CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 4 del 19/01/2018 –Associazione Amatori Parma Rugby A.S.D./Federazione Italiana Rugby/Associazione Granducato Rugby A.S.D.
Decisione n. 4
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE
composta da
Dante D’Alessio - Presidente
Stefano Bastianon
Giovanni Iannini
Alfredo Storto - Componenti
Laura Santoro - Relatrice
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 112/2017, presentato, in data 18 dicembre 2017, dall’Associazione Amatori Parma Rugby Club A.S.D., rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Mancini;
contro
la Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori;
e l’Associazione FTGI Granducato Rugby A.S.D., rappresentata e difesa dall’avv. Sara Camalich,
avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello F.I.R. n. 4 del 30 ottobre - 4 dicembre 2017, pubblicata il 5 dicembre u.s., che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla società Granducato Rugby, ha riformato in parte qua la decisione di primo grado endofederale del Giudice Sportivo Territoriale - C.R. Emilia Romagna del 18 ottobre 2017, irrogando, in capo alla società Granducato la sanzione della squalifica del campo in luogo della penalizzazione di 4 punti in classifica, ai sensi degli artt. 11, 12, 13, 14, e 29/1, lett. e), R.G. FIR e confermando, quanto alle altre sanzioni, la decisione impugnata.
Si sono costituite in giudizio la Federazione Italiana Rugby e la FTGI Granducato Rugby ASD.
Uditi, nell'udienza del 15 gennaio 2018, l’avv. Matteo Mancini, per la ricorrente, Associazione Amatori Parma Rugby Club A.S.D.; l’avv. prof. Guido Valori, per la resistente FIR, nonché l’avv. Sara Camalich, per la resistente FTGI Granducato Rugby A.S.D.;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, prof.ssa Laura Santoro.
Ritenuto in fatto
- In data 15 ottobre 2017 si disputava la gara tra la Amatori Parma Rugby Club A.S.D. e la FTGI Granducato Rugby A.S.D.
Giacché quest’ultima aveva inserito nel foglio gara un giocatore che, alla data di svolgimento della stessa, non risultava regolarmente tesserato, veniva sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale - C.R. Emilia Romagna con la perdita della gara con il risultato di 20 a 0, con la penalizzazione di 4 punti in classifica e con la sanzione pecuniaria di euro 250,00.
- A seguito del reclamo proposto dalla FTGI Granducato Rugby A.S.D. innanzi alla Corte Sportiva d’Appello della F.I.R., quest’ultima, in parziale accoglimento del reclamo, accertata la ricorrenza di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 11, 2° comma, del R.G. della F.I.R., confermava la sanzione pecuniaria e quella della perdita della gara, ma sostituiva la sanzione della penalizzazione di 4 punti in classifica con la più lieve sanzione della squalifica del campo di gara per una giornata.
- L’Associazione Amatori Parma Rugby Club A.S.D. ha proposto ricorso avverso tale decisione, davanti al Collegio di Garanzia, sostenendone l’erroneità per insufficienza di motivazione, violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia F.I.R.
3.1. La ricorrente, richiamati l’art. 31 del R.O. F.I.R., l’art. 29, lett. e), R.G. F.I.R., la circolare informativa 2017/2018, punto 2.1. Tesseramento on line e l’art. 7 del Regolamento di Attività Sportiva, lamenta che la Corte Sportiva d’Appello non ha correttamente applicato gli artt. 11, 12, 13, 14 e 29/1, lett. e), del R.G. della F.I.R., posti a base della sua decisione.
3.2. La ricorrente lamenta, in particolare, che gli artt. 11, 12 e 13 in materia di circostanze attenuanti non potrebbero trovare applicazione nel caso in specie, giacché, con riguardo all’art. 11, “nessuna circostanza può giustificare la partecipazione ad un evento sportivo da parte di un atleta non tesserato”, posto che “nessuna regola consente l’accesso al terreno di gioco ad un non tesserato”; con riguardo all’art. 12, perché “non è stata ridotta, né temporalmente né pecuniariamente alcuna sanzione irrogata e neppure, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di giustizia, è stata applicata la pena immediatamente meno grave rispetto alla penalizzazione di punti in classifica (art. 7 c. 1 lett. e), in quanto la stessa non è la squalifica del campo (art. 7 c. 1. lett. c) bensì la perdita della gara (art. 7 c. 1 lett. d)”. Pertanto, al fine dell’attenuazione della sanzione, la Corte Sportiva d’Appello “avrebbe potuto legittimamente diminuire i punti di penalizzazione (…) o la sanzione pecuniaria”; con riguardo all’art. 13, perché “non sussistono circostanze che possono attenuare o escludere alcuna sanzione anche sotto un aspetto valutativo”, stante che “la responsabilità di aver fatto accedere al campo di gioco un non tesserato è imputabile alla FGTI (…) ed il fatto che un non tesserato non abbia partecipato alla gara sembra una motivazione priva di alcun senso giuridico”.
