CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Terza – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44/2019 del 21 giugno 2019 – ASD Sci Club FAB Snow Eagle/Federazione Italiana Sport Invernali e altri
Decisione n. 44
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA TERZA SEZIONE
composta da
Massimo Zaccheo - Presidente
Alfonso Celotto - Relatore
Giulio Bacosi
Roberto Bocchini
Valerio Pescatore - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2019, presentato, in data 5 gennaio 2019, dalla ASD Sci Club FAB Snow Eagle, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Persio Pennesi e Roberto Colagrande,
contro
la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)
e nei confronti
dei sigg. Flavio Roda, Dante Berthod, Angelo Dalpez, Carmelo Ghilardi, Stefano Longo, Pietro Marocco, Enzo Sima, Alfons Thoma, Mauro Mottini, Gabriella Paruzzi, Carlo Dal Pozzo e Elio Grigoletto, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Diotallevi,
avverso
la decisione della CFA FISI n. 33/2018 (pubblicata il 6 dicembre 2018), con cui la Corte Federale di Appello della FISI ha respinto il reclamo proposto dalla associazione ricorrente e ha confermato la decisione del Tribunale Federale FISI n. 20/2018 del 3 ottobre 2018, nonché per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento dei risultati dell’elezione alle cariche federali centrali della FISI, all’esito dell’assemblea federale del 22 aprile 2018, e di tutti gli atti delle operazioni elettorali svolte nell’ambito della predetta assemblea federale e di ogni altro atto comunque connesso.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 26 marzo 2019, i difensori della parte ricorrente - ASD Sci Club FAB Snow Eagle - avv.ti Alessandra Persio Pennesi e Roberto Colagrande; l’avv. Giovanni Diotallevi, per la resistente FISI, nonché il Vice Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Guido Cipriani, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. Alfonso Celotto.
Ritenuto in fatto
1. Ripercorrendo in maniera concisa l’antefatto processuale, è necessario richiamare rapidamente gli eventi relativi ai precedenti gradi di giudizio.
Con ricorso formulato il 22 maggio 2018, ai sensi dell’art. 46, comma 6, del Regolamento Organico Federale e dell’art. 56 dello Statuto Federale, l’Associazione odierna ricorrente adiva la Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Sport Invernali (di qui in poi, per semplicità, FISI), chiedendo la declaratoria di nullità e/o l’annullamento dei risultati prodottisi in seguito al procedimento di elezione alle cariche federali centrali della FISI, all’esito dell’assemblea federale del 22 aprile 2018, nonché di tutti gli atti delle operazioni elettorali svolte nell’ambito della medesima assemblea federale e di ogni altro atto comunque connesso.
Venivano in particolare contestati i seguenti profili: “I) violazione dell’irrinunciabile principio di segretezza del voto e delle relative garanzie prescritte dall’art. 40.2 e 40.3 del Regolamento organico federale, ricollegata alla adozione di un sistema di votazione elettronica inadeguato allo scopo; 2) violazione dei principi di assoluta garanzia di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali con riguardo al sistema di conservazione delle schede anche in relazione all’art. 41.6 del citato Regolamento, non risultando indicate le modalità di conservazione delle schede cartacee”. In ragione del secondo profilo evidenziato, i reclamanti proponevano, altresì, istanza cautelare, volta ad ottenere l’immediata sospensione del termine indicato dall’art. 46, comma 5, del Regolamento Organico, ovvero la misura della distruzione delle schede elettorali, domandando anche l’immediata acquisizione di tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali.
2. Con provvedimento n. 41/2018 del 28 maggio 2018, il Presidente della Corte Federale di Appello rigettava l’istanza cautelare per insussistenza dell’elemento del periculum e fissava l’udienza di trattazione per il 27 giugno 2018.
La Corte, esaminata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla parti resistenti, dichiarava, con ordinanza n. 13 del 28 giugno 2018, “l’incompetenza di questa Corte a conoscere della controversia in epigrafe ed indicato, quale organo di giustizia competente, il Tribunale federale, dinanzi al quale va consentita la traslazione del procedimento in applicazione dei principi vigenti nell’ordinamento generale, a cura della parte più diligente. Fissa pertanto il termine di giorni trenta per la prosecuzione del giudizio, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza”.
