CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza- coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/2019 del 11 marzo 2019 – Camillo Franchi Scarselli – Bernardino Petrucci/Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Decisione n. 19

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE

 

 

                   composto da

                     Massimo Zaccheo - Presidente

                    Giulio Bacosi - Relatore

                     Roberto Carleo

                    Leonardo Ferrara

                    Aurelio Vessichelli - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 84/2018, presentato, in data 5 settembre 2018, dai sig.ri Camillo Franco Scarselli e Bernardino Petrucci, rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Fontana,

 

contro

 

la Federazione Italiana di Pentathlon Moderno (FIPM), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonino Galletti, 

 

                   nonché contro

                i sigg. Valter Magini, Simone Cotura, Fabrizio Bittner, Giorgio Devigili, Nicole Campaner, Federica Bondioli, Stefano Pecci, Luciano Lauricella, Enrico Castrucci, Marco Pietro Carfì e Gianluca Tiberti,

  

per l’annullamento e la riforma 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello presso la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), resa in data 10 luglio 2018 nel procedimento 6/2018,  con motivazioni pubblicate in data 13 luglio 2018, e conseguentemente per l’annullamento e/o la dichiarazione di invalidità dellAssemblea elettiva della Federazione del 4 giugno 2017, dei relativi risultati e di ogni atto ad essa preliminare e conseguente.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 28 novembre 2018, l’avv. Giovanni Fontana per i ricorrenti - sig.ri Camillo Franco Scarselli e Bernardino Petrucci; l’avv. Antonino Galletti, per la resistente Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dellart. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. Giulio Bacosi. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1. Con decisione del 10 luglio 2018, le cui motivazioni sono state successivamente pubblicate in data 13 luglio 2018, la Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), decidendo sul ricorso proposto dai sig.ri Camillo Franco Scarselli e Bernardino Petrucci, ne ha respinto il reclamo e, per gli effetti, ha confermato la sentenza del 3 maggio 2018 emanata dal competente Tribunale della Federazione nel procedimento n. 6/FIPM/2017, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese di lite per l’importo siccome quantificato in primo grado e mandando agli organi di giustizia federale per tutti i consequenziali adempimenti.

2. Con ricorso presentato in data 5 settembre 2018, i sig.ri Camillo Franco Scarselli e Bernardino Petrucci hanno rivolto al Collegio di Garanzia dello Sport (di seguito, più brevemente, il Collegio”) la richiesta - respinta ogni contraria istanza e/o eccezione ed in riforma della sentenza impugnata - di dichiarare nulla e/o invalida e/o comunque invalidare e/o annullare l’Assemblea elettiva del 4 giugno 2017, i relativi risultati ed ogni atto ad essa collegato, tanto preliminare che conseguente; in subordine, di emanare i principi di diritto o disporre gli ulteriori accertamenti di fatto, così come previsto dallart. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, cui la Corte Federale dAppello della F.I.P.M. in diversa composizione, dovrà uniformarsi; con vittoria di spese (comprese le tasse di ricorso di primo e secondo grado) e compensi professionali, oltre oneri di legge.

I ricorrenti articolano, più in particolare, otto motivi di censura, per come di seguito sinteticamente illustrati.

2.1 Voto da parte di soggetti non atleti

Secondo quanto rappresentato dai ricorrenti con la prima censura, all’Assemblea federale contestata avrebbero partecipato e votato, in qualità di atleti, tesserati non in possesso del precipuo status di atleti.

Sul crinale della pronuncia impugnata, i ricorrenti sostengono l’assurdità e la contraddittorietà delle motivazioni rese sul punto dalla Corte Federale di Appello, la quale, dapprima affermerebbe che i tesserati iscritti alla Scuola Federale sono coloro che praticano le discipline del pentathlon moderno a livello amatoriale e senza svolgere competizioni, e poi li annovererebbe comunque tra gli atleti, in asserita violazione dell’art. 8 del Regolamento Organico, laddove esso prescrive che, per essere appunto atleti, occorre partecipare a gare o manifestazioni federali.

