CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 76/2018 del 28 novembre 2018 – Federazione Italiana Giuoco Calcio/U.S. Vibonese Calcio S.r.l./Lega Italiana Calcio Professionistico/A.C.R. Messina S.r.l. Lega Italiana Calcio Professionistico/U.S. Vibonese Calcio s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/A.C.R. Messina S.r.l.
Decisione 76
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Guido Cecinelli - Relatore
Angelo Canale
Piergiorgio Maffezzoli
Giuseppe Musacchio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 86/2018, presentato, in data 18 settembre 2018, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
contro
l’US Vibonese Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio,
e nei confronti
della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro),
nonché dell’A.C.R. Messina S.r.l. (non costituitasi in giudizio);
- al R.G. ricorsi n. 89/2018, presentato, in data 20 settembre 2018, dalla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), rappresetata e difesa dall’avv. Giancarlo Viglione,
contro
l’US Vibonese Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Ferrari e Cesare Di Cintio,
e nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio,
nonché dell’A.C.R. Messina (non costituitasi in giudizio),
per la riforma
della decisione della Corte Sportiva d’Appello della F.I.G.C., pubblicata, nel solo dispositivo, con il C.U. n. 123/CFA e, in forma integrale, con C.U. 020/CFA del 20 agosto 2018, con la quale l’ACR Messina veniva ricollocata all’ultimo posto del Campionato di I^ Divisione, girone C, nella stagione sportiva 2016/2017.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 novembre 2018:
quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 86/2018: i difensori della ricorrente – Federazione Italiana Giuoco Calcio - avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 89/2018: il difensore della ricorrente - Lega Pro - avv. Giancarlo Viglione, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Guido Cecinelli.
Ritenuto in fatto
Il Collegio ritiene di riunire i ricorsi proposti, per evidente connessione.
La vicenda trae origine dal ricorso ex art. 30 CGS CONI, proposto il 18 luglio 2017 avanti il Tribunale Federale Nazionale presso la FIGC, notificato esclusivamente all’A.C.R. Messina, con il quale la U.S. Vibonese chiedeva “la riammissione nell’organico della Serie “C”, previa esclusione della stessa ACR Messina dal campionato già conclusosi, per non avere quest’ultima provveduto alla sostituzione della garanzia fideiussoria presentata all’atto della iscrizione e divenuta inefficace a causa del fallimento della società che la aveva emessa.
Con decisione di cui al C.U. n. 7/TFN del 28 luglio 2017, il TFN dichiarava inammissibile il ricorso, sia perché non trasmesso anche alla Lega Pro quale parte necessaria, sia perché la vicenda aveva già formato oggetto di un precedente procedimento disciplinare (conclusosi con l’irrogazione di una penalizzazione in classifica, così come previsto dal C.U. n. 97/A).
La suddetta decisione veniva impugnata dalla U.S. Vibonese avanti la Corte Federale d’Appello presso la FIGC, la quale, affermata la pienezza del contraddittorio (anche se la FIGC, la Lega Pro e la Procura fossero state chiamate in causa successivamente), dichiarava il ricorso ammissibile in quanto volto ad ottenere l’esclusione dal Campionato 2016-2017 della A.C.R. Messina, con la conseguenza dell’iscrizione al Campionato 2017/2018 della U.S. Vibonese.
La FIGC e la Lega Pro impugnavano detta decisione avanti il Collegio di Garanzia dello Sport, il quale annullava la decisione della CFA rinviando gli atti al TFN, con contestuale fissazione dei principi di diritto ai quali i giudici endofederali avrebbero dovuto conformarsi.
Il TFN, nella continuata assenza originaria delle notifiche alla FIGC ed alla Lega Pro, così come previsto e stabilito dal Collegio di Garanzia, dichiarava inammissibile l’originario ricorso della U.S. Vibonese, la quale impugnava nuovamente detta decisione avanti la CFA presso la FIGC, sostenendo che sarebbe stato onere del TFN comunicare la fissazione dell’udienza di discussione alla FIGC ed alla Lega Pro, pur in assenza delle notifiche da parte della ricorrente del ricorso originario.
