CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 25 del 14/05/2018 – A.C.D. Nardò/A.S.D. P. AZ Picerno/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Maurizio Cosentino

Decisione n. 25

Anno 2018

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Vito Branca - Relatore

Giuseppe Andreotta

Pier Giorgio Maffezzoli

Angelo Maietta - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2018, presentato, in data 14 marzo 2018, dell’A.C.D. Nardò, rappresentata e difesa dall’avv. Federica Ferrari;

 contro

l’A.S.D. P. AZ Picerno, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone;

 nonché contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La

Porta;

e infine contro

il sig. Cosentino Maurizio, non costituitosi in giudizio,

per l’annullamento

 

della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, pubblicata sul C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 23 aprile 2018, il difensore della parte ricorrente – A.C.D. Nardò – avv.

Cesare Di Cintio, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Federica Ferrari; l’avv. Carlo Gallavotti, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, nonché l’avv. Michele Cozzone, per la resistente A.S.D. P. AZ Picerno;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Vito Branca.

Ritenuto in fatto

Con ricorso del 14 marzo 2018, l’A.C.D. Nardò ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport per sentir dichiarare l’illegittimità, con conseguente annullamento, della decisione della Corte Sportiva di Appello FIGC, di cui al C.U. n. 90/CSA del 12 febbraio 2018, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND), di cui al C.U. n. 47 del 27 ottobre 2017, che ha dichiarato regolare la posizione del calciatore Maurizio Cosentino, tesserato per la ASD P. AZ Picerno, convalidando il risultato della gara ACD Nardò - ASD P. AZ Picerno del 1 ottobre 2017 (valevole per la 5^ giornata del girone di andata del Campionato di Serie D), conclusasi con il risultato di 0-1.

La vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport trae origine dall’impiego del calciatore Maurizio Cosentino, classe 1999, tesserato con la società AZ Picerno, nella partita tra quest’ultima e l’ACD Nardò, valevole per la quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie D – Girone H, Stagione Sportiva 2017/2018, del dì 1/10/2017.

Il Calciatore, nella stagione sportiva 2016/17, risultava tesserato per la società AC Lauria (CR

Basilicata), partecipando al “Torneo delle Regioni 2017” nella rappresentativa regionale Basilicata.

Nella partita del suddetto torneo tra CR Basilicata e CR Molise del 10 aprile 2017, il Cosentino veniva sanzionato con l’espulsione, con conseguente squalifica per la gara successiva.

Tuttavia, il CR Basilicata non passava il turno, residuando così in capo al calciatore la suddetta squalifica.

Nella stagione successiva, Cosentino si trasferiva alla odierna resistente AZ Picerno, disputando, per la prima squadra, le gare del Campionato Nazionale di Serie D – Girone H. Il Nardò, sulla scorta di quanto statuito dal Com. Uff. LND del 3 marzo 2017, n. 246 - Regolamento del 56mo Torneo delle Regioni della categoria Juniores, art. 11: «le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo delle Regioni 2016/2017. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella stagione sportiva 2017/2018» -, lamentando la irregolare posizione del tesserato, provvedeva a proporre reclamo al Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Il primo Giudice, con Comunicato Ufficiale n. 47 del 27 ottobre 2017, respingeva il reclamo e, per l’effetto, convalidava il risultato della gara conclusasi 0-1 per l’AZ Picerno, rilevando che il calciatore Cosentino era, ai sensi del C.U. n. 1/2017 Dipartimento Interregionale, in età per poter legittimamente partecipare al Campionato Nazionale Juniores (“calciatori nati dal 1° gennaio

1999 e che comunque abbiano compiuto il 15° anno di età”) e, pertanto, tenuto a scontare la squalifica in quest’ultimo campionato ritenuto dal Giudice Sportivo come di competenza; indi, che il tesserato non era stato impiegato nella 1a giornata del Campionato Nazionale Juniores 2017/18, Az Picerno - Francavilla del 16 settembre 2017, scontando la squalifica comminata nel Torneo delle Regioni 2016/17 nel proprio Campionato di competenza.

Avverso tale provvedimento, l’odierna ricorrente interponeva reclamo alla Corte Sportiva di Appello, la quale, a Sezioni Unite, con Comunicato Ufficiale n. 090/CSA del 12 febbraio 2018, decideva il rigetto del ricorso con la pronuncia oggetto dell’odierno giudizio.

