CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 01/2019 del 14 gennaio 2019 – Marco Sinagra/Unione Italiana Tiro a Segno

Decisione n. 1

 

Anno 2019


 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE 

 

composta da 

Massimo Zaccheo - Presidente

Leonardo Ferrara - Relatore

Giulio Bacosi

Roberto Carleo 

Aurelio Vessichelli - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2018, presentato, in data 1 novembre 2018, dal sig. Marco Sinagra, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Mariani,

  

contro

 

l’Unione Italiana Tiro a Segno, non costituitasi in giudizio, 

 

e nei confronti 

 

dei signori Guglielmo Canino, Paolo Buscaglia e Vincenzo Garofalo, non costituitisi in giudizio, 

 

per l’annullamento

 

del provvedimento della Corte Federale dAppello della UITS del 2 ottobre 2018, notificato al ricorrente in data 3 ottobre 2018, con il quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dallo stesso sig. Sinagra innanzi alla Commissione di disciplina dappello della UITS avverso il provvedimento assunto dalla Commissione di disciplina della UITS in data 23 marzo 2018, prot. n. 2592/18, avente ad oggetto “Decisioni della Commissione di disciplina sui ricorsi avverso l’assemblea elettorale del 4 e 5 agosto 2017 - Verbale n. 5/18 del 6 febbraio 2018. Provvedimenti conseguenti di convalida delle elezioni della Sezione TSN di Palermo. 

 

Visto l’atto di ricorso e la documentazione prodotta dalla parte ricorrente; 

 

uditi, nell’udienza del 28 novembre 2018, il difensore della parte ricorrente - sig. Marco Sinagra - avv. Claudia Mariani, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. Leonardo Ferrara. 

 

Ritenuto in fatto

 

Nei giorni 4 e 5 agosto 2017 l’odierno ricorrente, sig. Marco Sinagra, veniva eletto consigliere dell’assemblea dei soci dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Tiro a segno nazionale Sezione Palermo.

Avverso tale elezione presentava reclamo, in data 10 agosto 2017, il sig. Guglielmo Canino, lamentando l’incompatibilità e l’ineleggibilità del Sinagra ex artt. 33 e 34 dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale.

All’epoca del reclamo, competente a decidere la controversia era, «in unico grado», la Corte Federale di Appello ex art. 34, comma 5, del previgente Statuto UITS.

Nelle more del giudizio, tuttavia, con delibera n. 17 del 23 novembre 2017, il Commissario Straordinario dell’Unione Italiana Tiro a Segno delegava alla Commissione di Disciplina «la decisione sui ricorsi in materia elettorale per il rinnovo degli organi sociali delle Sezioni TS e su qualsiasi controversia insorta,  o che possa insorgerein relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e allesercizio del diritto di voto nelle Assemblee».

Giusta delibera del Commissario Straordinario, in data 6 febbraio 2018 la Commissione di Disciplina decideva di non convalidare l’elezione del sig. Marco Sinagra e trasmetteva gli atti al Segretario Generale che ne ratificava la decisione in data 23 marzo 2018.

Interveniva medio tempore il nuovo Statuto dell’Unione Italiana Tiro a Segno, che, a decorrere da21 febbraio 2018, ex art. 34, comma 5, incardinava nuovamente presso la Corte Federale dAppello la competenza a decidere «in unico grado in merito a qualsiasi controversia insorta in relazione alla presentazione delle candidature, al riconoscimento e allesercizio del diritto di voto nelle Assemblee nazionali e periferiche e sezionali».

In data 12 aprile 2018 l’odierno ricorrente appellava la decisione della Commissione di Disciplina e tutti gli atti conseguenti, ivi compresa la ratifica del Segretario Generale della UITS, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità per vizi di merito.

La Corte Federale dAppello dichiarava il ricorso inammissibile, ritenendo che, in forza del combinato disposto della delibera n. 17 del 2017 del Commissario Straordinario e del ricordato art. 34, comma 5, del previgente Statuto UITS, la competenza a decidere la controversia spettasse in unico grado alla Commissione di Disciplina.

