CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/2019 del 24 giugno 2019 – Carlo Roscini/Federazione Ciclistica Italiana

Decisione n. 50

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Guido Cecinelli

Laura Santoro 

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 26/2019, presentato, in data 3 aprile 2019, dal sig. Carlo Roscini, rappresentato e difeso dallavv. Vincenzo Maccarone, con studio in Perugia, via Fani, n. 14;

contro 

 

la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), con sede in Roma, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Apollodoro, n. 26, presso lo studio dell’avv. Nuri Venturelli, che la rappresenta e difende;

 

nonché contro

 

la Procura Federale della Federazione Ciclistica Italiana; 

 

avverso

 

la decisione della Corte Federale dAppello della Federazione Ciclistica Italiana, pronunciata l’1 marzo 2019, nel giudizio disciplinare n. 1/19 a carico di Carlo Roscini, con la quale è stata confermata la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 12, pronunciata in data 11 gennaio 2019 dal Tribunale Federale, I^ Sezione, nei procedimenti riuniti n. 16/18 e n. 17/18, per violazione dell’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia Federale, dell’art. 54, comma 3, dello Statuto Federale e dell’art. 47 del Regolamento di Amministrazione. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 14 maggio 2019, l’avv. Vincenzo Maccarone, per il ricorrente Carlo Roscini, l’avv. Nuri Venturelli, per la resistente Federazione Ciclistica Italiana; nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Giovanni Iannini. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1.- Con ricorso depositato presso il Collegio di Garanzia dello Sport in data 3 aprile 2019 il sig. Carlo Roscini, già Presidente del Comitato Regionale dell’Umbria della Federazione Ciclistica Italiana (in prosieguo anche FCI), ha impugnato la decisione pronunciata l’1 marzo 2019, con la quale la Corte Federale dAppello della FCI ha confermato la sanzione dell’inibizione temporanea di 12 mesi, inflitta al tesserato con decisione dell11 gennaio 2019 del Tribunale Federale.

1.2 - Le decisioni indicate sono state pronunciate in relazione a procedimenti disciplinari promossi sulla base di imputazioni con le quali sono state contestate al sig. Roscini:

1.1 violazione dellart. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dellart. 54, comma 3, dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dellart. 47, comma 6, del Regolamento di Amministrazione della Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nellinteresse della Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per avere chiesto e ottenuto, negli anni 2014 - 2017 compresi il rimborso:

a) delle spese relative a viaggi compiuti con mezzo privato e di vitto senza la preventiva autorizzazione delle missioni effettuate ed in alcuni casi per importo superiore al limite fissato dalla Federazione. Inoltre, le spese per il vitto non sono supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni avvenute anche con notevole frequenza;

b) delle spese per contravvenzioni al Codice della Strada dellanno 2014, commesse alla guida di mezzo privato;

c) delle spese per omaggi e regalie (libri, fiori, piante, regali di nozze, alimenti, dolciumi e vini etc.) senza preventiva autorizzazione e senza alcuna indicazione dei destinatari e delle motivazioni degli omaggi e delle regalie;

d) delle spese per carburante per luso di automezzo della Federazione non supportate dal Libretto di marcia debitamente compilato, né da documentazione atta a giustificare le trasferte.1.2 violazione dellart. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dellart. 54, comma 3, dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dellart. 47, comma 6, del Regolamento di Amministrazione della Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nellinteresse della Federazione Ciclistica Italiana, per aver rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, negli anni 2014- 2017 compresi, le spese di viaggio con auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica, nonché per avere al medesimo Montedori rimborsato spese per rifornimento di carburante per automezzi di terzi in occasione di diverse trasferte in assenza di preventiva autorizzazione”. 1.3. violazione dellart. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dellart. 54, comma 3, dello Statuto Federale Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dellart. 47, comma 6, del Regolamento di Amministrazione della Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nellinteresse della Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per aver chiesto ed ottenuto, nellanno 2013 il rimborso:

