CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 27 del 18/05/2018 –Piergiorgio Aloise, Luigi Bianchi, Luigi De Luca, Nunzio Di Gioia, Fortunato Maio, Gianluca Mancuso, Emiliano Marandola, Daniele Pedrini, Maurizio Pepe, Loredana Moira Salinaro/Ciro Saveriano/Federazione Italiana Danza Sportiva

Decisione n. 27

 

Anno 2018

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

 

Mario Sanino - Presidente

Vincenzo Ioffredi - Relatore

Vito Branca

Angelo Canale

Marcello De Luca Tamajo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2018, presentato, in data 8 gennaio 2018, dai sig.ri Piergiorgio Aloise, Luigi Bianchi, Luigi De Luca, Nunzio Di Gioia, Fortunato Mario, Gianluca Mancuso, Emiliano Marandola, Daniele Pedrini, Maurizio Pepe, Loredana Moira Salinaro e Ciro Saveriano, rappresentati, come da procura in calce al ricorso, dall’avv. Lorenzo Fascì, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo legale, in Reggio Calabria, via Sbarre Centrali, trav. V, n. 33,

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, dott. Michele Barbone, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dal prof. avv. Guido Valori e dall’avv. Giancarlo Guarino,

 


 

per l’annullamento

 

 

 

della decisione della Corte Federale dAppello della FIDS, pubblicata nel C.U. n. 13/17 del 14 dicembre 2017, con la quale veniva respinto l’appello degli odierni ricorrenti e, per l’effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale (C.I. n. 30/2017 del 6.10.2017), che ha pronunziato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine decadenziale di cui all’art. 48 quater del Regolamento di Giustizia FIDS.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, alla udienza del 7 marzo 2018, il difensore dei ricorrenti, avv. Lorenzo Fascì, nonché l’avv. prof. Guido Valori e l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIDS, i quali hanno insistito nelle rispettive difese;

 

 

udito, nella successiva Camera di Consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Vincenzo Ioffredi.

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

I ricorrenti hanno proposto ricorso – spedito a mezzo del servizio postale in data 7 luglio 2017 – contro la Federazione Italiana Danza Sportiva per l’annullamento del Bando per lammissione allesame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A danze standard e latino americane, approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017 e pubblicato sul sito federale in data 9 maggio 2017.

 

 

A fondamento della dedotta censura di illegittimità, i ricorrenti hanno contestato la violazione del principio di trasparenza sotto vari profili, concludendo affinché il Tribunale Federale, competente ratione materiae, provveda, con urgenza che il caso richiede, allannullamento del bando .

 

 

I ricorrenti,  con successiva memoria depositata il 5 settembre 2017, hanno,  poiampliato, dinanzi al Giudice di primo grado, il thema decidendum, chiedendo, altresì, al Tribunale adito “di invalidare i risultati di tale Commissione Giudicante, di annullare la graduatoria pubblicata e di richiedere  alla  FIDS  di  indire  un  nuovo  bando  che  attraverso  un  corso,  coerente  con  ldisposizioni del Tribunale Federale,  sia rispettoso della condizione di  trasparenza,  lealtà e correttezza che sono inderogabili condizioni di una FSN.

Il Tribunale Federale ha dichiarato inammissibileil ricorso “perché proposto oltre il termine decadenziale di cui allart. 48 quater, II comma, R.G. a mente del quale «Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dellatto o del fatto …», affermando che Nel caso che ne occupa è circostanza pacifica e non controversa che il bando gravato sia stato pubblicato sul sito federale F.I.D.S. in data 9 maggio 2017 e, pertanto, da tale data sia iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione della impugnazione, in considerazione che la pubblicazione sul sito federale «implica, in ogni caso, piena conoscenza dellatto» (cfr. art. 48 quinquies, ultimo comma, R.G.). Di contro il ricorso, che qui ne occupa, è stato proposto, mediante spedizione con il servizio postale, soltanto in data 7 luglio 2017, ben oltre il suddetto termine di decadenza”. Il Tribunale Federale, pur affermando che la inammissibilità del ricorso principale travolge altresì il ricorso per motivi aggiunti”, ha ritenuto di dover sancire che tuttavia, anche a voler accedere ad una impostazione maggiormente sostanzialista riconoscendo autonomia processuale al ricorso per motivi aggiunti del 5 settembre 2017, che così non subirebbe le sorti del ricorso principale, il Tribunale rileva la inammissibilità anche di questo secondo ricorso sotto diversi ed ulteriori profili. I ricorrenti, chiedendo lannullamento della graduatoria finale e dei risultati della Commissione Giudicante, hanno violato il principio del contraddittorio per avere instaurato il giudizio solo nei confronti della F.I.D.S. e non anche dei controinteressati. Inammissibilità poi rafforzata dal Tribunale dalla considerazione relativa alla genericidelle censure mosse.

