CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 52/2018 del 5 settembre 2018 – Carlo Roscini/Federazione Ciclistica Italiana

Decisione n. 52

 

Anno 2018


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Laura Santoro - Relatrice

Giovanni Iannini

Cristina Mazzamauro

Alfredo Storto - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2018, presentato, in data 13 giugno 2018, dal sig. Carlo Roscini, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Maccarone; 

 

contro 

 

la Federazione Ciclistica Italiana (FCI), rappresentata e difesa dall’avv. Nuri Venturelli; 

 

nonché contro

 

la Procura Federale FCI; 

 

avverso

 

la decisione della Corte Federale dAppello della FCI (1° Sezione), pronunciata in data 1 giugno 2018 e con motivazioni pubblicate con C.U. n. 10/2018 del successivo 4 giugno, con la quale è stata ridotta a 7 mesi la sanzione della inibizione, a carico del ricorrente, per la violazione degli artt. 1, comma 1, 56, comma 2, e 51 del Regolamento di Giustizia Federale della FCI. 

 

Si è costituita in giudizio la Federazione Ciclistica Italiana (FCI). 

 

Sono comparsi, all'udienza del giorno 23 luglio 2018, l’avv. Vincenzo Maccarone, per il ricorrente

 

  1. sig. Carlo Roscini -; l’avv. Nuri Venturelli, per la resistente FCI. E’ presente, altresì, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti; 

 

Udita, nella successiva camera di consiglio, la Relatrice, prof.ssa Laura Santoro.

 

                                      Ritenuto in fatto

 

  1. Con sentenza del 4 maggio 2017, il TFN condannava il sig. Roscini alla sanzione dell’inibizione per la durata complessiva di sedici mesi, di cui quattro a titolo di recidiva, per avere compiuto, in relazione a cinque diversi episodi, attività che gli erano vietate perché svolte nel periodo in cui lo stesso risultava già inibito per effetto di altra precedente condanna, confermata in ultimo grado dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 48/2017.

A seguito di impugnazione innanzi alla CFA, questa, con decisione del 27 luglio 2017, proscioglieva il sig. Roscini da ogni responsabiliin riferimento al primo degli episodi contestatigli, condannandolo, tuttavia, in riferimento ai restanti quattro episodi, alla stessa sanzione già comminata dal giudice di prime cure.

  1. Il sig. Roscini proponeva, quindi, ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, che, con decisione n. 75/2017, lo accoglieva con rinvio alla CFA, a motivo della ricorrenza del vizio di contradditoria motivazione sotto il duplice profilo attinente,  da un lato,  alla valutazione del comportamento di cui al punto n. 3 della sentenza (sottoscrizione della ricevuta di incasso), dallaltro, alla misura della sanzione applicata”.
  2. La CFA, con sentenza del 21 novembre 2017, adottata da un collegio composto per i 2/3 dallo stesso collegio che aveva emesso la precedente decisione del 27 luglio 2017, confermava lcondanna relativa al punto n. 3 (sottoscrizione della ricevuta di incasso) con una nuova differente motivazione, ma riducendo al contempo la sanzione dell’inibizione a mesi dieci e giorni venti.
  1. Il sig. Roscini proponeva, quindi, nuovamente ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, il quale, accertata la violazione del principio di alterità in riferimento alla composizione del collegio del giudice di secondo grado, con decisione n. 14/2018, dichiarava la nullità della sentenza impugnata con rinvio alla CFA “affinché si pronunci nuovamente sulla questione in diversa composizione”, rilevando, inoltre,per economia processuale” chela (nuova) motivazione posta a sostegno dellaffermata responsabilità del Roscini per lepisodio della sottoscrizione della ricevuta di incasso” non appariva condivisibile.
  2. Pendente, quindi, il giudizio innanzi alla CFA a seguito del secondo rinvio, il Segretario Generale del CONI, a seguito di nota trasmessa in pari data dalla FCI, inoltrava, in data 13 marzo 2018, una richiesta di parere alla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport, in ordine alla legittimità di cooptare nel Collegio giudicante di rinvio membri della seconda sezione della Corte Federale dAppello, anche se eletti per giudicare in ordine a questioni diverse dalla materia disciplinare o comunque di rimettere direttamente il procedimento alla II Sezione della Corte Federale di Appello”.

La Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia, con il parere n. 3/2018, statuiva in conclusione (…) che il Collegio della Corte Federale dAppello, giudicante in sede di rinvio, debba essere composto cooptando nella Sezione prima, competente per materia, membri dellaltra sezione, così da comporre un Collegio integralmente con componenti che non hanno partecipato al primo giudizio”.

