CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 03/2019 del 17 gennaio 2019 – Antonio Lotronto/Federazione Italiana Pallavolo

Decisione n. 3

 

Anno 2019


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Giovanni Iannini - Relatore

Laura Santoro

Mario Stella Richter 

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2018, presentato, in data 16 novembre 2018, dal dottAntonio Lotronto, rappresentato e difesa dall’avv. Cristiano Novazio,

  

contro 

 

la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in persona del Presidente e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino;

 

 

per la riforma 

 

della decisione della Corte Federale della FIPAV del 19 ottobre 2018, di cui al Comunicato Ufficiale n. 4, con la quale è stata fissata in mesi 13 la sanzione della sospensione da ogni attivifederale inflitta al dott. Antonio Lotronto.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell’udienza dell11 dicembre 2018, il difensore del ricorrente - dott. Antonio Lotronto - avv. Cristiano Novazio; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIPAV, nonché i Procuratori Nazionali dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia e dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport presso il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, Cons. Giovanni Iannini.

 

Ritenuto in fatto 

 

  1. - Con atto in data 24 ottobre 2017, la Procura Federale della Federazione Italiana Pallavolo (in prosieguo, per brevità, anche FIPAV) ha disposto il deferimento agli organi di giustizia federale del dott. Antonio Lotronto, già Presidente del Comitato Territoriale di Messina della FIPAV, e di alcuni consiglieri componenti del Consiglio Provinciale tenutosi il 26 gennaio 2017, per violazione dei principi di lealtà e di correttezza, di cui agli artt. 16 e 55 dello Statuto FIPAV, 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.
    • - I fatti contestati attenevano, in sintesi:
  2. all’approvazione, in data 26 gennaio 2017, di un Bilancio Consuntivo 2016 non rispondente alla reale situazione economico - finanziaria del Comitato, essendo state omesse o alterate poste attive e passive, non essendosi evidenziati, tra l’altro, crediti verso società e debiti verso arbitri ed essendo state esposte disponibilità liquide inesistenti;
  3. alla falsa attestazione, nel verbale di approvazione del Bilancio Consuntivo 2016, dell’esistenza della relazione del Revisore dei Conti Territoriale, recante parere favorevole.
    • - Al solo dott. Antonio Lotronto è stata, inoltre, contestata la violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza di cui agli artt. 16 e 55 dello Statuto FIPAV, 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché degli artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV - Strutture Territoriali, per avere omesso di comunicare agli Organi Centrali della Federazione l’avvenuto pignoramento, nell’anno 2015, di un conto corrente bancario intestato al Comitato, per un debito erariale personale del Lotronto, per avere omesso di ripristinare con immediatezza la consistenza patrimoniale del Comitato da lui presieduto e per avere poi occultato la relativa somma nel Bilancio Consuntivo 2016, ponendola tra le disponibilità liquide”.
    • - A tutti i soggetti indicati sono state, inoltre, contestate le circostanze aggravanti di cui all’art. 103 del Regolamento Giurisdizionale, lettere a) (aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni proprie del colpevole) e c) (avere indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere, ovvero a recare danni all’organizzazione).
    • - Il Tribunale Federale, sulla base di tali contestazioni, ha irrogato la sanzione della sospensione dalle attivifederali per mesi venti a carico di Antonio Lotronto e per mesi due dei consiglieri Paolo Bitto, Maurizio Lo Duca, Roberto Bombara e Mauro Soraci.
    • - Avverso tale decisione ha proposto appello il solo Lotronto.

 

La Corte Federale dAppello ha confermato la decisione del Tribunale Federale.

 

    • - Con decisione n. 55, deliberata in data 24 aprile 2017 e depositata il 7 settembre 2018, il Collegio di Garanzia dello Sport (Terza Sezione), in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Lotronto, ha disposto che la Corte Federale dAppello procedesse alla riduzione della sanzione irrogata, attenendosi al principio di diritto enunciato nella stessa decisione.

