CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19 del 10/04/2018 – ASD Taurisano 1939/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Puglia FIGC-LND/Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto

Decisione n. 19

Anno 2018

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Guido Cecinelli

Giuseppe Musacchio

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2018, presentato, in data 19 gennaio 2018, dalla ASD Taurisano 1939, in persona del presidente e legale rapp.te p.t., sig. Alberto Tornesello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Perugini e Massimo Vasquez - Giuliano;

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla Via Gregorio Allegri, n. 14, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta;

nonché nei confronti

della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) - in persona del legale rapp.te p.t., con sede in 00196 Roma – Piazzale Flaminio, n. 9,

 

del Comitato Regionale Puglia FIGC LND - in persona del legale rapp.te p.t., con sede in 70124 Bari, Via Pende, n. 23,

 

e della Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via R.Orsini, n. 149 – 73010 Soleto (LE)

avverso

la decisione (C.U. n. 43 del 21 dicembre 2017)  della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CR Puglia, in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato,  con la quale la Corte di Appello Territoriale ha accolto il reclamo proposto dalla Polisportiva Calcio Soleto contro la ASD Taurisano in relazione alla gara disputata tra le stesse il 5 novembre 2017 e, per l’effetto, ha inflitto alla ASD Taurisano la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3-0 in favore della Polisportiva Calcio Soleto, confermando anche il provvedimento dell’ammenda di € 200,00 (duecento/00), già comminato dal Giudice Sportivo di cui al CU n. 39 del 30 novembre 2017.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 28 marzo 2018, l’avv. Arturo Perugini, per la ricorrente ASD Taurisano 1939, nonché l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

 

 

Ritenuto in fatto

Con il ricorso a questo Collegio di Garanzia, la ricorrente ASD Taurisano ha impugnato la decisione (C.U. n. 43 del 21 dicembre 2017)  della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il

C.R. Puglia, dolendosi del fatto che quest’ultima avesse non correttamente valutato i fatti avvenuti nella gara del 5 novembre 2017, laddove la ricorrente medesima aveva indicato sulla distinta consegnata all’arbitro un numero di calciatori di riserva maggiore rispetto a quello consentito dall’art. 23 del  C.U. n. 1 del giorno 1 luglio 2017 della FIGC, in base al quale si possono portare in panchina soltanto 7 calciatori; in particolare, nella vicenda oggetto di delibazione, la ricorrente ne aveva indicati 9 e, per tale violazione, il Giudice Sportivo aveva comminato alla ricorrente odierna la sanzione dell’ammenda di € 200,00, ritenendo che la violazione contestata non fosse tipizzata quanto alla sanzione applicabile né all’interno del C.U. appena menzionato, né tanto meno nelle ipotesi di cui all’articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, laddove il medesimo si occupa di indicare in quali casi possa essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara.

Avverso la decisione del GS Territoriale, la Polisportiva Soleto proponeva reclamo e la Corte d’Appello Territoriale, in accoglimento dello stesso, comminava, previa riforma della decisione del Giudice Sportivo, la sanzione della perdita della gara, motivando la propria decisione sul presupposto che l’inserimento di due calciatori in più rispetto a quelli consentiti integrasse una ipotesi di alterazione dello svolgimento della gara a cui consegue la sanzione della perdita della stessa, ritenendo che i calciatori indicati in più fossero privi di titolo per poter essere impiegati e che, comunque, il fatto che l’art. 17 CGS FIGC non prevedesse tipicamente una sanzione per la violazione del numero dei sostituti, non poteva essere addotta come tesi utile al rigetto del reclamo perché tale ipotesi avrebbe lasciato una violazione incidente sul regolare svolgimento della gara, priva della adeguata sanzione.

Avverso tale decisione la ricorrente ASD Taurisano ha proposto ricorso all’intestato Collegio di Garanzia, affidando le sue doglianze ad un unico motivo di gravame avente ad oggetto la “illegittima applicazione dell’art. 17 comma 5 CGS – FIGC, in combinato disposto con l’art. 29, comma 7 CGS, nonché per difetto di motivazione”, per non aver tenuto, la Corte d’Appello

Sportiva Territoriale, in debito conto che nell’art. 17 CGS non vi sia la previsione della contestata violazione tra quelle utili a comminare la sanzione della perdita della gara, nonché per difetto di motivazione in relazione al perché, per contro, tale sanzione sia stata comunque inflitta.

