CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21/2019 del 13 marzo 2019 – Sangiorgese Calcio 1922 SSD/ASD Football Club Montalto/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Marche FIGC – LND

Ordinanza n. 21

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT PRIMA SEZIONE 

 

composto da 

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Paola Balducci

Vito Branca 

Marcello De Luca Tamajo - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGIALE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2019, presentato, 8 febbraio 2019, dalla Sangiorgese Calcio 1922 SSD, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio,

 

nei confronti 

 

dellASD Football Club Montalto,

 

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND),

 

del Comitato Regionale Marche FIGC-LND,

 

nonchè

 

 

del sig. Ndoye Lamine,

 

per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale - CR Marche FIGC- LND, di cui al C.U. n. 108 del 9 gennaio 2019, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo c/o il CR Marche, di cui al C.U. n. 75 del 28 novembre 2018, che aveva irrogato, in capo alla società istante, la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della partita disputata contro l’ASD Football Club Montalto in data 11 novembre 2018, a causa della posizione irregolare del calciatore Ndoye Lamine, impiegato nella suddetta gara dalla Sangiorgese, pur essendo svincolato alla data dello stesso incontro.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 13 marzo 2019, l’avv. Pierpaolo Cacciotti, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Cesare Di Cintio, per la ricorrente - Sangiorgese Calcio 1922 SSD -, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, Thomas Martone,  pela Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli; 

 

preso atto che non sussiste in atti prova del versamento del contributo di cui ai sensi dell’art. 59, comma 6, del CGS CONI; 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Dichiara irricevibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 marzo 2019.

 

Il Presidente                                                                            Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                   F.to Guido Cecinelli 

 

Depositato in Roma, in data 13 marzo 2019.

Per il Segretario

F.to Gabriele Murabito

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