CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50 del 03/09/2018 – Santarcangelo Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 50

Anno 2018

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

     

 

composta da

Mario Sanino - Presidente 

Vito Branca - Relatore

Angelo Canale 

Guido Cecinelli

Angelo Maietta - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2018, presentato, in data 23 luglio 2018, da parte della società Santarcangelo Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo, Michele Cozzone e Giuseppe Chiacchio,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

 nonché contro

 

la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), rappresentata e difesa dall’avv. Lorenzo Lentini,

 

per l’annullamento

 

dei Comunicati Ufficiali della Lega Italiana Calcio Professionistico – Lega Pro n. 261/L del 27 giugno 2018, n. 253/DIV di pari data e n. 271/L del 30.06.2018;  visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 10 agosto 2018, gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Michele Cozzone e Monica Fiorillo, per la ricorrente - Santarcangelo Calcio s.r.l.; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, quest'ultimo giusta delega all'uopo ricevuta dall”avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché l’avv. Mirko Polzone, giusta delega all'uopo ricevuta dall’avv. Lorenzo Lentini, per la resistente Lega Italiana Calcio Professionistico;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Vito Branca.

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso depositato il 23 luglio 2018, la società Santarcangelo Calcio s.r.l. ha adito il Collegio di Garanzia per sentir dichiarare l’illegittimità, l’inammissibilità e/o l’erroneità dei Comunicati Ufficiali della Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro n. 261/L del 27 giugno 2018 e n. 253/DIV di pari data, nella parte in cui è stata pubblicata la classifica finale del Girone B del

Campionato di Serie C 2017/2018, con l’inserimento, al diciassettesimo posto, della società Vicenza Calcio S.p.A., nonostante l’avvenuta revoca alla stessa dell’affiliazione alla FIGC, come da delibera del Commissario Straordinario ex C.U. n. 75 del 21 giugno 2018, e con contestuale collocazione, in diciottesima posizione, della odierna istante, per questo retrocessa in Serie D, secondo quanto, altresì, sancito dal successivo C.U. della Lega Pro n. 271/L del 30 giugno 2018, parimenti impugnato, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai succitati provvedimenti.

La società ricorrente, al termine della stagione sportiva 2017/2018 del Campionato Nazionale di Serie C - Girone B e a seguito della sconfitta ai play off contro il Vicenza Calcio S.p.A., veniva retrocessa in Serie D, alla stregua dei Comunicati della Lega Pro.

Viene, quindi, portata alla cognizione del Collegio la circostanza per la quale il Vicenza, dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Vicenza del 18 gennaio 2018, subiva la revoca dell’affiliazione alla FIGC con delibera del Commissario Straordinario di cui al C.U. n. 75 del 21 giugno 2018; laddove, con il Comunicato Ufficiale Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro n. 261/L del 27 giugno 2018 e con il Comunicato Ufficiale Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro n. 253/DIV del 27 giugno 2018, è stata pubblicata ufficialmente la classifica del Campionato Nazionale di Serie C - Girone B; e, diversamente, con il Comunicato Ufficiale Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro n. 271/L del 30 giugno 2018 è stata ufficializzata la retrocessione in Serie D della società ricorrente.

Con unico motivo di ricorso, la società istante lamenta l’illegittimità delle determinazioni della Lega

Pro poiché in antitesi tanto con l’art. 51 delle NOIF, quanto con gli artt. 15 e 16 delle stesse Norme Organizzative Interne.

In particolare, secondo la società, considerando ormai il Vicenza Calcio come un soggetto federalmente irrilevante a seguito del fallimento con la conseguente revoca dell’affiliazione, il Santarcangelo avrebbe dovuto essere soggetto, mediante automatico scorrimento, alla sostituzione al diciassettesimo posto, con la permanenza in Serie C, vista, altresì, la circostanza per la quale il titolo sportivo non assegnato al Vicenza non è stato attribuito a nessun’altra società ex art. 52, comma 3, NOIF.

