CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 21 del 23/04/2018 –Procura Generale dello Sport/Federazione Italiana Danza Sportiva/Arcangelo Barcellona/Sabrina Rossini

Decisione n. 21

 

Anno 2018

 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Stefano Bastianon

Giovanni Iannini 

Cristina Mazzamauro - Componenti

Laura Santoro - Relatrice 

 

ha pronunciato la seguente

 

 

 

DECISIONE

 

 

 

Nel procedimento iscritto al R.G. Ricorsi n. 14/2018, presentato, in data 12 febbraio 2018, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, a firma del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto;

 

 

contro

 

 

 

la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori e dall’avv. Paola Maria Angela Vaccaro;

 

 

nonché contro

 

 

 

i  sigg.  Arcangelo  Barcellona  e  Sabrina  Rossini,  rappresentati  e  difesi  dall’avv.  RobertCavallone;

 

 

per la riforma

 

 

 

della decisione della Corte Federale dAppello della FIDS, di cui al C.U. n. 1/18, resa in data 12- 17 gennaio 2018 e pubblicata il successivo 19 gennaio, nei procedimenti disciplinari riuniti CFA nn. 1-2/2018 – RGPF 38/17, nella parte in cui, in parziale accoglimento degli appelli interposti dagli incolpati, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIDS, di cui al C.U. n. 34/17 del 6 ottobre 2017, pubblicata il giorno seguente, e, per l’effetto, ha condannato i suddetti tesserati Arcangelo Barcellona e Sabrina Rossini per la violazione dell’art. 16 del Regolamento Organico, riducendo le sanzioni inflitte in primo grado e rideterminandole, per il sig. Barcellona, nella squalifica pari a mesi sei, oltre all’ammenda di euro 1.000,00, e, per la sig.ra Rossini, nella squalifica pari a mesi uno più l’ammenda di euro 250,00, confermando l’ammenda pari ad euro 1.000,00 a carico della Asa AR.SA. Dance.

 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

 

 

uditi, nell'udienza del 26 marzo 2018, il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessanda Flamminii Minuto, per la ricorrente Procura Generale dello Sport; l’avv. Eugenio Licata, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Roberto Cavallone, per i resistenti sigg. Arcangelo Barcellona e Sabrina Rossini, nonché l’avv. Paola Maria Angela Vaccaro, per la resistente FIDS.

 

 

udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, prof. Laura Santoro. 

 

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

 

  1. In data 22 gennaio 2017 si svolgeva presso il Palazzetto dell’Istituto Sacro Cuore di Vercelli una giornata di studio pratico/teorico alla quale partecipava il sig. Ferruccio Galvagno, all’epoca dei fatti soggetto radiato dalla F.I.D.S..

La Procura Federale procedeva al deferimento dei signori Arcangelo Barcellona e Sabrina Rossini “per la violazione dellart. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI; dellart. 1 del Regolamento di Giustizia F.I.D.S., anche in relazione allart. 5, comma 1, lett. a) e b), nonché dellart. 16, comma 1, lett. a), b) e g) del Regolamento Organico; dellart. 11 Statuto F.I.D.S.; per il solo Barcellona, con l’aggravante di cui all’art. 26 Regolamento di Giustizia F.I.D.S., imputando agli stessi il fatto di avere organizzato tale evento invitando e facendo partecipare come relatore (…) un soggetto radiato dalla Federazione”.

La Procura Federale procedeva, altresì, per gli stessi fatti, al deferimento della Asa AR.SA. Dance a titolo di responsabilità diretta per la violazione dellart. 2, comma 4, del Regolamento di Giustizia”.

  1. Il Tribunale Federale, ritenuta ampiamente provatala responsabilità disciplinare dei deferiti per la violazione dellart. 16, comma 1, lett. g, del Regolamento Organico, nonché dell’art. 1 R.G. e dell’art. 2 del Codice di Comportamento del CONI, aumentando la misura delle pene richieste dalla Procura Federale in seno allatto di deferimento, condannava il sig. Arcangelo Barcellona alle sanzioni della squalifica per anni 1 e mesi sei e della multa di euro 1.000,00, la sig.ra Sabrina Rossini alle sanzioni della squalifica per anni 1 e della multa di euro 700,00 e la Asa AR.SA. Dance alla sanzione della multa di euro 1.000,00.
  2. A seguito del ricorso promosso dai signori Arcangelo Barcellona e Sabrina Rossini, la Corte Federale dAppello F.I.D.S. confermava la condanna dei predetti tesserati per la violazione dell’art. 16 del Regolamento Organico ma, in parziale accoglimento degli atti di appello, riduceva le sanzioni, rideterminandole per il sig. Barcellona, anche in qualità di presidente della ASA AR.SA. DANCE nella squalifica di mesi sei e nella multa di euro 1.000,00, quanto alla sig.ra Sabrina Rossini nella squalifica di mesi 1 e nella multa di euro 250,00”.
  3. Avverso la decisione della Corte Federale d’Appello F.I.D.S. ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio la Procura Generale dello Sport, lamentando Omessa, insufficiente, contradditoria motivazione circa la riduzione della sanzione inflitta. Violazione dellart. 26 Regolamento di Giustizia F.I.D.S..
    • La Procura Generale dello Sport ha sostenuto l’erroneità della premessa sulla questione deferita” operata dalla Corte Federale dAppello prima di entrare nel merito della causa, là dove la stessa ha ritenuto di doversi soffermare sulla valutazione delle affermazioni rese dal soggetto radiato durante il suo intervento al convegno. Difatti, il sig. Galvagno è intervenuto, a detta dei partecipanti, con competenza sullargomento (avente ad oggetto la motivazione personale nellambito dellattività sportiva), senza screditare la Federazione e i suoi organi di Giustizia”.