Il Giudice endofederale di appello, seguendo un diverso iter argomentativo rispetto al Giudice Sportivo, ha rilevato che il Regolamento emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti per il Torneo delle Regioni del 3 marzo 2017, n. 246, non poteva porsi in contrasto con la norma sovraordinata, ex art. 22, commi 3 e 6, CGS ed all’espresso richiamo, operato dalla citata disposizione, di quanto previsto dall’art. 19,  comma 11.1, CGS, ed ha ritenuto che, prevalendo l’art. 22, commi 3 e 6, CGS sul Com. Uff. LND, n. 246 del 3 marzo2017, trovava applicazione l’art. 19, comma 11.1, CGS («[l]e sanzioni di cui alle lett. a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni»).

Tale pronuncia è stata, dunque, portata alla cognizione dell’odierno Collegio mediante il descritto ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente ha censurato la decisione della Corte Sportiva di Appello adducendo l’omessa o insufficiente motivazione siccome, a detta della difesa della A.C.D. Nardò, la decisione impugnata ha errato nel considerare applicabile l’art. 19 del CGS FIGC, reputandola norma privilegiata rispetto all’art. 22.

Nella decisione, infatti, si sarebbe posta in contrapposizione la norma ex art. 22 con il C.U. della LND dando prevalenza alla prima disposizione, sebbene, ad avviso della ricorrente, in mancanza di una valida motivazione in ordine alla ulteriore prevalenza accordata all’art. 19 nei confronti dell’art. 22 e pervenendo ad una motivazione ritenuta “priva di una ragionevole giustificazione logica”.

Secondo la ricostruzione del Nardò, la corretta applicazione del combinato disposto dei citati commi 3 e 6 dell’art. 22 eviterebbe, invece, il verificarsi di situazioni per cui la nuova società di appartenenza possa arbitrariamente scegliere la competizione in cui far scontare la sanzione comminata al tesserato. Tale situazione, ritenuta illegittima dalla ricorrente, potrebbe avverarsi qualora venisse confermata la decisione della Corte Sportiva.

Il secondo motivo di ricorso è stato articolato sulla asserita violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 22, commi 3 e 6, CGS FIGC.

A detta della ricorrente dovrebbe, infatti, trovare applicazione l’art. 22, comma 6, il quale, in deroga al principio di omogeneità delle sanzioni (comma 3), prevede un criterio di comminazione differente per i tesserati che abbiano cambiato società di appartenenza, in virtù del quale il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra; tale ultima previsione deve essere identificata nella competizione più elevata alla quale la nuova società di appartenenza prende parte.

La descritta applicazione dell’art. 22, secondo la ricostruzione del Nardò, sarebbe resa evidente dalla circostanza dell’avvenuto trasferimento del calciatore in costanza di squalifica, sicché la rilevanza conferita all’art. 19 risulterebbe illegittima, essendo il Torneo delle Regioni una competizione riservata alle rappresentative di giocatori appartenenti ai diversi CR e diversa dalla “Coppa Regioni” (competizione tra sodalizi delle categorie di eccellenza e promozione), di cui all’art. 19, comma 11. Ha lamentato la ricorrente che, a mente della decisione della Corte, il Cosentino mai sconterebbe la squalifica, poichè la partecipazione al Torneo delle Regioni è consentita solo a coloro che non disputano campionati Nazionali (Cosentino ad oggi disputa il Campionato Nazionale di Serie D).

Ha concluso l’A.C.D. Nardò chiedendo, in via principale, l’annullamento della pronuncia della Corte Sportiva di Appello senza rinvio ad altro giudice, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; in via subordinata, l’annullamento della pronuncia, rinviando la decisione della controversia al giudice competente con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi.

Con memoria ex art. 60 CGS, l’AZ Picerno si è costituito nel presente procedimento, chiedendo al Collegio di Garanzia di rigettare il ricorso in esame.

La Società resistente ha eccepito che il problema relativo alla individuazione della competizione in cui il calciatore Cosentino avrebbe dovuto scontare la residua squalifica di una giornata deve essere risolto nello stesso senso individuato dai Giudici Federali di primo e di secondo grado alla stregua dell’art. 19, comma 11.1, CGS FIGC.

Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con memoria del 22 marzo 2018, concludendo per il rigetto del ricorso.

Con memoria ex art. 60, comma 4, CGS, del 13 aprile 2018, l’A.C.D. Nardò ha provveduto a contestare quanto affermato dalle parti resistenti, insistendo per l’accoglimento delle richieste formulate con il ricorso.

 

Considerato in diritto

La ricorrente ha impugnato la pronuncia della Corte Sportiva di Appello ritenendola viziata per difetto di motivazione, affermando al riguardo che il Giudice non avrebbe dovuto considerare applicabile l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ma l’art. 22, commi 3 e 6 (stesso codice).

