CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 26/2019 del 5 aprile 2019 – Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD/Federazione Italiana Nuoto/A.S.D. C.N. Posillipo
Decisione n. 26
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Marcello de Luca Tamajo - Relatore
Paola Balducci
Vito Branca
Guido Cecinelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2019, promosso, in data 8 febbraio 2019, dalla società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSd a RL, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Elisa Brigandì,
contro
la Federazione Italiana Nuoto (FIN), non costituitasi in giudizio,
e la A.S.D. C.N. Posillipo, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Saggiomo,
avverso
la decisione n. 39/2018 della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello presso la FIN, nel procedimento n. 8002/2018 Pro Recco c/o Giudice Sportivo Nazionale, comunicata il 10 gennaio 2019 e pubblicata sul sito FN in data 11 gennaio 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso proposto dalla società Pro Recco, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 25 ottobre 2018 - pubblicata sul Notiziario n. 3 del 25 ottobre 2018 e relativa alla gara del 20 ottobre 2018 tra la stessa Pro Recco e la A.S.D. C.N. Posillipo valevole per il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A1 - con la quale è stata disposta, a carico della società istante, per carenze organizzative legate allo svolgimento della gara, la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a favore della società C.N. Posillipo, oltre all’ammenda di euro 1.000,00.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 13 marzo 2019, il difensore della parte ricorrente - Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD - avv. Elisa Brigandì; l’avv. Alberto Saggiomo, per la resistente A.S.D. C.N. Posillipo, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Thomas Martone, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo.
Ritenuto in fatto
In data 20 ottobre 2018, presso l'impianto sportivo sito in Sori, avrebbe dovuto disputarsi l'incontro valevole per il campionato di serie A di Pallanuoto tra la società ospitante Pro Recco e la società ospite CN Posillipo;
- l'incontro non si è disputato in quanto i direttori di gara hanno decretato la fine dello stesso a causa di un problema tecnico occorso ad una pedana sita all'interno della piscina;
- con decisione del 25 ottobre 2018, il Giudice Sportivo, rigettando il reclamo proposto dalla Pro Recco, ha disposto, a carico di tale Società, la perdita della gara con il risultato di 0-5 e l'ammenda di € 1.000,00;
- la società Pro Recco ha proposto ricorso dinanzi la Corte Federale di Appello;
- la Corte Federale di Appello, dopo aver espletato una esauriente istruttoria testimoniale, in data 14 dicembre 2018, ha emesso il dispositivo della decisione n. 39/2018, rigettando il ricorso e confermando il provvedimento del Giudice Sportivo.
- in data 10 gennaio 2019, la Corte Federale di Appello ha comunicato, altresì, le relative motivazioni;
- avverso la suddetta decisione n. 39/2018, la soc. Pro Recco ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
Considerato in diritto
Va preliminarmente rilevato che la Federazione Italiana Nuoto non si è costituita nel presente procedimento, restando, pertanto, contumace.
La soc. Pro Recco ha formulato una serie di eccezioni e precisamente:
1) Nel corso dell'udienza del 13 marzo 2019 dinanzi a questo Collegio, l'avvocato difensore della Pro Recco ha preliminarmente eccepito il difetto di costituzione della resistente Posillipo per mancata notifica della relativa comparsa di costituzione.
Non avendo, peraltro, la resistente formulato alcuna contestazione al riguardo, il Collegio ritiene, pertanto, di dover omettere l'esame di tale memoria di costituzione.
2) La ricorrente invoca l'estinzione del procedimento per aver la Corte Federale di Appello reso la propria pronuncia oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, così come previsto dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia della FIN. Tale eccezione non può trovare accoglimento dal momento che:
- il ricorso è stato notificato via Pec in data 31 ottobre 2018 ed il dispositivo di sentenza è stato emesso in data 14 dicembre 2018 e quindi entro i 60 giorni;
- l'art. 38 del Codice della Giustizia Sportiva, se è vero che, al comma 2, prevede che il termine per la decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di preposizione del reclamo, è altrettanto vero che, al comma 5, prevede che il corso del termine è sospeso laddove, come nel caso in esame, si procede ad accertamenti che richiedono la collaborazione dell'incolpato, e si procede ad accertamenti di particolare complessità, ed in entrambi i casi per tutto il tempo necessario.
L'eccezione di parte reclamante va, quindi, disattesa sia perché la decisione, sia pure nel solo dispositivo, è stata emessa entro i suddetti 60 giorni e sia perché la decisione ha richiesto una approfondita istruttoria testimoniale.