La Procura Generale dello Sport osserva, sul punto, che la questione deferita () non attiene alla posizione ed al comportamento del soggetto radiato (…) bensì a quella ben diversa dei soggetti tesserati (e deferiti) che hanno invitato il soggetto radiato a partecipare (…) ad un convegno dagli stessi organizzato (…). La valutazione delle affermazioni rese dal soggetto radiato () e la circostanza che questi si sarebbe espresso con competenza sullargomento senza screditare la Federazione e i suoi Organi di Giustizia non avrebbe dovuto assumere alcuna rilevanza – neppure ai fini della riduzione delle sanzioni inflitte ai deferiti – nellambito del presente procedimento”.

    • Con riguardo alla posizione del sig. Barcellona, la Procura Generale dello Sport lamenta, in particolare, l’omessa o insufficiente motivazione della decisione della CAF di sostanziosa riduzione della sanzione inflitta in primo grado”, nonché della decisionedi ridurre la sola sanzione a carattere temporale e non anche quella pecuniaria confermata nella medesima misura già inflitta dal Tribunale”.

La Procura Generale dello Sport lamenta, altresì, lillogicità ed incoerenza della motivazione della decisione rispetto al trattamento sanzionatorio riservato alla Asa AR.SA. Dance (…) che non è stato rideterminato dalla CAF: non si comprende perché il contenuto della relazione tenuta dal soggetto radiato, considerato rilevante ai fini della riduzione della sola sanzione temporale inflitta a carico del tesserato Barcellona, non è stato invece considerato rilevante ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria inflitta alla Asa AR.SA. Dance ed allo stesso Presidente Barcellona”.

    • Con riguardo alla posizione della sig.ra Rossini, la Procura Generale dello Sport lamenta che “la CAF non esplicita in alcun modo gli elementi in base ai quali ha tratto il convincimento del differente coinvolgimento della Rossini in tema di partecipazione alla vita federale (), impedendo altresì ogni valutazione circa la coerenza logica dellimpianto motivazionale”.

La Procura Generale dello Sport sul punto lamenta, altresì, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, giacché nessuna rilevanza ai fini dellaffermazione della responsabilità disciplinare o della graduazione della pena può avere la maggiore o minore partecipazione (…) alla vita federale o a quella del sodalizio di appartenenza, dovendosi avere riguardo al solo apporto causale della deferita in relazione alla condotta contestata che (…) la CAF riconferma pienamente (). Semmai rilevanza poteva avere – ove in ipotesi provato – il ruolo marginale della Rossini nellorganizzazione dellevento e nella scelta dei relatori invitati a parteciparvi: tuttavia, tale ipotetica scarsa o minore partecipazione è stata esclusa dalla stessa CAF alla luce delle risultanze istruttorie”.

La Procura Generale dello Sport rileva, infine, che la decisione della CAF è stata resa in violazione dellart. 26 Regolamento di Giustizia F.I.D.S.” che detta i criteri inderogabili per la determinazione delle sanzioni e che la CAF non ha minimamente preso in considerazione”.

    • La Procura Generale dello Sport conclude, quindi, chiedendo, in via  principale, l’accoglimento dell’impugnazione con la conferma della decisione del Tribunale Federale del 6/10/2017 (C.U. n. 34/17) e delle sanzioni ivi irrogate; in via subordinata, l’accoglimento con rinvio ex art. 62, comma 1, CGS.
  1. Con memoria del 20 febbraio 2018 si sono costituiti i signori Barcellona e Rossini eccependo, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso in quanto non conforme alla previsione di cui allart. 54, comma 1, reg. giust. Coni” (n.d.r.: leggasi: Codice della Giustizia Sportiva), in base all’assunto che I motivi svolti dal ricorrente () pur se dissimulati dietro una parvenza di critica alla motivazione della sentenza, altro non sono che contestazioni al merito della decisione, non più censurabile davanti a questo Collegio”.

In riferimento alla doglianza della Procura Generale dello Sport concernente la rideterminazione della sanzione operata dalla CAF rispetto alla sola componente temporale e non anche con riferimento al contenuto pecuniario delle stesse, i convenuti eccepiscono la sua inammissibilità a motivo del fatto che il bilanciamento delle sanzioni, che il giudice federale compie ai sensi dell’art. 26 R.G. della F.I.D.S., è ancorato a rilievi di fattoe, in quanto tale, non può formare oggetto di critica in questa sede di legittimità. Analogo rilievo è operato con riguardo alle doglianze della Procura Generale dello Sport in riferimento alla riduzione della sanzione a carico della tesserata Rossini.