Secondo la A.S.D. Nardò, la motivazione sarebbe “priva di una ragionevole giustificazione logica” atteso che – pur mettendo a confronto l’art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC con il Comunicato Ufficiale n. 246 del 3 marzo 2017 della Lega Nazionale Dilettanti e dando la prevalenza al primo – la Corte avrebbe omesso di motivare, mostrandosi incoerente, la prevalenza dell’art. 19 CGS FIGC sull’art. 22 CGS FIGC.

La tesi che sorregge il primo motivo di gravame non risulta fondata, avendo il Giudice di appello, ad avviso del Collegio, soddisfatto pienamente l’obbligo di motivazione.

La Corte Sportiva di Appello, dopo aver esaustivamente illustrato l’esistenza di una gerarchia delle fonti nell’ordinamento sportivo federale, con riferimento all’art. 2, comma 6, dello Statuto FIGC (secondo cui: “Le fonti dell’ordinamento federale sono nell’ordine: 1) lo Statuto federale; 2) le Norme organizzative interne federali, il Codice di Giustizia Sportiva e le altre disposizioni emanate dal Consiglio Federale; 3) gli Statuti e i regolamenti delle Leghe, delle Competenti

Tecniche, dell’AIA, del Settore Tecnico e del Settore Giovanile”), ne ha fatto coerentemente discendere la prevalenza della norma sovraordinata (art. 22 Codice di Giustizia Sportiva FIGC) rispetto al regolamento della Lega Nazionale Dilettanti n. 246 del 3 marzo 2017, che non può derogare la normativa del Codice di Giustizia Sportiva.

In tal guisa, il Giudice di appello ha correttamente ritenuto la sussistenza di un “eccesso di delega” da parte della Lega Nazionale Dilettanti che – mediante l’art. 11 del comunicato n. 246

(secondo cui: «le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito del Torneo delle Regioni 2016/2017. Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017 in cui sono state irrogate, devono essere scontate, per la parte residuale, nelle gare ufficiali del campionato di competenza del tesserato oggetto del provvedimento disciplinare, nella stagione sportiva 2017/2018”) – ha “licenziato un testo nel quale è stato omesso di indicare una clausola di salvezza che richiamasse nello specifico l’art. 22, comma 6, C.G.S., di fatto superato dalla disposizione in parola in maniera non legittima”. Parimenti deve affermarsi, contrariamente a quanto sostenuto dall’A.C.D. Nardò, che il Giudice di appello non ha omesso di motivare sulla prevalenza dell’art. 19 sull’art. 22, CGS FIGC, né tantomeno ha considerato il primo gerarchicamente superiore al secondo, giacchè non avrebbe ragionevolmente potuto a fronte di norme aventi pari dignità e che tra loro si integrano.

Il giudice del gravame, adeguatamente contraddicendo l’erroneo assunto dell’odierna resistente AZ Picerno, la quale ha sostenuto in sede di appello l’inesistenza di una gerarchia delle fonti nell’Ordinamento Federale, ha chiarito come i Comunicati Ufficiali, quali mere fonti di cognizione, appartengano ad un rango inferiore rispetto al CGS, fonte normativa primaria, concludendo: “Il ricorso, dunque, dell’A.C.D. Nardò (…) non è fondato in virtù del fatto che, pur prevalendo l’art. 22, commi 3 e 6, C.G.S., sul Com. Uff. LND, n. 246 del 3.3.2017, va applicato in questo caso l’art. 19, comma 11.1, C.G.S. …”.

In altri termini il Giudice del secondo grado, chiarito il punto sulla gerarchia delle fonti e sulla prevalenza della norma codicistica rispetto a quella regolamentare, ha rigettato l’appello in applicazione dell’art. 19 del CGS, a cui è riconducibile la fattispecie oggetto del giudizio.

Il percorso logico - argomentativo del Giudice è stato esposto in maniera esauriente e con proposizioni oggettivamente coerenti, rendendo evidenti gli argomenti a sostegno del proprio convincimento ed il rapporto di causalità logica con la soluzione data alla controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 17402/2014; Cass., Sez. Un., n. 201412/2015; Cass. Civ., n. 8472/2016; Cass., Sez. Un., n. 23306/2016).

Infondata si appalesa anche la doglianza in ordine all’asserita violazione e/o falsa applicazione dell’art. 22, commi 3 e 6, del CGS FIGC.

L’assunto non merita accoglimento risultando condivisibili, seppure con alcune precisazioni, le argomentazioni spiegate nella decisione di secondo grado.