e) delle spese relative a non meglio identificate “trasferte” compiute con mezzo privato senza la preventiva autorizzazione delle missioni effettuate (complessivi € 2.267,80);

f) delle spese per vitto (pasticcerie, panifici, ristoranti, bar), in alcuni casi per importo superiore al limite fissato dalla Federazione, non supportate da documentazione atta ad identificare i beneficiari delle somministrazioni avvenute anche con notevole frequenza (complessivi 6. 788,82);

g) delle spese per contravvenzioni al Codice della Strada dellanno 2013, compiute alla guida di automezzo privato (complessivi € 316,52);

h) delle spese per omaggi e regalie (libri, fiori e piante, regali di nozze, vini) senza preventiva autorizzazione e senza alcuna indicazione dei destinatari e delle motivazioni degli omaggi e delle regalie (complessivi € 3.822,48);1.4 violazione dellart. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana, dellart. 54, comma 3, dello Statuto Federale della Federazione Ciclistica Italiana, dellart. 47, comma 6, del Regolamento di Amministrazione della Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana e della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nellinteresse della Giustizia della Federazione Ciclistica Italiana per avere rimborsato al Sig. Giancarlo Montedori, nellanno 2013, spese di viaggio con auto privata senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica per complessivi € 6.216,00” 1.3. A fondamento dell’impugnazione il sig. Roscini ha dedotto 1.3.1 Violazione dell’art. 34 del Regolamento Giustizia Federale FCI e dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto CONI. Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in punto di pregressa ed attuale gestione amministrativa del Comitato Regionale Umbro. Violazione dell’art. 65, comma 5, del Regolamento di Giustizia Federale per carenza di indicazione e specificazione delle norme violate con riferimento alla cd. “Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della F.C.I.”.

La gestione amministrativa e contabile del Comitato Regionale sarebbe avvenuta sempre con le stesse modalità, senza che al Roscini, nel corso di quasi trentanni di presidenza, sia stato fatto alcun rilievo da parte degli organi federali e dello stesso componente del Collegio dei revisori dei conti che ha evidenziato le irregolarità contestate.

Sarebbe del tutto generica la contestata violazione della Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della FCI, non essendovi alcuna indicazione specifica riguardo alle norme violate.

La gestione virtuosa del Comitato Regionale sarebbe evidenziata dallattivo finanziario di € 96.502,00 registrato il 28 agosto 2017, a seguito del Commissariamento del Comitato.

Su tali aspetti difetterebbe specifica motivazione da parte della Corte Federale d’Appello. 

Il Giudice dappello avrebbe, inoltre, omesso di valutare il carattere collegiale delle decisioni del Comitato Regionale Umbro. Le spese e i rimborsi non sarebbero stati frutto di autonoma decisione del Roscini, giacché essi sarebbero stati sempre approvati dal Consiglio Direttivo, sulla base di rendiconto.

Alla luce di ciò, sarebbe incomprensibile laffermazione, di cui alla decisione impugnata, secondo la quale ...lazione del Roscini appare frutto di un utilizzo personalistico delle risorse della Federazione, improntato ad una gestione individuale e non collegiale del Comitato TerritorialUmbro”.

Anche in relazione a tali profili la decisione impugnata ometterebbe ogni motivazione.  1.3.2 - Violazione dell’art. 34 del Regolamento Giustizia Federale e dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto CONI con riferimento agli artt. 54 dello Statuto Federale e 47 del Regolamento di Amministrazione FCI. Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione dell’art. 65, comma 5, del Regolamento Giustizia Federale. Carenza di indicazione e specificazione delle norme violate con riferimento alla “Normativa per il rimborso delle spese anticipate per conto e nell’interesse della F.C.I.”.

La decisione impugnata avrebbe esaminato in maniera confusa le contestazioni mosse. 