I predetti convenuti contestano, altresì, l’infondatezza del ricorso poiché “la sentenza gravata (…) indica puntualmente gli estremi regolamentari a sostegno delle proprie decisioni: trattandosi, peraltro, di norme di pronta interpretazione, è esclusa in radice qualsiasi possibilità di errata applicazione”.

I signori Barcellona e Rossini chiedono in conclusione che il ricorso sia respinto.

 

  1. Con memoria del 21 febbraio 2018 si è costituita la F.I.D.S., eccependo, in primis, la improcedibilità e/o inammissibilità” del ricorso promosso formulando (…) una domanda di annullamento e/o riforma della decisione impugnata e di conferma della decisione resa dal Tribunale Federale”, in base alla motivazione che la normativa sportiva di riferimento non attribuisce alla Procura Generale dello Sport la legittimazione attiva e la titolarità sostanziale e processuale a proporre ricorso nei termini predetti”.

La F.I.D.S., in secondo luogo, eccepisce l’inammissibilidei motivi di ricorso in quanto sostanzialmente finalizzato ad un riesame della decisione di merito, preclusa in sede di legittimi. La F.I.D.S. sostiene in riferimento sia alla posizione del sig. Barcellona che a quella della sig.ra Rossini che la decisione della CAF è fondata su un ragionamento di fatto, motivato e chiaro, non censurabile in sede di legittimità”.

La F.I.D.S. lamenta, inoltre, l’insussistenza della censura circa la presunta violazione dellart. 26 del Regolamento di Giustizia FIDS” posto che Tale norma, in verità, individua i criteri per ldeterminazione in concreto della sanzione irrogabile dal giudice federale precisando che la qualifica di dirigente federale deve sempre essere valutata come circostanza aggravante”.

La F.I.D.S. eccepisce, infine, l’inammissibilità delle richieste rassegnate dalla Procura ricorrente a ragione del fatto che Il Collegio di Garanzia in quanto giudice di legittimità (…) in caso di accoglimento del ricorso non potrebbe che rimettere nuovamente il procedimento alla Corte Federale dAppello posto che lannullamento della decisione (…) non determina (…) la reviviscenza della decisione del Tribunale Federale. Né, per le medesime ragioni il Collegio di Garanzia potrebbe esso stesso stabilire la sanzione riformulando il giudizio in fatto”.

La F.I.D.S. rileva, infine, che la Procura ricorrente, qualora fosse ritenuta parte legittimata alla impugnazione, soggiace(rebbe) alla preclusione conseguente il carattere devolutivo dellimpugnazione espresso anche allart. 59 CGS, comma 3, a mente del quale le conclusioni al Giudice di legittimità vanno domandate nei limiti di quelle proposte dinanzi allorgano di giustizia che ha adottato la decisione impugnata”.

La F.I.D.S. conclude, quindi, chiedendo che sia dichiarata limprocedibilità e/o inammissibilità del ricorso e dei motivi ivi svolti” e comunque che sia respintosiccome inammissibile  e infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, allIVA e al CAP come per legge.

 

 

Considerato in diritto

 

 

 

  1. Riveste carattere preliminare l’esame dell’eccezione, sollevata dalla F.I.D.S., di “improcedibilità e inammissibilità del ricorso della Procura Generale” per difetto di legittimazione attiva.

La F.I.D.S. fonda la sua eccezione sull’argomentazione secondo cui Alla Procura Generale dello Sport non è attribuita la funzione inquirente né quella requirente,  non potendo essa esercitare lazione disciplinare e/o sostenerla in alcun grado del giudizio”, trattandosi di funzione “riservata in via esclusiva allufficio del Procuratore Federale”.

A sostegno di tale argomentazione, la F.I.D.S. richiama il disposto dell’art. 12 ter dello Statuto CONI e le norme contenute negli artt. 51 e 54 del CGS.

Secondo quanto sostenuto dalla F.I.D.S., Il ricorso della Procura Generale dello Sport ai sensi dellart. 54 CGS assume (…) i caratteri del ricorso nellinteresse della legge modellato secondo quanto stabilito allart. 363 c.p.c. e finalizzato ad ottenere  una pronuncia nomofilattica ma inefficace sul provvedimento di merito (da cui scaturisce il ricorso). (…) Una diversa interpretazione  dellart.  54  CGS  contrasterebbe  con  lart.  12  ter  dello  Statuto  del  CONIattribuendo altresì alla Procura Generale un ruolo di “parte” che contraddice la funzione di vigilanza cui essa è preposta, e non è pertanto percorribile.