Il Collegio di Garanzia ha ritenuto che la posizione di primus inter pares, rivestita dal Lotronto nel Consiglio Provinciale della FIPAV, non giustificasse l’inflizione della sanzione di venti mesi di sospensione da ogni attivifederale, disposta a seguito della conferma, da parte della Corte Federale dAppello, della sanzione inflitta dal Tribunale Federale, a fronte della sanzione di due mesi di sospensione irrogata agli altri componenti del Consiglio Provinciale.

  1. - In sede di giudizio di rinvio la Corte Federale dAppello, con decisione del 19 ottobre 2018, ha preliminarmente sottolineato la gravità e la consistenza dei fatti di rilevanza disciplinare accertati e ha richiamato la citata decisione del Collegio di Garanzia, che aveva specificato che la riduzione della sanzione non potesse essere drastica, a causa della mancata impugnazione della precedente pronuncia della stessa Corte Federale, nella parte in cui aveva ritenuto applicabili le aggravanti di cui all’art. 102, lett. a) e c), del Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

In relazione a ciò, la Corte ha ritenuto che fosse drastica una riduzione della sanzione superiore a un terzo rispetto ai venti mesi precedentemente irrogati ed ha, quindi, disposto l’applicazione, nei confronti del dott. Lotronto, della sanzione di 13 mesi di sospensione.

  1. Avverso tale decisione, il dott. Lotronto ha proposto un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
    • - Il ricorrente ha affermato, innanzi tutto, che la decisione della Corte Federale dAppello contrasterebbe con i principi fissati dal Collegio di Garanzia nella decisione n. 55/2018.

La Corte Federale, nell’applicare la sanzione di 13 mesi di sospensione, non avrebbe infatti tenuto conto di quanto affermato dal Collegio di Garanzia, laddove aveva evidenziato che la sanzione di due mesi di sospensione applicata ai consiglieri non era più modificabile per la mancata impugnazione della decisione del Tribunale Federale da parte dei destinatari della sanzione.

Tale affermazione, infatti, implicherebbe che la sanzione di due mesi rappresenta la base da cui partire per determinare il periodo di sospensione a carico del Lotronto.

La Corte, inoltre, si sarebbe discostata dalla chiara affermazione del Collegio di Garanzia secondo cui la volon finale dell’organo collegiale è la sintesi delle volontà espresse dai singoli componenti e non è espressione della volondel solo Presidente, in posizione di primazia e non di sovraordinazione rispetto agli altri componenti.

La posizione di parità tra i componenti avrebbe comportato lapplicazione di un principio di uguaglianza nel trattamento sanzionatorio, in modo da evitare uneccessiva sproporzione tra la sanzione inflitta all’istante e quella irrogata agli altri componenti.

    • - La Corte Federale, nonostante le precisazioni del Collegio di Garanzia, nel determinare la sanzione non si sarebbe inoltre attenuta al principio di proporzionalità, che imporrebbe di evitare un’ingiustificata sproporzione tra la sanzione inflitta al Presidente e quella applicata ai consiglieri.

Il principio di proporzionalità avrebbe imposto di considerare la sanzione irrogata ai consiglieri quale base per determinare la sanzione a carico del Presidente.

Anche tenendo conto delle due circostanze aggravanti, la cui applicazione non ha costituito oggetto di impugnazione, la determinazione della sanzione complessiva a carico del Presidente si sarebbe dovuta quindi effettuare partendo dalla sanzione base della sospensione per due mesi inflitta ai consiglieri.

Sarebbe poi evidente che, con l’affermare che la riduzione della sanzione per il Lotronto non poteva essere eccessivamente drastica, il Collegio di Garanzia avrebbe inteso solo rilevare che la sanzione non poteva essere identica a quella applicata ai consiglieri, dovendosi applicare le due circostanze aggravanti.

    • - Il principio di proporzionaliavrebbe poi imposto di tenere conto del fatto che sono state applicate sanzioni più lievi in alcuni casi in cui tesserati avevano commesso fatti ben più gravi di quelli contestati all’odierno ricorrente.