Invero, come argomentato dal Giudice di appello, il predetto art. 19, comma 11.1, del CGS trova piena applicazione nella fattispecie in esame.

Tale norma afferma che “Le sanzioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), del comma 1 [la lettera e) prevede la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara n.d.r.] inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e della Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni”.

Conseguentemente, la Lega Nazionale Dilettanti, nell’emanazione del Comunicato Ufficiale n. 246, risulta aver agito in palese “eccesso di delega” disponendo l’esecuzione della sanzione nel “campionato di competenza del tesserato”, nel caso in cui le squalifiche non fossero state scontate, in tutto o in parte, nel Torneo delle Regioni 2016/2017.

Una coerente ed equilibrata applicazione della norma che disciplina l’ipotesi in contestazione

(art. 19 cit.) impone che la squalifica di un calciatore irrogata nell’ambito del Torneo delle Regioni debba essere necessariamente scontata in tale competizione.

Il Collegio condivide, quindi, l’esegesi della disciplina delle sanzioni che è stata effettuata dalla Corte Sportiva di Appello, la quale – dopo avere evidenziato che le Leghe non possono derogare, all’interno dei loro Comunicati, quanto affermato dal Codice di Giustizia Sportiva – ha statuito che le sanzioni comminate all’interno del Torneo delle Regioni devono essere (necessariamente) scontate all’interno di detta competizione, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 19, comma 11.1, CGS.

Al riguardo va chiarito il rapporto che lega l’art. 22, comma 6, CGS, all’art. 19, comma 11.1, stesso codice: il primo (art. 22), nel prevedere l’ipotesi che un calciatore con un residuo di squalifica cambi squadra al termine di un campionato, fa espressamente salvo quanto previsto nel secondo (art. 19), il quale afferma nettamente il principio della separazione delle competizioni (“ferma la distinzione di cui all’articolo 19, comma 11.1”).

Risulta evidente che l’art. 22, comma 6, CGS, opera un pieno rinvio al contenuto dell’articolo 19, laddove si ha rinvio nei casi in cui una determinata disposizione normativa intende appropriarsi, richiamandolo, del contenuto di una norma diversa, in tal modo completandone il significato e la portata. In una siffatta previsione si rende operativa una “tecnica di collegamento” che presuppone l’esistenza di due disposizioni, una attiva ed una passiva.

La norma attiva prende nome di disposizione “rinviante”, operando in concreto il richiamo, e deve essere letta unitamente alla disposizione passiva, la disposizione “richiamata”, il cui contenuto prescrittivo risulterà necessario al fine di poter completare, e successivamente applicarlo in concreto, il significato della disposizione che ad essa fa richiamo.(1)

Nella fattispecie in esame, il rinvio all’art. 19 ne ha determinato la oggettiva incorporazione nell’art. 22, deponendo in tal senso anzitutto la inequivocabile formulazione letterale della norma rinviante che recita: “ferma la distinzione di cui all’articolo 19, comma 11.1”.

In buona sostanza, l’intenzione del Legislatore è stata quella di attribuire una disciplina differenziata nel caso in cui un calciatore, con un residuo di squalifica, cambi squadra al termine di un campionato, disciplina specificamente individuata nell’art. 19 sopra richiamato (cfr., Corte Cost., n. 6/1994, punto 9 in fatto, e per l’utilizzo dell’intentio legis; Corte Cost., n.  18/1995, punto 3 in diritto).

Ha, quindi, correttamente statuito la Corte Sportiva di Appello, applicando la clausola di salvaguardia (art. 19) richiamata dall’articolo 22, comma 6, CGS FIGC, la quale conferma la prevalenza del principio di separazione delle competizioni sportive rispetto alle previsioni del medesimo articolo 22.

Né, tantomeno, vale a escludere l’applicabilità dell’articolo 19, comma 11.1, CGS, la circostanza che il legislatore sportivo abbia fatto riferimento alla “Coppa Regioni” e non al “Torneo delle

Regioni”, trattandosi di una definizione di carattere generale, priva di reale valore distintivo, avendo tale disposizione la finalità di esprimere il più generale principio della separazione delle competizioni fra campionati ufficiali ed altre manifestazioni di categoria.

L’art. 19, comma 11, CGS, ai punti 1 e 3, afferma, infatti, che “Le sanzioni di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa

Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”; e trova conferma anche nel Comunicato Ufficiale n. 063/CSA (2016/2017), il quale afferma che la suddetta disposizione sancisce un principio di “distinzione” tra “gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali”, le cui sanzioni “si scontano nelle rispettive competizioni”, e “gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni”, in relazione alle quali le sanzioni ivi riportate “si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni”.

