CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 30/2019 del 2 maggio 2019 – Procura Generale dello Sport CONI -Procura Federale FIGC/Iroanya Chukwuemeka Emmanuel/Olonisakin Taiwo Hamid/Ejalonibu Abiola Bankole/Plotegher Giovanni/A.S.D. Val di Vara 5 Terre
Decisione n. 30
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Ferruccio Auletta - Relatore
Ermanno De Francisco
Silvio Martuccelli
Laura Marzano - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2019, presentato congiuntamente, in data 23 febbraio 2019, dalla Procura Generale dello Sport, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, e dalla Procura Federale FIGC, in persona del Procuratore Federale, dott. Giuseppe Pecoraro,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituita in giudizio,
e nei confronti
dei sigg. Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamid, Ejalonibu Abiola Bankole, non costituiti in giudizio;
del sig. Giovanni Plotegher, rappresentato e difeso dagli avv.ti Monica Fiorillo e Michele Cozzone;
e della A.S.D. Val di Vara 5 Terre, rappresentata e difesa dagli avv.ti Monica Fiorillo e Michele Cozzone,
per l’annullamento della decisione
della Corte Federale di Appello FIGC del 14 settembre 2018, pubblicata, a mezzo C.U. n. 68 CFA 2018-2019, il 24 gennaio 2019, che ha respinto il reclamo proposto dalla Procura Federale Interregionale FIGC contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Liguria, di cui al C.U. n. 03 del 19 luglio 2018, la quale, a sua volta, accogliendo parzialmente il deferimento datato 5 giugno 2018, reso nell’ambito del Procedimento 813 PFI 17/18 aperto dallo stesso Procuratore Federale Interregionale della FIGC, ha inflitto, nei confronti dei calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamid ed Ejalonibu Abiola Bankole, la sanzione della squalifica a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, per la violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, CGS ed ha prosciolto il sig. Plotegher Giovanni e la società A.S.D. Val di Vara 5 Terre.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 18 aprile 2019, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la ricorrente Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché gli avv.ti Monica Fiorillo e Michele Cozzone, per la resistente A.S.D. Valdivara 5 Terre e il resistente sig. Giovanni Plotegher;
udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Ferruccio Auletta.
Ritenuto in fatto
- La Procura Generale dello Sport e la Procura Federale FIGC hanno impugnato la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC del 14 settembre 2019, pubblicata con il C.U. n. 68 CFA del 24 gennaio 2019, proponendo ricorso “contro” la FIGC e “nei confronti di” Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamid, Ejalonibu Abiola Bankole, Plotegher Giovanni nonché della A.S.D. Val di Vara 5 Terre.
Tale decisione aveva rigettato il reclamo del Procuratore Federale del 25 luglio 2018 che, attraverso due motivi di censura, promuoveva la ulteriore sanzione dei calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Olonisakin Taiwo Hamid e Ejalonibu Abiola Bankole per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza, avendo essi preso parte alle edizioni del 2016 e del 2017 del Torneo di Viareggio “assuntamente senza essere tesserati in alcuno dei club della Federazione Nigeriana” (1.a), ma poi “omettendo di rappresentare di essere stat[i] schierat[i] nelle [stesse] edizioni [ai fini delle gare del Campionato di Eccellenza ligure]” (1.b); promuoveva, quindi, l’irrogazione della sanzione di Olonisakin Taiwo Hamid “per avere presentato […], ai fini del tesseramento, autodichiarazione priva di data e con firma apocrifa” (2); e ancora della sanzione di Plotegher Giovanni quale presidente della A.S.D. Val di Vara 5 Terre “per aver tesserato i calciatori” suddetti “essendo a conoscenza” degli impedimenti e “per aver trasmesso la domanda di tesseramento di Olonisakin Taiwo Hamid” (3); nonché, infine, della medesima A.S.D. Val di Vara 5 Terre “per responsabilità diretta ed oggettiva”.
- Il Tribunale Federale, in prime cure, aveva invero prosciolto il Presidente e la Associazione per le contestazioni loro mosse, avendo accertato la regolarità del tesseramento per quest’ultima dei Calciatori nigeriani, incluso Olonisakin Taiwo Hamid, parimenti avendo quest’ultimo prosciolto per l’addebito individuale e soltanto irrogando la squalifica di tutti e tre i Calciatori per la partecipazione irregolare alle consecutive edizioni del Torneo di Viareggio, dove il previo tesseramento con la Federazione straniera sarebbe risultato presupposto legittimante la partecipazione.
