CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Seconda – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78 del 10/12/2018 – Fedele Sannella/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 78
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA
SECONDA SEZIONE
composta da
Attilio Zimatore - Presidente
Oreste Fasano
Patrizia Ferrari
Silvio Martuccelli - Componenti
Vincenzo Nunziata - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2018, presentato, in data 21 settembre 2018, dal sig. Fedele Sannella, rappresentato e difeso dall’avv. Adriano Raffaelli,
contro
la Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC),
la società Virtus Entella S.r.l.
e nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
e
della Procura Generale dello Sport presso il CONI
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio s.r.l., somme derivanti dalla commissione di attività illecite, infliggendogli la sanzione della inibizione per anni tre.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 14 novembre 2018, il difensore della parte ricorrente - sig. Fedele Sannella
- avv. Adriano Raffaelli, nonché gli avv.ti Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata, quest’ultimo giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Luigi Medugno, per la resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Vincenzo Nunziata.
Ritenuto in fatto
Con il ricorso in epigrafe il sig. Fedele Sannella, premessa una ricostruzione dei fatti e degli esiti del giudizio penale che hanno portato alla presente controversia, censura la sentenza di appello, deducendo l’erronea ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia, inerente in particolare il fatto che il denaro contante per il cui utilizzo egli è stato sanzionato non sarebbe mai entrato nel patrimonio del Foggia Calcio s.r.l..
A sostegno del proprio assunto, il ricorrente riporta un passaggio motivazionale della sentenza gravata, ove si afferma che “tali dazioni di denaro in contanti costituivano rimborso spese da lui già sostenute in favore degli atleti”: dal che conseguirebbe che nessun inquinamento della gestione societaria sarebbe “nemmeno congetturabile”.
Deduce ancora il ricorrente che nessuna disposizione vieterebbe nel nostro ordinamento l’uso del denaro contante.
Infine, il ricorrente deduce la mancanza e/o insufficienza della motivazione in ordine alla misura della sanzione.
Si è costituita con memoria la Federazione Italiana Giuoco Calcio, deducendo la inammissibilità delle censure, siccome tese a “sollecitare una rivisitazione del materiale istruttorio”, e comunque la loro infondatezza.
Considerato in diritto
Il ricorrente censura, con il primo motivo, la sentenza della Corte Federale d’Appello, deducendo, come detto, che il denaro in contanti non sarebbe mai entrato nel patrimonio del Foggia Calcio s.r.l. e comunque la liceità dell’uso del denaro contante, che si afferma essere stato ricevuto in restituzione di spese sostenute dal Sannella in favore degli atleti.
Viene, inoltre, dedotta, con il secondo motivo, la erronea e comunque non motivata quantificazione della sanzione.
E’ evidente, quanto al primo motivo, che con le relative censure si intende riprodurre in questa sede un nuovo apprezzamento di merito sul materiale probatorio e sulla sua idoneità a costituire il fondamento della decisione impugnata.
Il che, evidentemente, non può avvenire nella sede di legittimità, avendo, peraltro, la Corte dato adeguata contezza delle ragioni della propria decisione. In particolare, essa ha argomentato in merito alle condotte poste in essere dal Sannella ed alla sua responsabilità sia sotto il profilo commissivo (avendo accettato somme in contanti e provvedendo ad effettuare pagamenti a vantaggio del Foggia Calcio s.r.l. e dei suoi tesserati) che omissivo (omettendo di vigilare sulla provenienza delle ingenti somme in denaro).
Peraltro, le argomentazioni addotte dal ricorrente appaiono, altresì, infondate: ed invero, quand’anche la ricostruzione fornita fosse fondata, resterebbe in ogni caso pacifico che l’utilizzo del contante è avvenuto nell’interesse del Foggia Calcio s.r.l. e quindi in violazione dei principi di correttezza e trasparenza della gestione finanziaria della Società. Anche sul punto la sentenza gravata appare correttamente motivata, ove afferma che tale condotta ha comportato “la violazione di norme tese a garantire la piena trasparenza e legittimità della gestione economica delle società sportive, a tutela di quei valori al cui presidio è altresì preposto l’art. 1 bis CGS”.
Inammissibile e comunque infondata è anche la censura concernente la misura della sanzione inflitta.
Premesso che il Collegio di Garanzia può valutare la legittimità della misura della sanzione solo se la stessa è irrogata in palese violazione dei relativi presupposti di fatto e di diritto, tanto comunque non si verifica nella specie. Il giudice di merito ha, infatti, deciso tenendo conto “della entità del denaro in contante ricevuto ed utilizzato rispetto alle poste complessive del bilancio della società”, il che rende oggettivamente verificabile il percorso logico seguito dalla Corte (prescindendo da ogni verifica di congruità della sanzione, evidentemente non di competenza di questo Collegio).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e comunque infondato.
Considerata la natura delle questioni dibattute e la complessità della vertenza, le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 14 novembre 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Attilio Zimatore F.to Vincenzo Nunziata
Depositato in Roma, in data 10 dicembre 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face