CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75/2018 del 28 novembre – ASD Enterprise Sport & Service/Federazione Italiana di Atletica Leggera Gruppo Sportivo Dilettantistico Valsugana Trentino/Federazione Italiana di Atletica Leggera A.S.D. Gioiatletica A.S.C. San Marcellino/Federazione Italiana di Atletica Leggera

Decisione n. 75

 

Anno 2018


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

composta da

 

Mario  Sanino - Presidente

Angelo Maietta - Relatore

Giuseppe Andreotta

Vito Branca 

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nei giudizi iscritti: 

 

- al R.G. ricorsi n. 80/2018, presentato, in data 24 agosto 2018, dalla ASD Enterprise Sport & Service, in persona del legale rapp.te p.t., sig. ra Antonella Di Donato, presso la stessa dom.ta per ragione della carica in Benevento, alla via Luigi Sturzo, n. 10, C.F.: 92059070620, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Enrico Lubrano, prof. Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini, tutti elett.te dom.ti presso lo Studio Legale Lubrano in Roma, alla Via Flaminia, n. 79;

 

contro 

 

la Federazione Italiana di  Atletica Leggera (FIDAL), in persona del legale rapp.te p.t. il Presidente Federale, dott. Alfio Giomi, dom.to per la carica ove sopra ed elett.te dom.to in Roma, Viale delle Milizie, n. 106, presso lo studio dellavv. prof. Guido Valori, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

 

e nei confronti

 

 

del Giudice Sportivo della FIDAL,

 

della Corte Sportiva dAppello della FIDAL

 

e della società Assindustria Sport Padova; 

 

per l’annullamento/riforma 

 

della decisione della Corte Federale dAppello, in funzione di Corte Sportiva dAppello della FIDAL, del 5-26 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha respinto l’impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalilettone, tesserati presso l’associazione ricorrente, con conseguente “slittamento” della medesima dal nono posto nella classifica provvisoria al centotrentacinquesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, dell’accesso alla Finale nazionale di tipo Oro; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso;

 

 al R.G. ricorsi n. 81/2018, presentato, in data 24 agosto 2018, dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Valsugana Trentino, in persona del legale rapp.te p.t., sig. Mauro Andreatta, presso la stessa dom.to per ragione della carica in Pergine Valsugana (TN), alla Via San Pero, n. 1, C.F.: 9600332022, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Enrico Lubrano, prof. Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini, tutti elett.te dom.ti presso lo Studio Legale Lubrano in Roma, alla Via Flaminia, n. 79;

contro

 

la Federazione Italiana di  Atletica Leggera (FIDAL), in persona del legale rapp.te p.t. il Presidente Federale, dott. Alfio Giomi, dom.to per la carica ove sopra ed elett.te dom.to in Roma, Viale delle Milizie, n. 106, presso lo studio dellavv. prof. Guido Valori, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

 

e nei confronti

 

del Giudice Sportivo della FIDAL,

 

della Corte Sportiva dAppello della FIDAL

 

e del CUS Torino;

 

per l’annullamento/riforma

 

della decisione della Corte Federale dAppello, in funzione di Corte Sportiva dAppello della FIDAL, del 5-26 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha respinto l’impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalilettone, tesserati presso l’associazione ricorrente, con conseguente “slittamento” della stessa dal quattordicesimo posto nella classifica provvisoria al ventinovesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, dell’accesso alla Finale nazionale di tipo Argento; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso;

 

 al R.G. ricorsi n. 85/2018, presentato, in data 13 settembre 2018, dalla A.S.D.  Gioiatletica

 

A.S.C. San Marcellino, in persona del legale rapp.te p.t., Sig. Ciro Improta, presso la stessa dom.to per ragione della carica, in San Marcellino (CE), Via Ischia, n. 1, C.F.: 93032070653, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Enrico Lubrano, prof. Filippo Lubrano e Lorenzo Maria Cioccolini, tutti elett.te dom.ti presso lo Studio Legale Lubrano in Roma, alla Via Flaminia, n. 79; 

contro

 

la Federazione Italiana di  Atletica Leggera (FIDAL), in persona del legale rapp.te p.t. il Presidente Federale, dott. Alfio Giomi, dom.to per la carica ove sopra ed elett.te dom.to in Roma, Viale delle Milizie, n. 106, presso lo studio dellavv. prof. Guido Valori, rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,

 

e nei confronti

 

del Giudice Sportivo della FIDAL,

 

della Corte Sportiva dAppello della FIDAL

 

e della società Assindustria Sport Padova; 

 

per l’annullamento/riforma

 

della decisione della Corte dAppello Federale, in funzione di Corte Sportiva dAppello della FIDAL, del 5-26 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata in data 22 giugno 2018, che, a sua volta, ha respinto l’impugnazione del provvedimento costituito dalla classifica ufficiale del Campionato di Società Assoluto su Pista 2018 del 7 giugno 2018, nella parte in cui è stata modificata (rispetto alla classifica provvisoria del 30 maggio 2018), attraverso lo scomputo del punteggio maturato nelle competizioni sportive di qualificazione a livello regionale, da parte degli atleti di nazionalilettone, tesserati presso l’associazione istante, con conseguente slittamento” della medesima istante dal quinto posto nella classifica provvisoria al centoquarantasettesimo posto nella classifica ufficiale e, quindi, con perdita del risultato sportivo originariamente maturato, ovvero, l’accesso alla Finale nazionale di tipo Oro; nonché avverso ogni ulteriore atto, presupposto o conseguente, ad essi comunque connesso. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 15 ottobre 2018: 

