CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59 del 19/09/2018 – Stefano Liuni/Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 59

Anno 2018 

  

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SECONDA SEZIONE

     

 

Attilio Zimatore - Presidente

Angelo Piazza - Relatore

Ferruccio Auletta

Ermanno De Francisco

Enrico Del Prato - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2018, presentato, in data 19 giugno 2018, dal sig. Stefano Liuni, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Iudica e Guido Gallovich;

 

avverso

 

la decisione della Corte Sportiva Territoriale di Appello c/o C.R. Lombardia FIGC - LND, di cui al C.U. n. 69 del 24 maggio 2018, resa nel procedimento di impugnazione instaurato dal ricorrente contro il provvedimento di squalifica fino al 30 giugno 2020, irrogato, a carico del medesimo, dal Giudice Sportivo Territoriale (Comitato Lombardia) in seguito ai fatti occorsi al termine della gara

 

U.S. Orione/Rozzano Calcio, valida per la 30^ giornata del Campionato di Seconda Categoria Milano, Girone S, del 29 aprile 2018.

 

Vista la difesa scritta e la documentazione prodotta dalla parte costituita;

 

uditi, nell’udienza del 1 agosto 2018, gli avv.ti Fabio Iudica e Guido Gallovich, per il ricorrente,  sig. Stefano Liuni; 

 

acquisite agli atti la copia del reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale - Lombardia e la copia della memoria integrativa dinanzi alla Corte Sportiva di Appello, prodotte, in apertura dell’udienza del 1 agosto 2018, dai difensori della parte ricorrente;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Angelo Piazza.

 

Ritenuto in fatto

 

1. A seguito dei fatti occorsi al termine della gara US Orione/Rozzano Calcio (valida per la trentesima giornata del campionato di Seconda Categoria Milano, Girone S, del 29 aprile 2018), il Giudice Sportivo Territoriale (Comitato Lombardia) squalificava il sig. Liuni fino al 30 giugno 2020, come riportato nel C.U. n. 40 - stagione 2017/2018 - della FIGC, Delegazione Provinciale Milano, pubblicato il 3 maggio 2018. 

2. Il 10 maggio 2018 il sig. Liuni impugnava il provvedimento di squalifica fino al 30 giugno 2020, irrogato dal Giudice Sportivo Territoriale (Comitato Lombardia), presentando reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale - Lombardia.

3. Con il C.U. n. 69 del 24 maggio 2018, la Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiarava inammissibile il reclamo proposto, “rilevato che come da delibera del Presidente Federale relativa alla abbreviazione dei termini per le ultime quattro gare dei campionati, pubblicato sul C.U. n. 110/A della F.I.G.C. in data 24-01-2018 e trascritta sul C.U. n. 34 del CRL in data 25-012018, i reclami alla Corte Sportiva di Appello Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del CRL entro le 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del CRL a mezzo PEC in data 10-05-2018 ore 20,54 e che il provvedimento disciplinare del GS è stato pubblicato sul C.U. n. 40 del 3-05-2018 ben oltre i termini consentiti dalla normativa vigente”.

4. Il sig. Liuni ha, dunque, proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendo: 

    • in via principale, accertata e dichiarata la nullità della decisione impugnata, di annullare la pronuncia della Corte Sportiva di Appello Territoriale e, per l’effetto, rinviare gli atti al medesimo Giudice per la rinnovazione, in diversa composizione, del giudizio di reclamo instaurato dal ricorrente; 
    • in subordine, accertata e dichiarata l’illegittimità della decisione impugnata, di annullare la pronuncia della Corte Sportiva di Appello Territoriale e, per l’effetto, rinviare gli atti al medesimo Giudice per la rinnovazione, in diversa composizione, del giudizio di reclamo instaurato dal ricorrente; 
    • in ogni caso, di imporre alla Corte Sportiva di Appello Territoriale di conformarsi, nel giudizio di rinvio, all’obbligo di disapplicazione della Delibera del Presidente Federale di cui ai CC.UU. 2018 nn.110/A, 189 LND e 34 CRL, per insanabile contrasto con le norme di rango sovraordinato. 

 

Considerato in diritto

 

I. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. Stefano Liuni ha articolato due motivi, che possono così sintetizzarsi:

    • Mancata o insufficiente motivazione della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale.
    • Illegittimità della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale per aver la medesima applicato alla fattispecie la disposizione contenuta nella Delibera del Presidente Federale, di cui ai CC.UU. 2018 nn. 110/A, 189 LND e 34 CRL, nonostante il contrasto della stessa con le norme e i principi nazionali e sovraordinati. 

II. Il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere disposto il rinvio del procedimento alla Corte Sportiva di Appello Territoriale. 

Le argomentazioni poste alla base delle censure sollevate dal sig. Liuni appaiono, infatti, meritevoli di accoglimento. 

III. In via preliminare, giova richiamare l’art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e l’art. 2 dei Principi di Giustizia Sportiva, i quali, nell’enunciare i principi del processo sportivo, dispongono che tutti i procedimenti di giustizia sportiva assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il Procedimento sportivo, inoltre, attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. 

