CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 35 del 13/06/2018 – Unione Sportiva Dilettantistica San Zaccaria/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Dipartimento Calcio Femminile c/o la Lega Nazionale Dilettanti/Lega Nazionale Dilettanti/Associazione Sportiva Dilettantistica Pink Sport Time

Decisione n. 35

Anno 2018 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

composta da

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Vincenzo Ioffredi

Angelo Maietta

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2018, presentato, in data 17 maggio 2018, dalla Unione Sportiva Dilettantistica San Zaccaria, rappresentata e difesa dall’avv. Sara Agostini,

 

contro

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio;

il Dipartimento Calcio Femminile c/o la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio;

la Lega Nazionale Dilettanti (LND), non costituitasi in giudizio;

nonché contro

 

l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pink Sport Time, rappresentata e difesa dagli avv.ti Flavia Tortorella e Salvatore Civale;

 avverso

il C.U. n. 91 del 15 maggio 2018 del Dipartimento Calcio Femminile presso la Lega Nazionale Dilettanti, con il quale veniva disposta la disputa della gara di spareggio tra le società penultime classificate nel campionato di Serie “A” femminile USD San Zaccaria e ASD Pink Sport Time per il 19 maggio 2018.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza dell’8 giugno 2018, l’avv. Sara Agostini, per la ricorrente - USD San Zaccaria, nonché l’avv. Flavia Tortorella, per la resistente ASD Pink Sport Time;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli.

 

Ritenuto in fatto 

La USD San Zaccaria, con ricorso depositato il 17 maggio 2018, adiva il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, per ivi sentire dichiarare l’annullamento e/o la riforma del provvedimento del Dipartimento Calcio Femminile presso la LND, di cui al C.U. n. 91 del 15 maggio 2018, con il quale veniva disposta la disputa della gara di spareggio tra le Società penultime classificate nel campionato di Serie “A” femminile, tra USD San Zaccaria e la ASD Pink Sport Time, per il 19 maggio 2018.

La ricorrente eccepiva che l’art. 51, comma 6, delle NOIF prevede che, al termine di ogni campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; in caso di parità di punteggio fra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa, tra le stesse, tenendo conto, nell’ordine: a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri; c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; d) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; e) del sorteggio.

Invece, il Dipartimento Calcio Femminile presso la LND disponeva direttamente la disputa dello spareggio in campo neutro, senza tenere conto della c.d. “classifica avulsa”, in pretesa violazione dell’art. 51, comma 6, delle NOIF.

La ricorrente affidava le sue doglianze con unico motivo alla pretesa violazione della normativa FIGC, in modo generico.

Si costituiva in giudizio solo la ASD Pink Sport Time, chiedendo il rigetto del ricorso, mentre le altre parti restavano contumaci.

Considerato in diritto

 

La ricorrente non impugnava alcuna norma, limitandosi ad eccepire genericamente una pretesa

“violazione della normativa emanata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio”.

Il Collegio osserva che la ricorrente e la ASD Pink Sport Time terminavano il campionato a parità di punteggio al penultimo posto in classifica (11^ posizione).

Le due società, in applicazione del combinato disposto dell’art. 51, comma 6, delle NOIF e del C.U. n. 91 del 15 maggio 2018, nonché del Comunicato 1 - Unico del 3 luglio 2017, disputavano lo spareggio per determinare quale squadra sarebbe retrocessa direttamente sulla base di un sistema di selezione diversificato.

La norma prevede che lo spareggio si effettua in caso di sopravvenienza di due squadre (come per l’odierna fattispecie), mentre nel caso di tre o più squadre si applica il criterio della c.d. “classifica avulsa”. Pertanto, le norme prevedono un sistema di selezione diversificato in relazione al numero di squadre che si trovano all’ultimo posto in classifica; e la corretta applicazione dei suddetti criteri comportava lo spareggio tra le due società.

Il Collegio osserva che l’unico atto impugnato è stato il C.U. n. 91 del 15 maggio 2018 e che l’odierna ricorrente ha accettato di disputare lo spareggio senza alcuna riserva.

Pertanto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della ASD Pink Sport Time nella misura di € 2.000,00, oltre alle spese generali (15%) ed agli oneri accessori di legge.

 

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 35/2018, presentato, in data 17 maggio 2018, dalla Unione Sportiva Dilettantistica San Zaccaria contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Dipartimento Calcio Femminile c/o la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la LND, nonché contro l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pink Sport Time, per l’annullamento e/o la riforma del provvedimento del Dipartimento Calcio Femminile c/o LND, di cui al C.U. n. 91 del 15 maggio 2018, con il quale è stata disposta la disputa della gara di spareggio tra le Società penultime classificate nel campionato di Serie A femminile USD San Zaccaria - ASD Pink Sport Time per il giorno 19 maggio 2018.

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente ASD Pink Sport Time.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 8 giugno 2018.

Il Presidente                                                                                         Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                            F.to Guido Cecinelli

Depositato in Roma, in data 13 giugno 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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