CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 73/2018 del 16 novembre 2018 – Francesco Ghirelli/Federazione Italiana Pallavolo

Decisione n. 73

 

Anno 2018

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

 

Mario Sanino - Presidente

Vincenzo Ioffredi - Relatore

Giuseppe Andreotta

Guido Cecinelli

Giuseppe Musacchio - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2018, presentato, in data 17 luglio 2018, da parte del dott. Francesco Ghirelli, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Astolfo Di Amato, prof. Alessio Di Amato, Giorgio Pierantoni e Federica Fucito, 

 

contro 

 

la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in persona del Presidente pro-tempore, avv. Pietro Bruno Cattaneo, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino, 

 

per l’annullamento

 

della decisione della Corte Federale dAppello FIPAV, pubblicata, unitamente alle relative motivazioni, con C.U. n. 1/2018 del 12 luglio 2018, con la quale la CFA ha dichiarato “il proprio difetto di giurisdizione” e, per l’effetto, ha annullato la decisione del Tribunale Federale del 18 maggio u.s., di cui al C.U. n. 71/2018, che aveva inflitto allo stesso ricorrente la sanzione della sospensione di 5 mesi da ogni attivifederale, per la violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 R.A.T., artt. 1 e 74 Reg. Giur. e art. 2 Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con l’aggravante di cui alla lettera j) dell’art. 102 Reg. Giur.; 

 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 12 settembre 2018, gli avv.ti prof. Astolfo di Amato e Giorgio Pierantoni, per il ricorrente - sig. Francesco Ghirelli -; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Vincenzo Ioffredi. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Il sig. Francesco Ghirelli ha proposto ricorso avverso la decisione della Corte di Appello della FIPAV, che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in riferimento al procedimento disciplinare che era stato precedentemente attivato nei confronti di detto ricorrente, quale Presidente della Lega Italiana di Beach Volley.

Il Procuratore Federale della FIPAV contestava, in particolare, al Ghirelli di “aver in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza ex art. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. e Codice Comportamento Sportivo CONI, indirizzato al CONI una denuncia nei confronti della FIPAV e dei suoi massimi dirigenti, accusati falsamente questultimi di inesistenti violazioni dello Statuo FIPAV, volendo così delegittimarli nel tentativo di imporre scelte di politica federale conformi agli interessi particolaristici alla LIBV - Lega Italiana Beach Volley - della quale è Presidente. Contestata laggravante di cui alla lettera J dellart. 102 reg. giur.. 

Il Tribunale Federale, con decisione del 18 maggio 2018, contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 71, emesso in pari data, affermava la responsabilità disciplinare del Ghirelli, rilevando che gli artt35 e 36 del Regolamento Giurisdizionale FIPAV prevedono il ricorso innanzi al Tribunale Federale contro le delibere del Consiglio Federale.

Il Ghirelli, in sostanza, non utilizzando le procedure normativamente previste, ma presentando all’esterno una denuncia, era stato ritenuto responsabile della violazione delle norme federali contestate.

Il predetto Tribunale Federale comminava al Ghirelli la sanzione della sospensione da ogni attività federale per 5 mesi.

Il Ghirelli presentava, quindi, avverso la predetta decisione, ricorso alla Corte Federale di Appello della FIPAV, che, dopo aver fissato una prima udienza (7 giugno 2018), con successiva ordinanza ne fissava un'altra (3 luglio 2018) al fine di permettere al reclamante di documentare la propria qualifica di tesserato FIPAV.

La Corte Federale di Appello, così adita dal Ghirelli in sede di reclamo, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione sul rilievo della mancanza del tesseramento in capo al Ghirelli, con conseguente esclusione dal novero dei soggetti nei cui confronti sussiste la giurisdizione sportiva.

Il Ghirelli si è rivolto al Collegio di Garanzia del CONI presentando, in diritto, articolate motivazioni così riassumibili: (i) impugnabilità delle decisioni di un Organo di Giustizia Federale che dichiara il difetto di giurisdizione; (ii) interesse di Francesco Ghirelli ad impugnare la decisione della Corte Federale di Appello; (iii) violazione dellart. 1418 c.c. in riferimento all’art. 1436 c.c. e dell’art. 8 dello Statuto FIPAV, nonché dell’art. 18 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; (iv) violazione degli artt. 1385 e 1372 c.c. in riferimento all’art. 24, comma 1, dello Statuto della LIBV ed omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia; (v) violazione dell’art. 57 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento FIPAV; (vi) violazione dell’art. 7, comma 5, lett. e) ed f), dello Statuto CONI.

Il ricorrente formulava conclusioni, chiedendo l’annullamento della decisione della Corte Federale dAppello della FIPAV e, quindi, il proprio proscioglimento, da parte del Collegio adito, per l’insussistenza degli addebiti mossi; in via subordinata, chiedeva l’annullamento della decisione impugnata con rinvio alla Corte di Appello FIPAV per la pronuncia di merito.

La FIPAV prendeva parte all’udienza di discussione fissata dinanzi al Collegio di Garanzia. 

 

Considerato in diritto 

 

Il ricorso merita accoglimento nella parte in cui è stato dedotto il vizio della sentenza impugnata per aver declinato la propria giurisdizione.