In essa sarebbe stato erroneamente evidenziato che il Roscini avrebbe ottenuto il rimborso delle spese per omaggi, per carburante e relative alle trasferte del tecnico federale Montedori. In realtà i pagamenti sarebbero stati effettuati direttamente dalla segreteria del Comitato Regionale, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Sarebbe erroneo, inoltre, il riferimento alla violazione della norma, non specificamente indicata, secondo la quale ogni missione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Federazione o con specifico consenso scritto. In realle richieste di rimborso per spese sostenute riguarderebbero non già missioni, bensì lo svolgimento di attiviistituzionale svolta dal Presidente sul territorio regionale.

Sarebbe priva di fondamento anche l’affermazione secondo la quale le delibere del Consiglio Direttivo di approvazione delle spese non potrebbero valere quale ratifica dell’operato del Presidente. Lapprovazione successiva riguarderebbe spese frutto di consuetudini consolidate (omaggi e regalie) ovvero della necessità di partecipare a gare del calendario.

La deliberazione da parte del Consiglio Direttivo della spesa già effettuata corrisponderebbe a una prassi consolidata, in relazione alla quale nessun rilievo sarebbe stato precedentemente avanzato.

Le spese per omaggi e regalie sarebbero funzionali al mantenimento di rapporti istituzionali, autorizzati dall’art. 21 del Regolamento di Amministrazione.

I regali a soggetti interni, oggetto di contestazione, sarebbero stati effettuati in favore di membri e funzionari della Federazione, tra i quali il Presidente e il Segretario Generale, che mai li avrebbero rifiutati o restituiti.

Anche i rilievi di cui alla decisone della Corte dAppello Federale relativi alle trasferte effettuate con il mezzo del Comitato Regionale sarebbero frutto di mere petizioni di principio e rifletterebbero la frettolosità dell’accertamento.

Il rimborso delle sanzioni per violazione del Codice della strada avrebbe importato un esborso modesto.

La Corte Federale avrebbe imputato al Roscini di avere omesso di vigilare sull’effettiva inerenza all’attivifederale delle spese sostenute dal Montedori, laddove la contestazione della Procura Federale avrebbe imputato all’incolpato un rimborso senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica.

La Corte Federale, inoltre, avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alle ragioni per le quali le spese sostenute non sarebbero state inerenti.

In realle contestazioni mosse non contemplerebbero una destinazione delle risorse per fini soggettivi o extraistituzionali. 1.3.3.- Violazione dell’art. 34 del Regolamento Giustizia Federale e dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto CONI con riferimento agli artt. 54 dello Statuto Federale e 47 del Regolamento di Amministrazione. Violazione degli artt. 49 e 50 del Regolamento Giustizia Federale. Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla sanzione applicata ed all’aumento di pena per ciascuna annualità.

Laumento di pena applicato, per la rilevata continuazione, sarebbe arbitrario, in quanto nessuna norma federale contemplerebbe la continuazione.

La sanzione si sarebbe dovuta applicare unitariamente, senza alcun aumento.  1.3.4. - Violazione dell’art. 34 del Regolamento Giustizia Federale e dell’art. 12 bis, comma 2, dello Statuto CONI con riferimento agli artt. 54 dello Statuto Federale e 47 del Regolamento di Amministrazione. Violazione degli artt. 44 e 45 del Regolamento Giustizia Federale. Omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla mancata acquisizione documentale e audizione testimoniale.

La decisione sarebbe stata pronunciata anche in assenza di svolgimento di qualsiasi attiviistruttoria da parte della Procura Federale, non essendo stata svolta alcuna attività di indagine a seguito della segnalazione proveniente dal Segretario Generale della Federazione.

Anche laffermata non inerenza delle spese effettuate sarebbe sfornita di riscontro documentale. Del tutto illegittimamente sarebbe stata disattesa la richiesta, formulata in primo grado e ribadita in appello, di ammissione di prova testimoniale. 1.3.5 Il ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, l’integrale accoglimento del ricorso e, in riforma della decisione appellata e senza rinvio, l’assoluzione da ogni incolpazione perché il fatto non sussiste.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che la decisione impugnata sia annullata, anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, per carente o insufficiente motivazione, con indicazione del principio di diritto a cui il giudice di rinvio si dovrà attenere.