2.2. Voto da parte di tecnici non tesserati per le società accreditate

Secondo quanto rappresentato dai ricorrenti nel contesto della seconda censura, in sintesi, alla nota Assemblea elettiva si sarebbe verificato che, con riferimento a talune società, sarebbe stato consentito di votare a tecnici che non erano in realtesserati per le ridette società.

In sostanza, dunque, taluni tecnici si sarebbero rivelati privi del diritto di elettorato attivo, per non essere gli stessi tesserati nelle società in relazione alle quali pure, e nondimeno, hanno potuto esprimere il loro voto, coinficiando i risultati delle gravate elezioni.

2.3. Voti (in numero di 7) di incerta provenienza ed attribuibili

Stando a quanto rappresentano i ricorrenti con la terza doglianza, occorrerebbe riconteggiare i voti espressi in occasione dell’Assemblea elettiva federale del 4 giugno 2017 e, a valle di tale riconteggio, procedere all’annullamento di n. 7 voti espressi.

Si tratterebbe, sinteticamente, di voti riconducibili alle società sportive ed in relazione ai quali non si saprebbe bene a chi sono stati effettivamente dati, anche in relazione al fatto che nessuno si sarebbe accreditato per tali voti.

2.4. Voto da parte in specie di tecnici privi di elettorato attivo

I ricorrenti censurano ancora, con la quarta doglianza, i risultati della nota Assemblea elettiva, rappresentando come avrebbero votato anche atleti e, soprattutto, tecnici privi, in realtà, dell’elettorato attivo e, dunque, del diritto al voto.

Più in particolare, vengono assunti quali tecnici inesistenti per la F.I.P.M.” undici tecnici i cui voti andrebbero caducati in quanto espressi da persone che non rivestono i panni, appunto, di tecnici federali.

2.5. Diffuse irregolarità nel corso dellAssemblea elettiva

I ricorrenti rappresentano con la quinta censura che, anche al di là della prova di resistenza, si sarebbero verificate diffuse irregolarità durante la nota Assemblea elettiva, tali da giustificarne in ogni caso la caducazione dei pertinenti risultati.

Più in specie, vengono denunciati malfunzionamenti del sistema informatico di voto, senza che peraltro si sia passati - come invece asseritamente richiesto dal sig. Camillo Franchi Scarselli - dal sistema elettronico a quello cartaceo, in occasione della seconda votazione, su decisione (nel ridetto senso negativo) che si afferma essere stata presa dal solo Presidente, e non già dalla stessa Assemblea elettiva.

Il Presidente in parola avrebbe peraltro contestualmente invitato chi nella prima tornata ebbe a votare scheda bianca ad esprimere finalmente una preferenza, pena l’eccessivo attardarsi della macchina elettorale: tale circostanza avrebbe indotto molti votanti ad orientarsi, in occasione della seconda votazione, nel senso di preferire chi era già in vantaggio, con penalizzazione ancora una volta degli odierni ricorrenti.

2.6.Vulnus al sistema informatico e mancata garanzia di anonimato

Con la sesta censura i ricorrenti denunciano un asserito vulnus al sistema informatico di voto che avrebbe prodotto la mancata garanzia dell’anonimato nell’espressione del voto medesimo da parte degli elettori di cui alla nota Assemblea elettiva.

In sostanza, il motivo di ricorso tende a far affiorare la penetrabilità del sistema informatico utilizzato per l’espressione del voto, traducentesi nella conoscibilità - in capo, segnatamente, agli addetti al (prescelto) sistema elettronico - della preferenza partitamente accordata da ciascun elettore e nella conseguente riconducibilità di detta preferenza a chi in concreto la ha espressa.

2.7. Difetto dei requisiti prescritti in capo a taluni elettori

I ricorrenti chiedono, poi, con il settimo motivo, la caducazione dei voti espressi da taluni elettori, assunti invalidi per asserito difetto in capo ad essi dei requisiti previsti dalla normativa sportiva. Segnatamente, si tratta dei voti espressi dagli elettori Laura Antonucci, Davide Paolucci della Pro Nuoto Modena, nonché Juan Pablo Fernandez e Lorenzo Sciarra; in particolare, e a titolesemplificativo, il tesseramento di questultimo sarebbe stato pagato dalla ASD Ippocampo, pur risultando la relativa domanda di tesseramento presentata alla Federazione dalla diversa società Ippolife SSD a r.l., potendo dunque lo Sciarra votare per la prima società (da intendersi come società di tesseramento) e non già per la seconda, come invece in concreto avvenuto.