A conferma di quanto sopra riportato, la F.I.D.S. osserva che l’art. 59 CGS, norma che disciplina il ricorso introduttivo, è strutturato sul presupposto che il ricorso impugnatorio sia svolto esclusivamente dalla parte,  sia perché deve essere promosso entro un termine perentorio decorrente dalla pubblicazione della decisione impugnata, termine che la Procura Generale non conosce non essendo destinataria del provvedimento, sia perché impone che la parte stia in giudizio con il ministero di un difensore munito di apposita procura, sia perché onera il ricorrente al pagamento del contributo pel’accesso alla giustizia,  sia e soprattutto perché il ricorso introduttivo soggiace chiaramente al principio devolutivo talché la parte ricorrente può domandare l’accoglimento delle conclusioni nei limiti di quelle già proposte davanti allorgano di giustizia che ha emesso la decisione impugnata”, norma che implica la titolarità di una posizione giuridica sostanziale e processuale già cristallizzatasi nel corso del giudizio di merito.

  1. Al fine di un corretto inquadramento della questione sollevata dalla Federazione resistente, occorre ricordare che compito precipuo della Procura Generale dello Sport, che è in posizione sovraordinata rispetto alle Procure Federali, è quello, codificato dall’art. 12 ter dello Statuto del CONI, di coordinare e vigilare le attività inquirenti e requirenti svolte dalle Procure Federali, allo “scopo di tutelare la legalità dellordinamento sportivo”.

Le funzioni di coordinamento e vigilanza, per le quali la Procura Generale deve riferire al Presidente del CONI in una apposita relazione annuale, si estrinsecano in una serie di attività che sono enunciate dall’art. 12 ter dello Statuto CONI in combinato disposto con gli artt. 51 e ss. del Codice di Giustizia sportiva.

    • Tali funzioni consistono in primo luogo:
  • nella cooperazione con le Procure Federali in spirito di leale collaborazione, al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; tale attiviin concreto può estrinsecarsi nell’invito rivolto al capo della Procura Federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici” (art. 51, comma 4, CGS);
  • nella adozione di linee guida per prevenire impedimenti o difficolnellattività di indagine” (art. 51, comma 5, CGS);
  • nella facoltà di riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti” (art. 51, comma 5, CGS);
  • nell’attività di raccordo tra le Procure Federali e la Procura Antidoping del CONI in caso di conflitti di competenza (art. 50 CGS).
    • A tali attività, tipiche delle funzioni di coordinamento di attività svolte da altri soggetti, si aggiungono ulteriori attività nelle quali la vigilanza e il coordinamento si estrinsecano in funzioni integrative o anche sostitutive di quelle esercitate dalle Procure Federali.

Tali funzioni consistono:

 

  • nella facoltà di disporre l’avocazione dell’attiviinquirente non ancora conclusa nei casi di “avvenuto superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, ovvero qualora emerga unomissione di attività di indagine tale da pregiudicare lazione disciplinare e nei casi in cui lintenzione di procedere allarchiviazione sia ritenuta irragionevole” (art. 51, comma 6, CGS e art. 12 ter, comma 4, Stat. CONI);
  • nell’applicazione di Procuratori Nazionali nelle Procure Federali nei casi in cui è disposta l’avocazione ed anche, ai sensi dell’art. 52 del CGS, su richiesta del Procuratore Federale interessato, se sussistono vacanze di organico ovvero per specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali o per la trattazione di affari di particolare complessità (in tale ultimo caso in coassegnazione con il Procuratore Federale).
  1. Al fine di garantire l’efficace esercizio delle attività di vigilanza e di coordinamento della Procura Generale dello Sport,  è stato a questa assegnato,  altresìil compito di istituire e custodire il registro generale dei procedimenti in corso ed il registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite, nonché il casellario delle condanne sportive.

Nel registro generale dei procedimenti in corso vengono inserite le relazioni periodiche che le Procure Federali sono obbligate ad inviare in relazione all’attività da esse svolta ed a tutti i procedimenti pendenti, sia in fase di indagine, sia in fase dibattimentale. Nel predetto registro sono annotate, altresì, le notizie di illecito sportivo ricevute non in forma anonima dal Procuratore Federale, le comunicazioni di avvio dell’azione disciplinare e le determinazioni di conclusione delle indagini e, infine, le istanze di proroga del termine per la conclusione delle indagini (art. 53 Codice della Giustizia Sportiva).

  1. Oltre alle funzioni sopra dette, riguardanti le attiviinquirenti e requirenti svolte in ambito federale, la Procura Generale dello Sport possiede poi anche attribuzioni requirenti esclusive in relazione al giudizio avanti il Collegio di Garanzia dello Sport.

Lart. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva riconosce, infatti, la facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia, oltre che alle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione”, altresì alla Procura Generale dello Sport.

Alla stessa è pure riconosciuta la facoltà di intervenire in ogni udienza fissata per la discussione delle controversie delle quali è investito il Collegio di Garanzia dello Sport, parallelamente alla Federazione interessata.

Come questa Sezione ha avuto già modo di rilevare, nella recente decisione n. 9 del 2018, la disposizione che consente alla Procura Generale dello Sport di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia non chiarisce tuttavia anche la natura e i possibili eventuali limiti di tale impugnazione.

  1. Al riguardo, si deve innanzitutto escludere che la facoltà di proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, che l’art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva riconosce alla Procura Generale dello Sport, sia condizionata dalle disposizioni che disciplinano i poteri di azione delle Procure Federali.

