CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54 del 05/09/2018 – Badesse Calcio S.D./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/C.R. Toscana FIGC-LND/Polisportiva Bucinese A.S.D.

Decisione n. 54

Anno 2018

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA

PRIMA SEZIONE

     

 

composta da

Mario Sanino - Presidente 

Guido Cecinelli - Relatore

Marcello de Luca Tamajo

Pier Giorgio Maffezzoli

Giuseppe Musacchio - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2018, presentato, in data 27 luglio 2018, da parte della società Badesse Calcio S.D., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig.

Stefano Berni, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Gaetano Aita, Giuseppe Calamo e Francesco Caccioppoli,

 

contro 

 

il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND,

 

la Lega Nazionale Dilettanti (LND),

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),

 

 

 e la Polisportiva Bucinese ASD

 

per l’annullamento

 

della classifica definitiva del Campionato di Eccellenza - Girone B - del Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 74 del 29 giugno 2018, che ha posizionato la Badesse Calcio S.D. al 15° posto, e della nuova Classifica definitiva del medesimo Campionato di Eccellenza, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 1 del 2 luglio 2018, nella parte in cui, collocando la Sestese Calcio SSD ARL all’ultimo posto in classifica (a seguito della retrocessione disposta dal TFN con decisione n. 72 del 19 giugno 2018), ha posizionato la Badesse Calcio S.D. al 14° posto, disponendone la retrocessione attraverso un semplice scorrimento della classifica, senza disporre la nuova disputa della gara di play-out tra le società legittimate Badesse e Bucinese, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti, ivi compresi i dinieghi espressi dal Presidente del Comitato Regionale Toscana, con provvedimenti del 10 e 13 luglio 2018, sull’istanza avanzata dalla società Badesse, in data 6 luglio 2018, di ammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza per la stagione sportiva 2018/2019, ovvero di disputa della gara di spareggio play-out tra Badesse e Bucinese.

 

Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell’udienza del 28 agosto 2018, gli avv.ti Eduardo Chiacchio, Gaetano Aita, Giuseppe

Calamo e Francesco Caccioppoli, per la ricorrente - Badesse Calcio S.D.;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli.

 

Ritenuto in fatto 

 

La vicenda trae origine dalla classifica definitiva del Campionato di Eccellenza “Girone B” del Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 74 del 29 giugno 2018, e dalla nuova classifica definitiva dello stesso, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 1 del 2 luglio 2018. La ricorrente risulta posizionata al 15° posto della nuova classifica definitiva; la Sestese Calcio

SSD ARL, a seguito della retrocessione disposta dal T.F.N. (decisione n. 72 del 19 giugno 2018), risulta posizionata all’ultimo posto in classifica, dopo la disputa della gara di play-out il 22 aprile 2018 tra la stessa Badesse Calcio e la U.S.D. Antella 99, vinta da quest’ultima.

Il C.U. n. 1 del 2 luglio 2018 riportava la seguente classifica definitiva: 12° ASD Lastrignana, 13° Pol. Bucinese, 14° ASD Badesse Calcio S.D., 15° SSD ARL Jolly Montemurlo, 16° Sestese Calcio SSD ARL.

La ricorrente lamenta che, se si fosse attesa la classifica definitiva, a seguito della definizione del procedimento a carico della Sestese Calcio, si sarebbe disputata la gara di play-out tra la Badesse Calcio e la Pol. Bucinese ASD e non contro la USD Antella 99. A tale proposito, la ricorrente eccepisce l’illegittimità della gara disputata contro la USD Antella 99, con violazione della par condicio, essendo stata effettuata la gara di play-out contro quest’ultima, e non contro la Pol. Bucinese ASD, a causa dell’avvenuto scorrimento della classifica a seguito della sopra citata sentenza del TFN della FIGC.

Eccepiva, altresì, la Badesse Calcio di essere stata ammessa nel giudizio contro la Bucinese avendo un interesse diretto ai fini della classifica e che la sanzione della retrocessione della Sestese doveva riferirsi, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. h, CGS, alla classifica del campionato di competenza, laddove questo è rappresentato dalla regular season e non dai play-out. Insisteva, dunque, per la declaratoria di illegittimità della gara tra la Badesse e la Antella, chiedendo la nuova disputa dello spareggio tra la stessa ricorrente e la Bucinese e, in via subordinata, chiedeva l’ammissione di diritto al campionato di Eccellenza in sovrannumero. Si costituiva in giudizio il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND rilevando la propria posizione di terzietà, opponendosi alla ripetizione della gara di play-out e, per quanto attiene alla richiesta di ammissione in sovrannunero, la propria incompetenza a decidere, rimettendosi alle decisioni di questo Collegio; la FIGC rimaneva contumace.