  1. Il Presidente della prima sezione della CFA della FCI, con nota del 24 aprile 2018, prot. n. 2918, dava seguito al predetto parere disponendo la cooptazione di tre giudici appartenenti alla seconda sezione della CFA.

Seguiva, tuttavia, listanza di ricusazione, da parte del ricorrente, dell’avv. Jacopo Tognon e la successiva dichiarazione di astensione di questultimo, cui seguiva la nomina in sua sostituzione, con nota del 16 maggio 2018 a firma del Presidente della Commissione Federale di Garanzia, dell’avv. Decio Barili, componente della prima sezione della CFA.

A seguito della dichiarazione di astensione anche da parte dell’avv. Decio Barili in data 17 maggio 2018, seguiva la nomina, da parte della Commissione Federale di Garanzia, dell’avv. Elisabetta Antonini, componente supplente della I sezione del Tribunale Federale, così da poter celebrare l’udienza innanzi alla II sezione della CFA, già precedentemente fissata per il giorno 18 maggio 2018.

La CFA,  composta, quindi,  da due  componenti dellII sezione,  di cui uno in funzione di Presidente, e da un componente del TFN, emetteva, infine, la decisione oggetto del presente ricorso.

  1. Il signor Roscini ha sostenuto l’erroneità della decisione impugnata per i seguenti motivi:
  2. Violazione dellart. 34 Regolamento Giustizia Federale F.C.I. ed art. 12 bis II e III comma dello Statuto CONI. Violazione del principio di diritto esplicitato dal Collegio di Garanzia con la pronuncia n. 14/2018 - anche alla luce del parere n. 3/2018 - in relazione alla violazione degli artt. 31 e ss. Regolamento di Giustizia Federale F.C.I. e 37 Statuto Federale F.C.I. con riferimento specifico alla “diversa composizionedel Giudice di rinvio”.

Il ricorrente lamenta che la composizione del collegio giudicante della CFA viola, da un lato, quanto disposto dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia con il citato parere n. 3/2018, là dove risulta farne parte un componente del TFN, e, dall’altro, la normativa federale, per il fatto che le funzioni di Presidente sono state  ricoperte da un giudice eletto quale componente supplente, e non già quale Presidente, della CFA.

  1. Violazione dellart. 34 Regolamento Giustizia Federale F.C.I. ed art. 12 bis II e III comma dello Statuto CONI. Violazione del principio di diritto esplicitato dal Collegio di Garanzia con la pronuncia n. 14/2018 e conseguente violazione dellart. 46 Reg. Giust. Fed. per  mancata dichiarazione di estinzione decorrenza dei termini massimi di durata del giudizio di rinvio”.

Il ricorrente eccepisce che la sentenza della CFA è stata emessa oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dal Codice della Giustizia Sportiva a pena di estinzione del giudizio disciplinare, a motivo del fatto che tale termine, decorrente dalla trasmissione degli atti dopo il primo annullamento del Collegio di Garanzia con la sentenza n. 75/2017, non può dirsi interrotto dalla decisione del 21 novembre 2017, giacchè questultima decisione in quanto dichiarata “nulla non è idonea a produrre alcun effetto giuridico, neanche quello di interruzione dei termini di cui allart. 12 bis III comma cit..

  1. Violazione dellart. 34 Regolamento Giustizia Federale F.C.I. ed art. 12 bis II e III comma dello Statuto CONI. Violazione del principio di diritto esplicitato dal Collegio di Garanzia con la pronuncia n. 75/17 Reg. Sent. con specifico rifeirmento alle condanne per i punti n. 2, 4 e 5 della sentenza della Corte Federale di Appello F.C.I.  del 21 novembre 2017 nel comunicato  n. 17/2017.

Il ricorrente lamenta la violazione, da parte della CFA, del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia nella sentenza n. 75/2017, par. 10, là dove la stessa CFA, in sede di rinvio, ha ritenuto coperte da giudicato le incolpazioni relative ai punti nn. 2, 4 e 5 della sentenza della CFA del 21 novembre 2017.

Il ricorrente sostiene sul punto che il par. 10 della citata sentenza n. 75/2017 vada interpretato nel senso che il Collegio di Garanzia abbia inteso sollecitare il Giudice di rinvio ad una nuova analisi del significato dellart. 56 comma 2 secondo periodo alla luce delle censure avanzate” dallo stesso ricorrente nel primo ricorso di cui allart. 34 Reg. Fed. F.C.I..