2. Si è costituita la Federazione Ciclistica Italiana, che, ricostruiti i fatti di causa, ha rilevato, innanzi tutto, l’incomprensibilità dell’asserzione secondo cui sarebbero stati violati l’art. 34 del Regolamento di Giustizia e l’art. 12 bis, comma 2, del CONI, giacché la decisione impugnata non è stata adottata a seguito di giudizio di rinvio.

Il ricorso, inoltre, sarebbe inammissibile in quanto diretto ad ottenere una nuova e diversa valutazione di merito.

La Federazione ha, inoltre, sostenuto l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso, con cui è stata, tra l’altro, dedotta la mancata indicazione specifica delle norme violate, giacché ciò sarebbe frutto dell’enorme mole di violazioni contestate al Roscini.

Prive di fondamento sarebbero, altresì, le deduzioni inerenti alla mancata ammissione di prova testimoniale e all’applicazione dell’istituto della continuazione.

La Federazione ha, quindi, chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile ovvero rigettato. 

3. All’udienza del 14 maggio 2019, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, il ricorso è stato assegnato in decisione.

 

Considerato in diritto 

 

4. La Corte Federale dAppello ha confermato la sanzione irrogata dal Tribunale Federale al sig. Roscini di 12 mesi di inibizione (4 mesi di sanzione base, più 2 mesi in ragione di anno, per la continuazione della condotta), ritenendo violati l’art. 1, commi 1 e 2, del Regolamento di Giustizia della Federazione, l’art. 54, comma 3, dello Statuto Federale, l’art. 47, comma 6, del Regolamento di Amministrazione.

Secondo la Corte Federale il sig. Roscini avrebbe gestito le risorse economiche del Comitato Regionale senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dello stesso Comitato e ciò in violazione della Normativa sul rimborso delle spese della Federazione,  per la quale Ogni missione dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Federazione mediante convocazione o con specifico consenso scritto, in caso contrario non si poterogare alcun rimborso”.

La Corte ha precisato che le circostanze evidenziate emergono in modo univoco dagli atti riguardanti le spese in relazione alle quali sono state mosse le contestazioni ed ha rilevato l’assenza di adeguata rendicontazione delle spese di trasferta, di vitto e di carburante per i mezzi della Federazione, nonché la non inerenza delle spese per contravvenzioni e per omaggi e regalie. Ha, inoltre, evidenziato, riguardo alle spese sostenute dal sig. Montedori, l’omessa vigilanza riguardo all’effettiva inerenza delle stesse all’attivifederale

5 - Un primo nucleo di fatti sanzionati attengono alla mancata preventiva autorizzazione di spese sostenute.

Inoltre, nella decisione impugnata si rileva che il Presidente del Comitato in numerose occasioni ha omesso di compilare adeguatamente i moduli Federali, con indicazione del mezzo utilizzato, del tragitto effettuato, dei chilometri percorsi, nonché di allegare i documenti giustificativi. Analoghe osservazioni risultano sollevate con riferimento alle spese di vitto, in relazione alle quali si aggiunge che, in numerose occasioni, oltre alle spese per i pasti, il sig. Roscini avrebbe richiesto e ottenuto il rimborso delle spese per consumazioni al bar e che sarebbero stati superati talvolta i limiti del rimborso. Anche riguardo ai costi dei mezzi della Federazione vengono mossi rilievi riguardo alla documentazione delle spese sostenute.

6. Osserva preliminarmente il Collegio che è condivisibile quanto affermato dalla Corte Federale riguardo al fatto che l’autorizzazione postuma per spese effettuate nell’interesse della Federazione, che è comunque presupposto indefettibile per l’erogazione del rimborso, non vale, di per sé, ad escludere una possibile responsabilità disciplinare.

Ciò, tuttavia, non significa che la mancanza di autorizzazione preventiva, per spese correnti effettuate dal soggetto che riveste la carica di Presidente dell’organizzazione territoriale, comporti comunque una sua responsabilità disciplinare, ma significa solo che l’autorizzazione postuma non è sufficiente ad escluderla nei casi in cui la spesa non possa considerarsi ammissibile.