 

 

La Corte Federale di Appello, dinanzi alla quale i ricorrenti avevano impugnato la decisione del Tribunale, ha ritenuto il reclamo infondato, respingendolo.

 

 

La Corte Federale di Appello ha ritenuto, quindi, corretta la decisione del Tribunale che aveva “giustamente ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine decadenziale di cui allart. 48 quater, II comma, R.G. per il qual«il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena  conoscenza dellatto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dallaccadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale Federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale»”.

Nella fattispecie in esame, prosegue la Corte, “il «Bando per lammissione allesame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A/S danze standard e latino americane», approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017, risulta pubblicato sul sito internet della F.I.D.S. in data 9 maggio 2017. Considerato che, per espressa regola federale, detta pubblicazione «implica, in ogni caso, piena conoscenza dellatto (a mente dellart. 48 quinquies, ultimo comma, R.G.)», deve ritenersi che da tale data sia iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione della impugnazione. Appare evidente, infatti, che tale esplicita regola federale comporti una presunzione di conoscenza dellatto, quando questo venga pubblicato con le modaliivi previste e tale conoscenza è una presunzione legale, non superabile”.

 

 

La Corte si è soffermata, altresì, sull’aspetto relativo alla possibilità di proposizione del ricorso nel termine annuale, ritenendo di non poter aderire alla prospettazione dei ricorrenti secondo la quale il ricorso poteva essere presentato comunque entro il termine annuale previsto dallart. 48 quater R.G.. Infatti, appare evidente che tale termine sia alternativo a quello fissato in trenta giorni e possa essere utilizzato quando non si realizzi la condizione per la pubblicilegale, consistente nella pubblicazione dellatto sul sito federale: in altre parole, quando latto sia pubblicato sul sito federale, con presunzione assoluta di conoscenza legale, esso potrà essere impugnato solo nel termine breve; quando invece non avvenga detta pubblicazione, il termine decadenziale per il ricorso potrà essere individuato nel termine annuale..

 

 

I ricorrenti, giudici di gara della FIDS, hanno, quindi, adito il Collegio di Garanzia affidando a tre motivi i gravami contro la predetta decisione della Corte Federale di Appello.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

I motivi sono infondati.

 

Infondato è il primo motivo, con il quale si lamenta il vizio della decisione per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto deciso della controversia. I ricorrenti ritengono che la Corte Federale di Appello non abbia considerato tutti i fatti così come cronologicamente verificatisi e, per l’effetto, non abbia correttamente valutato il momento della conoscenza effettiva, in capo ad essi ricorrenti, del provvedimento impugnato.

La decisione della Corte Federale, sullo specifico punto, è scevra da vizi dal momento che, correttamente, è stato ritenuto che nella fattispecie in esame, il «Bando per lammissionallesame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A/S danze standard e latino americane», approvato con Delibera del Consiglio Federale n. 98 del 29 aprile 2017, risulta pubblicato sul sito internet della F.I.D.S. in data 9 maggio 2017”.

E’ da quel momento, ovvero dalla pubblicazione sul sito federale, e non da altri che decorreva il termine, per i ricorrenti, per poter impugnare.

Puntuale e corretto è il richiamo del Giudice di Appello alla normativa federale, là dove è stato ritenuto che, per espressa regola federale, detta pubblicazione “implica, in ogni caso, piena conoscenza dellatto” (a mente dell’art.  48 quinquies,  ultimo comma, R.G.), cosicché deve ritenersi che da tale data sia iniziato a decorrere il termine perentorio di trenta giorni per la proposizione della impugnazione.

