CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 74/2018 del 19 novembre 2018 – Gian Galeazzo Monarca/Federazione Italiana Sport Equestri

Decisione n.  74

 

Anno 2018

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da

 

Dante DAlessio - Presidente

Tommaso Edoardo Frosini - Relatore

Cristina Mazzamauro

Laura Santoro 

Alfredo Storto - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2018, presentato, in data 26 settembre 2018, dall’avv. Gian Galeazzo Monarca, rappresentato e difeso da se medesimo nonché dall’avv. Sharon Giampà,

 

nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), 

 

avverso 

 

il provvedimento emesso dalla Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) il 26 luglio 2018, pubblicato sul sito internet della Federazione in data 1° agosto 2018 e comunicato alla parte interessata in data 30 luglio u.s., nel procedimento CAF R.G. 9/2018, che, nel confermare la decisione del Tribunale Federale FISE, R.G. Trib. Fed. n. 9/2018, depositata il 21 maggio 2018 e pubblicata sul sito FISE il successivo 22 maggio, ha irrogato, a carico del ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi 4, ex art. 6, lett. d) ed f), del Regolamento dGiustizia FISE, nonché la sanzione dell'ammenda pari ad € 5.000,00, da scontare all'esito dell'eventuale tesseramento, per la violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, lett. g), del R.G. FISE, nonchè dell’art. 10, comma 1, dello Statuto FISE, dell’art. 10, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e dell’art. 2.3.2 del Codice Etico FISE.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nelludienza del 16 ottobre 2018, il Procuratore Federale FISE, avv. Anselmo Carlevaro, e il Procuratore Aggiunto FISE, avv. Cristina Varano, per la resistente Procura Federale FISE, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

considerato che l’avv. Gian Galeazzo Monarca, sopraggiunto dopo la discussione del ricorso, ha insistito per la richiesta di passaggio in decisione del ricorso;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avvTommaso Edoardo Frosini. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Con sentenza del 21 maggio 2018, il Tribunale Federale ha condannato l’avv. Gian Galeazzo Monarca alla sanzione della sospensione per mesi quattro, ex art. 6, lett. d) ed f), del Regolamento di Giustizia FISE, nonché alla sanzione dellammenda pari a 5.000,00 euro, per avere violato i doveri di correttezza, lealtà e probità, di cui all’art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE, e per non avere agito in maniera tale da prevenire il conflitto di interesse, anche solo apparente, con l’interesse sportivo in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone a essi collegate, di cui all’art. 10 del Codice di comportamento sportivo del CONI. Il Tribunale giungeva alla decisione di condanna dell’avv. Monarca sulla base del materiale probatorio acquisito dalla Procura Federale in sede di indagini.

A seguito di impugnazione innanzi alla CAF, questa, con decisione del 26 luglio 2018, ha rigettato il reclamo e confermato la sentenza del Tribunale Federale con la condanna dell’avv. Monarca per entrambi gli episodi oggetto di incolpazione.

Lavv. Monarca ha proposto, quindi, ricorso innanzi a questo Collegio di Garanzia. 

Dopo una lunga ricostruzione dei suoi rapporti con la Federazione e, in particolare, con il Comitato Regionale Lombardia e il suo precedente Presidente Uberto Lupinetti, l’avv. Monarca ha contestato, per diverse ragioni, la legittimità delle sanzioni che gli sono state inflitte ed ha chiesto: in via preliminare, nel rito:

a) di accertare e dichiarare l’invalidità dell’intero procedimento disciplinare avviato dalla Procura Federale FISE, perché promosso in assenza di giurisdizione, e, per l’effetto, annullare il provvedimento emesso dal Tribunale Federale e, di conseguenza, il provvedimento emesso dalla Corte d’Appello Federale;

b) di accertare e dichiarare che l’avv. Monarca è stato tesserato FISE fino al 31 dicembre 2013 e, per l’effetto, accertare e dichiarare che nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 non era tesserato FISE, in quanto i proprietari di cavallo non sono automaticamente tesserati FISE né hanno l’obbligo di tesseramento in assenza di abilitazione e/o iscrizione a qualsivoglia centro ippico;