Concludeva, pertanto, per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, chiedendo la conferma della decisione del Giudice Sportivo.

La FIGC si è ritualmente costituita in giudizio con memoria di difesa, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Su queste premesse in fatto, è opportuno svolgere le seguenti considerazioni in

Diritto

Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), del Comitato Regionale Puglia F.I.G.C. – L.N.D. e della Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto che, seppur ritualmente citate, non so sono costituite in giudizio.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In più occasioni il Collegio di Garanzia ha avuto modo di chiarire come la funzione assegnata dall’ordinamento sportivo a detto Organismo giustiziale sia quella di verificare la corretta applicazione delle norme, nonché di appurare eventuali lacune del sistema e correggerle per via interpretativa in una prospettiva di formante giurisprudenziale o, più correttamente, giustiziale. In tale perimetro è evidente che i criteri cui ispirarsi nella esternalizzazione della funzione suddescritta sono, da un lato, quelli propri dell’ordinamento sportivo e, dall’altro, in assenza di questi, quelli dell’ordinamento generale. Questa regola, com’è noto, è espressamente scritta nell’articolo 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI che rinvia ai principi del processo civile “per quanto non previsto” e fermo restando il carattere di informalità cui è ispirato l’ordinamento sportivo.

Il Collegio di Garanzia ha anche avuto modo di affermare come, spesso, deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche talun principio penalistico generale (cfr. Collegio di

Garanzia, decisione n. 15/17), che trova ingresso a favore dell’incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all’apertura avutasi con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819).

Su queste premesse di natura sistematica – procedimentale, lo scrutinio di legittimità domandato con l’odierno gravame porta ad un giudizio di meritevolezza della doglianza.

Invero, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall’art. 17 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solco tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende “altre”; ed ecco il perché, nell’approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Apertis verbis, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all’analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall’art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale “ le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”.

Sulla scorta di tale ragionamento, la Corte Sportiva Territoriale della Puglia ha errato nell’applicare la sanzione sportiva della perdita della gara, sostenendo che “non può essere condivisa la tesi della non assoggettabilità del caso in esame a quanto previsto dall’articolo 17 CGS dal momento che la violazione del numero dei sostituti (poi utilizzati in parte) rimarrebbe ingiustificatamente senza sanzione pur incidendo inequivocabilmente sulla regolarità della gara” e tanto perché, dopo aver riconosciuto l’assenza della previsione normativa, essa Corte non poteva sostituirsi al legislatore sportivo, “creando” di fatto e per via giustiziale un precetto imperativo.

Nella vicenda in esame, le argomentazioni di cui sopra, già di per se sole sufficienti all’accoglimento del gravame per illegittima, rectius fuorviante applicazione di una norma inesistente, incrociano altre considerazioni che comunque meritano l’attenzione dello scrivente

Collegio. In particolare, si legge nella motivazione della Corte Territoriale che i calciatori in “esubero” rispetto al numero consentito dalla norma di settore, essendo privi di titolo, hanno alterato il regolare svolgimento della gara e, quindi, in applicazione dell’articolo 17, comma 5, lettera a), la sanzione della perdita della gara sarebbe legittima.

Anche in tale iter argomentativo la Corte Territoriale commette un errore di valutazione; invero, l’avere titolo a partecipare ad una gara significa essere in regola col tesseramento e non avere squalifiche o altri procedimenti in corso. La mera “aggiunta” in un elenco non priva il calciatore del suo titolo a partecipare ad una gara, anche perché la circostanza che i calciatori aggiunti in coda alla lista siano stati poi impiegati non è di per se sola idonea ad inficiare la gara stessa, atteso che, in assenza di norma e di prova contraria, i medesimi calciatori aggiunti in coda avrebbero potuto essere inseriti ai numeri precedenti correggendo la lista e postponendo i numeri precedenti a quelli loro assegnati in coda. Quid iuris in tale ultimo caso? Non v’è chi non veda che la numerazione è soltanto un fatto stilistico procedimentale e non sostanziale, ferma restando la regola del numero “chiuso” che deve essere inserito in lista. Ma tale violazione, ovvero l’aggiunta in esubero rispetto a quanto previsto, da un lato non qualifica l’atleta come privo di “titolo” e, dall’altro, non sconta la sanzione della perdita della gara.

