CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/2019 del 13 marzo 2019 – Sangiorgese Calcio 1922 SSD/ASD Atletico Centobuchi/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche FIGC – LND
Ordinanza n. 20
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRIMA SEZIONE
composto da
Mario Sanino - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Paola Balducci
Vito Branca
Marcello De Luca Tamajo - Componenti
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA COLLEGIALE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 10/2019, presentato, 8 febbraio 2019, dalla Sangiorgese Calcio 1922 SSD, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio,
nei confronti
dell’ASD Atletico Centobuchi,
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND),
del Comitato Regionale Marche FIGC-LND,
nonchè
del sig. Ndoye Lamine,
per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC- LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 3-0, della partita disputata contro l’ASD Atletico Centobuchi in data 17 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore Ndoye Lamine, impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 marzo 2019, l’avv. Pierpaolo Cacciotti, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Cesare Di Cintio, per la ricorrente - Sangiorgese Calcio 1922 SSD -, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli;
preso atto che non sussiste in atti prova del versamento del contributo di cui ai sensi dell’art. 59, comma 6, del CGS CONI;
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara irricevibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 marzo 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, in data 13 marzo 2019.
Per il Segretario
F.to Gabriele Murabito