 

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 80/2018: i difensori della ricorrente - ASD Enterprise Sport & Service - avv. prof. Enrico Lubrano e avv. Lorenzo Maria Cioccolini, nonché l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIDAL;

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 81/2018: i difensori della ricorrente - GSD Valsugana Trentino - avv. prof. Enrico Lubrano e avv. Lorenzo Maria Cioccolini, nonché l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIDAL;

quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2018: i difensori della ricorrente - ASD GioiatleticASC San Marcellino - avv. prof. Enrico Lubrano e avv. Lorenzo Maria Cioccolini, nonché l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIDAL;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Angelo Maietta. 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

 

Va preliminarmente disposta la riunione dei procedimenti secondo le regole generali sul processo civile, espressamente sussumibili all’interno del giudizio sportivo in forza del richiamo contenuto nell’art. 2, comma 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, attesa la evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.

Le ricorrenti articolano i propri ricorsi su diversi motivi di gravame.

 

Tuttavia, il Collegio concentra la propria attenzione e la conseguente delibazione sulla verifica preventiva del potere di irrogare la sanzione oggidì impugnata in capo al Segretario Generale della FIDAL e tanto perché, da tale preliminare verifica, risultano poi assorbite tutte le conseguenze che dai provvedimenti adottati scaturiscono.

Sulla base di tali valutazioni i ricorsi sono fondati.

 

Invero, la normativa di riferimento della FIDAL, così come peraltro da essa stessa pubblicata sul proprio sito internet alla voce Regolamento Organico, articolo 1 (fonti normative e termini), declina le proprie fonti di riferimento tra cui lo Statuto (che è la norma primaria della Federazione), all’interno del quale, all’art. 18, è prevista e disciplinata la figura del Segretario Generale; in particolare si legge al comma due del medesimo articolo 18 che il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della federazione…”. Da tanto discende che il Segretario Generale non ha alcuna competenza ad irrogare una sanzione (e tale è da definirsi e ritenersi quella della sottrazione del punteggio e di rideterminazione della classifica finale adottata in danno delle ricorrenti per le violazioni ascritte agli atleti lettoni tesserati dalle ricorrenti medesime).

Ma non solo; se si pone attenzione anche al Regolamento di Giustizia della FIDAL (adottato dal Consiglio Federale della stessa del 15 gennaio 2016 e successivamente approvato dalla Giunta Nazionale del Coni con Delibera n. 158 del 27 aprile 2016), all’art. 17, rubricato “Attribuzioni”, si legge che è attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: alosservanza e lapplicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dellordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento dellattività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e lapplicazione e lirrogazione delle relative sanzioni. 2) Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.” Questa norma va letta in combinato disposto con quelle successive di cui agli articoli 26-30 del medesimo Regolamento di Giustizia ed in particolare con quella di cui all’art. 27, comma 1, lett. a), che attribuisce ai Giudici Sportivi la competenza a stabilire la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati”.

Nella vicenda che ci occupa, invece, il Giudice Sportivo viene ad essere interessato per la prima volta, a seguito di una mancata omologazione di gara e consequenziale sanzione della decurtazione del punteggio e rideterminazione della classifica, adottata da un soggetto, il Segretario Generale, sfornito di poteri ed attribuzioni in tale contesto di riferimento. Né vale sul punto l’invocazione, da parte della resistente Federazione, della norma di cui all’art. 14 del Regolamento di Attività 2018, atteso che tale regolamento non può ampliare i poteri e le competenze attribuiti per Statuto, il quale, per inciso, sul punto, neppure fa riferimento alle norme regolamentari che, per effetto di tanto, risultano, nel contesto di riferimento oggetto di scrutinio, da disapplicare per difetto di norma primaria che ad esse rimandi. Non va sottaciuto, infatti, che, in base al principio di gerarchia delle fonti, un regolamento non può fornire di poteri soggetti che per Statuto non li hanno ricevuti né in via diretta né programmatica o di rimando.

Da ciò deriva che il procedimento di mancata omologazione del risultato e conseguente rideterminazione della classifica è radicalmente nullo e, pertanto, i ricorsi vanno accolti e la sanzione annullata con obbligo della resistente Federazione di adottare i provvedimenti consequenziali necessari alla regolarizzazione della vicenda trattata.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, restano assorbite tutte le altre censure. 

Le spese dei presenti procedimenti, alla luce della complessità della vicenda, vengono interamente compensate tra le parti. 

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva. 

Accoglie i ricorsi nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, rimette gli atti alla Federazione per i provvedimenti conseguenziali.

Spese compensate. 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 15 ottobre 2018. 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                 F.to Angelo Maietta

 

Depositato in Roma, in data 28 novembre 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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