2.8. Condanna alle spese per lite temeraria

Infine, per i ricorrenti merita censura il capo della pronuncia della Corte Federale di Appello che ha provveduto a condannarli alle spese per lite temeraria, non configurandosi - a relativo dire - i presupposti per procedere a tale (gravosa) condanna. 

3. Con memoria difensiva successivamente depositata dinanzi a questo Collegio, la F.I.P.M. - Federazione Italiana Pentathlon Moderno, ha controdedotto partitamente in relazione a ciascuno dei motivi di censura prospettati dal ricorrente, formulando argomentazioni difensive intese a rappresentare la inammissibilità e comunque l’infondatezza dei motivi imbastiti dai ricorrenti.

La F.I.P.M. chiede dunque il rigetto dell’appello spiccato ex adverso con vittoria di spese, competenze ed onorari. 

 

Considerato in diritto 

 4. La presente decisione viene redatta in conformità ai principi di chiarezza,  sinteticied informalità di cui all’art. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva.

5. Preliminarmente occorre statuire sulla richiesta spiccata in udienza da parte dei ricorrenti di stralciare la memoria presentata dalla Federazione resistente, per non essere stata la stessa trasmessa al ricorrente ai sensi dell’art. 60 del Codice della Giustizia Sportiva.

Come ammesso anche dalla Federazione resistente in sede di discussione, la memoria difensiva da essa imbastita - pur tempestivamente depositata - non è stata trasmessa alla parte ricorrente, come invece imposto dall’art. 60, comma 1, del ridetto Codice della Giustizia Sportiva (che nella relativa parte finale impone appunto la …contestuale trasmissione al ricorrente) e confermato dal successivo comma 3, lettera b), laddove sempre il resistente viene appunto tenuto ad allegare lattestazione dellinvio della memoria al ricorrente”.

Essendo stata la relativa eccezione sollevata da parte ricorrente in sede di udienza, il pertinente vizio non può intendersi sanato per raggiungimento dello scopo (predicabile, invece, nel caso in cui parte ricorrente avesse controdedotto per iscritto, prima dell’udienza, alle argomentazioni di cui alla contestata memoria),  onde non resta che stralciare  la memoria della Federazione resistente accogliendo, per l’effetto, la richiesta dei ricorrenti

6. I primi sette motivi di ricorso - che il Collegio ritiene di poter scandagliare congiuntamente – devono, tuttavia, assumersi in parte inammissibili ed in parte infondati.

6.1. Il primo motivo si palesa inammissibile, in primo luogo perché tardivo, essendo stato imbastito per la prima volta solo in sede di gravame, ed in ogni caso perché involgente un accertamento in fatto - lo status di atleti” di tutti coloro che hanno partecipato come votanti alla nota Assemblea federale, ivi compresi gli appartenenti alla Scuola Federale - ormai conchiuso sulla scorta di affermazioni di merito della Corte Federale di Appello dall’incedere sillogistico che, pur breve, va assunto ineccepibile e che non possono essere riproposte innanzi a questo Collegio.

Il motivo sarebbe, peraltro, comunque infondato: l’art. 8 del Regolamento Organico della Federazione, richiamato dai ricorrenti nel pertinente motivo di censura, considera infatti atleti” anche coloro che - c.d. Promozionali - partecipano (oltre che a vere e proprie gare) anche ad eventi promozionali organizzati e/o promossi dalla Federazione medesima, onde resta confermata la correttezza della decisione della Corte Federale dAppello alla cui stregua è “atleta” non solo l’agonista puro, ma, più in generale, chi pratica assiduamente unattività sportiva non necessariamente a livello agonistico”, come è appunto il caso dei tesserati iscritti alla Scuola Federale, che praticano con assiduile discipline del Pentathlon moderno (ad esempio, il nuoto) senza tuttavia svolgere gare.

6.2. Il secondo motivo - che pure lambisce profili di inammissibilità per essere state le relative censure imbastite solo nel corso del giudizio di seconde cure, oltre che per il relativo impingere su questioni di fatto, per quanto subito appresso si dirà - si palesa in ogni caso infondato.