Il principio di “distinzione” costituisce, del resto, una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata.

In sintesi, una sanzione, affinchè possa dirsi adeguata, deve conformarsi ai canoni di effettività, proporzionalità e ragionevolezza, tenendo altresì conto del principio di buona fede nell’esecuzione della sanzione, quale dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuno, quale autonomo dovere giuridico, di preservare gli interessi altrui.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 2014, ha individuato nell’art. 24 della Costituzione, non solo il diritto al “giusto processo”, ma anche il diritto, tratto dal coordinamento degli artt. 2 e 3 Cost., a una tutela sostanziale effettiva, e la Suprema Corte, con sentenza n.

21255 del 2013, ha qualificato il principio di effettività come regola cardine dell’ordinamento costituzionale, volto ad assicurare il diritto a “un rimedio adeguato” in una logica di equilibrio e di coerenza.

Ed anche la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l’applicazione del principio di proporzionalità esige l’accertamento di una rigorosa proposizione fra l’uso dei mezzi utilizzati e gli obiettivi da realizzare, in modo da considerare sproporzionate e quindi illegittime le misure del tutto inadeguate, o manifestamente eccessive, rispetto allo scopo prefissato (Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza del 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito c.

Consiglio, in “Raccolta della giurisprudenza”, p. I-5755 e ss.).

Tali principi sono a maggior ragione applicabili alla fattispecie controversa, lì dove viene in rilievo l’art. 22, comma 6, del CGS che, utilizzando la “tecnica di collegamento”, deve essere letto unitamente alla norma richiamata (art. 19, comma 11.1), al fine di poterne completare il significato: “il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti” (cfr., Corte Cost., n. 130/1988; sull’elemento concreto della valutazione di ragionevolezza, si veda anche sent. n. 264/1996).

Alla stregua della soluzione adottata dall’odierno Collegio risulta, pertanto, del tutto irrilevante la questione relativa alla circostanza che la AZ Picerno, non avendo fatto disputare al Cosentino la prima giornata del Campionato Nazionale Juniores 2017/2018, Az Picerno – Francavilla del 16 settembre 2017, valevole per il Campionato Nazionale “Junories” 2017/2018, girone M, abbia ritenuto che tale astensione fosse idonea a far scontare al tesserato la sanzione della squalifica (comminata nella gara C.R. Basilicata/C.R. Molise del 10/4/2017) e che, alla data di svolgimento della partita con la A.C.D. Nardò, non risultasse, quindi, gravato dall’onere di dover ancora scontare la sanzione.

Tale impostazione corrisponde, infatti, all’erroneo convincimento del Giudice di primo grado che, pur respingendo il reclamo della ACD Nardò, ha fatto riferimento all’erroneo contenuto del C.U.

n. 246 LND e non al corretto inquadramento normativo, ut supra delineato, della fattispecie sanzionatoria, che deve essere ricondotta nell’alveo della superiore legislazione di natura codicistica e non nel contesto di un mero potere organizzativo.

In conclusione, per le suesposte considerazioni, assorbita ogni altra censura o eccezione, siccome irrilevanti ai fini della decisione, il ricorso deve essere respinto.

In ordine alle spese di giudizio ritiene il Collegio, anche alla stregua della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 19/4/2018, che, nonostante la soccombenza, le stesse devono essere compensate fra l’AZ Picerno e la ACD Nardò, attese la complessità della questione trattata e la soluzione adottata dal Collegio che esula dalle difese della resistente, con condanna, invece, della ricorrente a favore della FIGC, siccome parte necessitata alla difesa nel presente giudizio di legittimità, al pagamento della somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge.

PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

Rigetta il ricorso.

Dispone la compensazione delle spese fra la A.C.D. Nardò e la A.S.D. P. AZ Picerno e condanna la ricorrente A.C.D. Nardò alla rifusione delle spese in favore della resistente FIGC, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 aprile 2018.

Il Presidente                                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                          F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 14 maggio 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

(1) In dottrina, Federico Sorrentino, Le fonti del diritto, Ecig. 2002, pagg. 167 e 168; R. Pagano, Introduzione alla legistica (l’arte di preparare le leggi), Milano Giuffrè, 1999; G.U. Rescigno, L’atto normativo, Zanichelli, Bologna, 1998; A. Papa, Alcune considerazioni sulla tecnica del rinvio nella produzione normativa in Rass. Parl., 1991, pag. 283 e ss.

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