Secondo il ricorrente, i fatti ad esso addebitati, in effetti, si concreterebbero: quanto alla prima contestazione, nell’avere applicato il principio di cassa anziché quello di competenza; quantalla seconda, in una semplice dimenticanza, consistente nell’omessa allegazione al bilancio della relazione del revisore dei conti; quanto alla terza, nell’avere indicato come disponibili somme che erano state vincolate e nel non avere inserito la causale in una piccola parte dei pagamenti effettuati dall’istante per coprire le perdite.

    • - Il principio di proporzionaliavrebbe imposto, inoltre, di tenere conto della gravità delle conseguenze a carico del destinatario della sanzione.

Il ricorrente ha evidenziato, al riguardo, che l’art. 22 dello Statuto Federale pone fra i requisiti di eleggibilità alle cariche federali quello di non avere riportato nell’ultimo decennio squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

L’irrogazione della sanzione della sospensione per tredici mesi, che ha quale conseguenza l’applicazione della norma, accentuerebbe il carattere sproporzionato e l’afflittività della sanzione stessa.

    • - Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
  1. in via principale:

 

la riforma della decisione della Corte Federale dAppello per la violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, la rideterminazione della sanzione nella misura ritenuta equa e di giustizia, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e avendo la Corte Federale dAppello esaurito i componenti per giudicare in diversa composizione;

- in via subordinata: 

che sia adottato ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di vedere rispettato il principio di diritto formulato.

Con vittoria di spese e competenze professionali. 

  1. - Si è costituita la Federazione Italiana Pallavolo, affermando che la decisione impugnata merita piena conferma.
    • - La Federazione resistente ha negato che la decisione del Collegio di Garanzia abbia imposto al giudice del rinvio di assumere quale base, per la determinazione della sanzione a carico del ricorrente, la sospensione per due mesi, inflitta ai consiglieri.

Al contrario, il Collegio avrebbe inteso esprimere un giudizio di inadeguatezza della sanzione inflitta ai consiglieri, non più modificabile a causa della mancata impugnazione della decisione del Tribunale.

I parametri cui rapportare la determinazione della sanzione da applicare e delle aggravanti sarebbero unicamente il buon senso e il principio di giustizia sostanziale, non essendo previste una misura minima e massima della sanzione della sospensione.

    • - Sarebbe poi del tutto estranea al principio di proporzionalila considerazione di precedenti riguardanti altri tesserati, comunque diversi dal punto di vista dello svolgimento dei fatti.
    • - Sarebbe inammissibile, infine, il motivo con il quale il ricorrente ha sottolineato che il principio  di  proporzionali avrebbe  importato  di  tenere  presente  le  conseguenze  indirette dell’applicazione  della  sanzione,  quale  l’ineleggibili alle  cariche  per  dieci  anni,  salva riabilitazione. Si tratterebbe, infatti, di un aspetto del tutto estraneo alla materia delle sanzioni. La previsione in questione non avrebbe la natura di pena accessoria, trattandosi di previsione tendente a porre un filtro alla selezione dei soggetti che possono aspirare a ricoprire cariche federali.
    • - Lentità della sanzione inflitta al Lotronto discenderebbe anche dal fatto che uno dei capi di imputazione, il terzo, avrebbe riguardato il solo Lotronto e non gli altri componenti del Consiglio. Ne conseguirebbe che la sanzione irrogata dalla Corte Federale avrebbe correttamente tenuto conto:
  1. delle infrazioni di cui ai primi due capi di imputazione;
  2. della congrua differenziazione in ragione della posizione apicale del Presidente alla luce del disposto di cui all’art. 101, comma 3, del Regolamento Giurisdizionale;
  3. dell’illecito di cui al terzo capo di imputazione, riguardante il solo Lotronto;
  4. delle aggravanti contestate e divenute definitive;
  5. dell’indicazione, pure contenuta nel principio di diritto enunciato dal Collegio, secondo cui la sanzione da irrogarsi in concreto al ricorrente non può essere fatta oggetto di una riduzione eccessivamente drastica.
    • - La Federazione ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,  con la conferma della decisione impugnata, o, in subordine, l’integrazione del principio di diritto di cui alla decisione n. 55/2018, con indicazione delle sanzioni in astratto applicabili.

