CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45/2019 del 21 giugno 2019 – Massimo Colucci/Federazione Italiana Giuoco Calcio Tommaso Zepponi/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 45

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

 

 

composta da 

Attilio Zimatore - Presidente

Silvio Martuccelli - Relatore

Ferruccio Auletta

Ermanno De Francisco 

Laura Marzano - Componenti

 

ha pronunciato la seguente

 

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 15/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dal sig. Massimo Colucci, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 23 gennaio 1949, rappresentato e difeso dall’avv. Michele D’Avirro ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questultimo in Firenze, via dei Conti, n. 3, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio del 25 febbraio 2019,

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama, n. 58, in virtù di procura in calce alla Memoria di costituzione del 11 marzo 2019,

 

nonché nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2019, presentato, in data 1 marzo 2019, dal sig. Tommaso Zepponi, nato a Bagno a Ripoli (FI) il 17 settembre 1984, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Giglioli ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questultimo in Firenze, via dei Conti, n. 3, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio del 27 febbraio 2019,

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con sede in Roma, via Gregorio Allegri, n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama, n. 58, in virtù di procura in calce alla Memoria di costituzione del 11 marzo 2019, 

 

entrambi avverso 

 

la decisione della Corte Federale dAppello FIGC, Sezione terza, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019, di cui al C.U. n. 069/CFA (2018/2019) del 30 gennaio 2019, con la quale la Corte, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale (comunicato ufficiale n. 72/TFN del 19 giugno 2018), ha rideterminato la sanzione inflitta nei confronti sia del sig. Colucci sia del sig. Zepponi, nella misura di anni uno di inibizione ed Euro 15.000,00 di ammenda, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 18 aprile 2019, quanto ai ricorsi iscritti: 

 

  • al R.G. ricorsi n. 15/2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Massimo Colucci - avv. Michele D’Avirro; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, questultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

  • al R.G. ricorsi n. 16/2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Tommaso Zepponi - avv. Marco Giglioli; gli avv.ti Luigi Medugno e Matteo Annunziata, questultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. Silvio Martuccelli; preliminarmente riuniti i due ricorsi, per connessione oggettiva e perché trattasi di separate

 

impugnazioni contro la stessa decisione della Corte Federale d’Appello FIGC. 

 

Ritenuto in fatto 

 

  1. La controversia all’esame del Collegio fa seguito agli addebiti mossi dalla Procura Federale della FIGC agli odierni ricorrenti per lomessa denuncia di fatti integranti illecito sportivo, dei quali erano venuti a conoscenza, relativi alla gara Sestese - Grassina del 2 aprile 2017, disputata nel Campionato di Eccellenza Toscana Girone B. In particolare, con atto in data 16 aprile 2018, la Procura Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, tra gli altri, i sigg.ri Tommaso Zepponi e Massimo Colucci per violazione dellart. 7, comma 7, del CGS, per aver violato il dovere di informar[la] senza indugio [], omettendo di denunciare i fatti, integranti illecito sportivo, riguardanti la gara Sestese - Grassina del 2/04/2017”.
  2. In relazione a tali circostanze - rispetto alle quali era stato aperto anche un procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Prato (n. 7188/2018 R.G.N.R.) - è emerso dall’informativa di PG in atti e dalle ammissioni degli stessi deferiti che, prima della gara Sestese Grassina del 2 aprile 2017, il Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL avrebbe posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara suddetta, prendendo contatti e offrendo una somma di denaro al sig. Tommaso Zepponi, all’epoca dei fatti Co-Presidente e legale rappresentante della Società ASD Grassina, il quale avrebbe subito rifiutato l’accordo. Il sig. Zepponi, che ha ammesso tale circostanza, ha riferito di aver informato della proposta ricevuta  il sig.  Massimo Colucci,  all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD Grassina. Questultimo, tuttavia, avrebbe da parte sua confermato solo che il sig. Zepponi … mi disse che il presidente della Sestese, Giusti Filippo, lo aveva contattato chiedendogli se fossimo interessati a disputare i play off. Lo Zepponi mi fece capire che quella richiesta poteva sottintenderne qualcuna ulteriore e mi confermò di avere subito stoppato il Giusti”.
  1. Per i fatti su esposti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare riteneva gli odierni ricorrenti responsabili per le condotte loro ascritte, sanzionando entrambi con l’inibizione di un anno e con unammenda di Euro 30.000,00, come da C.U. n. 72/TFN del 19 giugno 2018.
  2. Avverso tale decisione entrambi gli odierni ricorrenti presentavano reclamo dinanzi alla Corte Federale dAppello, la quale - “anche in considerazione dellambito dilettantistico al quale appartengono le società ed i tesserati deferiti, con particolare riferimento alle sanzioni di natura pecuniaria, e tenuto conto della gravità e della rilevanza degli addebiti contestati” - ha confermato per ciascuno di essi l’inibizione di un anno, ma ha rideterminato l’importo dell’ammenda in Euro 15.000,00.
  3. Con separati ricorsi i sigg.ri Tommaso Zepponi e Massimo Colucci hanno adito il Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo la riforma della decisione qui impugnata per i seguenti motivi: 1) violazione ed erronea applicazione dellart. 7, comma VII, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.”; 2) Omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione allart. 7, comma VII, del codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; “3) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 7, comma 8, e 16, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.; 4) Omessa ed insufficiente motivazione circa lapplicazione della sanzione applicata […] in relazione agli artt. 7, comma 8, e 16, del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.”. Entrambi i ricorrenti hanno infine chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’accoglimento delle seguenti conclusioni: assolvere [il ricorrente] dallincolpazione contestata nellatto di deferimento, con conseguente annullamento delle sanzioni irrogate con la decisione impugnataovvero, in via subordinata, applicare le attenuanti di cui all’art. 16 CGS e ridurre le sanzioni irrogate senza rinvio o, se del caso, con rinvio. Il solo sig. Colucci ha altresì chiesto, in via subordinata al mancato accoglimento della domanda principale, la derubricazione del fatto contestato da omessa denuncia a violazione dellart. 1-bis del CGS.
  4. Si è costituita in entrambi i giudizi la FIGC, con articolata memoria, la quale ha chiesto il rigetto di tutti i motivi di ricorso e ha puntualmente controdedotto in merito a tutti i motivi di gravame.
  5. La controversia è stata discussa all’udienza tenutasi il 18 aprile 2019. Le difese, nella persondegli avvocati Michele D’Avirro e Marco Giglioli, rispettivamente per i sigg.ri Colucci e Zepponi, nelle persone degli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la FIGC, hanno richiamato le conclusioni in atti, precisando le rispettive posizioni. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

