CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/2019 del 24 giugno 2019 – Associazione Calcio Ravarino/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 52

 Anno 2019

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 27/2019, promosso, in data 4 aprile 2019, dalla Associazione Calcio Ravarino, in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Simone Agnoletto,

 

contro 

 

il provvedimento della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato  Regionale Emilia Romagna della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 6 marzo 2019, con il quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla U.S. Povigliese ed in riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il C.R. Emilia Romagna FIGC - LND (di cui al Comunicato n. 32 del 20 febbraio 2019), è stata inflitta alla Società

A.C. Ravarino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17 del CGS FIGC.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza del 15 maggio 2019, il difensore della parte ricorrente - A. C. Ravarino - avv. Simone Agnoletto; l’avv. Stefano Marchesini, per la resistente U.S. Povigliese A.S.D., nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta.

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso presentato il 4 aprile 2019, la ricorrente ha gravato la decisione della Corte Sportiva Territoriale di Appello del Comitato Regionale Emilia Romagna - Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 6 marzo 2019.

Lunico motivo di gravame tende a censurare la non corretta applicazione dell’articolo 17 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC in tema di responsabilioggettiva delle società sportive e, in particolare, nella parte in cui viene inflitta la sanzione della perdita della gara per 0-3, assumendo peraltro la carenza di motivazione o, rectius, insufficiente motivazione della decisione impugnata, in quanto la Corte a quo non avrebbe tenuto in debita considerazione le dichiarazioni documentali  provenienti  dal  tecnico  di  parte  della  ricorrente,  che  avrebbero  attestato  la sussistenza di un black out elettrico non imputabile alla ricorrente medesima e, quindi, non configurabile la ipotesi della responsabilità oggettiva della A.C. Ravarino, che nulla poteva fare per impedire tale evidenza, idonea, pertanto, a mandar esente da colpa la ricorrente medesima. Su tali premesse in fatto, è opportuno svolgere le seguenti osservazioni in 

 

Diritto 

Il ricorso è inammissibile e va, pertanto, respinto. 

Questo Collegio ha, in più occasioni, avuto modo di affermare come la propria funzione sia di natura nomofilattica, tesa ad una corretta interpretazione delle norme dell’ordinamento sportivo e, quindi, di mera legittimità e non di merito.

La ricorrente, per contro, con l’unico motivo di gravame, tenta di portare all’attenzione del Collegio una (ri)valutazione delle circostanze di fatto già delibate dalla Corte Sportiva Territoriale dAppello sulle quali, peraltro, alcuna censura può essere mossa in termini di carente o insufficiente motivazione. Vè, sul punto, da evidenziare come la ricorrente, nel riportare alcuni passaggi della motivazione della sentenza gravata, oblia totalmente di richiamarne altri che dimostrano come le censure oggi riproposte siano state dal giudice a quo debitamente confutate.

Invero, la Corte Territoriale, nell’affermare che il documento prodotto dalla A.C. Ravarino non era idoneo a recidere il nesso causale che, per responsabilioggettiva, le addebita la colpa presunta in merito ai fatti denunciati, precisa, altresì, che la odierna ricorrente non ha minimamente confutato le argomentazioni proposte dalla resistente Povigliese, scegliendo la via della non audizione - comparizione senza neppure controdedurre al reclamo proposto dalla Povigliese medesima. Ed era esattamente quella la sede ove richiamare gli allegati oggidì prodotti che, oltre ad essere inammissibili in forza del principio della “assorbibilità” dei documenti rispetto alla inammissibilità del ricorso, sono altresì tardivi nella loro redazione - produzione, essendo intervenuti ben oltre i termini previsti per il doppio grado di giudizio.

Ma non solo. La Corte Sportiva ha fatto corretta applicazione del principio di responsabilità oggettiva che, si badi, può essere bypassato unicamente laddove il soggetto su cui grava la colpa presunta, dimostri, in applicazione del principio di astrazione processuale dalla causa, di aver adottato tutte le misure minime idonee per evitare il danno, rectius, il fatto oppure invocando le cause di esonero dalla presunzione di colpa, rinvenibili nel caso fortuito o nella forza maggiore. Orbene, pur ritenendo inammissibile il ricorso perché alcuna violazione di norme di diritto è rinvenibile nella decisione gravata, questo Collegio non può, ad abundantiam, non rilevare come la odierna ricorrente non può invocare le dedotte clausole di esonero da responsabilità, atteso che un black out elettrico non è un evento imprevedibile, per la qual cosa, per le partite in notturna, l’unica via diligente per andare esonerati da responsabilità sarebbe stata quella di dotarsi di un gruppo elettrogeno che fornisca energia elettrica laddove intervengano problematiche come quelle del caso in esame o, comunque, altre soluzioni idonee a fronteggiare un evento che può sovente accadere come la comune esperienza dimostra.

Il ricorso, pertanto, va rigettato e le spese, in applicazione del principio della soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

 

 P.Q.M.

 Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, a favore della resistente U.S. Povigliese A.S.D..

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 maggio 2019. 

 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                 F.to Angelo Maietta 

 

Depositato in Roma, in data 24 giugno 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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