3) La Società ricorrente censura ancora la decisione della Corte Federale di Appello per avere la stessa violato sostanzialmente il principio di "legalità" e dei suoi corollari. In tale ottica sostiene che:
- il Regolamento di Giustizia FIN applicabile all'epoca dei fatti, all'art. 2, comma 2, prevede espressamente che il processo sportivo attui i principi di legalità e tutti gli altri principi del giusto processo ed al medesimo articolo, al comma 3, prevede che "nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo la normativa del tempo in cui fu commesso, non costituiva infrazione";
- alla data della disputa della partita in esame non esisteva né una previsione normativa in cui far rientrare la vicenda e, quindi, una violazione addebitabile, né, ovviamente, una previsione della relativa sanzione;
- in assenza di tali previsioni non poteva essere applicato, così come erroneamente è stato fatto dalla Corte di Appello, il principio di equità nella determinazione della sanzione.
A parere di questo Collegio le eccezioni formulate dalla ricorrente sono condivisibili, in adesione, peraltro, ad una precedente decisione della stessa Prima Sezione di tale Collegio.
Con la decisione n. 19/2018, il Collegio ha così motivato: "In più occasioni il Collegio di Garanzia ha avuto modo di chiarire come la funzione assegnata dall'ordinamento sportivo a detto organismo giustiziale sia quella di verificare la corretta applicazione delle norme, nonché di appurare eventuali lacune del sistema e correggerle per via interpretativa in una prospettiva di formante giurisprudenziale o, più correttamente, giustiziale. In tale perimetro è evidente che i criteri cui ispirarsi nella esternalizzazione della funzione suddescritta sono, da un lato, quelli propri dell'ordinamento sportivo e, dall'altro, in assenza di questi, quelli dell'ordinamento generale. Questa regola, com'è noto, è espressamente scritta nell'articolo 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI che rinvia ai principi del processo civile "per quanto non previsto" e fermo restando il carattere di informalità cui è ispirato l'ordinamento sportivo.
Il Collegio di Garanzia ha anche avuto modo di affermare come, spesso, deve ritenersi applicabile al contesto sportivo anche talun principio penalistico generale (cfr. Collegio di Garanzia, decisione
n. 15/17), che trova ingresso a favore dell'incolpato, anche in ambito civilistico, grazie all'apertura avutasi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 29/07/2016, n. 15819).
Su queste premesse di natura sistematica - procedimentale, lo scrutinio di legittimità domandato con l'odierno gravame porta ad un giudizio di meritevolezza della doglianza.
Invero, le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva della FIGC inerenti la disputa delle gare sono disciplinate dall'art. 17 del codice medesimo, il quale fornisce sanzione precisa a condotta precisa ed individuata. Il solo tracciato dalla norma appena richiamata non consente di poter allargare o restringere la portata delle sanzioni che, peraltro, possono in maniera significativa spezzare gli equilibri dei campionati i cui esiti, è bene ricordarlo, dovrebbero essere il frutto del merito sportivo e non di vicende "altre", ed ecco il perché, nell'approcciare le condotte violative delle regole, non bisogna discostarsi in maniera superficiale dalle specifiche previsioni normative in corretta applicazione del principio generale penalistico (ma, per quanto innanzi affermato, applicabile anche al giudizio civile e, per tale via, anche al giudizio sportivo in forza del richiamo di cui al ricordato articolo 2, comma 6, del CGS CONI) del nullum crimen, nulla poena sine lege. Apertis verbis, in assenza di previsione normativa, non è possibile adottare una sanzione per una condotta non prevista né tanto meno si può ricorrere all'analogia che, come è noto, sconta un suo divieto applicativo in ambito penalistico (e la sanzione disciplinare in ambito sportivo è equivalente ad una condotta penale) in forza del principio c.d. di legalità formale, nonché per quanto previsto dall'art. 14 delle disp. preliminari al c.c., per il quale "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".
Questo Collegio ritiene di non doversi discostare dai principi enunciati dalla suindicata decisione, condividendoli appieno.
Infatti, nella fattispecie in esame, né il Regolamento Generale sulla Pallanuoto, né altre norme federali della FIN, prevedevano all'epoca della gara in questione alcuna norma che regolasse specificamente le carenze organizzative da cui derivava l'impraticabilità del campo di gara e la conseguente impossibilità di disputare l'incontro, né ovviamente le relative sanzioni.
Né ex adverso può essere invocata la circostanza che, in epoca immediatamente successiva alla data fissata per la disputa della partita in oggetto, la FIN, con le norme Organizzative Generali del Campionato di Pallanuoto 2018/2019, entrate in vigore dal 23 novembre 2018, all'art. 4.4., ha espressamente previsto che "Nel caso in cui l'incontro non possa avere inizio all'orario previsto per carenze tecniche e organizzative del campo gara, l'arbitro provvede ad annullare la competizione e ad inviare al Giudice Sportivo un circostanziato rapporto per la decisione di sua competenza.....[…].L'annullamento dell'incontro per le suddette motivazioni determina l'applicazione da parte del Giudice Sportivo della sanzione dell'assegnazione del risultato a tavolino di 0-5 a sfavore della società ospitante".