In proposito l’art. 44 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI assegna alla Procura Federale presso ciascuna Federazione il potere di esercitare in via esclusiva lazione disciplinare nei confronti dei tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione”. Quindi, il Codice della Giustizia Sportiva ha riconosciuto il potere di esercitare l’azione disciplinare in via esclusiva al Procuratore Federale con chiaro riferimento al momento di avvio del procedimento disciplinare, allorché, ricorrendo i presupposti stabiliti dallo stesso art. 44 CGS, si perviene al deferimento e, quindi, all’instaurazione del giudizio di primo grado.

Il fatto che sia riconosciuto al Procuratore Federale il potere di esercitare l’azione disciplinare nel successivo grado di giudizio, come pure nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, come espressamente riconosciuto dallo stesso Collegio di Garanzia (v. decisione n. 25/2016), non implica tuttavia l’esclusione del potere di azione innanzi a questultimo in capo alla Procura Generale dello Sport o comunque una limitazione delle facoltà ad essa attribuite dall’art. 54, comma 2, CGS.

Ciò è peraltro confermato dalla previsione, contenuta nel successivo art. 45 CGS, dell’effetto interruttivo della prescrizione del potere di sanzionare i fatti in riferimento all’esercizio della stessa azione disciplinare.

  1. Sul punto il Collegio di Garanzia dello Sport ha avuto, quindi, già occasione di precisare che “Non si può (…) obiettare di eccentricila soluzione che infine ammette sia il Procuratore Federale che la Procura Generale dello Sport ad adire questo Collegio” (decisione n. 25/2016 sopra citata).
  2. Peraltro il riconoscimento in via esclusiva alla Procura Federale del potere di esercitare l’azione disciplinare trova un temperamento, come si è già ricordato, nel potere di avocazione che lo stesso CGS allart. 51, comma 6, riconosce alla Procura Generale dello Sport, in conformità all’art. 12 ter, comma 4, dello Statuto CONI, nonché nei casi di applicazione disciplinati dal già citato art. 52 del CGS.
  3. Ciò precisato, si deve ritenere che, nel sistema delineato dallo Statuto del CONI e dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, alla Procura Generale dello Sport sia stato assegnato, con l’art. 54, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva, il potere di ricorrere davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, allo scopo di assicurare la legalità dell’ordinamento sportivo, per  sostenere,  anche  nell’ultimo  grado  di  giudizio,  le  ragioni  già  sostenute  dalla  Procura Federale in ambito federale (da sola o congiuntamente con la Procura Generale, nei casi di applicazione di cui all’art. 52 del CGS) o dalla sola Procura Generale, in caso di avocazione. Considerato l’ambito complessivo dei poteri assegnati alla Procura Generale dello Sport dallo Statuto del CONI e dal Codice di Giustizia Sportiva CONI, e tenuto conto dell’assenza di limiti espressi e sistematici al potere di impugnare le decisioni degli Organi della giustizia sportiva davanti al Collegio di Garanzia, la Sezione ritiene peraltro che la Procura Generale dello Sport possa agire davanti al Collegio di Garanzia dello Sport, avverso le decisioni non altrimenti impugnabili nell’ordinamento federale, non solo in modo congiunto con le Procure Federali, come è accaduto in numerosi casi già esaminati dal Collegio di Garanzia (fra le tante, cfr. le decisioni delle Sezioni Unite n. 8, 59 e 66 del 2017 e della Sezione IV n. 53 e n. 55 del 2017), ma anche autonomamente (cfr. la decisione della Sezione II, n. 25 del 2016), e quindi anche a prescindere dall’eventuale ricorso della Procura Federale, quando la Procura Federale (o la stessa Procura Generale, nei casi che si sono indicati) è risultata soccombente (anche solo in parte) nel giudizio endofederale.

Tale funzione ha, infatti, lo scopo evidente di ottenere una pronuncia definitiva, sulla vicenda oggetto del giudizio federale, da parte del Collegio di Garanzia, che costituisce l’organo di vertice e insieme di chiusura del sistema della giustizia sportiva, al fine di assicurare comunque la legalità dell’ordinamento sportivo.

  1. Tale potere di azione in capo alla Procura Generale dello Sport, nelle ipotesi sopra considerate in cui la stessa Procura Generale e la Procura Federale esprimono uniformità di interessi, non va assimilato al ricorso nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., come la Federazione resistente sostiene, bensì all’impugnazione tendente ad ottenere una decisione con effetti cassatori del provvedimento impugnato.
  2. La natura e l’efficacia dell’impugnazione da parte della Procura Generale nei termini anzidetti è pienamente conforme ai principi generali dell’ordinamento sportivo, e, in particolare, a quelli fondanti il sistema della giustizia sportiva.

Lordinamento sportivo è improntato al canone della concretezza che, nell’esperienza della giustizia sportiva, si traduce nel principio di effettività.

E’ nella  natura di ogni prestazione sportivl’esprimere in concreto la dinamica del comportamento, tendente al raggiungimento del miglior risultato. Così, analogamente, il fine sotteso al sistema della giustizia sportiva è quello di garantire, mediante la diretta incidenza degiudicato sull’attività dei tesserati ed affiliati, che tale attiviin concreto sia pienamente rispondente ai principi, alle regole ed alle prassi vigenti in seno all’ordinamento sportivo.