 

Considerato in diritto

 

  1. Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti per connessione oggettiva.
  2. Occorre procedere innanzitutto all’esame - per entrambi i ricorsi - dei primi due motivi di impugnazione, con i quali entrambi i ricorrenti hanno censurato la decisione della Corte Federale dAppello per violazione ed erronea applicazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, nonché per omessa ed insufficiente motivazione. Al riguardo, in sintesi, i ricorrenti affermano che gli elementi probatori in atti, se correttamente valutati, avrebbero confermato l’assenza dei presupposti per integrare la fattispecie di omessa denuncia, non avendo i ricorrenti stessi ricevuto alcuna esplicita proposta di alterazione del risultato della gara sportiva; che, inoltre, la decisione si limita sul punto a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado, così omettendo di illustrare l’iter logico adottato, in via autonoma e indipendente, dal giudice dappello.

In proposito, occorre preliminarmente ricordare come in questa sede di legittimità non possa essere svolto un nuovo apprezzamento di merito sul materiale probatorio e sulla idoneità di questo a costituire il fondamento della decisione impugnata. Si rammenta, infatti, che il primo comma dell’art. 54 CGS CONI dispone che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti". Tale norma riprende (parzialmente anche sotto il profilo lessicale) quanto disposto dall'art. 360 c.p.c., in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende continuare a uniformarsi. Per unanime giurisprudenza, infatti, la valutazione delle prove - così come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione - involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad unesplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. (Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 46/2016; Coll. Gar. CONI, Sez. Un., decisione n. 4/2016; giurisprudenza conforme ai principi enunciati in materia dalla Cassazione: per tutte, v. Cass., n. 13054/2014; n. 42/2009; Cass., n. 21412/2006).

In applicazione dei suddetti principi, ritiene il Collegio che il primo motivo di ricorso - formulato in termini pressoché equivalenti sia dal sig. Colucci, sia dal sig. Zepponi - è inammissibile, in quanto attraverso tale censura entrambi i ricorrenti vorrebbero sostanzialmente ottenere un riesame dei fatti e una diversa valutazione del materiale probatorio, come detto non consentiti in questa sede.

  1. Rispetto al secondo motivo di ricorso, invece, occorre sottolineare come non sia ravvisabilalcun vizio di motivazione per il sol fatto che la Corte Federale dAppello FIGC si sia limitata a richiamare integralmente e a fare propria (salvo che per la riduzione dell’ammenda) quella di primo grado, ben potendo la motivazione del secondo giudice essere svolta per relationem” alla prima. Quanto alla posizione del sig. Zepponi, ad avviso del Collegio la decisione impugnata espone in modo sufficientemente chiaro e articolato le ragioni poste a fondamento della conferma della condanna, argomentando sulla base della deposizione del Presidente e legale rappresentante della società Sestese Calcio SSD ARL (la cui attendibilità non può essere messa in discussione in questa sede, trattandosi di valutazione delle risultanze istruttorie, inammissibili dinanzi al Collegio di Garanzia) e delle intercettazioni telefoniche tra questi e lo stesso sig. Zepponi.

In conclusione, quindi, i primi due motivi di impugnazione del sig. Zepponi devono essere dichiarati inammissibili.