Infondati sono gli ulteriori due motivi di ricorso. Infondato è il secondo, con il quale si lamenta il vizio per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché la violazione della norma di cui all’art. 48 quater, comma 2, e 48 quinquies del Regolamento di Giustizia sportiva FIDS. I ricorrenti ritengono, in sostanza, con detto motivo che la pubblicazione sul sito federale (del 9 maggio 2017), in quanto non riferita né ad una delibera del Consiglio Federale né ad un “corso/concorso, bensì ad un “corso di formazione e concorso”, non fosse idonea per determinare quella “conoscenza dellatto” da impugnare avvenuta solamente in data (13 giugno 2017) successiva a detta pubblicazione. I ricorrenti, quindi, sostengono che solo in data 13 giugno 2017, allorquando si presentarono per prendere parte, a loro dire, al corso di formazione, appresero che si trattava di un “corso/concorso.

Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione della norma di cui all’art. 48 quater, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIDS. I  ricorrenti ritengono che il termine da prendere come riferimento, in relazione alla fattispecie, per determinare la scadenza dellimpugnativa, doveva essere quello annuale, pur previsto dalla norma di cui allart. 48 quater del R.G. e non quello “breve” dei trenta giorni e ciò per il fatto che sul sito federale non era mai stata pubblicata la delibera federale.

Detti due ulteriori motivi possono essere trattati congiuntamente per i profili di connessione e per il riferimento, seppur sotto differenti aspetti, tra l’altro, alla stessa norma del Regolamento di Giustizia federale.

I ricorrenti, con il ricorso introduttivo del procedimento di primo grado, hanno inteso espressamente impugnare il Bando per lammissione allesame per il conseguimento della qualifica di Giudice Federale di livello A/S danze standard e latino americane” e non altri atti e/o provvedimenti federali.

Il fatto che la delibera del Consiglio Federale non sia stata pubblicata, pertanto, a nulla rileva né i ricorrenti hanno inteso fare ad essa riferimento con le doglianze proposte in primo grado, rivolte, esclusivamente, al richiamato Bando.

E, poi, circostanza pacifica e non contestata che il “Bando” sia stato pubblicato sul sito federale in data 9 maggo 2017, con la conseguenza che, solo da detto termine, “breve”, decorre il dies a quo dei trenta giorni per l’impugnazione.

Alcun termine “lungo” per limpugnazione, ovvero quello annuale, di conseguenza può essere considerato là dove, come nel caso di specie, i ricorrenti avevano avuto perfetta conoscenza dell’atto da impugnare (il Bando) fin dalla pubblicazione sul sito federale.

Lulteriore sforzo argomentativo dei ricorrenti, teso a spostare in avanti nel tempo il momento della conoscenza di quanto oggetto di contestazione, non può essere favorevolmente apprezzato dal Collegio. Al momento della pubblicazione del Bando i ricorrenti avevano, infatti, piena coscienza in ordine a quanto era intento della Federazione.

Nessuna difficoltà, invero, hanno avuto i ricorrenti, fin dalla pubblicazione del Bando (di cui, di certo, non è il nomen a caratterizzarne la portata), per comprendere l’essenza di quanto pubblicato: ciò, tra l’altro, si evince dal complesso degli elementi ivi contenuti e ad esso connessi, tra i quali si inserisce anche la domanda di partecipazione proposta ai giudici di gara, che caratterizzavano la procedura indetta dalla FIDS.

Né in soccorso dei ricorrenti possono intervenire altre scelte adottate dalla Federazione sulle modalità di selezione dei giudici, intervenute nel corso degli anni, precedenti e/o successivi, a quello di cui al Bando oggetto di contestazione.  Eventuali modaliper  il reclutamentola formazione e/o la valutazione dei giudici non possono, di certo, costituire precedenti vincolanti rispetto ad altre successivamente adottate dalla Federazione.

Le motivazioni in ordine al rigetto dei motivi di ricorso assorbono anche le ulteriori censure proposte dai ricorrenti, seppur incidentalmente evidenziate nellatto introduttivo del giudizio definito con la presente decisione.

Pertanto, a fronte della tardività del ricorso presentato dinanzi al Tribunale Federale della FIDS, nel richiamare anche il precedente reso dallo stesso Collegio (decisione n. 6/2018 in procedimento R.G. ricorsi n. 109/2017), non possono che essere condivise le argomentazioni poste dalla Corte di Appello della FIDS a sostegno della decisione impugnata, confermandone integralmente il contenuto.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione 

 

 

Respinge il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Federazione Italiana Danza Sportiva.

 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 7 marzo 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                                   Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                           F.to Vincenzo Ioffredi

 

 

 

 

Depositato in Roma, in data 18 maggio 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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