c) di accertare e dichiarare la nullie/o annullabilità della sentenza emessa dalla Corte Federale dAppello FISE con conseguente riforma della stessa, in quanto resa da Collegio giudicante incompatibile, in violazione dell’art. 29 del Regolamento di Giustizia FISE e, per l’effetto, revocare le sanzioni disciplinari e pecuniarie comminate;

nel merito: 

a) di riformare la decisione della Corte Federale dAppello FISE, accertando l’insussistenza dei fatti contestati, nonché l’assenza di idonee prove, e, per l’effetto, dichiarare l’avv. Monarca assolto da tutte le accuse, con conseguente revoca delle sanzioni disciplinari e pecuniarie comminate;

b) di condannare alla restituzione in favore dell’avv. Monarca di tutte le somme versate a titolo di cauzione per l’accesso ai servizi di giustizia FISE, di cui euro 400,00 per l’accesso alla Corte Federale dAppello, euro 400,00 per il deposito dell’istanza di ricusazione del Collegio giudicante e di euro 1.200,00 per il deposito del ricorso presso il Collegio di Garanzia.

Il ricorrente, inoltre, ha formulato una serie di richieste istruttorie, in particolare l’esibizione dei bilanci preventivi e consuntivi del C.R. Lombardia FISE per gli anni dal 2013 al 2017, nonché l’ammissione della prova per testi su una serie di capitoli indicati nel ricorso.

La Procura Generale dello Sport presso il CONI e la Procura Federale della Federazione Italiana Sport Equestri si oppongono all’accoglimento del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

  1. Innanzitutto,  occorre  esaminare  le  questioni  pregiudiziali,  in  punto  di  rito,  avanzate  daricorrente.

Con il primo motivo, il ricorrente ha sostenuto che la decisione degli Organi federali è stata adottata in assenza di giurisdizione, in quanto, non risultando tesserato FISE a far data dal 31 dicembre 2013, non poteva essere sanzionato dagli Organi della giustizia sportiva.

Leccezione non è meritevole di accoglimento. 

In realtà, come ha evidenziato già la Corte dAppello Federale FISE, il ricorrente risultava tesserato per tutto l’anno 2017, in quanto proprietario di cavalli che partecipano a manifestazioni sportive riconosciute. Infatti, la proprietà di un cavallo determina, ai sensi degli art. 9, comma 1, lett. b), dello Statuto e art. 18, comma 1, let. e), delle Norme di attuazione, anche l’iscrizione del suo proprietario alla FISE.

Si deve aggiungere che, nel caso di specie, il ricorrente, come è ricordato nella sentenza della Corte Federale dAppello, ha provveduto a versare la quota annuale di tesseramento quale proprietario di cavallo sino al 2017 compreso.

Leccezione formulata dal ricorrente non è, quindi, meritevole di accoglimento. 

  1. Così pure non risulta meritevole di accoglimento l’ulteriore eccezione di difetto di giurisdizione avanzata dal ricorrente.

Infatti, il mancato tesseramento del ricorrente per l’anno 2018 non lo esclude, comunque, dalla sottoponibilità al giudizio degli Organi della giustizia sportiva.

Si deve, infatti, ribadire che i Principi di giustizia sportiva sanciscono espressamente la punibilità dei soggetti non più tesserati per fatti commessi in costanza di tesseramento. Altrimenti si verrebbe a creare la paradossale situazione secondo cui basterebbe non rinnovare la tessera federale per non essere più soggetto alla giustizia sportiva, a fronte di atti e fatti commessi che sono da essa sindacabili.

  1. Sempre in via preliminare, si devono respingere anche le censure sollevate  avverso  la composizione del collegio giudicante della Corte Federale d’Appello. Non risultano, infatti, violate le disposizioni riguardanti la composizione degli Organi né quelle in tema di astensione e ricusazione.