Le rationes decidendi erano sostanziate (i) dal sopravvenuto accertamento a cura della Corte Federale di Appello in data 23 aprile 2018 (nel giudizio promosso da Rivarolese 1919, conferente la regolarità della gare del campionato che l’aveva opposta alla A.S.D. Val di Vara 5 Terre) circa il mancato tesseramento dei calciatori per alcuna squadra della Federazione nigeriana (onde se ne inferiva, per un verso, l’irregolare partecipazione degli stessi al Torneo di Viareggio e, per l’altro, la regolare partecipazione al campionato in questione); e (ii) dal rilievo circa il mancato disconoscimento del calciatore Olonisakin Taiwo Hamid della supposta apocrifia dei documenti presentati per il relativo tesseramento con l’ A.S.D. Val di Vara 5 Terre (onde ne sarebbe risultato impedito ogni contrario accertamento di falsità).
Perciò, il Procuratore Federale reclamante aveva opposto, rispettivamente, l’illegittimità dell’accertamento sub (i) siccome asseritamente fondato sulla “piena fidefacienza [di] comunicazione pervenuta dalla federazione nigeriana” nonché l’illegittimità della pretermissione sub (ii) della c.d. “fattispecie di falso”, “declinata come fattispecie penale [a] tutela [del]la fede pubblica”.
- La CFA rigettava il reclamo, confermando il giudizio del TFN, secondo cui “i calciatori non fossero effettivamente tesserati per la Federazione Nigeriana e, pertanto, fosse regolare il loro successivo tesseramento da parte della società ligure dovendo, però, in questo secondo caso essere sanzionati per avere i medesimi partecipato al Torneo di Viareggio in maniera illegittima (in quanto non tesserati)”.
- Ora ricorrono la Procura Generale e la Procura Federale con un motivo articolato in censure distinte: la prima insiste “dal punto di vista motivazionale”, onde sarebbe “meritevole di censura la scelta della Corte d’appello federale (in conformità a quanto già stabilito dal Tribunale) di recepire acriticamente il dictum della Sezione tesseramenti della CFA”; la seconda focalizza “il vizio motivazionale e/o la violazione di norme”, per cui “a nulla rileva che il giovane calciatore non avesse disconosciuto la firma apposta in calce al modulo di tesseramento”, con la conseguenza che le condotte inerenti alla falsificazione, ivi incluse quelle di uso da parte dei terzi, sono meritevoli di sanzione.
- Hanno resistito soltanto l’Associazione e il suo Presidente, che, con memorie, hanno richiesto dichiararsi, ove non già l’inammissibilità, il rigetto del ricorso.
- Alla udienza del 18 aprile 2019 si è tenuta la discussione e, all’esito, è stato pronunciato il dispositivo della Decisione.
Considerato in diritto
0. Il Collegio premette che non appare scrutinabile nel merito l’impugnazione proposta “contro” la FIGC, rimasta naturalmente intimata, dovendosi viceversa intendere la stessa come diretta esclusivamente contro (più che “nei confronti di”) le altre parti del giudizio di merito endofederale.
- Il Collegio premette altresì che la tecnica di esposizione del motivo di ricorso quanto al profilo che inerisce all’accertamento della regolarità del tesseramento, pur dubbia quanto ad ammissibilità, pone tuttavia una questione che recede di fronte alla maggiore liquidità della ragione che consente di respingere comunque la censura.