Tale nuova disciplina, ben lungi dal sanare la precedente lacuna in ordine alla previsione delle violazioni e delle sanzioni, vieppiù conferma che all'epoca dei fatti esisteva un vuoto normativo al riguardo e che vi era la necessità di colmare tale vuoto.
Ciò premesso, ed una volta ritenute meritevoli di accoglimento le doglianze formulate da parte ricorrente in base alle motivazioni da essa esposte, deve però rilevarsi che non può trovare ingresso il principio che un inadempimento organizzativo da parte di una società, che conduce all'impossibilità di disputa di una gara, resti privo di qualsivoglia sanzione.
E', infatti, fuori dubbio che la società Posillipo si sia regolarmente presentata presso la piscina di Sori ove avrebbe dovuto disputarsi la gara, sostenendo tutti i relativi oneri, e che la gara non si sia disputata per fatto imputabile alla società Pro Recco.
Al riguardo va rilevato che non può trovare ingresso l'ulteriore doglianza formulata da parte ricorrente circa il mancato riconoscimento della "causa di forza maggiore", rappresentato dal guasto alla pedana esistente nella piscina, come fatto sopravvenuto ed imprevedibile che avrebbe esonerato la società da ogni responsabilità.
Deve, infatti, ritenersi che l'omessa tempestiva rimozione della pedana sia imputabile a negligenza della società ospitante e non costituisce un’ipotesi di forza maggiore e di insormontabilità del fatto impedente, riconducibili a fattispecie che sfuggono alla diligenza della parte chiamata ad adempiere alle proprie prestazioni.
Così chiarita la responsabilità in capo alla Società ricorrente, deve ribadirsi che il relativo comportamento omissivo non può risultare del tutto privo di qualsivoglia conseguenza e sanzione. Questo Collegio ritiene, però, che competente alla determinazione della sanzione sia la Corte Federale di Appello della FIN, alla quale si rinvia per il riesame della controversia, con applicazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto ai fatti posti in essere.
4) Parte ricorrente eccepisce, altresì, la carenza e/o insufficienza delle motivazioni della decisione della Corte di Appello. L'accoglimento dell'eccezione relativa alla violazione del principio di legalità e dei suoi corollari rende superfluo ed assorbe l'esame in ordine a tale eccezione, anche se non può non evidenziarsi che le decisioni dei Giudici federali non sembrano adeguatamente ed esaustivamente motivate.
5) Ed, infine, parte ricorrente lamenta una presunta violazione del diritto di difesa per non aver la Corte di Appello ritenuto di escutere un ulteriore teste.
Tale eccezione non può trovare ingresso in questa sede, in quanto la stessa, per come prospettata, richiederebbe una nuova valutazione di elementi già vagliati dai Giudici federali, il che è precluso al Collegio di Garanzia.
Il ricorso a questo Collegio infatti, ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, è "ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto".
Tale norma, peraltro, riprende quanto disposto dall'art. 360 c.p.c..
Il ricorso per motivi di legittimità non può essere configurato come un ulteriore grado di giudizio nel quale possono essere valutate le istanze sviluppate dalla parte, ovvero come un giudizio volto a sindacare le risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito.
Il ricorso al Collegio di Garanzia è, quindi, preordinato all'annullamento delle pronunzie che si assumono viziate solo da violazioni di specifiche norme (o viziate da insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia).
La richiesta formulata da parte ricorrente, di escutere un ulteriore testimone, non rientra quindi nelle ipotesi per le quali è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia e, pertanto, va disattesa.
6) In considerazione del rinvio della controversia alla Corte Federale di Appello, le spese del procedimento saranno determinate al definitivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2019, presentato, in data 8 febbraio 2019, dalla società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e la S.S.D. C.N. Posillipo avverso la decisione n. 39/2018 della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello presso la FIN, nel procedimento n. 8002/2018 Pro Recco c/o Giudice Sportivo Nazionale, comunicata il 10 gennaio 2019 e pubblicata sul sito FN in data 11 gennaio 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso proposto dalla società Pro Recco, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 25 ottobre 2018 - pubblicata sul Notiziario n. 3 del 25 ottobre 2018 e relativa alla gara del 20 ottobre 2018 tra la stessa Pro Recco e la A.S.D. C.N. Posillipo valevole per il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A1 - con la quale è stata disposta, a carico della società istante, per carenze organizzative legate allo svolgimento della gara, la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a favore della società C.N. Posillipo, oltre all’ammenda di euro 1.000,00.
Annulla la decisione impugnata e, per l'effetto, rinvia alla CFA FIN per il riesame della controversia, applicando il principio di proporzionalità della sanzione.
Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 13 marzo 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Marcello de Luca Tamajo
Depositato in Roma, in data 5 aprile 2019.
Il Segretario
F. to Alvio La Face