3.3. La ricorrente lamenta, inoltre, in riferimento all’applicazione dei predetti artt. 11, 12 e 13 R.G. F.I.R. da parte della Corte Sportiva d’Appello, la “totale mancanza di motivazione” della decisione impugnata.
3.4. In riferimento all’art. 14 R.G. F.I.R., che riconosce il “potere discrezionale del giudice nell’applicazione della sanzione”, la ricorrente lamenta la sua errata applicazione da parte del Giudice di Appello “non potendo il giudicante certo decidere discrezionalmente sulla sostituzione di una sanzione prevista dalla norma violata con altra sanzione stabilita motu proprio, non essendo, ai sensi dell’art. 7, la squalifica del campo la sanzione immediatamente meno grave rispetto ai punti di penalizzazione”.
3.5. Con riguardo all’art. 29 R.G. F.I.R., la ricorrente lamenta poi la sua mancata applicazione da parte della Corte Sportiva d’Appello, nella parte in cui esso prevede, tra le sanzioni in caso di “illecito tecnico del soggetto affiliato”, la “penalizzazione di quattro punti in classifica”, oltre alla sanzione pecuniaria e alla sanzione della perdita della gara.
3.6. La ricorrente, in conclusione, chiede l’annullamento della decisione impugnata “accertata, per i motivi esposti nel ricorso, l’erroneità, la contraddittorietà, l’illogicità e l’illegittimità” della stessa e, per l’effetto, che sia confermata definitivamente, in ogni sua parte, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Emilia Romagna (Com. GSR/Under 18/3). Vinte le spese.
4. Con memoria ex art. 60 CGS del 2 gennaio 2018, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Rugby, la quale ha eccepito preliminarmente la improcedibilità/inammissibilità del ricorso, in quanto proposto “da un soggetto che non ha un interesse diretto e che non è legittimato a svolgere l’azione, non trattandosi dell’affiliato sanzionato”.
4.1. La Federazione resistente rileva sul punto che “il ricorso ha infatti come mero scopo quello di contestare l’entità della sanzione, che nello specifico è di durata inferiore a novanta giorni ed a 10.000,00 euro, e quindi sottratta alla competenza” di questo Collegio.
4.2. La Federazione resistente eccepisce, inoltre, che “il ricorso presentato dalla Amatori Parma consta della elencazione di una serie di norme del Regolamento di Giustizia della FIR che ritiene esser state violate dalla Corte Federale d’Appello, salvo poi risolversi concretamente con una mera contestazione della quantificazione di una parte della sanzione complessiva”. La resistente rileva, quindi, che il ricorso mira ad ottenere una nuova valutazione di merito che, come tale, è sottratta alla competenza di questo Collegio.
4.3. Nel merito del ricorso, la Federazione resistente, dopo avere illustrato la natura e le prerogative della “Franchigia Territoriale Giovanile Integrata”, rileva come la Granducato Rugby non fosse in condizione, non per sua colpa, di verificare direttamente per via telematica l’avvenuto regolare tesseramento dei giocatori. La stessa rileva, quindi, che la Corte Sportiva d’Appello, facendo correttamente applicazione degli artt. 11, 12, 13 e 14 del Regolamento di Giustizia, ha valutato, tra l’altro, la predetta circostanza come giustificativa di una diminuzione della sanzione. La Federazione resistente, sul punto, operando il richiamo alla giurisprudenza di questo Collegio, ripete il principio secondo cui “la misura della sanzione, così come il rilievo di un’aggravante o di una attenuante, sono elementi rimessi alla valutazione discrezionale dell’organo giudicante che non è censurabile se non per la violazione dei presupposti di fatto e di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza”.
4.4. La Federazione resistente chiede, in conclusione, che il ricorso sia dichiarato improcedibile/inammissibile e comunque che sia rigettato.