Con vittoria di spese e onorari di giudizio. 

  1. - All’udienza dell11 dicembre 2018 la causa è stata assegnata in decisione.

 

Considerato in diritto

 

  1. - L’intero impianto del ricorso oggetto del presente giudizio ruota attorno all’argomento secondo cui la decisione della Corte Federale d’Appello della FIPAV si sarebbe discostata dai principi affermati nella decisione n. 55/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, inerenti alla sproporzione tra la sanzione inflitta al ricorrente e quella inflitta ai componenti del Comitato Territoriale di Messina.

Con ciò la Corte Federale avrebbe violato il principio di proporzionalità. 

Appare, quindi, opportuno richiamare brevemente i contenuti della decisione n. 55/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport.

    • - Nella decisione viene,  innanzi tutto,  affermata l’infondatezza dei  motivi inerenti alle contestazioni mosse al Lotronto e sottolineata la violazione dei principi di chiarezza e veridicità del bilancio oltre che complessiva opacità del bilancio 2016, causate dai fatti per i quali gli organi federali hanno disposto l’irrogazione di sanzione ai tesserati.
    • Riguardo al motivo relativo alla sproporzione tra le sanzioni irrogate, viene specificato, innanzi tutto, che la posizione apicale attribuita al Presidente, dotato di poteri di impulso e di coordinamento delle attività del Comitato, vale a qualificarlo quale primus inter pares. Tale posizione, si rileva ancora nella decisione, va ...intesa nel senso non già della sovra- ordinazione del presidente medesimo rispetto ai consiglieri membri, quanto piuttosto di priorità nella paritetici, tanto da poter ritenere che ...normalmente il presidente non possa determinare episodi di preminenza sostanziale sugli altri membri del consesso onde, nella maggioranza dei casi, la volontà finale del collegio è espressione della somma (o, comunque, della sintesi) delle singole volontà dei consiglieri e non di quella individuale del presidente stesso”.

In ragione di ciò il Collegio di Garanzia, con la menzionata decisione n. 55/2018, ha ritenuto che il Lotronto non possa avere esercitato sulla formazione della volontà dell’organo collegiale un’influenza tale da giustificare la disparità del trattamento sanzionatorio rispetto ai consiglieri. Nella decisione è stato inoltre specificato che si dovtenere conto:

- che la sanzione della sospensione di due mesi irrogata ai consiglieri non è più modificabile, a causa della mancata impugnazione della decisione del Tribunale Federale in relazione alla posizione di costoro;

  1. che la riduzione della sanzione applicata al Lotronto non potrà essere eccessivamente drastica, per la mancata impugnazione del capo della pronuncia della Corte Federale relativo all’applicazione delle aggravanti di cui allart. 103, lett. a) e c), del Regolamento Giurisdizionale della FIPAV.

Il Collegio di Garanzia ha, quindi, fissato al Giudice del rinvio il seguente principio di diritto: Il principio di proporzionalità, quale canone che in generale governa le fattispecie di irrogazione di sanzioni, si declina - con riguardo ai componenti di un organo collegiale - tenendo conto delle diverse posizioni rivestite dai componenti medesimi, non potendo ravvisarsi eccessiva sproporzione tra la sanzione irrogata al presidente - da intendersi quale primus inter pares in posizione di priorità nella pariteticità - e quella contestualmente irrogata agli altri componenti del collegio considerato”.