Pertanto, in riferimento ai comportamenti di cui ai punti nn. 2, 4 e 5, il giudice di rinvio avrebbe dovuto effettuare un giudizio di colpevolezza (…) attinente alla sussistenza della responsabilità disciplinare e ben diverso da quello della entidella pena, sulla base della considerazione che la contestazione di cui allart. 49 Reg. Fed. F.C.I. rappresenti la semplice descrizione della sanzione applicabile per quei comportamenti, invece, specificamente vietati dallart. 56 comma 2 seconda parte Reg. Fed. che avrebbero dovuto essere specificati nel loro significato, come già richiesto dalla difesa”.

  1. Il ricorrente in conclusione chiede, in via principale, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè nulla per difetto di corretta composizione del Collegio giudicante, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per il mancato rispetto dei termini di cui allart. 47 Reg. Giust. Federale F.C.I.; in via subordinata, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla CAF in diversa composizione enunciando lo specifico principio di diritto per tutte le questioni oggetto di accoglimento”. Con vittoria delle spese di giudizio.
  2. Con memoria depositata il 12 luglio 2018 si costituiva la FCI, chiedendo lintegrale rigetto dellavverso ricorso, in quanto assolutamente erroneo nei suoi presupposti di diritto ed infondato nel merito”.

La resistente, in ordine al primo motivo di ricorso, eccepisce che la motivazione (n.d.r.: della CFA) è logica e coerente ed è fondata su concreti presupposti normativi”. La resistente rileva sul punto che la notazione del ricorrente che il Giudice chiamato a comporre il Collegio era un componente supplente e non effettivo è altresì priva di pregio in quanto i componenti supplenti hanno la stessa dignità e valenza dei componenti effettivi (…). Parimenti la funzione di Presidente del collegio di un giudizio di rinvio non coincide con la funzione di indirizzo dellattività della Sezione che indirettamente lo Statuto Federale della FCI ha attribuito alla carica dei Presidenti e che ha comportato lelezione dei predetti con votazione separata.

In ordine al secondo motivo di ricorso, la resistente eccepisce che Il vizio inerente la composizione del collegio che ha portato allannullamento della sentenza della Corte Federale non ha determinato (come ex adverso sostenuto) la giuridica inesistenza del provvedimento ma solo la sua impugnabilità, come di fatto è avvenuto. La stessa richiama, inoltre, l’art. 46, n. 5, lett. e, del R.G. della FCI secondo cui Il corso dei termini è sospeso… e) in caso di gravi impedimenti  soggettivi  dei  componenti  del  collegio  giudicante  per  il  tempo  strettamentnecessario alla sostituzione”.

In ordine al terzo motivo di ricorso, la resistente evidenzia che correttamente la CFA ha ritenuto coperto da giudicato laccertamento della responsabilità relativo alle violazioni di cui ai capi 2, 4 e 5 delloriginario atto di incolpazione e, in osservanza delle indicazioni del Collegio”, ha “riesaminato ulteriormente lentità della pena e ridotto la stessa.

In conclusione, la resistente chiede che il ricorso sia dichiarato infondato, con conseguente conferma della decisione n. 10/2018. Con vittoria dei compensi e spese di giudizio”. 

 

Considerato in diritto 

 

  1. In ordine al primo motivo di ricorso, il Collegio rileva che non merita  accoglimento la doglianza del ricorrente secondo cui è fuorviante il richiamo alla disciplina del R.D. n. 12/1941” che non potrebbe essere applicata “sia per il mancato richiamo” nel CGS a Leggi dello Stato diverse da quelle del codice di procedura civile e sia, in sostanza, perchè disciplinano altre situazioni”.

Va osservato, al riguardo, che l’art. 2, comma 6, CGS, statuisce che Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”.

Lordinamento sportivo, quindi, ai sensi della citata disposizione, opera il rinvio non soltanto al codice di procedura civile, bensì, più in generale, alle norme del processo civile tra le quali sono certamente da ricomprendere quelle che disciplinano l’ordinamento giudiziario contenute nel R.D. n. 12/1941.