3. L’Associazione odierna ricorrente, con apposito atto notificato e depositato il 25 luglio 2018, riassumeva il giudizio innanzi all’Organo giurisdizionale indicato, introducendo ulteriori elementi quali motivi aggiunti.
Con memoria di costituzione e risposta del 1 settembre 2018, si costituivano in giudizio la FISI e gli altri controinteressati in epigrafe menzionati, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 34 del Regolamento di Giustizia della Federazione.
4. In esito allo svolgimento dell’udienza del 24 settembre 2018, il Tribunale Federale dichiarava “la carenza di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra Tosi Laura”, respingeva “il ricorso proposto dall’ASD Sci Club FAB Snow Eagle” e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
5. Avverso questa decisione le parti soccombenti adivano nuovamente la Corte Federale d’Appello, in tal caso nelle vesti di Giudice di secondo grado. La Corte, con la decisione menzionata in epigrafe (n. 33 del 2018), respingeva l’appello confermando la pronuncia del Tribunale sia in ordine alla già rilevata carenza di legittimazione attiva della Sig.ra Tosi sia in ordine al profilo delle eccepite inammissibilità ed infondatezza nel merito.
6. Avverso la citata decisione la ASD Sci Club FAB Snow Eagle ha proposto, innanzi a questo Collegio, ricorso ai sensi dell’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva, in ragione dei seguenti motivi di diritto.
6.1 Con il primo motivo di diritto, l’Associazione ricorrente ha eccepito: “4.1 Error in iudicando: violazione e falsa applicazione degli articoli 40.2 e 40.3 del Regolamento Organico Federale in relazione alle prescritte garanzie del principio di segretezza del voto. Violazione dei generali principi in materia di onere e valutazione della prova: artt. 2697 e ss. c.c., 116 c.p.c., anche in relazione all’art. 24 Cost. Omessa e, comunque, insufficiente motivazione circa gli elementi sintomatici della violazione del principio di segretezza rilevanti quanto meno come principio di prova necessario e sufficiente a disporre specifici accertamenti istruttori.”
In sostanza, con tale primo motivo di diritto l’Associazione ricorrente ha contestato le modalità di svolgimento delle procedure elettorali, con particolare riguardo alla ritenuta violazione delle regole poste a salvaguardia dei principi di segretezza del voto.
Come affermato grazie a determinate allegazioni di carattere tecnico, meglio precisate negli atti di parte, in occasione delle descritte procedure elettorali sarebbe stato utilizzato un sistema di voto elettronico fornito dalla Telemeeting Italia S.r.l..
Ebbene, a giudizio della ricorrente, tale sistema consentirebbe una forma di associazione tra l’identità del votante e il codice a barre utilizzato nelle schede, non risultando adeguato ai fini di proteggere la segretezza del voto e l’anonimato del soggetto votante.
6.2. Con il secondo motivo di diritto la ricorrente ha rilevato: “4.2 Error in iudicando: violazione dei generali principi in tema di assoluta garanzia di regolarità e genuinità delle operazioni elettorali con riguardo al sistema di conservazione delle schede anche in relazione all’art. 41.6 del R.O.F. Motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria”.
Attraverso tale doglianza, la ricorrente ha introdotto un secondo elemento di diritto volto a manifestare ulteriori ritenute violazioni che avrebbero riguardato, in special modo, le modalità con cui sono stati siglati, sigillati e successivamente conservati i contenitori (urne) in cui erano state poste le schede di voto.
Sarebbe stato in tal senso violato, in particolare, l’art. 41, comma 6, del Regolamento Organico Federale, nella parte in cui delinea le procedure volte a garantire il sistema del c.d. doppio riscontro della votazione effettuata, sia in modalità elettronica che cartacea.