Pertanto, conclude chiedendo al Collegio di Garanzia l’accoglimento del ricorso con declaratoria di illegittimità dei C.U. impugnati, e, per l’effetto, di ordinare l’esclusione del Vicenza Calcio, con l’immissione della ricorrente al diciassettesimo posto per automatico scorrimento di graduatoria. Si sono costituite in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, con Memoria del 27 luglio 2018, e la Lega Pro, con Memoria del 3 agosto 2018, con le eccezioni e deduzioni ivi rassegnate, concludendo entrambe per il rigetto del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

L’odierno ricorso, proposto dal Santarcangelo Calcio s.r.l. ai sensi dell’art. 59 Codice di Giustizia Sportiva, con il quale è stato adito in via diretta ed immediata l’odierno Collegio di Garanzia ai sensi dell’art. 54, comma primo, Codice della Giustizia Sportiva e 30, comma terzo, Statuto FIGC, approvato con deliberazione del Presidente del CONI n. 112/52 del 31 luglio 2014, consta di un unico motivo relativo alla asserita “violazione e falsa applicazione della normativa federale in materia di formazione delle classifiche, con precipuo riguardo all’art. 51 N.O.I.F., e di affiliazione e decadenza e/o revoca della stessa, con peculiare riferimento agli artt. 15 e 16 delle N.O.I.F.”. 

Orbene, esaminati gli atti processuali - comprensivi altresì delle memorie di costituzione della FIGC del 27 luglio 2018 e della Lega Italiana Calcio Professionistico del 03 agosto 2018 -, il

Collegio ritiene di dover respingere il ricorso in ragione dell’infondatezza dello stesso.

All’uopo l’odierno Collegio rileva che alcuna violazione delle indicate NOIF (artt. 51, 15 e 16) è stata posta in essere dalla Lega Pro mediante gli impugnati C.U. n. 261/L del 27 giugno 2018, n. 253/DIV di pari data e n. 271/L del 30 giugno 2018, stante la portata meramente ricognitiva degli stessi, privi, pertanto, del requisito di lesività idoneo a concretare un effettivo interesse a ricorrere.

L’esame del ricorso proposto dal Santarcangelo Calcio s.r.l. porta all’evidenza un insuperabile errore nell’individuazione del provvedimento asseritamente lesivo degli interessi della Società stessa, che si traduce in erronea interpretazione dei criteri di integrazione dell’organico per il Campionato di Serie C 2018/2019, espressamente contenuti nel C.U. della Federazione Italiana

Giuoco Calcio n. 56 del 30 maggio 2018, comprensivo dell’Allegato A, il quale, peraltro, rinvia ad altro Comunicato Ufficiale - nello specifico il n. 19 del 18 luglio 2018 - per la fissazione de “i termini e le procedure per richiedere l’integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2018/2019”; provvedimenti che, sebbene dotati di portata precettiva ed astratta lesività, non risultano essere stati impugnati dal Santarcangelo.

La scansione temporale degli eventi, correttamente riportata dalla FIGC nella propria memoria di costituzione, risulta maggiormente chiarificatrice della fattispecie sottoposta all’esame del Collegio.

Il C.U. n. 56 del 30 maggio 2018, già citato, è stato emesso dagli organi federali alla chiusura del campionato di Serie C, le cui posizioni sono state definite a seguito delle gare di playout regolarmente disputate in data 19 maggio 2018 (gara di andata) e 26 maggio 2018 (gara di ritorno) tra l’odierna ricorrente ed il Vicenza Calcio S.p.a che hanno deciso, sul campo, il successo della squadra veneta.

Le vicende che hanno interessato il Vicenza Calcio, pur ben note alle parti, possono sintetizzarsi come segue: dichiarazione di fallimento in data 18 gennaio 2017, con possibilità di esercizio provvisorio sino al 30 giugno 2018 sotto la direzione e vigilanza del Curatore Fallimentare, come disposto nel testo della pronuncia; effettiva cessazione dell’esercizio provvisorio in data 29 maggio 2018, pertanto, successiva al termine della stagione agonistica, e comunicazione del Curatore al Commissario Straordinario della FIGC in data 14 giugno 2018; revoca dell’affiliazione sportiva intervenuta in data 21 giugno 2018, giusta C.U. n. 75.