Tali casi vanno individuati essenzialmente in quelli nei quali manchi l’inerenza della spesa all’attiviistituzionale delle Federazione, allorché essa risulti sostenuta per finalità estranee a tale attività.

Una volta che sia stata positivamente accertata l’inerenza della spesa, il fatto che essa non sia stata autorizzata preventivamente non può importare una responsabilità disciplinare di chi, nella veste di Presidente del Comitato Regionale, ha chiesto e ottenuto il rimborso di spese sostenute per l’esercizio della funzione.

7. A tale proposito risulta anche fondato il rilievo del ricorrente secondo cui la norma federale evocata dagli Organi federali, riguardante l’autorizzazione preventiva, appare riferita alle missioni propriamente dette e non include anche quei casi nei quali l’uso dei mezzi e il rimborso delle spese per vitto avvengano in relazione alle attività correnti del Presidente della Federazione locale, nella sfera territoriale nella quale opera il Comitato Regionale.

Non possono essere quindi considerate missioni tutti gli spostamenti necessari per seguire l’attività degli atleti o per svolgere attività di rappresentanza nell’ambito del territorio del Comitato Federale.

È quasi banale l’osservazione che una disciplina sportiva quale il ciclismo implica necessariamente frequenti spostamenti. Lattiviistituzionale risulterebbe fortemente rallentatase non paralizzata, se fosse necessario acquisire, di volta in volta, da parte del Presidente, unautorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo per  recarsi nelle varie localiin cui si svolgono le competizioni nell’ambito regionale.

8. In relazione a tali fatti la responsabilità disciplinare del sig. Roscini poteva essere dichiarata solo laddove fosse stato accertato che determinate spese, specificamente individuate, fossero state sostenute per finalità estranee all’attiviistituzionale del Comitato Regionale della FCI, ancorché con autorizzazione al rimborso da parte dall’organo competente, preventivamente ovvero successivamente (in tal caso con una possibile responsabilità dei componenti tale organo). Mentre ciò non risulta accertato nella specie, con la conseguente illegittimità, per tale ragione, della sanzione irrogata.

9. Come rilevato in precedenza, è stato ritenuto meritevole di sanzione anche la mancata corretta predisposizione della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

A questo riguardo il Collegio, nel ritenere comunque necessario il rispetto delle disposizioni dettate per la corretta richiesta e rendicontazione delle spese sostenute nell’interesse della Federazione, rileva tuttavia che, nella fattispecie, come ha sostenuto il ricorrente, gli addebiti sono stati mossi in relazione a comportamenti che non avevano dato luogo a rilievi, da parte dei competenti organi di gestione e controllo, nel momento in cui era stato chiesto il rimborso con la relativa documentazione.

Per regola pacifica, le spese, anche se inerenti, non possono essere rimborsate in tutti i casi in cui non siano state adeguatamente documentate.

Ben altra cosa, però, è infliggere una sanzione disciplinare per aver accertato, a distanza di tempo, che “in numerose occasionile spese non erano state documentate in maniera adeguata.

Non risulta, quindi, giustificata l’affermazione di una responsabilità disciplinare del ricorrente in relazione a un numero indefinito di rimborsi per spese anche inerenti, autorizzati dallorgano competente, solo perchè la documentazione a supporto delle spese non sarebbe stata sufficiente. Anche per tale ragione la sanzione inflitta non può ritenersi legittima.

10. Diverso discorso deve essere fatto in relazione al rimborso delle spese per il pagamento di sanzioni per la violazione di norme del Codice della strada.

In questi casi è palese l’assenza dell’inerenza della spesa alle finalità proprie dell’attività della Federazione.

È evidente, infatti, che i costi derivanti dal pagamento di sanzioni deve restare a carico dell’autore dell’illecito, essendo circostanza del tutto indifferente che l’infrazione sia stata commessa nell’ambito di spostamenti per lo svolgimento di attività istituzionale.