A parere della ASD Sci Club FAB Snow Eagle, la Corte Federale di Appello avrebbe inoltre esaminato in maniera superficiale tale profilo, rendendo una motivazione non sufficiente e adducendo in tal senso la mancata dimostrazione dell’inadeguatezza del sistema di voto elettronico utilizzato.
6.3. In ragione dei motivi di diritto succintamente riportati, la ricorrente ha chiesto a questo Collegio di Garanzia di “annullare la epigrafata sentenza della Corte Federale di Appello F.I.S.I. e in sua riforma, previo espletamento di apposita CTU”, di voler “accogliere le censure prospettate sin dalle prime cure anche con atto di ‘‘motivi aggiunti” e dichiarare nulli e/o annullare i risultati delle elezioni nonché tutti gli atti delle presupposte operazioni elettorali”; nonché, in via subordinata, che venga disposto “ai sensi dell’art. 41.6 del Regolamento organico federale il doppio riscontro della votazione effettuata sia in modalità elettronica che in forma cartacea”.
7. Con atto del 20 febbraio 2019, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del Presidente Flavio Roda, chiedendo che l’avverso ricorso venisse rigettato in quanto inammissibile e/o inaccoglibile, risultando comunque infondato nel merito.
In tal senso, a parere della difesa federale, la decisione impugnata sarebbe “pienamente condivisibile, lineare e correttamente argomentata con riferimento ai punti rispetto ai quali la Corte Federale di Appello medesima ha inteso concludere per il rigetto del reclamo e per l’accoglimento dalla decisione resa dal Tribunale Federale”.
Considerato in diritto
8. Il ricorso proposto dalla ASD Sci Club FAB Snow Eagle si rivela inammissibile, ancor prima che infondato.
L’inammissibilità deriva precipuamente dalla circostanza per cui il ricorso appare non conforme ai principi processuali che consentono di adire questo Collegio, oltre ad essere meramente esplorativo e non basato su allegazioni tali da dimostrare in concreto la fondatezza degli assunti formulati.
8.1. Rispetto al primo profilo, si nota preliminarmente come sia da accogliere l’osservazione proposta dalla FISI nel proprio scritto difensivo, in merito alla inammissibilità dell’atto in ragione della violazione dei principi sostanziali e formali che caratterizzano la procedura applicabile ai giudizi sottoposti a questo Collegio.
Occorre, infatti, rammentare come l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva garantisca la possibilità di ricorrere al Collegio di Garanzia dello Sport “esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”.
Il combinato disposto di quanto previsto dall’articolo appena menzionato e dall’art. 2 (comma 6) dello stesso Codice della Giustizia Sportiva, congiuntamente ai principi enucleabili dall’art. 12 bis dello Statuto del CONI, conferma come, ai fini dell’ammissibilità, il ricorso debba presentare l’indefettibile requisito dell’autosufficienza del rimedio giurisdizionale.
Ebbene, tale profilo non appare sorreggere il ricorso avanzato dall’ASD Sci Club FAB Snow Eagle. Nello specifico, osservando in maniera più analitica il primo motivo di ricorso, che occupa parte preponderante dell’atto, si nota come la censura dei ragionamenti e dei passaggi motivazionali della decisione non sia agevolmente individuabile, in maniera difforme rispetto a quanto richiederebbe l’applicazione delle norme generali in tema di impugnazioni (traslando, come l’ordinamento sportivo prevede, l’operatività delle regole e dei principi procedimentali tipici del ricorso in Cassazione al ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport).
In tal senso il ricorso si occupa di contestare solo parzialmente la sentenza impugnata, fondandosi poi su di una generica ed indeterminata violazione delle norme ivi menzionate, nella sostanza riproponendo quanto già formulato innanzi al Tribunale Federale nonché davanti alla stessa Corte Federale di Appello.
In tal modo vengono nuovamente sottoposti all’attenzione del giudicante profili fattuali e di merito che, inevitabilmente, sfuggono alla potestà cognitiva di questo Collegio, limitata, come noto, ai soli profili di legittimità.
Per tali ragioni il ricorso proposto non può dirsi idoneo al superamento del vaglio di ammissibilità.