Può cogliersi, alla luce di quanto sopra detto, la reale significativa portata dell’intervento di riforma della giustizia sportiva, ove si osservi come l’istituzione della Procura Generale dello Sport con, in specie, il riconoscimento alla stessa dei poteri di avocazione e di impugnazione innanzi al Collegio di Garanzia, diviene strumento per la piena attuazione del principio di effettività, sia nella fase processuale che in quella prodromica; e non è un caso che proprio l’istituzione della Procura Generale dello Sport e la disciplina del potere di avocazione hanno rappresentato uno dei tratti più salienti della riforma della giustizia sportiva.

  1. Le conclusioni alle quali è giunta questa Sezione non si pongono in contrasto con le osservazioni che erano contenute nella citata decisione, n. 9 del 2018, con la quale la Sezione ha ritenuto di dover chiedere un chiarimento delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia sui limiti del potere impugnatorio assegnato alla Procura Generale dello Sport, poiché, nel caso oggetto di quella decisione, non vi era stata una formale soccombenza della Procura Federale nel giudizio endofederale e si era anche posta la questione di possibili contrasti tra le posizioni della Procura Federale, da un lato, e della Procura Generale dello Sport, dall’altro.
  2. Il caso in oggetto verteva, infatti, sull’impugnazione promossa dalla Procura Generale dello Sport avverso una decisione della Corte Federale dAppello della FID, che aveva dichiarato inammissibile/improcedibile lappello - per essere stato proposto senza l’assistenza di un difensore - avverso la sentenza del Tribunale Federale di condanna di un tesserato FID alla sanzione della radiazione.

La sentenza del Tribunale Federale risultava pronunciata oltre il termine di novanta giorni dal deferimento e, pertanto, il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, ma la relativa doglianza, formulata dal Procuratore Federale innanzi alla CAF, era rimasta travolta dalla decisione della stessa CAF sulla questione pregiudiziale riguardante la mancata assistenza del ricorrente da parte di un difensore.

La Procura Generale dello Sport aveva, quindi, promosso ricorso innanzi al Collegio di Garanzia in assenza di un valido ricorso promosso dal tesserato sanzionato.

La Sezione si è quindi, interrogata, in assenza di una situazione di formale soccombenza della Procura Federale maturata sulla specifica questione nel grado di appello, su quali siano gli effetti dellimpugnazione interposta dalla Procura Generale dello Sport, rimanendo di fatto anodina sul punto la lettera del Codice.

La Sezione ha, poi, anche aggiunto che “potrebbe verificarsi il caso di una impugnazione della Procura Generale che si pone in contrasto con le conclusioni sostenute dalla Procura Federalnei giudizi endofederali e che potrebbero essere ribadite dalla Procura Federale anche nelleventuale giudizio davanti al Collegio di Garanzia. Potrebbe quindi aversi un giudizio davanti al Collegio di Garanzia proposto dalla Procura Generale, con argomenti sostanzialmente coincidenti con quelli proposti dal tesserato sanzionato, al quale si oppongono la Federazione ed anche la Procura Federale, o anche il caso di un giudizio proposto dalla sola Procura Generale in assenza di un ricorso proposto dal tesserato sanzionato, al quale si oppongono la Federazione ed anche la Procura Federale”.

  1. Ben diverso è il caso in esame nel quale, come si è detto, vi è uniformità della posizione assunta dalla Procura Generale dello Sport nel giudizio di legittimiproposto davanti al Collegio di Garanzia rispetto alla posizione assunta dalla Procura Federale nei giudizi endofederali.
  2. Devono ritenersi, in conseguenza, infondate le diverse argomentazioni addotte dalla F.I.D.S. a sostegno della tesi della inammissibilità del ricorso della Procura Generale dello Sport.
  3. Einfondata, in primo luogo, l’affermazione secondo la quale Alla Procura Generale dello Sport non è attribuita la funzione inquirente né quella requirente, non potendo essa esercitare lazione disciplinare e/o sostenerla in alcun grado del giudizio”, trattandosi di funzione riservata in via esclusiva allufficio del Procuratore Federale”.

Si è, infatti, prima evidenziato (al punto 8 e segg.) che la Procura Generale dello Sport esercita una molteplicità di funzioni nelle quali la vigilanza e il coordinamento si estrinsecano in funzioni anche integrative o sostitutive di quelle esercitate dalle Procure Federali e possono consistere anche in attività inquirenti e requirenti.