La Corte dAppello Federale ha rappresentato come l’assenza - in capo a taluni tecnici pur ammessi al voto all’Assemblea elettiva del 4 giugno 2017 - del requisito del tesseramento con le società, in relazione alle quali avrebbero poi votato, si palesa in realtà non impeditivo della legittimazione al voto dei tecnici medesimi, non configurandosi un vincolo di esclusiva  di ciascun tecnico con riguardo ad una specifica società di appartenenza, dacché i tecnici stessi sono abilitati ad operare con una o più società.

Anche a voler assumere, norme federali alla mano, tale affermazione non del tutto condivisibile, affiora in ogni caso - come puntualmente sottolineato dalla Procura in occasione dell’udienza - l’irrilevanza della imbastita censura, non essendo stata dimostrata la stretta consequenzialitra (presunto) vizio invalidante, siccome testé succintamente riassunto, e concreta incidenza sull’esito finale del voto in senso sfavorevole ai ricorrenti medesimiIn sostanza, pur censurando i ricorrenti un comportamento della Federazione dai medesimi assunto poco commendevole (ed ai limiti del perimetro tracciato dalla correttezza della operatività sul crinale disciplinare), gli stessi non hanno dato prova della effettiva, concreta lesività dello stesso nei relativi confronti, in termini di possibile sovvertimento a loro favore dell’esito elettorale siccome alfine palesatosi, dichiarandosi piuttosto sul punto decisamente dubbiosi (“…., ma non sappiamo quanti di questi tecnici hanno votato altri, eleggendoli, senza che il loro voto sia assolutamente valido: pag. 17 del ricorso).

La doglianza, prossima alla inammissibilità (anche in termini di solo generica prospettazione dell’effetto lesivo asseritamente subito), non può pertanto che essere dichiarata infondata.

6.3. Il terzo motivo di censura si palesa inammissibile, in primo luogo, per genericità, essendo stato imbastito in termini tuttaffatto dubitativi, sulla scorta di vaghe illazioni e senza peraltro la prova - imprescindibile - che i 7 (eventuali) voti dubbi” si siano alfine rivelati effettivamente sfavorevoli per i ricorrenti stessi, posto che essi a rigore potrebbero anche esser stati espressi a relativo favore con connesso, manchevole interesse alla censura medesima.

Il motivo è, poi, anche inammissibile per il relativo impingere in questioni di fatto, essendo stato ormai incontrovertibilmente acclarato dalla Corte Federale di Appello come, in occasione della nota Assemblea elettiva, i voti ammessi abbiano trovato perfetta corrispondenza in quelli espressi, senza che la difesa dei reclamanti abbia sul punto addotto nuovi elementi a sostegno limitandosi ad illazioni senza riscontro probatorio” (così appunto la Corte Federale di Appello).

6.4. Anche il motivo n. 4 si palesa inammissibile per ragioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle già spese con riguardo al precedente terzo motivo.

Ancora una volta infatti - e pur a voler lasciare in disparte la tardività con la quale la pertinente censura è stata compiutamente articolata (già rispetto al giudizio di prime cure) - resta la genericità della censura in parola, la mancata prova di un interesse concreto al relativo accoglimento per non avere i ricorrenti dimostrato trattarsi di voti (in numero di 11) effettivamente a loro sfavorevoli, oltre al sostanziale impingere su questioni di fatto (rapporto tra tecnici e società di riferimento) precluse allo scandaglio di questo Collegio.

6.5. La quinta censura è del pari inammissibile, in primo luogo perché sostanzialmente generica ed in qualche modo esplorativa, pretermettendo in via esplicita almeno quanto apodittica il ruolo svolto dalla c.d. prova di resistenza, che - anche al cospetto di presunte irregolarità nella gestione delle operazioni di voto - assume in ogni caso un rilievo centrale, non affiorando la prova che tali irregolarità avrebbero realmente avvantaggiato i controinteressati e svantaggiato gli odierni ricorrenti.

