CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 66 del 02/10/2018 – U.S.D. Alto Tavoiere San Severo/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Dipartimento Interregionale FIGC-LND
Decisione n. 66
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Giuseppe Andreotta - Relatore
Guido Cecinelli
Vincenzo Ioffredi
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 77/2018, presentato, in data 17 agosto 2018, da parte della società U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Leonardo Palumbo, rappresentata e difesa gli avv.ti Casimiro delli Falconi e Giorgio Romano, contro
la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti (LND), rappresentata e difesa dall’Avv. Lucio Giacomardo,
la FIGC - LND - Dipartimento Interregionale, nonché nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
per l'annullamento
e/o la riforma, previa sospensione, della delibera del Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti pubblicata, in data 20 luglio 2018, con C.U. nn. 5 - 6 Dipartimento Interregionale, nella parte in cui esclude dalla graduatoria dell'eventuale ripescaggio l'U.S.D. Alto Tavoliere San Severo, nonché del C.U. n. 59 Consiglio Direttivo LND del 2 agosto 2018 nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ammesse al ripescaggio, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche endoprocedimentali ai suddetti provvedimenti impugnati.
Visti gli atti del ricorso, viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 12 settembre 2018, gli avv.ti Casimiro delli Falconi e Giorgio Romano, per la ricorrente – U.S.D Alto Tavoliere San Severo;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Avv. Giuseppe Andreotta.
Ritenuto in fatto
Con ricorso depositato il 17 agosto 2018, l’U.S.D. Alto Tavoliere San Severo adiva il Collegio di Garanzia per sentir dichiarare l’annullamento e/o la riforma, previa sospensione, della delibera del Presidente della LND, pubblicata con C.U. nn. 5 - 6 - Dipartimento Interregionale, in data 20 luglio 2018, nella parte in cui ha escluso la ricorrente dalla graduatoria dell'eventuale ripescaggio, per la disputa del Campionato Nazionale di Serie D - stagione 2018/2019, nonché del C.U. n. 59 del Consiglio Direttivo LND del 2 agosto 2018, nella parte in cui non contempla la società ricorrente tra quelle ammesse al detto ripescaggio, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche endoprocedimentali, ai suddetti provvedimenti impugnati, atteso che il C.U. 5 - 6 del Dipartimento Interregionale FIGC-LND del 20 luglio 2018, impugnato, disponeva che: “Non è stata inserita in graduatoria la domanda di ripescaggio presentata dalla società Alto Tavoliere San Severo per essere stata sanzionata per illecito sportivo (C.U. TFN n. 17 del 20 agosto 2015 e C.U. CFA n. 27 del 24 settembre 2015); provvedimento, questo, poi confermato dal C.U. n. 59 del Consiglio Direttivo LND del 2 agosto 2018, che ha escluso la società ricorrente tra quelle ammesse alla graduatoria per detto ripescaggio.
Secondo la U.S.D. San Severo, le determinazioni assunte con i comunicati impugnati sarebbero state illegittime in considerazione delle disparità e contraddittorietà dei criteri stabiliti per i ripescaggi tra i C.U. n. 71 del Dipartimento Interregionale e n. 164 della LND del 18 dicembre 2017.
Più in particolare, la ricorrente (società sconfitta ai play out del Campionato di Serie D) sottoponeva all’esame del Collegio adito i profili discriminatori emergenti tra i criteri di cui al C.U.
n. 164 della LND del 18 dicembre 2017 (“le società di Eccellenza che siano state sanzionate per illecito nelle ultime 3 stagioni (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) non possono essere ripescate”) ed il C.U. n. 71 del Dipartimento Interregionale (“le società di Serie D che siano state sanzionate per illecito nelle ultime 5 stagioni (2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) non possono essere ripescate”), censurando la illegittima diseguaglianza e disparità di trattamento di siffatti criteri, anche con riferimento alla previsione riservata alle società di Lega Pro, per le quali il criterio temporale delle stagioni successive alla commissione dell’illecito è ridotto a due anni. Con secondo motivo, la stessa ricorrente, adduceva, altresì, la violazione e la falsa applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità delle delibere portate da detti comunicati, implicitamente assumendone un contenuto discrezionale.
Infine, veniva portata alla cognizione del Collegio l’ulteriore prospettazione per la quale la U.S.D. Alto Tavoliere era stata chiamata a rispondere, nelle patite sanzioni disciplinari, a titolo di responsabilità oggettiva, e, pertanto, doveva tenersi conto del fatto che il comportamento non attivo ascritto alla stessa non era da considerarsi alla stregua di illecito commissivo in senso stretto.
La U.S.D. ricorrente chiedeva, perciò, adottarsi provvedimento di sospensione, inaudita altera parte, delle delibere impugnate, impregiudicati i diritti delle società già ripescate.
Detta istanza, veniva, però, reietta dal Presidente di questo Collegio con provvedimento del 28 agosto 2018.