  1. Ciò consente anche di respingere la tesi secondo cui nell’ordinamento sportivo la Procura Generale dello Sport non agisce come parte, ma nel solo interesse della legge. Anche se poi il fine dell’azione della Procura Generale è quello di garantire la legalità dell’ordinamento sportivo.
  2. Deve essere poi respinta la tesi secondo cui, posto che l’art. 59 CGS impone che la parte stia in giudizio col ministero di un difensore munito di apposita procura, discenderebbe che lo stesso art. 59 CGS norma che disciplina il ricorso introduttivo, è strutturato sul presupposto che il ricorso impugnatorio sia svolto esclusivamente dalla parte, alla luce del dato normativo che chiaramente consente anche alla Procura Generale dello Sport di proporre ricorso” davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Largomento fondato sul necessario ministero di un difensore per stare in giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, donde la F.I.D.S. trarrebbe l’esclusione del potere di ricorrere in capo alla Procura Generale, è smentito dall’osservazione secondo cui, in ossequio alla giurisprudenza di questo Collegio, al Procuratore Federale vada pure riconosciuta la capacità di esercizio personale, a norma dellart. 43, c. 1, CGS, delle relative attribuzioni anche nel presente grado dimpugnazione, senza - cioè - «ministero di un difensore» (art. 58, c. 1)” (decisione n. 25/2016, sopra citata).

La tesi sostenuta dalla F.I.D.S., a fronte del pacifico riconoscimento del potere della Procura Federale di stare in giudizio innanzi al Collegio di Garanzia senza il ministero di un difensore, condurrebbe, infatti, all’assurda conseguenza di escludere del tutto il potere di ricorrere in capo alla stessa Procura.

  1. Quanto all’argomento che fa leva sull’esistenza del termine perentorio per la proposizione del ricorso, che, a detta della F.I.D.S., la Procura Generale non conosce, non essendo destinataria del provvedimento”, esso è chiaramente smentito dall’osservazione che la Procura Generale ha immediata conoscenza delle decisioni adottate dagli Organi della giustizia federale, tenuto anche conto che, come sopra visto, il Codice della Giustizia Sportiva ha assegnato alla Procura Generale dello Sport il compito di istituire e custodire il registro generale dei procedimenti in corso, il registro generale delle altre notizie di illecito comunque acquisite, nonché il casellario delle condanne sportive, proprio al fine di garantire l’efficace esercizio dell’attività di vigilanza e di coordinamento dalla stessa svolta ed anche, evidentemente, al fine di poter proporre ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.
  2. Con riguardo all’ultima argomentazione, correlata al principio devolutivo, talché la parte ricorrente può domandare laccoglimento delle conclusioni nei limiti di quelle già  proposte davanti allorgano di giustizia che ha emesso la decisione impugnata, essa non risulta rivestire alcuna concreta conducenza nel caso in esame, nel quale non si rinviene un contrasto tra la posizione della Procura Federale, che nel giudizio di appello endofederale ha insistito per la reiezione dellappello proposto (e quindi per la conferma della decisione del Tribunale Federale), e quella della Procura Generale dello Sport, che ora, davanti al Collegio di Garanzia, ha chiesto la riforma della decisione della Corte Federale e la conferma della decisione del Tribunale di primo grado federale. Per inciso, va osservato come l’effetto devolutivo risulti comunque pienamente rispettato nel caso de quo, stante che la Procura Generale dello Sport non ha riproposto, nel suo ricorso, la domanda che era stata proposta dalla Procura Federale innanzi alla CAF, relativa all’omesso pagamento dell’ammenda da parte della sig.ra Rossini, sulla quale la stessa CAF ha ritenuto di non poter provvedere.
  3. Per tutte le ragioni sopra esposte, l’eccezione di improcedibilità e inammissibilità del ricorso della Procura Generale” formulata dalla F.I.D.S. deve ritenersi infondata. Per le stesse ragioni la Sezione ritiene di non dovere attendere, prima di pronunciarsi, la pubblicazione della decisione di recente assunta dalle Sezioni Unite sulla (diversa) questione sollevata.
  4. La Sezione ritiene sia poi infondata anche l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso proposta in relazione all’ampiezza dei poteri assegnati al Collegio di  Garanzia dall’art. 54, comma 1, del CGS. Le doglianze formulate nella specie dalla Procura Generale dello Sport rientrano, infatti, nel perimetro della competenza del Collegio di Garanzia, giacché attengono chiaramente ai vizi di legittimità di omessainsufficiente e contradditoria motivazione della impugnata decisione della Corte Federale dAppello della F.I.D.S..
  1. Passando all’esame del merito delle doglianze sollevate dalla ricorrente Procura Generale dello Sport, la Sezione ritiene condivisibile il rilievo critico formulato sulla decisione della CAF, allorché questa, nel giudicare la fondatezza delle accuse mosse dalla Procura nei confronti dei deferiti, già oggetto della decisione del Tribunale Federale, ha ritenuto di dare valore, per attenuarne le responsabilità, alla qualità delle “argomentazioni rese dal soggetto radiato intervenuto al convegno svoltosi a Vercelli il 22 gennaio 2017”, rivelatori di competenza sullargomento” e senza screditare la Federazione e i suoi organi di Giustizia”.

Al fine della valutazione della responsabilità disciplinare in capo ai deferiti e della conseguente determinazione della misura della sanzione, infatti, assume rilievo assolutamente decisivo, come sostenuto dalla Procura e come ha ritenuto il Tribunale Federale, l’elemento della partecipazione in sè al convegno del soggetto radiato, mentre non possono risultare rilevanti (e del resto non costituivano oggetto del deferimento), anche ai fini della determinazione della sanzione, le modalità di tale partecipazione.

