CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 36/2019 del 14 maggio 2019 – Enrico Ligabue/Federazione Medico Sportiva Italiana

Decisione n. 36

 Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Stefano Bastianon

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 8/2019, presentato, in data 7 febbraio 2019, dal dott. Enrico Ligabue, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mattia Grassani, Enrico Della Capanna e Gianni Franzoni,

 

contro 

 

la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori, 

 

per limpugnazione

 

della decisione della Corte Federale dAppello FMSI n. 2/2019 del 9 gennaio 2019, trasmessa il 10 gennaio 2019, di rigetto dell’appello contro il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale FMSI n. 8/2018 del 15 novembre 2018, con cui è stata irrogata, nei confronti del ricorrente, la sanzione della radiazione.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell'udienza del 9 aprile 2019, i difensori della parte ricorrente - dott. Enrico Ligabue - avv.ti Mattia Grassani, Enrico Della Capanna e Gianni Franzoni; l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FMSI, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, dott. Paolo Lupi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udita, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, prof. Laura Santoro. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Il Dott. Enrico Ligabue, medico tesserato della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), nel mese di marzo 2013, rilasciava il certificato di idoneità per l’attività sportiva agonistica al sig. Eliano Sassi, ciclista amatoriale, che nel successivo mese di agosto, durante un allenamento, decedeva. Nel mese di marzo 2018, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta di Reggio di un articolo concernente i fatti suddetti, la Procura Federale avviava il procedimento disciplinare nei confronti del Dott. Enrico Ligabue, che si concludeva con la condanna da parte del Tribunale Federale alla sanzione della radiazione. La sanzione veniva poi confermata nel giudizio di appello.

Il Dott. Ligabue, con sentenza n. 40/2018, veniva altresì condannato dal Tribunale civile di Reggio Emilia al risarcimento dei danni in favore degli eredi del sig. Sassi, mentre in sede penale risulta agli atti ancora pendente il giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Emilia.

Il ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo Collegio avverso la sentenza della Corte Federale d’Appello per i seguenti motivi:

1)Intervenuta prescrizione della violazione. Omessa applicazione dell’art. 22 del Regolamento di Giustizia FMSI ed erronea applicazione dellart. 50 del Regolamento di Giustizia FMSI - Omessa motivazione sul punto.

Il ricorrente contesta l’avvenuta prescrizione dellazione disciplinare, ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. d), del Regolamento di Giustizia FMSI, il quale dispone che il diritto di sanzionare si prescrive [] d) decorsi quattro anni da quando è stato commesso lultimo atto diretto a realizzare la violazionein tutti i casi non ricompresi tra quelli previsti alle lett. a, b e c, concernenti le “violazioni relative allo svolgimento della gara, le “violazioni in materia gestionale ed economica” e, infine, le “violazioni relative all’alterazione dei risultati di gare, competizioni o campionati e violazioni della normativa antidoping”.

Il ricorrente, dopo aver rilevato che la stessa eccezione era stata fatta propria dalla Procura Federale a fondamento dell’intendimento di archiviazione del procedimento, poi disatteso dalla Procura Generale dello Sport, ha osservato che i fatti cui si riferisce il deferimento si sono svolti nell’anno 2013, mentre lazione disciplinare è stata esercitata il 17 luglio 2018, e dunque allorché “era appena terminata la quarta stagione sportiva successiva alla violazione per come individuata dal Procuratore Federale”.

2) Error in procedendo: genericità del deferimento, violazione dell’art. 50 del Regolamento di Giustizia FMSI.

Il ricorrente contesta che l’atto di deferimento, in violazione di quanto prescritto dall’art. 50, comma 6, del citato Regolamento di Giustizia, non contiene alcun “riferimento ai fatti accaduti, così impedendo di “comprendere, in particolare, cosa sia stato contestato al Dott. Ligabue (), lelemento soggettivo [], come sia stato accertato il nesso di causalitra il comportamento e levento luttuoso, con riflessi pregiudizievoli sulla possibilità di “svolgere appieno la propria difesa.

3) Violazione dell’art. 53, comma 8, del Regolamento di Giustizia FMSI e violazione dell’art. 53, comma 3, del Regolamento di Giustizia FMSI - Violazione del diritto di difesa nel giudizio di primo grado.