5. Con memoria del 2 gennaio 2018, si è costituita la FTGI Granducato Rugby ASD, la quale ha sostenuto l’inammissibilità, l’infondatezza e la temerarietà del ricorso.
5.1. In premessa, la resistente FTGI Granducato Rugby ASD ha posto in evidenza il fatto che la gara per cui è causa era stata da lei vinta ed il fatto che il giocatore non tesserato, schierato nella lista gara, non era sceso in campo per tutta la durata della stessa.
5.2. La resistente FTGI Granducato Rugby eccepisce quindi, in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente, la quale “non è stata soggetta ad alcun provvedimento sanzionatorio” e, pertanto, “non ha alcun coinvolgimento o interesse giuridicamente tutelabile”.
5.3. La resistente FTGI Granducato Rugby eccepisce, in secondo luogo, l’inammissibilità del ricorso perché estraneo alla competenza di questo Collegio, ai sensi dell’art. 54 CGS, posto che “l’unica sanzione oggetto di riforma in sede di appello non risulterebbe in ogni caso tra quelle previste dal 1° comma del citato art. 54”.
5.4. La resistente FTGI Granducato Rugby eccepisce, infine, l’inammissibilità del ricorso “per essere stata la sanzione comminata interamente eseguita”, giacché la gara in calendario il 12 novembre 2017, che la stessa resistente avrebbe dovuto giocare in casa, è stata disputata, invece, in adempimento della decisione del Giudice di Appello, presso il campo “Scacciati” di Pisa e non già presso il campo “Tamberi” di Livorno “dove il Rugby Granducato gioca le partite casalinghe”.
5.5. Nel merito del ricorso, la resistente FTGI Granducato Rugby rileva che la Corte Sportiva d’Appello ha correttamente fatto applicazione della normativa federale, riconoscendo, nel mancato impiego del giocatore iscritto nella lista gara anche se non tesserato, una circostanza attenuante sulla base di un giudizio che implica “una valutazione di merito non suscettibile di censura in sede di legittimità”.
5.6. La resistente FTGI Granducato Rugby chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso perché inammissibile e/o improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto. Con condanna alla refusione delle spese.
Considerato in diritto
6. In ordine all’eccezione preliminare avanzata dalla F.I.R., secondo cui il presente ricorso esulerebbe dalla competenza di questo Collegio, ai sensi dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, si osserva quanto segue.
6.1. L’art. 54 CGS, come è noto, esclude dall’ambito di competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, oltre alle controversie in materia di doping, quelle afferenti alla giustizia disciplinare “che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”.
6.2. Nel caso in specie, in sede di giustizia endofederale, è stata irrogata alla ricorrente non soltanto una sanzione pecuniaria, di importo inferiore al minimo sopra detto, ma, altresì, la sanzione della perdita della gara disputata, nonché la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, poi convertita, nel giudizio di secondo grado, nella sanzione della squalifica del campo di gara per una giornata.
6.3. La ratio della citata norma di cui all’art. 54 CGS, come affermato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (decisioni n. 3/2016, n. 17/2016), consiste nello “stabilire un filtro per l’accesso al Supremo Organo di Giustizia Sportiva”, così che “il Collegio possa conoscere solo delle controversie decise in via definitiva in ambito federale, aventi caratteristiche di rilevante importanza, con esclusione, dunque, di quelle bagatellari”. La valutazione in ordine al carattere “bagatellare” della controversia è comunque necessariamente riferita alla ricomprensione della sanzione tra quelle “tecnico - sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”, con il conseguente riconoscimento della competenza del Collegio di Garanzia in tutti i casi, invece, in cui la decisione impugnata abbia ad oggetto una o più sanzioni disciplinari non rientranti tutte tra quelle sopra dette.
6.4. Facendo applicazione di tali principi, l’eccezione deve essere quindi respinta.
7. Nel merito il ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni appresso spiegate, e ciò esime il Collegio dal trattare le altre eccezioni di inammissibilità/improcedibilità del ricorso avanzate dalle parti resistenti.
8. L’art. 11, 2° comma, R.G. della F.I.R., dispone, come è noto, che “Il giudice, indipendentemente dalle circostanze attenuanti indicate nel comma 1, può prendere in considerazione altre circostanze qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione”.