La Corte di Appello della FIPAV ha, erroneamente, dichiarato il proprio difetto di giurisdizione ritendo che il sig. Francesco Ghirelli non risulta sia mai stato tesserato presso la Federazione Italiana Pallavolo - né allepoca dei fatti, né al momento in cui veniva avviato il procedimento disciplinare, né tantomeno ad oggi - mentre lassoggettamento dello stesso alla giurisdizione degli organi di giustizia FIPAV è stata unicamente radicata sulla circostanza che lincolpato ricopriva la carica di presidente della Lega Italiana Beach Volley.

Preliminarmente, pertanto, deve essere analizzata la posizione del Ghirelli rispetto al contesto del movimento federale della FIPAV.

La Corte di Appello Federale, nell’escludere la propria giurisdizione, ha fatto riferimento alla previsione statutaria di cui all’art. 16, comma 5, dello Statuto della Lega, a mente del quale Il Presidente, qualora al momento dellelezione non sia già soggetto tesserato FIPAV è obbligato a chiedere, entro trenta giorni dallaccettazione della carica, il tesseramento alla FIPAV quale dirigente sportivo. Decade di diritto dalla carica laddove non adempia nel termine previsto a tale obbligo.

La Corte, quindi, ritenendo che il Ghirelli non avesse richiesto, quale Presidente della LIBV, il tesseramento alla FIPAV, ha reputato fosse sottratto dalla giurisdizione federale.

La Corte Federale non poteva, però, neanche incidenter tantum, stabilire se il Ghirelli avesse o meno svolto le procedure relative al tesseramento e, quindi, se ci fosse stato o meno, da parte dello stesso, adempimento alle prescrizioni dettate in tema di tesseramento. Oltre a non spettare alla Corte verificare il comportamento del Ghirelli rispetto alla procedura di tesseramento e se la stessa fosse o meno andata a buon fine per il comportamento dell’una (del Presidente della LIBV) o dell’altra (FIPAV) parte, è da osservare come siffatta verifica fosse del tutto irrilevante nella fattispecie.

Sta di fatto che il Ghirelli, ricoprendo la carica di Presidente della LIBV, era, comunque, assoggettabile, indipendentemente dal perfezionamento della pratica relativa al tesseramento, all’ordinamento sportivo federale.

La Lega Italiana Beach Volley, come si legge nel proprio statuto (art. 1), è unassociazione di diritto privato senza fine di lucro ed aderisce in via esclusiva alla FIPAV. Detta Lega associa le società e le associazioni sportive affiliate alla FIPAV che svolgono attivi inerenti esclusivamente all’esercizio della disciplina sportiva del Beach Volley e del Sitting Beach Volley. 

Al momento del verificarsi degli eventi, e nelle more dei procedimenti dinanzi agli organi di giustizia federali, il sig. Francesco Ghirelli, eletto presidente della LIBV, non poteva, di certo, essere considerato soggetto estraneo al movimento federale al quale la Lega aderisce in via esclusiva.

Ritenere il Presidente della LIBV soggetto estraneo all’ordinamento federale, per il sol fatto che non si sia perfezionata la procedura di tesseramento, determinerebbe l’illogica conseguenza di permettere ad un soggetto di operare, tra l’altro con un ruolo primario, allinterno del movimento federale, tuttavia sottraendolo al rispetto delle regole che disciplinano, anche dal punto di vista della giustizia sportiva, il movimento stesso.

A conferma dell’assunto vi è anche la norma di esordio del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV, che prevede, all’articolo 1, che allo stesso sono assoggettati non solo i tesserati e gli affiliati, ma anchegli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l’ordinamento federale.

Di conseguenza la posizione del Ghirelli, ai fini della giurisdizione, non andava verificata, come ha ritenuto la Corte Federale, in termini di tesseramento” con la FIPAV, bensì, in termini di svolgimento dell’attivi(la costituzione di un rapporto giuridico-sportivo … non è dunque, dovuta al rilascio della tessera, ma alla sussistenza di una relazione tra una persona e la … [Federazione n.d.r.], cfr Collegio Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 66/2017), là dove, di certo, quella del Presidente della LIBV, non può ritenersi non rilevante per l’ordinamento federale.

Il requisito del tesseramento non poteva, pertanto, essere considerato scriminante ai fini della denegata giurisdizione (sul punto, cfr. Collegio Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 66/2017 là dove è affermato che il rapporto giuridico sportivo non si costituisce con il rilascio della tessera, ma preesiste logicamente alla medesima).

Ritenuta, pertanto, la giurisdizione della Corte Federale di Appello, la stessa dovrà essere chiamata, in diversa composizione, a decidere del merito della controversia instaurata dal Ghirelli al fine di veder riformata la decisione del Tribunale Federale. 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Annulla la decisione impugnata e, per l’effetto, rinvia alla Corte Federale dAppello FIPAV, in diversa composizione, per la valutazione del merito. 

 

Spese al definitivo.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 settembre 2018. 

 

Il Presidente                                                               Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                       F.to Vincenzo Ioffredi 

 

Depositato in Roma, in data 16 novembre 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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