  1. - Con ciò la decisione n. 55/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport ha tracciato il percorso cui si sarebbe dovuta attenere la Corte Federale in sede di rinvio.
    • - Posto il principio secondo cui, per le ragioni indicate, non vi può essere eccessiva sproporzione tra le sanzioni applicate al Presidente e ai componenti dell’organo collegiale a causa dell’adozione di una determinata deliberazione, si è ritenuta eccessiva la sproporzione tra una sanzione della sospensione per venti mesi e una per due mesi irrogate, rispettivamente, al Presidente e ai componenti del collegio.
    • - Il Collegio di Garanzia, in quell’occasione, non si è limitato ad affermare l’esistenza della sproporzione tra le sanzioni, ma, come si è visto, ha rimarcato che la sanzione di due mesi irrogata ai componenti non è più modificabile e che la sanzione da applicarsi dovrà tenere conto del fatto che dovranno trovare applicazione le aggravanti, in quanto il relativo capo della decisione della Corte Federale non ha formato oggetto di impugnazione da parte del Lotronto.
    • - Quanto all’immodificabilità della sanzione di due mesi applicata ai componenti, osserva il Collegio che non appaiono convincenti le interpretazioni espresse al riguardo dalle parti.

Non quella proposta dal ricorrente, per la quale la sanzione della sospensione di due mesi rappresenterebbe la base cui rapportare la sanzione da applicare in concreto al Lotronto in ragione delle circostanze aggravanti.

Non quella della Federazione, per la quale con tale sottolineatura si sarebbe inteso affermare l’eccessiva tenuità della sanzione applicata ai componenti.

In realtà, il senso del riferimento alla sanzione applicata ai componenti è insito nel ragionamento seguito dall’organo decidente: la sproporzione tra le sanzioni applicate non può essere superata con una variazione della sanzione irrogata ai consiglieri.

Da qui la conclusione che l’unica strada aperta alla Corte Federale dAppello in sede di rinvio era quella della riduzione della sanzione a carico del Lotronto.

Ed è quanto, in effetti, ha fatto il Giudice del rinvio, che ha ridotto la sanzione della sospensione (da venti a tredici mesi).

Stando così le cose, non essendo ravvisabile nella decisione n. 55/2018 la fissazione di alcun criterio per il quale la durata della sospensione debba essere rapportata alla sanzione base rappresentata da quella applicata ai consiglieri, le argomentazioni spese al riguardo dal ricorrente risultano infondate.

    • - Ciò, in astratto, non esclude che possano ravvisarsi, in diversa prospettiva, ulteriori profili di violazione del principio di proporzionalità, tra quelli evocati dal ricorrente, che si concretizzino in unevidente sproporzione del trattamento sanzionatorio.
      • - Al riguardo deve tenersi presente, innanzi tutto, che nella decisione n. 55/2018 è stato espressamente statuito che la riduzione della sanzione non potrà essere eccessivamente drastica, dovendo restare ferma l’applicazione delle circostanze aggravanti, applicate con la decisione della Corte Federale d’Appello, non toccata sul punto dall’impugnazione.

Ciò può importare un cospicuo incremento della sanzione base che l’organo federale intenda applicare (fino a un terzo nel caso in cui ricorra ununica circostanza aggravante e fino al triplo se concorrano più circostanze).

      • - D’altra parte, escluso che la precedente decisione abbia indicato quale pena base la sospensione per due mesi, deve ammettersi la possibilità che l’organo federale, pur nel rispetto del principio di proporzionalità, irroghi al Presidente, per gli stessi fatti, una sanzione più aspra, proprio in ragione della posizione di primazia che gli è attribuita.
      • - Ma vi è un ulteriore aspetto, che è determinante e che non è stato toccato dalla decisione n. 55/2018.