Da tale ultima data (21 giugno 2018), pertanto, il Santarcangelo Calcio s.r.l. era perfettamente a conoscenza - ed in termini, ex art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva CONI, per impugnare il C.U. n. 56 del 30 maggio 2018 - sia della vacanza di organico determinata dalla revoca dell’affiliazione sportiva del Vicenza Calcio correttamente disposta dal Commissario Straordinario ai sensi dell’art. 16 NOIF, sia della procedura di integrazione dell’organico definita dal citato C.U.

n. 56, rimasto, come detto, non impugnato, il quale testualmente prevede che “in caso di vacanza di organico del Campionato di serie C 2018/2019, determinatasi all’esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l’ammissione al relativo campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall’affiliazione, l’integrazione dell’organico con le società retrocesse dalla Serie C e con le società che hanno disputato il Campionato Nazionale Serie D avverrà, con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri e le procedure di seguito trascritte”.

Tali procedure, che tengono conto di numerosi criteri - quali la classifica finale dell’ultimo campionato, la tradizione sportiva della città, ed altri ancora -, sono le uniche atte a determinare il subentro delle squadre in caso di vacanza di organico, che si ottiene, come previsto dal medesimo C.U. n. 56, mediante la formazione di una classifica che tiene conto dei differenti criteri ivi elencati, con l’espresso inciso che “Le società non ammesse ai Campionati 2018/2019 saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della classifica finale, essendo precluso alle stesse di colmare vacanze di organico e la partecipazione al campionato”.

È, a tale stregua, privo di alcun fondamento l’erroneo assunto di parte ricorrente che vorrebbe si procedesse ad un automatico scorrimento del Santarcangelo - dalla diciottesima alla diciassettesima posizione nella classifica finale -, acquisendo un posto utile per la permanenza nel Campionato di Serie C; procedura, come detto, non prevista da alcuna norma dell’ordinamento federale.

L’esame del motivo di ricorso non può, altresì, prescindere dal doveroso rilievo di un ulteriore profilo di infondatezza che concerne la mera sussistenza dell’interesse a ricorrere, avendo il Santarcangelo, come già anticipato, impugnato provvedimenti che appaiono non solo corretti e perfettamente aderenti alle NOIF che si assumono violate, ma addirittura privi di un’intrinseca portata lesiva di autonome situazioni giuridicamente tutelate in ambito sportivo, laddove “nel processo amministrativo l’interesse a ricorrere è caratterizzato dagli stessi requisiti sostanziali che qualificano l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c., tali requisiti si sostanziano nella prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e nell’effettiva utilità che potrebbe derivare allo stesso dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato” (T.A.R. Milano, n. 1240 del 10 maggio 2018, in Redazione Giuffrè, 2018).

Ed infatti, gli impugnati C.U. nn. 261/L del 27 giugno 2018, n. 253/DIV di pari data e n. 271/L del 30 giugno 2018 hanno unicamente proceduto ad una mera e formale ricognizione dei “risultati ufficiali delle gare relative” sulla base dei dati ufficiali al 18 giugno 2018 (cfr. C.U. n. 261/L, quindi in data precedente alla revoca dell’affiliazione sportiva del Vicenza Calcio) nella predisposizione delle classifiche finali dei relativi campionati a chiusura dei medesimi, che, tuttavia, non consentiranno al Vicenza Calcio di partecipare al futuro campionato di serie C 2018/2019, in ragione della cennata revoca, ma non possono parimenti consentire al Santarcangelo Calcio s.r.l. un’automatica permanenza nella categoria mediante il preteso scorrimento, dovendo la Società ricorrente attenersi alle prescrizioni e procedure di integrazione contenute nei C.U. nn. 56 del 30 maggio 2018 e n. 19 del 18 luglio 2018.

La carenza di un’autonoma ed astratta portata lesiva dei Comunicati Ufficiali oggetto d’impugnativa si ripercuote in un’effettiva assenza in capo al Santarcangelo Calcio s.r.l. di legittimazione all’odierna azione, ed in argomento soccorre il contributo di recentissima giurisprudenza, la quale ha chiarito che “la legittimazione all’azione nel processo amministrativo si fonda sulla titolarità dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e che si assume leso, sorgendo il diritto al ricorso in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tendendo ad un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere tale lesione; pertanto condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale e l’interesse a ricorrere, spettando, nel giudizio impugnatorio, la prima a colui che afferma essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l’ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo, mentre l’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa” (Cons. di Stato, Sez. IV, n. 3321 dell’1 giugno 2018).

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Respinge il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC e nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Lega Pro.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 10 agosto 2018.

 

     Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                        F.to Vito Branca                

 

Depositato in Roma, in data 3 settembre 2018.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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