CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 31/2019 del 3 maggio 2019 – SSD Fidelis Andria 2018 s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 31

 Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

  

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Angelo Canale - Relatore

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli

Giuseppe Musacchio - componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n.19/2019, presentato, in data 2 marzo 2019, dalla SSD Fidelis Andria 2018 s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Marco P. Di Vincenzo del Foro di Trani, giusta procura alle liti in calce al ricorso in esame; ed elettivamente domiciliata in Andria, presso lo studio dell’avv. Stefania Campanile,

 

per l’annullamento, previa sospensione, 

 

della decisione della Corte Sportiva dAppello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con dispositivo di cui al C.U. n.095/CSA del 14 febbraio 2019 e con motivazioni di cui al C.U. n. 103/CSA (2018/2019) del 28 febbraio u.s., con la quale il detto organo dappello ha irrogato alla ricorrente la sanzione della "squalifica del campo per 1 gara da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse", per la violazione dell'art. 11, comma 3, CGS FIGC e ai sensi degli artt. 18, comma 1, lett. f), e 36 bis, comma 4, CGS FIGC.

Visto l’atto di appello e i documenti di causa

vista la determinazione prot. n. 00138/19 del 3 marzo 2019, con la quale il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto l’istanza cautelare invocata;

assente, all’udienza del 18 aprile 2019, il patrocinatore della ricorrente SSD Fidelis Andria 2018 s.r.l., avv. Marco Di Vincenzo; non costituita né comparsa la FIGC;

udita, nell’udienza del 18 aprile 2019, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, dott. Angelo Canale.

 

Ritenuto in fatto

 

Con la gravata decisione la Corte Sportiva dAppello della FIGC ha rigettato - aggravando le sanzioni - il reclamo durgenza proposto in data 13 febbraio 2019 dalla società sportiva Fidelis Andria avverso le sanzioni che il Giudice Sportivo aveva comminato alla detta società con riferimento al comportamento tenuto dai suoi sostenitori, in occasione della gara del Campionato di Serie D, girone H, AZ Picerno/Fidelis Andria, disputatasi a Picerno il 10 febbraio 2019.

Nella circostanza i sostenitori della ricorrente avevano lanciato reiterati e numerosi sputi all’indirizzo di un A.A. dal 42° del primo tempo e fino al termine della gara, attingendolo al volto, al collo e alle spalle; avevano lanciato un pacchetto di sigarette, una bottiglietta dacqua e un bicchiere di birra all’indirizzo del medesimo A.A., bagnandogli il collo e le spalle; e, infine, avevano rivolto per alcuni minuti numerosi insulti a sfondo razziale al Direttore di gara, nonostante i richiami effettuati attraverso gli altoparlanti.

Nella determinazione della sanzione il Giudice Sportivo aveva poi tenuto conto di una specifica recidiva, di cui al C.U. n. 52/2018.

Nel respingere il reclamo, la Corte dAppello precisava che la recidiva rilevata dal Giudice Sportivo, ancorchè    erroneamente    egli    avesse    richiamato    il    C.U.    numero    52/2018,    facevinequivocabilmente riferimento al medesimo comportamento offensivo, intimidatorio e violento tenuto dai sostenitori della Fidelis Andria in occasione della gara Fasano/Fidelis Andria del 2 dicembre 2018, di cui al C.U. n. 58/2018. L’indicazione del numero di comunicato ufficiale errato (52 anziché 58) era, pertanto, da ritenersi un mero errore materiale.

Nel merito, la Corte dAppello respingeva i motivi di reclamo, ritenendo provato, dai rapporti prodotti dagli Ufficiali di gara, il comportamento razzista e irriguardoso tenuto dai tifosi della Fidelis Andria. Anzi, in considerazione della gravità del caso - per l’aggressione verbale di matrice razzista compiuta ai danni dell’arbitro - il Giudice dappello, richiamando giurisprudenza di questo stesso Collegio, riteneva di aggravare, ai sensi dell’art. 37, comma 6, del C.G.S. la sanzione inflitta, disponendo che la gara a porte chiuse dovesse aver luogo in campo neutro. Il quantum della sanzione pecuniaria era, invece, confermato.

Avverso la detta statuizione è insorta la società sportiva Fidelis Andria, con il ricorso in epigrafe indicato.

Quanto ai motivi del ricorso, la ricorrente, premette che il Giudice dappello, nel motivare le proprie decisioni, avrebbe esperito un vano tentativo di dare un senso alle sanzioni, così come irrogate in maniera del tutto opinabile dal Giudice Sportivo”.

Secondo la ricorrente, poi, il riconosciuto errore materiale (relativamente alla recidiva) avrebbe viziato la sentenza (di primo grado, ndr) e pregiudicato la difesa.

Ed ancora, la ricorrente lamenta che tanto il Giudice Sportivo quanto la Corte dAppello avrebbero analizzato in maniera del tutto superficiale, con riferimento al comportamento razzista ed irriguardoso” tenuto dai tifosi, i rapporti compilati da Arbitro e Assistente Arbitrale.

Nega, altresì, che vi sia stata aggressione verbale di matrice razziale nei confronti del Direttore di gara, tale da giustificare l’aggravamento della sanzione inflitta ed invoca, in via subordinata, in luogo dell’applicazione dell’art. 11, comma 3, C.G.S., l’applicazione dellart.18, comma 1, lett. EC.G.S. (chiusura di uno o più settori). 

Conclude in via principale per la revoca della sanzione per la illegittimità ed insufficienza delle motivazioni, previa la sospensione della gravata decisione.

Come  precisato  in  premessa,  con  determinazione  prot.  n.  00138/19  del  3  marzo  2019,  il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto listanza cautelare invocata. All’udienza del 18 aprile 2019 il Procuratore Nazionale dello Sport ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è inammissibile. 

Com’è noto, ai sensi dell’art. 54 del C.G.S., il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Nel caso di specie, ancorchè nelle proprie conclusioni la ricorrente abbia fatto riferimento alla illegittimità e alla insufficienza della motivazione della decisione impugnata, di fatto nel ricorso le censure si appuntano sulla esattezza della ricostruzione del fatto operata dal Giudice Sportivo e dal Giudice dappello: entrambi avrebbero “analizzato in maniera del tutto superficiale, con riferimento al comportamento “razzista ed irriguardoso” tenuto dai tifosi, i rapporti compilati da Arbitro e Assistente Arbitrale.

Il Collegio, nella motivazione della decisione impugnata, non ravvisa profili di illegittimità o di insufficienza, atteso che in punto di fatto i rapporti degli Ufficiali di gara rappresentavano in modo concorde e oggettivo il comportamento gravemente censurabile assunto dai tifosi della Fidelis Andria, che è stato poi correttamente qualificato giuridicamente dal Giudice dappello. Levidente errore materiale, sostanzialmente un “refuso, nel quale era incorso il primo Giudice nel motivare la recidiva, è stato rilevato e corretto in appello e non sembra che da esso possa inferirsi una violazione di diritto. Peraltro, la rilevata “recidiva” era riferita, in via generale, al comportamento offensivo e intimidatorio della tifoseria e in questi limiti essa è stata valutata e applicata. Laggressione verbale a sfondo razzista è stato il quid plus che ha espressamente motivato l’aggravamento della sanzione, nei termini di cui all’art. 37, comma 6, del C.G.S..

  

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alla ricorrente tramite il difensore domiciliatario, anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019. 

 

Il Presidente                                                                Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                        F.to Angelo Canale 

 

Depositato in Roma, in data 3 maggio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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