. 71 del 22 novembre 2018, in merito al mancato inserimento nelle graduatorie di ammissione del Campionato Regionale nelle categorie Allievi e Giovanissimi;
in data 28 novembre 2018, il CR MARCHE, in riscontro alla predetta richiesta di chiarimenti avanzata dalla ASD ELITE, comunicava che “il Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Marche nella riunione del 26.11.2018 ha deciso di confermare le graduatorie di ammissione ai Campionati regionali Allievi e Giovanissimi pubblicate nel CU N. 71 del 22.11.2018”;
a fronte di ciò, la ASD ELITE, nella medesima data, chiedeva comunque al CR MARCHE di essere ammessa al campionato regionale per le categorie Allievi e Giovanissimi, anche come squadra fuori classifica;
in data 30 novembre 2018, il CR MARCHE comunicava il mancato accoglimento della richiesta avanzata dalla ASD ELITE;
in data 6 dicembre 2018 la ASD ELITE ha notificato il presente ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (prot. Coll. Gar. Sport n. 00926 del 7 dicembre 2018); alla FIGC; alla LND; al SGS FIGC; al CR MARCHE, e, infine, alla DP ASCOLI PICENO, successivamente depositato presso il Collegio di Garanzia, per sentir “in tesi annullare e/o revocare la delibera pubblicata sul C.U. Comitato Regionale Marche N. 71 del 22/11/2018 nella parte in cui esclude e non indica tra le società ammesse al campionato Allievi e Giovanissimi stagione sportiva 2018/2019 la A.S.D. Elite Sanbenedettese; - del provvedimento assunto dal Consiglio di Presidenza del Comitato Regionale Marche nella riunione del 26.11.2018 comunicato alla ricorrente a mezzo PEC in data 28/11/2018; della delibera e decisione del Comitato Regionale Marche FIGC LND comunicata alla ricorrente mezzo PEC in data 30.11.2018 nella parte in cui non ammette ai Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi anche come squadra fuori classifica; di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti alle predette delibere e provvedimenti compreso il C.U. Comitato Regionale Marche N. 35 del 28/09/2018 limitatamente al punto dei criteri di preclusione dei campionati regionali per la stagione sportiva 2018/2019 nonchè del C.U. n. 36 del 30.11.2018 Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno C.R.T. - L.N.D. - F.I.G.C. nella parte in cui viene indicata tra le società ammesse al Campionato Allievi e Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2018/2019 la A.S.D. Sanbenedettese; per l’effetto ordinare al Comitato Regionale Toscana
F.I.G.C. - L.N.D. di disporre l’inserimento nell’organico del Campionato Regionale Allievi per la stagione sportiva 2018/2019 e nell’organico del campionato regionale Giovanissimi per la stagione sportiva 2018/2019 della A.S.D. Elite Sanbenedettese anche in sovrannumero; in ipotesi accertare la ricorrenza dei requisiti e/o l’assenza di preclusioni in capo alla A.S.D. Elite Sanbenedettese per l’assegnazione del titolo sportivo per la partecipazione al campionato Allievi Regionali 2018/2019 e al campionato Giovanissimi Regionali 2018/2019 e per l’effetto ordinare al Comitato Regionale Marche F.I.G.C. - L.N.D. di disporre l’inserimento nell’organico del Campionato Regionale Allievi per la stagione 2018/2019 e nell’organico del Campionato Regionale Giovanissimi della A.S.D. Elite Sanbenedettese anche in sovrannumero”.
Considerato in diritto
- La ASD ELITE ha impugnato i suddetti provvedimenti, chiedendone l’annullamento, per tre motivi, che possono essere così riassunti.
Con il primo motivo, la ASD ELITE ha ritenuto violate e/o erroneamente applicate le disposizioni normative emanate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, pubblicate sul C.U. n. 28/SGS del 1 dicembre 2017, relativamente ai limiti entro i quali i comitati regionali possono stabilire ulteriori criteri per l’ammissione delle società ai campionati regionali, argomentando che la normativa nazionale, non modificabile, disciplina il criterio di esclusione nei seguenti termini, “mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2017/2018) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per le categorie Esordienti e Pulcini”, “mentre la normativa regionale modifica la suddetta disposizione prevedendo l’esclusione dai campionati regionali in caso di mancata partecipazione anche ad una sola categoria tra Esordienti “e” Pulcini” (p. 7 Ricorso ASD ELITE).