La censura è del pari inammissibile per il relativo impingere in questioni di puro fatto, censurando accertamenti ormai definitivamente operati dalla Corte Federale di Appello tanto in tema di validità del voto elettronico per come effettivamente concretatosi, quanto in punto di inconsistenza - sul crinale fattuale – sia della richiesta di voto cartaceo asseritamente riconducibile al ricorrente Franchi Scarselli, sia delle presunte influenze” che il Presidente dell’Assemblea elettiva avrebbe spiegato nei confronti degli elettori indecisi (scheda bianca) a valle della prima votazione, fermo restando in ogni caso quanto già supra testé affermato in punto di difetto, nel caso di specie, della c.d. prova di resistenza.

6.6. Anche la sesta censura si palesa manifestamente inammissibile, avendo la Corte Federale dAppello accertato, in punto  di mero fatto, la impenetrabilità del sistema  informatico e la confermata segretezza delle operazioni di voto, in difetto di prova da parte dei ricorrenti di effettive manomissioni del sistema in parola ovvero, comunque, di inopinate introduzioni nel medesimo da parte di soggetti terzi.

Anche a voler tacere in ordine alla indimostrata, concreta rilevanza pregiudizievole per i ricorrenti del denunciato vizio, a valle dellespressione del voto di che trattasi, si è allora al cospetto di una censura generica, ai limiti dell’esplorativo e comunque involgente questioni di fatto e valutazioni della piattaforma istruttoria riservate al Giudice del merito e, all’opposto, giuridicamente precluse al Collegio.

6.7. Infine, anche la settima censura imbastita dai ricorrenti si appalesa inammissibile, dacché la pur denunciata assenza di requisiti sportivi in capo a taluni votanti, siccome evidenziata dai ricorrenti in seno al loro ricorso, non appare idonea a sovvertire gli opposti accertamenti in punto di fatto di cui alla gravata decisione della Corte Federale di Appello.

Peraltro, è sempre il merito fattuale - non più sovvertibile innanzi a questo Collegio - quello che campeggia in punto di mancata prova, da parte dei ricorrenti, della c.d. prova di resistenza, siccome accertata appunto dal Giudice di appello, con conseguente, confermata inammissibilità della pertinente censura.

7. Da accogliere è, invece, l’ultimo motivo di doglianza imbastito dai ricorrenti.

Il Giudice di appello sembra, infatti, con la gravata decisione e con riguardo al pertinente capo, appiattirsi su quanto già deciso in prime cure, senza tuttavia motivare in modo congruo in ordine al fondamento di una sì gravosa condanna alle spese, la quale - pur astrattamente ammissibile in forza degli articoli 2, comma 6, e 30 del Regolamento di Giustizia della F.I.P.M - necessita in concreto di precisi addentellati capaci di lasciar affiorare, oltre ogni ragionevole dubbio, la temerarietà della richiesta di giustizia siccome avanzata da chi la invoca.

Peraltro, proprio l’art. 2, comma 6, del mentovato Regolamento di Giustizia afferma che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile”, e tuttavia nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”; precisazione capace di rendere vieppiù sproporzionata una statuizione che il successivo art. 30 afferma discrezionale e, per ciò stesso, bisognosa di congrua motivazione in ordine all’evidenza di quella temerarietà” che con essa si intende sanzionare e che non può, per ciò stesso, atteggiarsi a meramente apodittica.

La censura va dunque accolta e va disposta, per l’effetto, la compensazione delle spese del giudizio di appello, dovendo proprio il carattere informale dei procedimenti de quibus intendersi idoneo ad agevolarne laccesso da parte di chi assuma lese proprie situazioni giuridiche soggettive rilevanti sul crinale sportivo. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Terza Sezione

 

previo stralcio della memoria della Federazione resistente: 

dichiara, per le ragioni di cui in motivazione, inammissibile il ricorso in relazione ai motivi 1 (comunque infondato), 3, 4, 5, 6 e 7; infondato il motivo n. 2.

Accoglie il motivo di ricorso n. 8 e, per l’effetto, compensa le spese del giudizio di appello.

 

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 novembre 2018. 

 

Il Presidente                                                                                         Il Relatore

F.to Massimo Zaccheo                                                                        F.to Giulio Bacosi

 

Depositato in Roma in data 11 marzo 2019.

Il Segretario

F.to Avio La Face

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