La ricorrente Taurisano chiede, pertanto, l’annullamento della sanzione della perdita della gara con riviviscenza della decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione dell’ammenda (che, per inciso, è cumulabile comunque alla perdita della gara, per quanto espressamente previsto dall’articolo 16, comma 2, del CGS FIGC, contrariamente a quanto eccepito dalla Taurisano che pure aveva censurato, sbagliando, tale aspetto). Orbene, ritiene il Collegio che anche la decisione del Giudice Sportivo non è  stata corretta nel decretare che la violazione commessa fosse unicamente una irregolarità formale, perché la violazione del numero dei sostituti non è solo un adempimento formale, ma una norma sostanziale, prevista sia all’articolo 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, come integrato con il C.U. n. 44/A del 4 agosto 2017, punto 8, sia dall’articolo 23 del C.U. n. 1 del primo luglio 2017 del Comitato Regionale Puglia, con la specificità però, anzi, con il vulnus sistematico che tale norma è sprovvista della sanzione che, pertanto, va annullata.

Tuttavia, proprio in ragione delle motivazioni sin ora spiegate, ossia che il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo, questo Collegio non può e non deve assecondare una logica della impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale, ma rendere quanto più agevole e corretto lo svolgimento ed il perseguimento dei valori dello sport scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia e non limitarsi ad un “non liquet”. In forza di tali principi, il Collegio ritiene che la normativa di settore all’art. 17 CGS FIGC contenga una regola che ben si colloca all’interno del procedimento in esame ed è quella di cui al comma 4, lett. c), del medesimo articolo 17, a mente del quale “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell’esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono:

a)…..(omissis); b) ….(omissis); c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.” Orbene, nella vicenda in esame, appare ictu oculi che non si sono verificati fatti di natura tecnica, atteso quanto spiegato in merito al possesso del titolo per stare in gara da parte dei calciatori in esubero, così come è di palmare evidenza che la regola violata non sia di carattere meramente formale. Allora il punctum dolens riposa nel fatto che esiste una norma precettiva imperfetta, perché sfornita di sanzione, per la qual cosa, accertata la irregolarità, sulla quale nessuno dei contraddittori ha preso posizioni contrastanti ed essendo, pertanto, il dato assolutamente pacifico e non contestato, soccorre l’interprete la richiamata clausola generale di cui all’art. 17, comma 4, lett. C), del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC al quale, conclusivamente sul punto, va tributata rilevanza per il caso oggetto di scrutinio: la partita di calcio deve essere ripetuta sollecitando, in ogni caso, gli ufficiali di gara (ai quali compete la verifica delle formazioni e delle liste ad essi consegnate) ad una maggiore e puntuale attenzione agli aspetti esaminati e contestati.

La vicenda, pur nella sua oggettiva complessità e novità, non consente la compensazione delle spese, atteso che un approfondimento più puntuale del Giudice a quo avrebbe sicuramente consentito di approdare ad una pronuncia più equa e conforme ai principi dell’ordinamento sportivo. Pertanto, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della ricorrente, come da dispositivo.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport  Prima Sezione

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2018, presentato in data 19 gennaio 2018 dalla ADS Taurisano 1939, in persona del presidente e legale rapp.te p.t., Sig. Alberto Tornesello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Perugini e Massimo Vasquez - Giuliano contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con sede in Roma, alla Via Gregorio Allegri, n. 14; nonché Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) – Lega Nazionale Dilettanti – in persona del legale rapp.te p.t., con sede in 00196 Roma – Piazzale Flaminio, n. 9, nonché Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) – Lega

Nazionale Dilettanti- Comitato Regionale Puglia, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in 70124 Bari, Via Pende, n. 23, nonché Polisportiva Dilettantistica Calcio Soleto, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Via R.Orsini, n. 149 – 73010 Soleto (LE), avverso la decisione (C.U. n. 43 del 21 dicembre 2017)  della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il CR Puglia,  così decide:

Accoglie il ricorso; per l’effetto, annulla la sanzione della perdita della gara e dispone la ripetizione della stessa per quanto esposto in parte motiva.

Condanna la resistente FIGC al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre accessori di legge.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 marzo 2018.

        Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 10 aprile 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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