CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/2018 del 13 settembre 2018 – A.D. Polisportiva Valverde/S.S.D. Team Sport Segrate/Federazione Italiana Hockey

Decisione n. 57

 

Anno 2018

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli

Pier Giorgio Maffezzoli

Giuseppe Musacchio - Componenti

Marcello de Luca Tamajo - Relatore 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2018, proposto, in data 18 luglio 2018, dalla A.D. Polisportiva Valverde, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Corsaro Antonino, rapp.ta e difesa dall’avv. Agatino Giuseppe Lanzafame del foro di Catania;

 

contro 

 

la S. S. D. Team Sport Segrate; 

 

e

 

la Federazione Italiana Hockey (FIH), in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.ta e difesa dall’avv. Giovanni Fontana;

 

 

per l’annullamento e/o riforma 

 

della decisione della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della Federazione Italiana Hockey n. 2 del 20 giugno 2018, con motivazioni pubblicate con separato provvedimento 27 giugno 2018, n. 1954, resa nel giudizio promosso mediante reclamo dalla società sportiva A. D. Polisportiva Valverde pel’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 7 giugno 2018 nel giudizio promosso dalla società sportiva Team Sport Segrate; 

 

e, conseguentemente, per l’annullamento 

 

delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Nazionale FIH con decisione del 7 giugno 2018 e per l’omologazione del risultato della gara disputata il 3 giugno 2018 tra A.D. Polisportiva Valverde e Team Sport Segrate. 

 

Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del giorno 28 agosto 2018, l’avv. Agatino Giuseppe Lanzafame, per la ricorrente - A.D. Polisportiva Valverde -, nonché l’avv. Giovanni Fontana, per la resistente FIH; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio il Relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo. 

 

Ritenuto in Fatto 

 

La soc. Valverde, che svolge attività di hockey femminile, con il suindicato ricorso ha chiesto l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello, che ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, che aveva irrogato la sanzione della perdita a tavolino per 2 - 0 della gara disputata contro il Team Segrate, per irregolare tesseramento di alcune hockeiste estere che avevano partecipato a tale gara.

La Federazione Italiana Hockey si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 17 agosto 2018, chiedendo il rigetto dell’avversa impugnativa.

 

Considerato in diritto 

 La sanzione in esame della perdita della partita per 2 - 0, per irregolare tesseramento di alcune giocatrici della Valverde provenienti da Federazioni estere, trova il suo fondamento nella circolare n. 23 del settembre 2017, con la quale il Consiglio Federale aveva stabilito che:

ogni atleta proveniente da federazione estera non potrà svolgere attività agonistica nel campionato italiano successivamente al giorno precedente della ripresa primaverile del campionato italiano di competenza;

in caso di fase finale l’atleta proveniente da federazione estera, per poter giocare in Italia, dovrà aver giocato almeno 4 gare preliminari nella società italiana.

Orbene, nel caso di specie non può di certo essere invocato quanto previsto dalla circolare nella seconda delle suddette ipotesi. Ciò in quanto la società Valverde era stata inserita dalla Federazione quale unica squadra del proprio girone, con l’ovvia conseguenza della assoluta impossibilità, da parte delle giocatrici provenienti da federazioni estere, di disputare almeno quattro gare preliminari con la società ricorrente.

Al fine della decisione del giudizio deve, invece, farsi riferimento alla prima ipotesi prevista dalla suddetta circolare.

E’ risultato, infatti, dalla documentazione in atti (v. decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 7 giugno 2018) che due giocatrici schierate dalla Valverde nella gara di cui si discute hanno partecipato a gare del campionato estero anche “successivamente al giorno precedente della ripresa primaverile del campionato italiano di competenza”.

Il campionato primaverile di competenza è iniziato il 18 marzo 2018 e, quindi, la partecipazione a partite del campionato estero della giocatrice Casas Rocio alle gare del 23 marzo, 25 marzo e 29 aprile 2018 e della giocatrice Mejias Zanetti alle medesime gare, nonché alla gara del 22 aprile 2018, configura una palese violazione di quanto previsto dalla suindicata circolare n. 23.A fronte di tale evidente violazione, la soc. Valverde fonda sostanzialmente la propria difesa sulla  circostanza  di  aver  chiesto  all’ufficio  tesseramento  della  Federazione  chiarimenti sull’interpretazione della circolare ed, in particolare, su quale dovesse intendersi come data di inizio del campionato e di essere stata indotta in errore dalla risposta pervenuta da tale ufficio. Orbene,  tale argomentazione difensiva appare priva di pregio,  dal momento che la chiara previsione  della  circolare,  che fa  riferimento  alla  “ripresa  primaverile  del  campionato,  non avrebbe richiesto  alcuna ulteriore  precisazione,  risultando, quindi,  ultronea ed irrilevante la successiva richiesta di chiarimento.