    • In assenza nelle disposizioni federali di una specifica disciplina in merito alla composizione dei collegi giudicanti, che poteva giovare a risolvere la situazione di impasse venutasi a creare a seguito delle procedure di ricusazione e di astensione di due componenti del collegio giudicante, correttamente la CFA ha, pertanto, ritenuto di applicare alla fattispecie de qua la disciplina di cui al citato R.D. n. 12/1941 e, quindi, ritenere legittima la nomina di un componente del TFN, secondo le indicazioni operate dalla Commissione Federale di Garanzia, e l’assegnazione delle funzioni di Presidente ad uno dei componenti del collegio.
    • Non è condivisibile, peraltro, l’assunto del ricorrente secondo cui la predetta Commissione avrebbe violato lindicazione inderogabile fornita dalla Sezione III (n.d.r.: leggasi Consultiva) del Collegio di Garanzia, senza averne alcun potere

Va sul punto osservato che, l’art. 7, comma 6, del R.G. della FCI assegna alla CommissionFederale di Garanzia, in caso di dichiarazione di astensione o di provvedimento che accoglie l’istanza di ricusazione, la competenza ad indicare il nominativo del giudice che sostituisce quello ricusato o astenuto. D’altra parte, la Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia si è pronunciata sullo specifico quesito relativo alla legittimità di cooptare nel Collegio giudicante di rinvio membri della seconda sezione della Corte Federale dAppello () o comunque di rimettere direttamente il procedimento” alla predetta sezione e non già, dunque, sul quesito più generale relativo a quali giudici in assoluto potessero essere cooptati. Non può, dunque, assegnarsi all’indicazione operata dalla Sezione Consultiva del Collegio di Garanzia carattere tassativo e, conseguentemente, imputare alla Commissione Federale di Garanzia la violazione del principio di diritto imposto dal Collegio” come, invece, sostenuto dal ricorrente.

    • Il Collegio osserva, infine, che la soluzione da ultimo adottata per comporre il collegio giudicante nel giudizio di rinvio è coerente al principio di celerità che informa il sistema della giustizia sportiva, nonchè rispettosa dei principi del giusto processo, espressamente richiamati dal CGS (art. 2, comma 2).
  1. In ordine al secondo motivo di ricorso, questo Collegio osserva che correttamente la CFA ha ritenuto che la violazione del principio di terzietà nella composizione del collegio giudicante non abbia determinato l’inesistenza della sentenza emessa dallo stesso collegio.

Questo Collegio osserva, inoltre, che, ai sensi dell’art. 38, comma 3, CGS, in caso di annullamento della decisione di merito in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nelleventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello sport”. Pertanto, nel caso de quo, intervenuto l’annullamento con rinvio delle decisioni della CFA per effetto, una prima volta, della decisione n. 75/2017 e, una seconda volta, della decisione n. 14/2018, la CFA aveva a disposizione sessanta giorni, decorrenti dalla trasmissione degli atti del procedimento da parte dello stesso Collegio di Garanzia, per emanare la prima decisione, e parimenti altri sessanta giorni per emanare la seconda decisione. Tale termine risulta rispettato in entrambi i giudizi di rinvio e, pertanto, il motivo di ricorso in ordine all’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare non può essere accolto.

  1. Anche il terzo motivo di ricorso non merita accoglimento, giacchè esso è fondato su unerrata interpretazione della decisione n. 75/2017 resa da questo Collegio, con specifico riferimento a quanto ivi statuito al par. 10.

Infatti, il Collegio di Garanzia, nel punto della decisione n. 75/2017 richiamato dal ricorrente, ha esaminato la doglianza dello stesso in ordine al richiamo normativo operato dalla Corte Federale dAppello (e non invece dalla Procura in seno allatto di deferimento) all’art. 49, comma 1, lett. ddel R.G. oltre che all’art. 56, comma 2, a fondamento del giudizio di colpevolezza, concludendo per la sua irrilevanza per la ragione che l’art. 56, comma 2, dispone quali sono i comportamenti vietati a coloro che siano colpiti da provvedimenti disciplinari a termine”; l’art. 49, comma 1, lett. d, specifica il contenuto della sanzione dellinibizione temporanea, che si colloca all’interno della più generale categoria dei provvedimenti disciplinari a termine. Tale ultima disposizione, dunque, delineando la sanzione in sè e non già il fatto costituente l’illecito disciplinare, non va necessariamente richiamata nell’atto di deferimento, là dove l’incolpato, già colpito dalla sanzione dell’inibizione temporanea, è tenuto a conoscere il suo contenuto, per il ben noto principio ignorantia legis non excusat”.

  1. La sussistenza di questioni nuove e di una certa complessigiustifica la decisione di compensazione delle spese.

 

 

PQM

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2018.

 

 

 

Il Presidente                                                                              La Relatrice

F.to Dante D’Alessio                                                                  F.to Laura Santoro

 

Depositato in Roma, in data 5 settembre 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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