Come rilevato nell’esposizione in fatto, al solo Lotronto è stata contestata unulteriore violazione dei principi di lealtà e correttezza, per avere omesso di comunicare agli Organi Centrali della Federazione lavvenuto pignoramento, nell’anno 2015, di un conto corrente bancario intestato al Comitato, per un debito erariale personale del Lotronto e per avere omesso di ripristinare con immediatezza  la  consistenza  patrimoniale  del  Comitato  da  lui presieduto,  e  per  avere  poi occultato la relativa somma nel Bilancio Consuntivo 2016, ponendola tra le disponibilità liquide”. Si tratta di fatti obiettivamente gravi, in quanto direttamente incidenti, tra le altre cose, sulla veridicità dei dati contabili e dei contenuti del bilancio e, quindi, potenzialmente in grado di nuocere gravemente al Comitato Provinciale, anche sul piano non strettamente patrimoniale.  Tali fatti possono certamente giustificare l’applicazione di una sanzione ben maggiore rispetto a quella irrogata agli altri componenti dell’organo collegiale, ai quali tale violazione non è stata contestata.

      • - È inammissibile il motivo con il quale il ricorrente ha dedotto che in alcuni casi riguardanti altri tesserati, a suo giudizio più gravi, sarebbe stata inflitta una sanzione più mite e ha rilevato che le condotte sanzionate sono consistite in mere irregolarità di tipo contabile.

Il motivo in questione mira ad una valutazione comparativa di fattispecie diverse, oltre che a un giudizio di merito riguardo alla gravità dell’illecito in sé considerato.

Valutazioni e giudizi del genere devono ritenersi preclusi in questa sede, nella quale il ricorso è ammesso esclusivamente per la violazione di norme di diritto o per l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Detto questo, si può anche aggiungere che la mera produzione di precedenti decisioni degli organi federali non può comunque valere a fondare un giudizio di illegittimità, se non accompagnata dalla specifica dimostrazione di discrasie tali da configurare un vero e proprio vizio della motivazione.

Si può aggiungere, altresì, quanto alla gravità dell’illecito, che l’affermazione secondo cui si tratterebbe di mere irregolarità contabili è smentita in maniera evidente da quanto rilevato nella decisione n. 55/2018, più volte richiamata, in cui è specificato che il bilancio 2016 del Comitato Territoriale di Messina non è assistito dai requisiti di chiarezza e veridicità.

In altro passaggio della decisione, con riferimento all’illecito contestato al  solo Lotronto, è rilevata la complessiva opacità del bilancio 2016.

A fronte di tali rilievi, non appare possibile condividere quanto sostenuto dal ricorrente, secondo cui si sarebbe trattato di semplici irregolarità.

      • - Quanto, infine, alla questione relativa agli effetti della sanzione della sospensione per un periodo superiore a un anno, consistenti nell’ineleggibilità alle cariche federali per un decennio, essa appare obiettivamente estranea alla materia sanzionatoria.

Si tratta di un effetto indiretto della sanzione, previsto, come già detto, dall’art. 22 dello Statuto Federale, che pone fra i requisiti di eleggibilità alle cariche federali quello di non avere riportato nell’ultimo decennio squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, che non può costituire parametro per la commisurazione della sanzione stessa e che, quindi, non può essere assunto ad elemento atto a dimostrare la violazione del principio di proporzionalità.

      • - La decisione di ridurre di circa un terzo la sanzione originariamente inflitta, con applicazione della sospensione per tredici mesi, appare assunta nel rispetto dei limiti del potere decisionale spettante agli organi della giustizia federale, non sindacabile in questa sede se non risultino manifestamente violati i principi che presiedono alla commisurazione delle sanzioni.

Può, per converso, affermarsi che la Corte Federale dAppello ha agito nel solco dei principi fissati nella decisione n. 55/2018, operando una riduzione della sanzione, che, tenuto conto di quanto rilevato pocanzi, appare congrua e in grado di superare le criticità rilevate nella precedente decisione.

  1. - In conclusione, il ricorso risulta infondato e deve esser respinto.

In considerazione dell’andamento della vicenda processuale, appare equo compensare le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 dicembre 2018.

 

Il Presidente                                                                          Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                             F.to Giovanni Iannini 

 

Depositato in Roma, in data 17 gennaio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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