Si costituiva, in data 22 agosto 2018, la LND, la quale, in via preliminare, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per vari motivi: mancanza di autosufficienza del ricorso, mancanza di censure che riguardassero profili di legittimità, tardività, carenza di interesse ad agire. La Lega, nel merito, faceva, poi, notare che si era data attuazione al giusto criterio per salvaguardare i valori sportivi e la correttezza necessaria per la partecipazione alle attività agonistiche, e concludeva per il rigetto e/o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sortendo la replica della ricorrente affidata a memoria integrativa del 2 settembre 2018.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto dalla U.S.D. Alto Tavoliere San Severo (n. 77/2018) è inammissibile in relazione a ciascuno dei motivi di gravame proposti, e ciò, senza contare che, nella sua complessità, il ricorso proposto sconta effettivamente un difetto di autosufficienza.
Non sono state, invero, neppure prodotte le decisioni dalle quali rilevare gli illeciti disciplinari comminati, in relazione ai quali poter verificare, sia la stagione sportiva di riferimento, sia le circostanze dedotte per sostenere, sia pure inammissibilmente in questa sede giurisdizionale, la pretesa (con il terzo motivo di gravame) disapplicazione di provvedimenti già adottati.
Anche a prescindere da ciò, non può farsi a meno, nel trascorrere all’esame dei motivi di ricorso, di costatare, in relazione in particolare al primo motivo, che il C.U. oggetto di impugnazione costituisce una mera attuazione di quanto già stabilito in ambito federale con il C.U. n. 71 del 18 dicembre 2017, non, all’epoca, impugnato.
Con detto C.U., invero, venivano fissati quei criteri che oggi si censurano, deducendone contenuti discriminatori a mezzo di ingiustificate disparità di trattamento tra le società militanti in diverse categorie.
Si tratta, però, di criteri di portata generale, in relazione ai quali qualsivoglia delle società federate era legittimata alla loro impugnazione nei tempi e nei modi previsti dai regolamenti federali, in quanto immediatamente lesivi di tutte e di ciascuna delle società stesse.
Senonché l’apprezzamento del Collegio di Garanzia non può estendersi ad atti che trovano la loro ragione di validità ed efficacia in atti presupposti divenuti inoppugnabili (cfr. Collegio di Garanzia, SS.UU., n. 45/2018). Pertanto, non ha pregio la tesi espressa dalla U.S.D. ricorrente nella propria memoria integrativa del 2 settembre 2018, secondo cui soltanto con l’adozione del C.U. oggetto di impugnazione sarebbe emerso il suo interesse legittimante alla proposizione del ricorso.
Né, laddove si controverte di congruità/opportunità delle scelte regolamentari, espressione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, può attuarsi, da parte del Collegio di Garanzia, un controllo di merito, donde, anche ove impugnato per tempo quell’atto regolamentare, si sarebbe eventualmente potuta attuare solo una valutazione scevra e indipendente dal mero dato di un differente trattamento tra società militanti in diverse categorie, stante la parità di trattamento nell’ambito della stessa categoria.
Infine, non secondario è quanto osserva la LND nelle sue difese, e cioè che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del proprio interesse ex art. 100 c.p.c., comprovando che, ove ammessa alla graduatoria di ripescaggio, avrebbe potuto vantare un quoziente, in termini di punti di merito, atto a farle conseguire il ripescaggio ambito.
Con il secondo motivo di ricorso, la U.S.D. Alto Tavoliere San Severo lamenta il fatto che la sua esclusione dalla graduatoria di ripescaggio sarebbe consistita in un atto di carattere discrezionale, come tale non espresso nel rispetto di generali principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Il ricorso a tali criteri appare, tuttavia, del tutto un fuor d’opera, quando, come nel caso che ci occupa, non vi è stata alcuna attività discrezionale nell’esercizio dei poteri della LND - Dipartimento Interregionale, che, nella propria delibera, ha, in pratica, solo dato conto dell’esistenza di provvedimento disciplinare comminato a carico della ricorrente nel periodo di osservazione considerato dal C.U. n. 71 del Dipartimento Interregionale.
Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, con il quale si pretende di riconsiderare la portata afflittiva di un provvedimento disciplinare già definitivo, non può non ribadirsi come non sia ammissibile uno scrutinio disapplicativo/interpretativo di quel provvedimento che viene assunto a base della esclusione dell’U.S.D. Alto Tavoliere dalla graduatoria di ripescaggio, esclusivamente in considerazione della sua oggettiva esistenza, senza che potesse, né l’autorità endofederale, né oggi il Collegio di Garanzia, mutarne la portata, che è predefinita nell’ordinamento sportivo (cfr. Collegio di Garanzia, Sezione Unite, n. 35/2016).
Perciò, in considerazione delle ragioni della dichiarata inammissibilità, sulla scorta di principi già affermati da questo Collegio di Garanzia, la ricorrente va anche condannata al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente LND.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 settembre 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Giuseppe Andreotta
Depositato in Roma, in data 2 ottobre 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face