Il fondamento - infatti - della Decisione impugnata, nella parte relativa alla ritenuta regolarità del tesseramento dei Calciatori siccome non già tesserati con alcun ente della Federazione di Nigeria, sta esclusivamente nella pronuncia della CFA del 23 aprile 2018 (CU n. 107/CFA del 27 aprile 2018) che ha proceduto, pur dopo lo scambio di corrispondenza tra le federazioni italiana e nigeriana, a statuire la conformità della posizione dei Calciatori nell’ambito del campionato di appartenenza dell’Associazione, adesso resistente. Dunque, non mette conto assolutamente sindacare la sottostante documentazione che quell’accertamento aveva consentito di produrre (per la cui sindacabilità, comunque, il giudice procedente appariva dotato di una sufficiente dotazione di potere, siccome è principio in tal senso quello ricavabile dal combinato disposto degli artt. 68 e 67, c. 4, L. n. 218/1995); infatti, non è revocabile in dubbio che si è trattato di giudizio nel quale - anche nei confronti delle parti adesso ricorrenti, rimaste inerti nella sede anteriore - si è prodotto, come deduce la difesa delle Parti resistenti, un effetto preclusivo con riguardo alla ulteriore pretesa sanzionatoria verso i Calciatori. Del resto, nell’ambito della giustizia associativa lo statuto individuale non appare suscettibile di delibazioni incidentali divergenti in dipendenza degli effetti volta per volta ricercati con la singola decisione, onde la statuizione pregiudiziale deve spiegare il proprio coefficiente impeditivo di ogni ulteriore e - in ipotesi - contrastante deliberazione.
2. Non altrettanto può dirsi per il motivo di ricorso quanto al profilo che inerisce all’apocrifia dei documenti riferibili a Olonisakin Taiwo Hamid, e così alla condotta del Presidente dell’Associazione resistente, che ha “trasmesso la domanda di tesseramento […] con la firma del calciatore palesemente apocrifa”; Associazione da sanzionare a sua volta, perché è nel suo “interesse” che “era stata espletata l’attività sopra contestata”.
Nella specie, la CFA ha mutuato il preteso fatto impeditivo della sanzionibilità dalla normativa processual-civilistica che imporrebbe il previo disconoscimento dell’autore della sottoscrizione, ciò che sarebbe stato esigibile in forza della necessaria applicazione dei principi di giustizia civile imposti, anche in ambito disciplinare, dal CGS (art. 2, comma 6: “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”).
Sennonché, a parte il rilievo che la “falsità in scrittura privata” non integra più reato (art. 1 d.lgs. n. 7/2016) e, a condizioni ulteriori, soltanto materia di illecito civile sanzionabile con pena pecuniaria [art. 4, comma 4, lett. a) e d)], senza - così - doversi mutuare alcunché dal diritto penale, sta nell’assoluta diversità di contesto della normativa di supposta applicazione, necessaria rispetto a quella rilevante nella fattispecie, l’errore della Decisione impugnata.
Invero, il disconoscimento integra esercizio di diritto potestativo inteso a rimuovere l’imputazione della dichiarazione al soggetto che ne appare sottoscrittore nella sola relazione che l’oppone alla parte che dalla dichiarazione stessa intenda derivare conseguenze giuridiche a sé favorevoli (l’art. 215 c.p.c., richiamato dalla difesa dei resistenti, onera infatti del disconoscimento la parte “contro la quale è prodotta” la scrittura privata).
Nulla di tutto ciò riguarda, invece, una condotta, oggettivamente illecita quando la redazione e l’uso del documento falso si apprezzino nel contesto della deontologia associativa, lì risultando convenzionalmente prescritte, in ogni caso, lealtà e correttezza, senza cioè che gli effetti della scrittura imputabile all’autore apparente debbano riuscire discussi o resi oggetto di giudizio inter partes.
Pertanto, il ricorso, per la parte che utilmente censura tale violazione di norme di diritto, merita accoglimento così da consentire, a cura del Giudice di rinvio, la puntuale verifica sopra l’apocrifia ed eventualmente, in caso di ritenuta falsità, l’accertamento sopra le ulteriori condizioni di irrogabilità della sanzione propria - se del caso - al Calciatore, al Presidente e alla stessa ASD Val di Vara 5 Terre.
3. Alla fase di rinvio compete, come naturale accessorio della definizione nel merito del giudizio federale, anche il regolamento delle spese sopportate dalle Parti costituite avanti a questo Collegio.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione
In parziale accoglimento del ricorso nei confronti del sig. Olonisakin Taiwo Hamid, del sig. Giovanni Plotegher e della A.S.D. Val di Vara 5 Terre, annulla la decisione impugnata, per quanto di ragione, e rinvia, anche per il regolamento delle spese tra le parti, alla Corte Federale d’Appello FIGC.
Rigetta il ricorso nei confronti dei sigg. Iroanya Chukwuemeka Emmanuel e Ejalonibu Abiola Bankole.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Ferruccio Auletta
Depositato in Roma, in data 2 maggio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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