Con il secondo motivo, l’Associazione ricorrente ha lamentato la violazione del principio di irretroattività delle sanzioni/preclusioni, nonché la violazione del principio di legalità, per eccesso di discrezionalità, irragionevolezza e disparità di trattamento, dal momento che “la preclusione in esame produce effetti sanzionatori nei confronti della A.S.D. Elite Sanbenedettese quale società avente diritto a partecipare alla stagione sportiva 2018/2019 al campionato Allievi Regionali e Giovanissimi Regionali in ragione del titolo sportivo ottenuto sul campo con la vittoria del campionato Allievi Provinciali 2018/2019 e Giovanissimi Provinciali 2018/2019 e tali effetti sanzionatori, rappresentati dalla preclusione a partecipare ad un campionato superiore per società avente diritto per titolo sportivo, non possono essere applicati ex ante pena la violazione del principio dell’irretroattività sia dell’azione amministrativa che delle sanzioni disciplinari”.
Con il terzo ed ultimo motivo, poi, la ASD ELITE ha evidenziato la violazione del principio di tipicità della sanzione, nonché di buona fede, ai fini dell’ammissione alla partecipazione al Campionato Esordienti 2018/2019.
- La FIGC, la LND, il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il Comitato Regionale Marche FIGC - LND e, infine, la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno - CRT - LND - FIGC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non si sono costituiti in giudizio.
- Ritiene il Collegio di Garanzia dello Sport che il ricorso della ASD ELITE è inammissibile per i seguenti motivi.
- Secondo quanto previsto dal primo e dal terzo comma dell’art. 54 CGS CONI:
- “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art.
12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti” (art. 54, comma 1, CGS CONI);
- “il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite d’intesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative all’esercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica l’art. 33 del presente Codice in quanto compatibile” (art. 54, comma 3, CGS CONI).
Il Collegio di Garanzia dello Sport, pertanto, ha due ambiti di competenza, entro i quali interviene in qualità di:
- giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale;
- giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI.
- Ai fini che qui rilevano, come appena ribadito, ai sensi del predetto comma 3, possono essere impugnate direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le controversie relative ad atti e provvedimenti del CONI e quelle previste da “altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali”.
Ne è un esempio il “regolamento ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva”, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 Maggio 2016), per cui, “in ragione della natura delle situazioni soggettive in esse coinvolte e della loro notevole rilevanza per l ’ordinam ent o spor t ivo na zionale , sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di:
a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro”.
Il Regolamento in esame, inoltre, ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso “il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio”, e, al successivo art. 4, che i suindicati atti nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni “devono espressamente indicare l’impugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia”.
Da ultimo, la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche è stata, altresì, prevista dall’art. 12ter Statuto CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 26 ottobre 2018, per cui, ai sensi del comma 3, “il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva..”. Pertanto, in assenza di espresse previsioni normative, imposte da situazioni, quale è quella delle competizioni professionistiche, in cui l’Ordinamento sportivo nazionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico complessivamente considerato, gli atti federali trovano la loro sede naturale di impugnazione davanti gli Organi della Giustizia federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
-
- Senza considerare che, a livello normativo, risultano coerenti con tale conclusione, da un lato, l’art. 30, comma 1, CGS CONI, il quale prevede che “per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi al Tribunale federale” e l’art. 44, comma 2, CGS FIGC (previsto nel Titolo VII, dedicato a “la disciplina sportiva in ambito regionale della Lnd e del settore per l’attività giovanile e scolastica”), per cui “il Tribunale federale a livello territoriale ha competenza per i campionati e le altre competizioni organizzate dal Comitato Regionale”.
Quindi, neppure potrebbe sostenersi che la fattispecie dedotta dalla ricorrente non possa trovare adeguata tutela già innanzi agli Organi di Giustizia Federale.
-
- Le considerazioni svolte in merito al carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito riservata al Collegio di Garanzia dall’art. 54, comma 3, CGS CONI, infine, sono state recentemente confermate dalle Sezioni Unite di questo Collegio che, pur consapevoli dei diversi orientamenti adottati nel tempo dalle singole Sezioni, hanno definitivamente chiarito che, fuori dai casi in cui prevale la tutela dell’ordine sportivo nazionale e dell’ordine pubblico complessivamente considerato, “la corretta interpretazione delle citate disposizioni dell’art. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nell’ambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali” (così Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 7-11 settembre 2018).
Da ciò discende che il Collegio di Garanzia dello Sport non può che dichiarare inammissibile il ricorso in esame, avendo ad oggetto provvedimenti di esclusione della ricorrente da una competizione sportiva dilettantistica (il Campionato Regionale per le categorie Allievi e Giovanissimi).
- Non risultando costituita alcuna parte resistente, non vi è luogo a provvedere circa il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe, dichiara il ricorso presentato dalla A.S.D. ELITE SAMBENEDETTESE inammissibile.
Nulla per le spese.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 gennaio 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Cesare San Mauro
Depositato in Roma, in data 13 febbraio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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