Sebbene le Federazioni Sportive siano dotate di una autonomia propria delle istituzioni intermedie, che si sostanzia in una autonomia statutaria, la stessa è comunque soggetta al rispetto di una serie di principi e di obblighi, che impongono doveri di conformazione nell’elaborazione degli Statuti e/o degli atti normativi interni ai principi dell’ordito regolatorio che fa capo al CONI (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. Consultiva, parere 26 aprile 2016, n. 5). 

IV. Ebbene, l’art. 36 CGS FIGC disciplina i procedimenti di seconda istanza innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e statuisce, al secondo comma, che “Il reclamo deve essere motivato e proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo a livello territoriale che si intende impugnare”. Il CGS FIGC prevede, inoltre, all’art. 33, comma 11, che il Presidente Federale possa stabilire un’abbreviazione dei termini previsti dal codice “nei casi particolari in cui esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongono una più sollecita conclusione dei procedimenti”. 

V. In virtù di tale disciplina il Presidente Federale ha disposto l’abbreviazione del termine di impugnazione dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate dei campionati indicati nel C.U. n. 110/A, anticipandolo, per i procedimenti di seconda e ultima istanza avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, alle ore 12 del secondo giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento oggetto di censura, al fine di sollecitare lo svolgimento delle competizioni. 

Sebbene, infatti, l’anticipazione del termine di impugnazione delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo nelle ultime quattro giornate di campionato sia finalizzata a garantire il celere accertamento delle irregolarità in vista della fine delle competizioni, tale termine non può certamente determinare la violazione o la eccessiva riduzione delle prerogative di difesa dei soggetti sanzionati. 

Non si dubita, infatti, dell’astratto potere di conformare il termine ad impugnare, che rientra nei poteri del Presidente Federale in base alla richiamata disciplina del CGS FIGC, quanto piuttosto del suo esercizio nel caso concreto. 

VI. La sanzione di squalifica irrogata nel caso di specie è pari a 25 mesi (fino al 30 giugno 2020) e l’applicazione della Delibera ha l’effetto di ridurre a 48 ore il termine per predisporre e attivare l’atto di impugnazione da parte del ricorrente. Tale ristrettissimo termine costituisce - ad avviso del Collegio - una violazione del diritto di difesa sancito a livello nazionale e sovranazionale, nonché previsto tra i principi fondamentali della giustizia sportiva. 

L’art. 24 della Costituzione, l’art. 47 della Carta Europea dei Diritti Fondamentali e l’art. 6 della CEDU, nonché la giurisprudenza nazionale e sovranazionale, adeguatamente richiamata nelle difese di parte, enunciano il diritto di difesa quale diritto inviolabile dei singoli, che si sostanzia nel diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice e al diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessarie a preparare adeguatamente la propria difesa. La giurisprudenza delle corti sovranazionali può senz’altro essere applicata nell’ordinamento sportivo, tenuto conto che i principi del giusto processo devono essere rispettati anche dinanzi agli organi di giustizia sportiva (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Prima Sezione, decisione 5 maggio 2016, n. 19).  Il termine di 48 ore per la preparazione delle contestazioni in giudizio di una squalifica ultra biennale non appare all’evidenza idoneo a consentire al soggetto sanzionato lo svolgimento delle varie attività necessarie per la propria difesa: individuare un difensore, consentire a questo di potere, considerato il normale volume di lavoro professionale e la complessità del caso, consultarsi con il proprio cliente, studiare la questione, elaborare una strategia difensiva e redigere adeguatamente gli atti di causa. 

VII. La violazione del diritto di difesa può essere apprezzata anche sotto il profilo della decorrenza del termine di impugnazione di 48 ore. Difatti, le decisioni degli organi di giustizia sportiva, in virtù dell’art. 34, comma 2, CGS FIGC, devono essere pubblicate integralmente, a mezzo di comunicato ufficiale, sul sito internet della Federazione. Inoltre, l’art. 13, comma 2, NOIF FIGC prevede che le decisioni si presumono conosciute dal momento della pubblicazione e, salvo che non siano previste specifiche modalità di notifica, tale momento costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 4 giugno 2018, n. 33). 

Nel caso di specie, non essendo previste particolari forme di notifica o comunicazione del comunicato ufficiale, il termine di 48 ore per la proposizione del reclamo dinanzi alla Corte Sportiva di Appello territoriale - già di per sé inidoneo ut supra - inizia a decorrere dal momento della pubblicazione del comunicato, rendendo ulteriormente gravosa la possibilità di conoscere immediatamente il contenuto della decisione e predisporre la difesa. 

                                    PQM

Il Collegio di Garanzia dello Sport Seconda Sezione

 

Accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone il rinvio del procedimento alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, la quale pronuncerà attenendosi al principio di diritto di cui in motivazione.

 

Nulla per le spese.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 agosto 2018.

 

     Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Attilio Zimatore                                                           F.to Angelo Piazza 

 

Depositato in Roma, in data 19 settembre 2018

 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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