8.2. Posto a fondamento della presente decisione quanto appena evidenziato, occorre brevemente soffermarsi su ulteriori criticità che, in maniera per lo più derivata rispetto al punto precedente, rendono l’atto formulato inammissibile.
Il ricorso, come accennato, si presenta come meramente esplorativo e non suffragato da elementi di prova adeguati e sufficienti al fine di riconsiderare la pronuncia espressa dalla Corte Federale d’Appello.
In tal senso la decisione impugnata non appare viziata, non essendoci - in particolare - alcun principio di prova che sorregga le affermazioni del ricorrente sulla mancanza di segretezza del voto.
Posta la giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata dalla ricorrente, alla cui stregua assurgerebbe a motivo di invalidità delle operazioni elettorali anche il solo dubbio sulla legittimità delle stesse (quantomeno in ordine al principio della segretezza del voto e dell’anonimato del votante), occorre considerare come nel caso odierno appaia erroneo l’assunto stesso del ragionamento, per come in origine valutato dalla ricorrente.
Non si discute, in altri termini, del grado (più o meno elevato) di efficacia probatoria raggiunto dalle allegazioni della ricorrente, quanto del fatto che, per come espresse, le doglianze proposte si dimostrano astratte, generiche, non concretamente sorrette da spiegazioni tecniche che ne possano legittimare la fondatezza, sia questa pur eventualmente minima.
L’assunto si risolve, pertanto, in una petizione di principio che non può trovare in sé la motivazione di cui necessiterebbe per una efficace presa in considerazione della relativa doglianza.
Non essendo concretamente specificato in quale modo i codici a barre riportati sulle schede elettorali possano violare il principio di segretezza del voto, compromettendo altresì l’anonimato del soggetto votante, viene ad essere contraddetta quella consolidata giurisprudenza amministrativa a parer della quale il giudicante può dar corso al riesame del voto in sede contenziosa solo se le contestazioni della parte sul punto siano sufficientemente specifiche e sorrette da un principio di prova, risolvendosi esse, altrimenti, in un ricorso meramente esplorativo. In aggiunta, sulla questione esaminata, occorre rilevare come, in tutti i casi in cui le doglianze della ricorrente si risolvano in apprezzamenti (anche di carattere tecnico) più dettagliati e circostanziati, si incorra comunque nella problematica riproposizione di elementi, anche di merito, i quali, come già rilevato, non rientrano nella competenza giurisdizionale di questo Collegio e, come tali, non possono nella presente sede essere vagliati (si rimanda dunque a quanto già evidenziato sub 8.1).
8.3. In conclusione, ad ulteriore conferma dell’inammissibilità del rimedio giurisdizionale così come esperito, occorre evidenziare come anche l’oggetto delle conclusioni formulate dalla parte ricorrente risulti quantomeno irrituale e, per l’effetto, esse non siano accoglibili.
In primo luogo, infatti, è stato richiesto al presente Collegio di disporre direttamente apposita CTU nonché, in via subordinata, di disporre il doppio riscontro della votazione effettuata ai sensi dell’art. 41, comma 6, del Regolamento Organico Federale.
Si tratta, con speciale riferimento al primo profilo, di adempimenti istruttori tipicamente esclusi dalle competenze del Collegio e che, come tali, non potrebbero trovare accoglimento anche in caso di fondatezza della pretesa sostanziale.
In secondo luogo, come peraltro rilevato dalla difesa della FISI attraverso un’osservazione che si ritiene di poter condividere, la ricorrente avrebbe al limite potuto chiedere che questo Collegio provvedesse a formulare apposito principio di diritto al quale far uniformare - in caso di rinvio - la nuova pronuncia della Corte Federale d’Appello.
Tale via non è stata intrapresa e, anche in virtù di quanto appena esposto, il ricorso non può che esser dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione
Ritenuta sussistente la propria competenza, dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 26 marzo 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Massimo Zaccheo F.to Alfonso Celotto
Depositato in Roma, in data 21 giugno 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face