E’ pur vero che la risposta dell’ufficio tesseramento è stata alquanto vaga ed imprecisa, ma ciò non può essere invocato per ritenere legittima l’inosservanza della precisa norma federale espressa dalla circolare n. 23.

E’ evidente, infatti, che, per l’inizio del campionato di primavera di competenza, deve intendersi l’inizio del campionato nel quale sono inseriti tutti i gironi, ivi compreso quello nel quale era inserita la soc. Valverde (anche se quale unica partecipante), e non già linizio di ogni singolo girone.

A prescindere dalla chiara dizione letterale della norma in questione, deve, infine, rilevarsi che una diversa interpretazione di essa comporterebbe una illegittima disparità di trattamento, in quanto avrebbe consentito alla sola società ricorrente (peraltro già avvantaggiata dall’essere stata inserita nel girone quale unica partecipante e, quindi, con maggiore possibilità di accedere al girone finale), e non a tutte le altre società partecipanti alla fase finale del campionato, l’utilizzo di giocatrici straniere, che avrebbero potuto terminare i propri campionati all’estero e poi venire a giocare nel campionato italiano.

Al riguardo è, quindi, corretta la decisione del giudice di primo grado, laddove afferma che ragioni di equità e giustizia non avrebbero mai potuto permettere alla Valverde di schierare atlete la cui partecipazione era invece vietata ad altre squadre in lizza per la promozione.

La difesa della controparte eccepisce ancora  che la Federazione, in data 4  giugno 2018, avrebbe emanato una nuova circolare, in merito al tesseramento di giocatrici, proveniente da Federazioni straniere.

Orbene, dal testo di tale circolare si evince che non si tratta di una modifica della precedente normativa, ma di una mera precisazione di quanto già previsto nella precedente circolare n. 23.

La Società impugna, altresì, le decisioni della Giustizia federale sul presupposto della violazione del principio del contraddittorio, per non avere avuto conoscenza del contenuto del ricorso proposto dalla Team Sport Segrate.

Anche tale eccezione non è suscettibile di accoglimento, sia in quanto la soc. Valverde ha regolarmente esposto le proprie difese dinanzi al Giudice Sportivo, depositando in data 4 giugno 2018 una memoria difensiva, sia in quanto, atteso il carattere evoluto dell’appello, ogni eventuale vizio verificatosi nel giudizio di primo grado sarebbe in tutti i casi sanato dalla decisione emersa in sede di gravame.

Alla luce di tutto quanto esposto, deve, quindi, concludersi per la piena legittimità della decisione del Giudice Sportivo Nazionale, confermata dalla Corte Sportiva di Appello, con il conseguente rigetto dell’impugnativa della società Valverde e con la conferma della sanzione della perdita per 2 a 0 della partita disputata con la società Segrate.

Correttamente,  in  base  al  principio  della  soccombenza,  la  Corte  dAppello  ha  disposto l’incameramento della tassa federale.

***

Sussistono validi motivi per compensare le spese di giudizio.

  

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima sezione

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 51/2018, presentato, in data 18 luglio 2018, dall’A.D. Polisportiva Valverde nei confronti della S.S.D. Team Sport Segrate e della Federazione Italiana Hockey (FIH) per l’annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale di Appello FIH, in funzione di Corte Sportiva di Appello, n. 2 del 20 giugno 2018, con motivazioni pubblicate con separato provvedimento del 27 giugno 2018, prot. n. 1954, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della FIH del 7 giugno 2018, resa nel procedimento promosso dalla S.S.D. TeaSport  Segrate e, conseguentemente per l’annullamento delle sanzioni irrogate dallo stesso Giudice di primo grado endofederale e per l’omologazione del risultato della gara disputata il 3 giugno 2018 tra A.D. Polisportiva Valverde e Team Sport Segrate, “visti gli articoli 1, 78 e 109 del Regolamento di Giustizia FIH, nonché le circolari n. 13, denominata “Ammende” e n. 23, entrambe della stagione agonistica 2017/2018. 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 agosto 2018.

 

Il Presidente                                                 Il Relatore

F.to Mario Sanino                                        F.to Marcello de Luca Tamajo

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