In particolare, non può costituire motivo di  astensione o ricusazione il fatto che gli stessi componenti della Corte Federale dAppello avessero già fatto parte del collegio giudicante nel ricorso promosso dal signor Lupinetti (già Presidente del Comitato Lombardia) in un procedimento in qualche modo connesso con il giudizio riguardante il ricorrente.

  1. Ancora in via preliminare, la Sezione ritiene che la questione sottoposta al suo esame possa essere decisa senza che debba essere acquisito ulteriore materiale istruttorio.

Né si rileva un difetto di istruttoria nell’attività compiuta dagli Organi federali.

  1. Per quanto concerne il merito della vicenda, si ritiene che le doglianze avanzate dal ricorrente non risultino meritevoli di accoglimento.
  2. In proposito, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, il Collegio di Garanzia non può procedere ad un nuovo esame nel merito dei fatti contestati, non essendo previsto un terzo grado di giudizio nel merito, ma deve limitarsi ad un esame per soli motivi di legittimità delle decisioni adottate dagli Organi della giustizia federale. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è, infatti, consentito per l’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme, ovvero da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
  3. Ciò premesso, nella fattispecie, la decisione impugnata risulta esente dai vizi denunciati.

In particolare, con riferimento alla prima questione esaminata, risulta dagli atti che l’attività di consulente legale del Comitato Regionale Lombardia della FISE è stata attribuita al ricorrente, in prosecuzione del precedente rapporto riguardante il periodo 2013-2017, in assenza della preventiva autorizzazione federale. Infatti, il contratto di consulenza era stato sottoscritto in data 27 gennaio 2017 e la richiesta di approvazione del Consiglio Federale era datata il 30 gennaio 2017, con nota illustrativa del 20 febbraio 2017. Il contratto aveva durata quadriennale e prevedeva un compenso di 40.000,00 euro netti all’anno ed era vincolante per le parti dal momento della sottoscrizione e, quindi, prima ancora dell’autorizzazione da parte del Consiglio Federale.

Il ricorrente, nella sua attività di consulente legale del C.R. Lombardia FISE, avrebbe dovuto segnalare la mancata corretta procedimentalizzazione dellattività, soprattutto perché a lui spettava, proprio nella qualità di consulente, di supportare l’operato del C.R. Lombardia affinché venisse svolto in maniera conforme alle regole federali.

Non risultano, pertanto, manifestamente illogiche le valutazioni fatte dagli Organi di giustizia federale circa la violazione, da parte del ricorrente, dei doveri di correttezza, lealtà e probità cui debbono sottostare tutti i tesserati, ex art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE.

  1. Per quanto riguarda il conflitto di interessi di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile, questo origina, in particolare, dalla vicenda del contratto con la società TVA Italia-Felix Horse Channel per l’uso del canale web.

Come emerge per tabulas, il ricorrente, tesserato FISE, svolgeva, peraltro, nell’interesse della società, i corsi di formazione per avvocati, così anche risultava essere proprietario di una quota del canale televisivo, poi ceduta al figlio Gianluca Monarca.

Questo comportamento è stato ritenuto censurabile, con una valutazione che non risulta manifestamente illogica, in base all’art. 10 del Codice di comportamento CONI, che recita: tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dellordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con linteresse sportivo, in cui vengono coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegati”.

Nel caso di specie si è ritenuto, infatti, che vi fosse un conflitto di interessi apparente ovvero percepito, che si manifesta quando si può ipotizzare che un tesserato abbia svolto unattività per conto della Federazione anche con un interesse personale.

Non è manifestamente irragionevole supporre che la proprietà diretta di una quota del canale televisivo e poi l’influenza determinata dalla titolarità della quota del proprio figlio abbia determinato comportamenti non conformi ai doveri di un tesserato, essendo stati coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegati”.

  1. Per i motivi esposti il ricorso deve essere respinto.

La sussistenza di questioni nuove e di una certa complessigiustifica la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

  

P.Q.M.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione

 

 

Respinge il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 16 ottobre 2018. 

 

Il Presidente                                                           Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                              F.to Tommaso Frosini

Depositato in Roma, in data 19 novembre 2018.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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