La CFA rimetteva, nuovamente, gli atti al TFN affinché provvedesse al riguardo in luogo della ricorrente.
Il TFN, ritenendo doveroso conformarsi ai principi di diritto sanciti dal Collegio di Garanzia (decisione n. 78/2017), dichiarava il ricorso infondato ed inammissibile, sostenendo che “l’avvenuto intervento in udienza della Lega Pro e della FIGC non appare idoneo a sanare il vizio originario del ricorso formulato dall’U.S. Vibonese che avrebbe dovuto essere proposto non già nei confronti del solo Messina bensì, nei confronti dei resistenti naturali, vale a dire FIGC e Lega Pro” (C.U. n. 51 TFN del 22 marzo 2018).
La U.S. Vibonese impugnava la suddetta decisione avanti la CFA che, con decisione in questa sede gravata (C.U. n. 020/CFA del 20 agosto 2018), ricollocava ancora una volta l’ACR Messina all’ultimo posto del Campionato di I^ Divisione - Girone “C” precisando che: “dispone il posizionamento della società ACR Messina all’ultimo posto in classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, nella Stagione sportiva 2016/2017”.
La Corte Federale d’Appello non teneva conto dei principi di diritto affermati dal Collegio di Garanzia dello Sport con la decisione n. 78/2017, che vale la pena anche in questa sede ricordare:
- “in primo luogo il Collegio di Garanzia ritiene che non poteva essere il Tribunale Federale investito della questione, ai sensi degli artt. 30 - 32 del CGS del CONI, ad esprimersi sul diritto della Vibonese a partecipare al campionato di calcio di Lega Pro nella Stagione 2017/2018 (...) investendo la decisione richiesta atti e competenze di natura organizzativa spettanti agli organi della Federazione”.
- “il Tribunale Federale non poteva nemmeno emettere una sanzione disciplinare a carico del Messina in assenza di una disciplina federale, anche a carattere sanzionatorio, sulle conseguenze determinate dalla perdita, nel corso della stagione sportiva, delle garanzie fornite al momento dell’iscrizione al campionato”;
- “la Vibonese ha ritenuto (…) di citare in giudizio, utilizzando la particolare procedura dettata dagli articoli 30 - 32 del CGS del CONI, solo il Messina che, come si è detto, era nella vicenda in realtà il soggetto controinteressato, ma non il soggetto contro il quale il ricorso poteva, nei limiti indicati, essere eventualmente proposto”.
Avanti il TFN, investito nuovamente della controversia, “la US Vibonese Calcio formulava istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti della FIGC e della Lega Pro, ma il TFN dichiarava inammissibile il ricorso ex artt. 30-32 del Codice di Giustizia Sportiva, anche perché, evocare in giudizio soggetti nei confronti dei quali il ricorso iniziale non veniva notificato, non era contemplato dalle norme".
Considerato in diritto
- - Preliminarmente, il Collegio ritiene che i ricorsi riuniti meritino accoglimento in ordine all’eccepita incompetenza degli organi della Giustizia endofederale, i quali non possono essere aditi per la reintegrazione nella possibilità di adempiere agli incombenti necessari per l’iscrizione al campionato 2017/2018, previa esclusione dal precedente campionato dell’ACR Messina.
La suddetta preclusione è contenuta negli artt. 30 e 32 del CGS CONI; infatti, il TFN è incompetente ad esprimersi sul diritto della US Vibonese Calcio di partecipare al campionato per effetto di una valutazione disciplinare sulla accertata mancanza, da parte del Messina, di un requisito necessario per l’iscrizione e per la partecipazione al campionato.
La U.S. Vibonese riformulava la domanda, sostenendo che il ricorso doveva ritenersi ammissibile, ma già il Collegio di Garanzia aveva statuito la non ammissibilità del mutamento della domanda, rispetto a quella originariamente formulata avanti il TFN.