Il ricorrente lamenta che nel corso del giudizio di primo grado “non è stata accolta listanza di differimento della riunione del 15 novembre 2018, nel corso della quale avrebbero dovuto essere affrontati e discussi gli elaborati peritali prodotti dalle partie, pertanto, è stato “violato il diritto di difesa dellincolpato. Rileva, inoltre, che la comunicazione di fissazione della predetta udienza è pervenuta soltanto il giorno prima, così come la comunicazione del deposito della relazione tecnica del CTU, con un preavviso del tutto insufficiente (meno di 24 ore) per svolgere considerazioni critiche, con lausilio dei propri consulenti, in merito ai temi trattati e alle conclusioni raggiunte dai consulenti dufficio.

4) Violazione dellart. 12 del Regolamento di Giustizia FMSI - Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della sanzione.

Il ricorrente lamenta che la sanzione della radiazione inflittagli non è proporzionata alla condotta ascritta a suo carico, stante il difetto di dolo, noncl’assenza di prova dei danni d’immagine allFMSI, riconosciuti, tra l’altro, dalla Corte Federale dAppello a giustificazione della legittimità e congruità della sanzione irrogata.

In proposito, il ricorrente evidenzia di non possedere, in quanto specialista in medicina sportiva, “competenze specifiche in campo cardiologico, per cui lerrore in cui è incorso, secondo il parere dei CTU, andava rapportato al suo livello di preparazione scientifica ed al grado di preparazione esigibile da parte di medico che non abbia competenze specialistiche specifiche.

5) Violazione artt. 15 e 19 del Regolamento FMSI. Mancata valutazione dell’assenza a carico dell’incolpato di precedenti violazioni del Codice e del Regolamento di Giustizia Sportiva. Omessa motivazione da parte della Corte Federale dAppello.

Il ricorrente contesta il fatto che gli organi di giustizia federali non hanno tenuto nel debito conto la sua lunga carriera professionale unitamente allassenza di altri procedimenti disciplinari a suo carico, cosicché, anche sotto questo profilo, la sanzione applicata risulterebbe “fortemente afflittiva e sperequata” e dovrebbe “essere rivalutata e rideterminata secondo criteri di maggiore ragionevolezza.

Il ricorrente chiede, in conclusione, in via principale, l’annullamento/revoca della decisione impugnata e, per l’effetto, l’annullamento della sanzione disciplinare irrogata in ragione dell’intervenuta prescrizione; in via subordinata, l’annullamento/revoca della decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale dAppello per la decisione sul merito degli addebiti che hanno determinato la radiazione secondo il principio di diritto che verrà adottato; in via ulteriormente subordinata, l’annullamento/revoca della decisione impugnata con la pronuncia ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese.

Con memoria depositata il 19 febbraio 2019 si è costituita la FMSI la quale, in riferimento al primo motivo di ricorso, eccepisce, in primo luogo, la mancata reiterazione da parte del ricorrente dell’eccezione di prescrizione nel giudizio di appello, cosicché, in virtù dell’effetto devolutivo del reclamo alla CFA, ai sensi dell’art. 37 del Codice della Giustizia Sportiva, è da ritenersi che il ricorrente abbia rinunciato a tale motivo d’impugnazione che, dunque, dovrà essere dichiarato inammissibile.

In secondo luogo, la resistente rileva che la consulenza disposta dal Tribunale Penale di Reggio Emilia in sede di incidente probatorio, noncla sentenza del Tribunale Civile di Reggio Emilia […] facevano emergere elementi nuovi, idonei a dimostrare la inequivocabile responsabilità del tesserato per aver rilasciato il certificato di idoneità medico sportiva di carattere agonistico in favore del Sig. Sassi, nonostante dal tracciato ecocardiografico fossero emerse delle patologie che lo rendevano inidoneo a svolgere la predetta attività sportiva a livello agonistico.La resistente rileva, peraltro, che, “stante il carattere abilitativo della certificazione medica di idoneità agonistica rilasciata dal Dott. Ligabue, la fattispecie de qua ricade nell’ambito di applicazione della lett. c) dell’art. 22, comma 4, R.G., che prevede il termine di prescrizione di otto anni, e non già, dunque, della lett. d), come diversamente invocato dal ricorrente.