Quanto, invece, alla posizione del sig. Colucci, la motivazione della decisione impugnata appare effettivamente carente e contraddittoria. Essa, infatti, da un lato dà atto che non ci sono stati contatti tra questi e il Presidente della società Sestese Calcio SSD ARL; dall’altro, richiama le deposizioni degli stessi sigg.ri Zepponi e Colucci, tra loro concordanti; infine, attribuisce a Colucci il medesimo illecito ravvisato in capo al sig. Zepponi, con conseguente irrogazione della medesima sanzione. La Corte Federale dAppello, tuttavia, non tiene in debita considerazione il fatto che le deposizioni, come detto tra loro concordanti, rese dagli odierni ricorrenti in merito ai contatti tra loro intervenuti, non hanno avuto lo stesso tenore di quelle intercorse tra il Presidente della società Sestese Calcio SSD ARL e il sig. Zepponi.

Del resto, pur essendo vero che in astratto l’illecito per omessa denuncia possa configurarsi anche laddove la notizia criminis sia stata appresa “de relato”, è pur sempre necessario che tale notizia abbia ad oggetto un fatto preciso, determinato, circostanziato. Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie accertate nei primi due gradi di giudizio non vi è la prova che il sig. Colucci abbia effettivamente raccolto una notizia criminis, o comunque che l’abbia raccolta come fatto, preciso e determinato. Al contrario, dalle richiamate deposizioni dei sigg.ri Zepponi e Colucci, poste a fondamento della condanna di questultimo in primo grado e richiamate per relationem” dal giudice dappello, risulta che il secondo abbia ascoltato e raccolto mere supposizioni del sig. Zepponi, il quale afferma, in quella sede, di aver interrotto sul nascere la proposta del Presidente della società Sestese Calcio SSD ARL. In altri termini, nel dialogo intercorso tra il sig. Colucci e il sig. Zepponi, questultimo ha riferito di aver impedito al Presidente della società Sestese Calcio SSD ARL di avanzare qualsiasi offerta che potesse integrare un illecito sportivo. Il sig. Colucci, dunque, non ha appreso che la proposta fosse stata effettivamente formulata, ma solo di quella che era stata una impressione soggettiva del sig. Zepponi, secondo cui, se questultimo noavesse subito confermato l’interesse della propria squadra alla qualificazione ai  play-off, il Presidente della società Sestese Calcio SSD ARL avrebbe probabilmente fatto seguire a quella prima domanda (“siete interessati ai play-off”?) una offerta illecita.

Ma colui che raccoglie una mera suggestione, non seguita dalla rappresentazione di un evento storicamente accaduto, non può essere tenuto a denunciare un illecito, che appunto, almeno nella sua prospettiva, non si è mai realizzato. È evidente allora che la motivazione posta a fondamento della condanna del sig. Colucci è carente, contraddittoria, e impone l’accoglimento del secondo motivo di ricorso di tale ricorrente, senza necessità di alcun ulteriore indagine nel merito della controversia.

  1. Con il terzo e il quarto motivo - da esaminarsi solo rispetto alla posizione del sig. Zepponi, risultando invece assorbiti per il sig. Colucci, in ragione dell’accoglimento del suo secondo motivo di ricorso - viene censurata la quantificazione della sanzione irrogata dalla Corte dAppello, la quale, peraltro, sul punto ha confermato l’inibizione di un anno, ma ha dimezzato limporto dell’ammenda, quantificandola in Euro 15.000,00.

Premesso che la sanzione irrogata corrisponde al minimo edittale quanto all’inibizione, e risulta addirittura inferiore al minimo quanto all’ammenda (cfr. art. 7, comma 8, CGS: “Il mancato adempimento dellobbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui allart. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dellammenda non inferiore ad euro 30.000,00), ritiene il Collegio che non sia ravvisabile nella decisione impugnata alcuna delle violazioni denunciate dal ricorrente. Peraltro, sul punto si osserva che, poiché l’incolpato occupava i vertici della società sportiva al momento dell’omessa denuncia, tale circostanza deve ovviamente essere tenuta in considerazione e condurre ad un trattamento di condanna dell’illecito con maggior fermezza.

La sanzione irrogata a danno del sig. Zepponi risulta pertanto legittima, oltre che congrua, in considerazione delle insindacabili motivazioni svolte dai giudici di merito.

  1. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa senza rinvio.
  2. La condanna alla rifusione delle spese di lite segue il principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

 Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva.

 

In accoglimento del ricorso iscritto al R.G. n. 15/2019, annulla la decisione impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sanzione irrogata. 

 

Condanna la resistente FIGC al pagamento delle spese in favore del ricorrente sig. Colucci, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. 

 

Rigetta il ricorso iscritto al R.G. n. 16/2019. 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019.

 

 

Il Presidente                                                            Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                F.to Silvio Martuccelli

 

Depositato in Roma, in data 21 giugno 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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