- - Inoltre, osserva il Collegio che sussiste un ulteriore vizio insanabile, relativo alla mancata notifica del ricorso iniziale alla FIGC ed alla Lega Pro, con palese violazione dell’art. 33 del CGS; né la tardiva integrazione del contraddittorio, effettuata dopo il giudizio di rinvio, può sanare il vizio del ricorso originario.
- - Ancora, osserva il Collegio che la CFA non ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati dallo stesso Collegio di Garanzia con la decisione n. 78/2017, vincolanti per gli Organi di giustizia endofederali; infatti, “in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto …. (omissis), il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione” (Cass., ord. n. 19594/18).
- - La decisione impugnata è, inoltre, in contrasto con l’art. 12 bis, comma 3, dello Statuto CONI, e con l’art. 62, comma 2, del CGS CONI.
A tale proposito, il Collegio osserva che la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite (n. 78/2017) aveva affermato: “La Vibonese ha quindi chiesto al Tribunale Federale di essere reintegrata nella possibilità di adempiere gli incombenti necessari per l’iscrizione al campionato 2017/2018, previa l’esclusione dal precedente campionato dell’A.C.R. Messina, che non aveva (più) titolo a parteciparvi per la (sopravvenuta) carenza della garanzia fideiussoria necessaria per l’iscrizione al campionato. (…)
In primo luogo il Collegio di Garanzia ritiene che non poteva essere il Tribunale Federale, investito della questione ai sensi degli art. 30-32 del CGS del CONI, ad esprimersi sul diritto della Vibonese a partecipare al campionato di calcio di Lega Pro nella stagione 2017/2018. (…). Il Tribunale Federale non poteva, infatti, esprimersi in alcun modo sul diritto della Vibonese alla Iscrizione al campionato di serie C per la stagione sportiva 2017/2018 (…) investendo la decisione richiesta atti e competenze di natura organizzativa spettanti agli organi della Federazione e della Lega Pro”. La CFA ha errato nel ritenere che la decisione n. 78/2017 del Collegio di Garanzia avesse affermato un unico principio di diritto, alla luce della seguente statuizione: “Il Tribunale Federale non poteva nemmeno emettere una sanzione disciplinare a carico del Messina in assenza di una disciplina federale, anche a carattere sanzionatorio, sulle conseguenze determinate dalla perdita, nel corso della stagione sportiva, delle garanzie fornite al momento dell’iscrizione al campionato. (…)
La Federazione, con delibera di cui al CU 97/A del 13 dicembre 2016, aveva dettato regole specifiche per la regolarizzazione in corso d’anno ed aveva anche previsto una speciale sanzione per il caso di mancata regolarizzazione dei termini. (…) Ma la citata delibera generale non aveva previsto anche il caso, poi verificatosi, di una mancata regolarizzazione, dopo il termine concesso. In tale contesto, la valutazione del comportamento, certamente grave, tenuto dal Messina (…) avrebbe potuto piuttosto essere oggetto di una specifica ulteriore attività della lega”.
- - Ed ancora, non coglieva nel segno la CFA circa la valutazione della sola evocazione in giudizio della A.C.R. Messina, poiché, ai sensi dell’art. 33 CGS, “copia della dichiarazione e dei motivi di ricorso deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte”.
Né la tardiva integrazione del contraddittorio poteva sanare il vizio originario (richiesta dalla Vibonese solo in sede di giudizio di rinvio avanti il TFN).
Ogni altra doglianza resta assorbita. Pertanto, la decisione pronunciata dalla CFA, pubblicata con il C.U. n. 020/CFA del 20 agosto 2018, deve essere annullata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico della U.S. Vibonese nella misura di € 1.000,00, ciascuno, oltre alle spese generali ed agli oneri accessori di legge, in favore della FIGC e della Lega Italiana Calcio Professionistico.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva. Accoglie i ricorsi.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna ricorrente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 novembre 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Guido Cecinelli
Depositato in Roma, in data 28 novembre 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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