8.1. La Corte Sportiva d’Appello della F.I.R, in applicazione dell’art. 11, 2° comma, sopra richiamato, suffragata da adeguata motivazione, ha riconosciuto valore di attenuanti al fatto che la FTGI Granducato Rugby “non poteva effettuare il tesseramento del giocatore” e “a causa di una tardiva abilitazione del sistema telematico, che non le è imputabile, (…) è stata messa nell’impossibilità di verificare direttamente, in via telematica, il tesseramento o meno dello stesso giocatore prima della gara”, nonché al fatto che il giocatore di cui si tratta “non è stato impiegato in partita e, quindi, non ha in alcun modo influenzato l’andamento e il risultato della stessa”.
Il giudizio della Corte Sportiva d’Appello implica un chiaro accertamento di merito, che è insindacabile in questo grado di giudizio, e, pertanto, non merita accoglimento il rilievo operato dalla ricorrente in ordine all’inapplicabilità dell’art. 13 del Regolamento di Giustizia fondato sull’assunto della inesistenza nel caso de quo di circostanze attenuanti.
- Neppure condivisibile è il rilievo della ricorrente in ordine all’inapplicabilità del disposto normativo di cui all’art. 12, 2° comma, fondato sull’argomento che “non è stata ridotta, né temporalmente né pecuniariamente, alcuna sanzione irrogata e neppure, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di giustizia, è stata applicata la pena immediatamente meno grave rispetto alla penalizzazione di punti in classifica”.
Si osserva, in proposito, che l’art. 12, 2° comma, prevede, ove ricorrano una o più circostanze attenuanti, la diminuzione “sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione” quando si tratti di sanzione “riferita ad un parametro temporale o pecuniario”, altrimenti la diminuzione della pena avviene mediante irrogazione della sanzione “immediatamente meno grave”. L’art. 7 R.G. della
F.I.R. prevede, tra le altre sanzioni, “in ordine crescente di gravità” la squalifica del campo di gioco, la perdita della gara e la penalizzazione sino a venti punti in classifica.
9.1. La Corte Sportiva d’Appello, nel caso de quo, ha proceduto alla diminuzione della sanzione irrogata dal Tribunale Federale mediante l’irrogazione della “squalifica del campo di gioco per una gara in luogo dei quattro punti di penalizzazione”. Essa ha, dunque, correttamente applicato la disposizione di cui all’art. 12, 2° comma, sopra richiamata, là dove ha sostituito la sanzione della penalizzazione di punti in classifica con quella “immediatamente meno grave”, non considerando la sanzione della “perdita della gara” perché già comminata.
9.2. Neppure condivisibile è, peraltro, il rilievo della ricorrente, secondo cui “Se il giudicante avesse voluto attenuare la pena avrebbe potuto legittimamente diminuire i punti di penalizzazione o la sanzione pecuniaria”.
Si osserva sul punto, infatti, in primo luogo, che l’art. 12, 2° comma, prevede, come sopra visto, la diminuzione dell’entità della sanzione “sino alla metà del minimo” soltanto per quelle riferite ad un parametro temporale o pecuniario e tale non è la sanzione della penalizzazione di punti in classifica e, in secondo luogo, che la scelta operata dalla Corte Sportiva d’Appello della sanzione della penalizzazione di punti in classifica fra le tre irrogate dal Tribunale Federale, al fine di operare la diminuzione della sanzione, rientra nell’ambito del “potere discrezionale del giudice nell’applicazione della sanzione” espressamente riconosciuto dall’art. 14 del R.G. della
F.I.R. Anche con riguardo all’applicazione di tale ultimo articolo, dunque, la decisione impugnata risulta corretta.
- Non merita, infine, accoglimento il rilievo in ordine alla “mancata applicazione” dell’art. 29, lett. e), R.G. nella parte in cui “stabilisce la penalizzazione di quattro punti”.
Si osserva, in proposito, che il citato art. 29, lett. e), nel punire “con la sanzione della penalizzazione di quattro punti in classifica, della perdita della gara e con quella pecuniaria da Euro 100 a Euro 2.500,00” l’illecito tecnico del soggetto affiliato che “effettui gare ufficiali con uno o più giocatori che, secondo le norme federali, non potevano parteciparvi”, non esclude l’applicazione della disciplina in materia di circostanze attenuanti e, conseguentemente, la facoltà in capo al giudice di operare la diminuzione delle sanzioni ivi previste.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIR e nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente Granducato Rugby ASD.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 15 gennaio 2018.
Il Presidente La Relatrice
F.to Dante D’Alessio F.to Laura Santoro
Depositato in Roma, in data 19 gennaio 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face