In merito al secondo motivo di ricorso, la resistente ne eccepisce l’infondatezza a motivo del fatto che “dallatto di rinvio a giudizio appare chiaro come i fatti oggetto del procedimento fossero quelli rappresentati nellarticolo di stampa de la “Gazzetta di Reggio[…] riguardanti il fatto che il Dott. Ligabue aveva rilasciato certificazione medica di idoneità alla pratica sportiva agonistica ad un soggetto che invece “in virtù degli esami diagnostici effettuati sulla sua persona proprio dal medico tesserato non avrebbe potuto ricevere detta idoneità. La resistente, rileva, inoltre, come “nellatto di deferimento sia stato regolarmente indicato lillecito disciplinare contestatoe lo stesso “fosse caratterizzato da tutti i requisiti previsti dallart. 44, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva e recepiti dallart. 50 R.G.. Rileva, infine, che in ogni caso l’eventuale assenza di uno dei requisiti sopra richiamati “non comporterebbe la nullità dellatto di deferimento.

In ordine al terzo motivo di ricorso, la resistente evidenzia come le richieste di rinvio formulate dai difensori del ricorrente non fossero corredate da idonea documentazione che fornisse la prova dei presunti legittimi impedimenti e del fatto che i difensori non potessero essere sostituiti da colleghi in entrambi i procedimenti. La resistente osserva, inoltre, che la disposizione di cui allart. 53, comma 3, R.G. si applica alla prima udienza di discussione, e non anche alle udienze successive, in quanto va interpretata in relazione al comma 2 del predetto articolo.

In ordine al quarto motivo di ricorso, la resistente eccepisce che la condotta del ricorrente è caratterizzata da “gravi negligenze commessedallo stesso e l’esperienza trentennale di medico sportivo ad alto livello rappresenta semmai “una aggravante rispetto ai fatti di causa, non certo un attenuante. La resistente evidenzia, inoltre,  la sufficienza e chiarezza della motivazione a sostegno della valutazione operata dalla Corte Federale dAppello circa la congruità della sanzione applicata dal giudice di prime cure.

In ordine al quinto motivo di ricorso, infine, la resistente eccepisce l’insussistenza delle circostanze attenuanti invocate dal ricorrente, e, al contrario, la sussistenza delle circostante aggravanti previste dall’art. 16, lett. b) e g), del R.G. della FMSI, nonché la violazione dell’art. 3.11 bis, dello Statuto Federale della FMSI, in ragione della mancata indicazione da parte del ricorrente, all’atto del rinnovo del tesseramento, del giudizio penale pendente a suo carico.

La resistente chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso  e delle “domande ivi riportate e rassegnate, siccome inammissibili ed infondate, quanto al primo motivo di ricorso, ed infondate ifatto ed in diritto, in ordine alle domande e conclusioni relative agli ulteriori motivi di ricorso, con conferma, ove occorra, del provvedimento impugnato.  Con vittoria di spese.

Con memoria ex art. 60, comma 4, CGS il ricorrente, a fondamento del primo motivo di ricorso, specifica che nel giudizio di primo grado aveva sollevato l’eccezione di prescrizione, sulla quale il Tribunale Federale ha omesso di pronunciarsi, e, in sede di reclamo alla Corte Federale dAppello, ha specificamente contestato la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorrente contesta, inoltre, la sussistenza dei fatti nuoviindicati dalla controparte, nonché l’applicabilità alla fattispecie in esame del termine prescrizionale di otto anni di cui all’art. 22, comma 4, lett. c), R.G..

In ordine ai restanti motivi, il ricorrente contesta le eccezioni formulate da controparte, precisando, tra l’altro, di non accettare il contradditorio sul punto relativo alla mancata informativa circa la pendenza del procedimento penale a proprio carico in occasione di ogni tesseramento successivo ai fatti de quibus.

 

Considerato in diritto

1. In ordine al primo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che la fattispecie de qua rientri nell’ambito di applicazione dell’art. 22, comma 4, lett. d, del R.G. della FMSI, secondo cui il diritto di sanzionare si prescrive decorsi quattro anni da quando è stato commesso lultimo atto diretto a realizzare la violazione in tutti gli altri casi”, costituendo tale disposizione la norma di carattere generale e non rientrando la fattispecie in esame nei casi disciplinati nelle lettere a), b) e c) dello stesso comma 3, che prevedono specifici termini diversi di prescrizione.

1.1. Né si ritiene che nella fattispecie in argomento possa farsi applicazione della disposizione di cui all’art. 50, comma 7, del predetto R.G., la quale si riferisce all’ipotesi in cui sia precedentemente intercorso il provvedimento di archiviazionee successivamente emergano “fatti nuovi o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza”.