Il Sinagra impugnava davanti a questo Collegio la decisione della Corte Federale dAppello, chiedendone, in via principale, l’annullamento, con declaratoria di illegittimità della decisione del

23 marzo 2018 della Commissione di Disciplina (rectius del Segretario Generale) e, in via subordinata, l’annullamento con rinvio per la decisione di merito alla Corte Federale d’Appello. 

 

Considerato in diritto 

 

Il ricorso del sig. Sinagra è inammissibile.

 

Va detto preliminarmente che la vicenda sottesa alla controversia in esame deve essere inquadrata alla luce del duplice mutamento della disciplina di riferimento avvenuto in corso di causa.

A tale proposito, si deve innanzitutto segnalare che, all’epoca del reclamo formulato dal Canino avverso l’elezione del Sinagra, l’organo giustiziale competente a decidere questo genere di controversie era, in unico grado, la Corte Federale di Appello, ex art. 34, comma 5, del previgente Statuto UITS.

Nelle more del reclamo, tuttavia, con delibera n. 17 del 2017, il Commissario Straordinario dell’UITS ha trasferito alla Commissione di Disciplina la competenza a decidere sulle controversie in materia elettorale.

Tale delibera era da intendersi nel senso che quella medesima competenza, che il previgente Statuto UITS attribuiva in unico grado alla Corte Federale dAppello, veniva trasferita, sempre in unico grado, alla Commissione di Disciplina.

Legittima appare pertanto la decisione del 6 febbraio 2018 con la quale la Commissione di Disciplina, giusta delibera del Commissario Straordinario,  si pronunciava decidendo di  non convalidare lelezione del Sinagra e trasmetteva gli atti al Segretario Generale per la ratifica.

A nulla, quindi, rileva la circostanza che prima della ratifica del Segretario Generale, avvenuta in data 23 marzo 2018, sia stato pubblicato il nuovo Statuto dell’Unione Italiana Tiro a Segno, che a decorrere dal 21 febbraio 2018 ha incardinato nuovamente in capo alla Corte Federale dAppello la competenza a decidere, in unico grado, sulle controversie insorte in relazione alla presentazione delle candidature (art. 34, comma 5): tale rinnovato trasferimento di competenza, infatti, è divenuto efficace soltanto in epoca successiva alla delibera della Commissione di Disciplina e non poteva in alcun modo trovare applicazione nel caso che ci occupa.

Bene ha fatto, pertanto, la Corte Federale dAppello a dichiarare inammissibile il ricorso del Sinagra, posto che, alla luce delle disposizioni federali vigenti all’epoca della decisione della Commissione di Disciplina, proprio questultima era competente a decidere la controversia de qua in unico grado, senza possibilità di impugnazione nel merito.

La decisione della Commissione di Disciplina sarebbe stata viceversa impugnabile, solo per motivi di legittimità, presso questo Collegio nei termini perentori stabiliti dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI. Ma il Sinagra, rivolgendosi alla Corte Federale dAppello, ha perduto tale possibilità, finendo per incorrere nei termini di decadenza che impediscono oggi al Collegio di pronunciarsi in ordine al lamentato difetto di contradditorio che avrebbe, a detta del ricorrente, viziato il provvedimento pronunciato in unico grado.

Né può in alcun modo venire in soccorso del Sinagra il principio di conservazione degli atti processuali’, che, attraverso unapplicazione estensiva dell’art. 156 c.p.c., avrebbe consentito la conversione del suo atto di appello in un ricorso al Collegio di Garanzia, evitandogli quantomeno di incorrere nelle ricordate decadenze: essendosi egli limitato a sollevare in quell’atto solamente vizi di merito, non è oggi consentito a questo Collegio esaminarlo, di là dalla sua intestazione, alla stregua di un ricorso finalizzato alla verifica della legittimità del provvedimento adottato in unico grado dalla Commissione di Disciplina.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 novembre 2018.

 

 

Il Presidente                                                          Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                          F.to Leonardo Ferrara 

 

Depositato in Roma, in data 14 gennaio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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