  1. Del pari, al fine di valutare il differente coinvolgimento” della sig.ra Rossini, rispetto al sig. Barcellona, occorre dare rilievo al fatto costituente in sè lillecito disciplinare e non riferirsi, invece, come ha fatto la CAF, alla partecipazione alla vita federale ed al suo ruolo allinterno dellAsa rispetto alla posizione del sig. Barcellona”.

Invero, rispetto al fatto costituente l’illecito disciplinare, la CAF ha riconosciuto espressamente la partecipazione attiva diretta della signora Rossini, parimenti al sig. Barcellona. Pertanto, sotto questo profilo, risulta chiaramente contradditoria la decisione della CAF che, ai fini della misura della sanzione, riconosce il differente coinvolgimento della tesserata Rossini”.

  1. Per le ragioni indicate il ricorso della Procura Generale dello Sport è fondato e deve essere accolto.
  2. Con riguardo poi all’ammissibilità delle richieste formulate dalla Procura Generale dello Sport, si osserva che, a mente dell’art. 62 CGS, Se non dichiara linammissibilità del ricorso, il Collegio di Garanzia dello Sport provvede allaccoglimento a norma dellart. 12 bis, comma 3, Statuto del Coni, decidendo la controversia senza rinvio solo quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ovvero le parti ne abbiano fatto concorde richiesta entro il termine di chiusura della discussione orale”.

Lart. 12 bis, comma 3, Statuto CONI dispone che Quando il Collegio di Garanzia dello Sport riforma la decisione impugnata decide, in tutto o in parte, la controversia, oppure la rinvia allorgano di giustizia federale competente che, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi definitivamente entro sessanta giorni applicando il principio di diritto dichiarato dalla Corte. In tal caso non è ammesso nuovo ricorso salvo che per la violazione del principio di diritto.

  1. Dall’esame delle richiamate disposizioni si evince che l’accoglimento senza rinvio è una tipologia di definizione del giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, accanto all’accoglimento con rinvio, specificamente prevista nella norma statutaria, la cui applicazione in concreto viene poi specificata dalla norma regolamentare in riferimento a due ipotesi dettagliatamente indicate.
  2. Nel caso de quo ricorre la prima delle suddette ipotesi, giacché il fatto costituente l’illecito disciplinare, per violazione nella specie dell’art. 16 del R.O. della F.I.D.S., è stato parimenti riconosciuto in entrambi i gradi di giudizio endofederale.
  3. Non può invece farsi rinvio al codice di procedura civile, e, nella specie, alla disciplina sulla cassazione senza rinvio, in virtù del disposto dell’art. 2, comma 6, CGS, giacché, secondo quanto ivi espressamente previsto, solo Per quanto non disciplinato gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”, mentre la materia che ci occupa risulta specificamente disciplinata con norma ad hoc dal Codice della Giustizia Sportiva.

Va, peraltro, osservato che la disciplina prevista dal legislatore sportivo è pienamente funzionale al principio di celerità che informa tutto il sistema della giustizia sportiva.

  1. E, dunque, infondata l’affermazione della Federazione resistente secondo cui Il Collegio di Garanzia in quanto giudice di legittimità () in caso di accoglimento del ricorso non potrebbe che rimettere nuovamente il procedimento alla Corte federale dAppello posto che lannullamento della decisione (…) non determina come vorrebbe la ricorrente Procura la reviviscenza della decisione del Tribunale Federale”.

Nel giudizio sportivo, invece, la pronuncia di accoglimento senza rinvio determina appunto l’effetto di reviviscenza” della sentenza di primo grado, posto che, altrimenti ragionando, tale pronuncia di accoglimento senza rinvio si risolverebbe in una formula vuota.

In ciò sta la differenza sostanziale con la decisione di accoglimento senza rinvio che il legislatore statale prevede con riguardo al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. Lart. 382, terzo comma, c.p.c. prevede, infatti, tale possibilità di definizione del giudizio soltanto in tre casi tassativamente previsti: quando la Corte riconosce che il Giudice del quale è impugnato il provvedimento ed ogni altro Giudice difettano di giurisdizione; quando la Corte ritiene che la causa non poteva essere proposta e, infine, nel caso in cui il processo non poteva essere proseguito davanti al Giudice di merito (come nei casi in cui nel processo di merito si sia verificata una fattispecie estintiva, ovvero una causa di inammissibilità o di improcedibilità). Orbene, si tratta di ipotesi tutte nelle quali, all’esito del giudizio, non può ottenersi una sentenza nel merito della causa. Ipotesi, dunque, sostanzialmente differenti da quelle invece formulate dal legislatore sportivo, in cui, invece, una sentenza di merito è dato alle parti ottenere.

  1. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della decisione della CFA della F.I.D.S. n. 1 del 2018, deve essere confermata, la decisione del Tribunale Federale della F.I.D.S. n. 34 del 2017.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Accoglie il ricorso. Nulla per le spese.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 marzo 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                                   La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                      F.to Laura Santoro

 

 

 

Depositato in Roma, in data 23 aprile 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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