Infatti, nel caso in esame, la Procura Federale, a seguito della predetta comunicazione in cui anticipava lintendimento di procedere all’archiviazione ed a seguito del successivo riscontro da parte della Procura Generale, in data 11 giugno 2018, aveva proceduto alla formalizzazione dell’incolpazione del ricorrente mediante deferimento anche tenuto conto degli atti relativi al processo civile ed a quello penale innanzi al Tribunale di Reggio Emilia (sentenza di condanna del ricorrente al risarcimento dei danni e relazione del CTU), riguardanti i fatti in relazione ai quali la Procura Federale aveva disposto lapertura del procedimento disciplinare.

  1. Ciò posto, l’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente, a prescindere dalla sua solo eventuale possibile fondatezza, non è comunque ammissibile in questa sede, poiché la stessa non è stata reiterata nel reclamo innanzi alla Corte Federale dAppello e non è stata quindi oggetto di esame da parte della stessa Corte dAppello.

2.1 La normativa federale e il Codice della Giustizia Sportiva non dettano disposizioni in ordine alle modalità di esercizio dell’eccezione di prescrizione, ragion per cui opera il rinvio, ex art. 2, comma 6, CGS, ai principi e alle norme generali del processo civile, con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione, eccepita dalla parte nel giudizio di primo grado e non riproposta nel giudizio di appello, è coperta da giudicato interno (cfr., ex multis, Cass. civ., 18 maggio 2018, n. 12191).

2.2. Nel caso de quo, il ricorrente aveva formulato l’eccezione di prescrizione innanzi al Tribunale Federale, che l’aveva implicitamente rigettata pronunciando nel merito. Nell’atto di appello innanzi alla CFA il ricorrente ha articolato i seguenti motivi di reclamo: “1) Violazione del diritto di difesa dovuto al mancato accoglimento ed alla mancata presa in considerazione delle istanze di rinvio delle istanze dei difensori dellincolpato per legittimo impedimento; 2) Eccessività della sanzione inflitta che non risulta rispondente ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza; 3) Mancata valutazione da parte del Tribunale federale della assenza a carico dellincolpato di precedenti violazioni del Codice e del Regolamento di Giustizia; 4) Mancanza di motivazione del provvedimento impugnato.

2.3. Non risulta quindi proposta davanti alla CFA l’eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione. Né la stessa può ritenersi formulata con l’ultimo citato motivo (di difetto di motivazione), posto che esso è stato specificamente riferito alla responsabilità dellincolpatoe ai “criteri di scelta della sanzione applicata; ma nulla è stato detto con riguardo all’eccezione di prescrizione.

2.4. Eprincipio pacifico quello secondo cui “è indispensabile che lappellante individui, sotto il profilo qualitativo, in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum(v. Cass,. 23 marzo 2018,

n. 7332), vale a dire che lappellante ha lonere di censurare la statuizione di rigetto [] con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando lomessa pronuncia(v. Cass. civ., 22 gennaio 2018, n. 1532).

2.5. Or dunque, nessuno dei motivi formulati dal ricorrente in seno al suo atto di appello consente di dar seguito all’interpretazione secondo cui lo stesso abbia riproposto l’eccezione di prescrizione che aveva formulato in primo grado.

Peraltro, va osservato, che, come correttamente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte(in questo senso, v. Cass. civ., 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. civ., 6 dicembre 2017, n. 29191). 

3. Anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento a motivo del fatto che, contrariamente a quanto contestato dal ricorrente, l’atto di deferimento reca il contenuto dettato dall’art. 50, comma 5, R.G., in conformità a quanto previsto dall’art. 44, comma 4, CGS, secondo cui Nellatto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

3.1. La ratio della normativa in esame, comè pacifico, è quella di consentire all’incolpato di svolgere appieno la sua difesa, assicurando, quindi, che lo stesso sia messo a conoscenza, in punto di fatto, dei comportamenti disciplinarmente rilevanti imputati a suo carico e, in punto di diritto, delle norme federali che si assumono violate. E nella fattispecie l’interessato ha avuto la possibilità di svolgere appieno le sue difese sui fatti contestati.

3.2. Si osserva, in proposito, che il ricorrente svolge una lettura parziale dell’atto di deferimento, omettendo di considerare i riferimenti operati espressamente nello stesso deferimento, da un lato, agli “atti del Procedimento disciplinare n. 3/2018a suo carico e, dall’altro, alla circostanza assolutamente rilevante di “aver rilasciato il certificato di attività agonistica al Sassi.