 

Considerato in diritto

 

Il Collegio osserva che la ricorrente ha sicuramente subito un “vulnus” concretizzatosi con la disputa della gara dei play-out contro la USD Antella 99, anziché contro la Pol. Bucinese ASD, il quale non si sarebbe configurato se il C.R. Toscana avesse atteso, per la fissazione della data dell’incontro, la definizione del processo sportivo avanti al Tribunale Federale Nazionale a carico della Sestese Calcio SSD ARL, avente ad oggetto la responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., in ordine alla pluralità di addebiti contestati a quest’ultima (illecito sportivo ed altro); infatti, il suddetto procedimento, conclusosi poco dopo la disputa dell’incontro valido per i play-out, terminava con la decisione della retrocessione della Sestese Calcio all’ultimo posto in classifica del Campionato di Eccellenza Girone “B”.

Il C.R. Toscana, dato atto della decisione del TFN pubblicata sul C.U. n. 72/TFN del 19 giugno 2018, retrocedeva all’ultimo posto la suddetta compagine e, conseguentemente, la ricorrente avrebbe dovuto disputare l’incontro di play-out contro la Pol. Bucinese ASD e non contro la USD Antella 99.

La richiesta ripetizione dello spareggio per i play-out comporterebbe l’effetto retroattivo del risultato, non ammissibile e con organici diversi da quelli della stagione conclusa. Tutto ciò sarebbe contrario ai valori sportivi e, pertanto, il motivo deve essere rigettato.

Nell’interesse di favorire lo svolgimento dell’attività sportiva e nell’assenza di indicazioni contrarie da parte della contumace FIGC nonché del comportamento del C.R. Toscana, costituitosi in giudizio dichiarando di volersi rimettere alla volontà del Collegio, senza preclusioni in merito all’ammissione della ricorrente al Campionato di Eccellenza, in sovrannumero, il Collegio ritiene che possa essere ammessa allo stesso anche la Badesse Calcio S.D., salvo la verifica

dell’esistenza di tutti i requisiti richiesti per l’iscrizione al Campionato di Eccellenza da parte degli organi preposti. 

Il ricorso merita, dunque, accoglimento nei sopra detti limiti.

Sussistono validi motivi per compensare le spese del giudizio, visto lo svolgimento del processo e l’accoglimento della sola domanda subordinata.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi 59/2018, presentato, in data 27 luglio 2018, dalla società Badesse Calcio S.D. contro il Comitato Regionale Toscana FIGC/LND, la Lega Nazionale Dilettanti (LND), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Polisportiva Bucinese ASD per l’annullamento della classifica definitiva del Campionato di Eccellenza Girone B del Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 74 del 29 giugno 2018, che ha posizionato la Badesse Calcio SD al 15° posto, e della nuova classifica definitiva del medesimo Campionato di Eccellenza, pubblicata sul C.U. C.R. Toscana n. 1 del 2 luglio 2018, nella parte in cui, collocando la Sestese Calcio SSD ARL all’ultimo posto in classifica, ha posizionato la Badesse Calcio S.D. al 14° posto, disponendone la retrocessione attraverso un semplice scorrimento della classifica, senza disporre la nuova disputa della gara di play-out tra le società legittimate Badesse e Bucinese, nonché di tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti, ivi compresi i dinieghi espressi dal Presidente del C.R. Toscana, con provvedimenti del 10 e 13 luglio

2018, sull’istanza avanzata dalla società Badesse, in data 6 luglio 2018, di ammissione, anche in sovrannumero, al Campionato di Eccellenza per la s.s. 2018/2019 ovvero di disputa della gara di spareggio play-out tra Badesse e Bucinese. 

Il Collegio rigetta la domanda di ripetizione della gara e accoglie il ricorso per quanto attiene alla richiesta di ammissione in sovrannumero al Campionato di Eccellenza per la s.s. 2018/2019, nei limiti in cui in motivazione.

E’ fatto salvo l’esclusivo potere della FIGC e della LND di verificare l’effettivo possesso da parte della ricorrente, di tutti i requisiti ulteriori richiesti per l’iscrizione al Campionato Nazionale di Eccellenza del C.R. Toscana.

 

Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 agosto 2018.

 

     Il Presidente                                                                 Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                         F.to Guido Cecinelli 

                                                                                                       

Depositato in Roma, in data 6 settembre 2018.

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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