La richiesta di rimborso di tali spese ben può assumere quindi valenza sul piano disciplinare sullbase di una valutazione riservata agli Organi federali.

Per tali fatti il comportamento anche dell’Organo di vertice del Comitato risulta pertanto sanzionabile.

11. Con riferimento agli omaggi e regalie, il criterio cardine è pur sempre quello dell’inerenza, nel senso che deve essere valutato se, nelle diverse circostanze, il dono o l’omaggio sia inerente ai compiti di rappresentanza ovvero rispondente a determinate consuetudini (in occasione di festività, incontri di carattere conviviale o altri eventi) e l’oggetto sia di valore adeguato alla circostanza.

Il mancato rispetto di tale criterio può essere contestato dagli Organi federali, ma con riferimento a spese esattamente individuate.

Nel caso di specie ciò è stato fatto solo parzialmente, allorché sono state richiamate, a titolo di esempio, alcune spese per doni.

Quel che è da escludere è, comunque, che una sanzione possa essere irrogata in considerazione di un numero indefinito di condotte, anziché per un numero certo di fatti specificatamente individuati, in relazione ai quali è necessario valutare l’inerenza, nel senso sopra indicato, e la sufficienza della documentazione prodotta.

12. Resta da dire dei fatti addebitati al sig. Roscini, quale Presidente del Comitato Regionale, per i rimborsi fatti in favore del sig. Giancarlo Montedori.

A tale riguardo si deve osservare che, in effetti, come rilevato dal ricorrente, non vè esatta coincidenza tra i fatti ritenuti sanzionabili dalla Corte Federale dAppello e quelli oggetti della contestazione.

Al sig. Roscini era stato contestato il rimborso in favore del sig. Montedori di spese di viaggio con auto privata, senza preventiva autorizzazione e senza riferimento ad alcuna missione specifica, per complessivi € 6.216,00.

Nella decisione di appello si legge invece che il sig. Roscini ha omesso di vigilare sulla loro effettiva inerenza all’attivifederale, come avrebbe dovuto fare in ragione del suo ruolo.

È chiaro che i fatti richiamati non coincidono con quelli oggetto di contestazione. Anche per tale profilo il ricorso risulta quindi fondato.

13. Si può trattare brevemente, per completezza, anche la questione riguardante l’applicazione dell’istituto della continuazione in ambito Federale, essendo pacifico che non sussiste alcuna specifica norma che la contempli. Risulta, infatti, disciplinata la sola recidiva (art. 51 del Regolamento di Giustizia federale), che, comè noto, è istituto ben diverso, in quanto presuppone che sia intervenuto l’accertamento giudiziale di un precedente illecito.

In linea generale, può affermarsi che l’applicazione dell’istituto della continuazione è favorevolall’autore dell’illecito, giacché evita lapplicazione del ben più rigoroso cumulo giuridico.

Nel caso di specie gli Organi federali hanno ritenuto di applicare aumenti di pena in ragione degli anni presi in considerazione.

Lapplicazione di tale criterio ha comportato l’irrogazione di una sanzione più mite di quella che si sarebbe dovuto applicare laddove fosse stata irrogata la sanzione base per ogni annualità, secondo il metodo del cumulo giuridico.

Ritiene, pertanto, il Collegio che il ricorrente non possa lamentarsi di ciò. 

14. In conclusione, per tutti gli esposti motivi ed assorbite le ulteriori censure, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento della decisione impugnata e con rinvio alla Corte Federale dAppello affinché si pronunci, in diversa composizione, tenendo conto dei principi affermati, sulle questioni sulle quali rileva ancora una responsabilità disciplinare del sig. Roscini.

15. Le spese del presente giudizio devono essere compensate fra le parti, tenuto conto che solo parte delle ragioni poste a sostegno dell’impugnazione sono state ritenute fondate.

  

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e annulla la decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale d’Appello della FCI.

  

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 maggio 2019. 

 

Il Presidente                                                                            Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                                F.to Giovanni Iannini

 

Depositato in Roma, in data  24 giugno 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it