3.3. Anche nell’atto di “avvio del procedimento di indagine n. 3/2018si individua il comportamento disciplinarmente rilevante nel fatto di “aver rilasciato il certificato di attività agonistica al Sassi” il quale è successivamente deceduto; tale è, appunto, il fatto disciplinarmente rilevante imputato all’incolpato ed è di tutta evidenza che se tale comportamento viene ascritto a rilevanza disciplinare, tramite l’espresso addebito della violazione dell’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva FMSI, ciò comporta che si imputa alla responsabilità dell’incolpato il fatto di “aver rilasciato il certificato di attività agonistica al Sassi” quando non sussistevano le condizioni per il rilascio. Non vera, dunque, necessità di alcunaltra specificazione circa, ad esempio, l’errore nella diagnosi, lomessa effettuazione di esami ulteriori etc., come invece sostiene il ricorrente, posto che tutti questi elementi sono prodromici e funzionali al rilascio del certificato medico, atto conclusivo dell’iter procedimentale che tutti in sé li assomma.

4. Anche il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 53, commi 3 e 8, R.G. in ragione del fatto che in data 14 novembre 2018 il Tribunale Federale aveva disposto la fissazione della seconda udienza per il giorno successivo e non aveva accolto l’istanza di differimento di tale udienza presentata dai difensori del ricorrente.

4.1. Si osserva in proposito che, secondo i canoni di interpretazione logica e sistematica, la prescrizione contenuta nell’art. 53, comma 3, R.G., secondo cui “Tra la comunicazione e la data di fissazione delludienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni, letta in combinato disposto con la norma contenuta nel comma precedente, è da intendersi come necessariamente riferita alla prima udienza dibattimentale che segue all’atto di deferimento. Diversamente opinando, si perverrebbe all’illogica conclusione di prefissare il limite di udienze, nel numero massimo di quattro, che il Tribunale Federale possa celebrare, pena l’estinzione del procedimento disciplinare.

Va inoltre osservato che, nel caso de quo, il Tribunale ha differito al pomeriggio l’udienza previamente fissata alla mattina, consentendo che la stessa potesse svolgersi in videoconferenza e, nel corso dell’udienza, il ricorrente, ove avesse ritenuto violato il suo diritto di difesa in ragione del ridotto tempo a disposizione per l’esame della CTU, avrebbe potuto comunque formulare in tale sede apposita istanza di rinvio.

5. Il quarto ed il quinto motivo vanno trattati congiuntamente, posto che entrambi attengono alla determinazione della sanzione da parte della CFA.

In proposito il ricorrente contesta lirrogazione della massima sanzione disciplinarea fronte di una condotta da qualificarsi come colposa e, pertanto, la violazione del “criterio di proporzionalità della sanzione. Lamenta, inoltre, che “del tutto illogico ed incomprensibile si rileva il percorso argomentativo adottatodalla CFA, stante che la stessa non avrebbe tenuto conto, altresì, del fatto che il ricorrente fosse “completamente esente da precedenti contestazioni e da precedenti giudizi disciplinari.

5.1. Sul punto va rilevato che il sindacato sulla legittimità della misura della sanzione esula dall’ambito della competenza di questo Collegio, giacché la scelta operata dai giudici endofederali di applicazione di una sanzione invece di unaltra, così come la scelta della Corte Federale di Appello di confermare ovvero di sostituire la sanzione irrogata dal Tribunale Federale con una diversa al fine di operare la diminuzione o l’aumento della misura della condanna,  “rientra nellambito del potere discrezionale del giudice nellapplicazione della sanzione […] insindacabile nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia, come affermato in diversi precedenti giurisprudenziali (in questo senso cfr., ex multis, Collegio di Garanzia, IV sez., 19 gennaio 2018, n. 4; SS. UU., 1° ottobre 2018, n. 63, in cui si è ribadito che innanzi a questo Collegio non sono scrutinabili motivi con cui si muovono censure di merito relative alla congruità della sanzione comminata, richiamando anche la massima delle stesse SS.UU. n. 2/2016, secondo cui la legittimità della misura di una sanzione può essere valutata dal Collegio solo se la stessa è stata irrogata in chiara violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza; nello stesso senso, SS.UU., 20 luglio 2018, n. 42; IV sez., 3 maggio 2018, n. 23; I sez., 1° giugno 2018, n. 31; II sez., 10 dicembre 2018, n. 78).

 

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 aprile 2019. 

 

Il Presidente                                                         La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                            F.to Laura Santoro 

 

Depositato in Roma, in data 14 maggio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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