CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 08/2019 del 31 gennaio 2019 – Cosenza Calcio S.r.l./Hellas Verona F.C. S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio

Decisione n. 8

 Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Dante DAlessio - Relatore

Gabriella Palmieri Sandulli

Mario Sanino

Massimo Zaccheo - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 106/2018, presentato, in data 6 dicembre 2018, dalla società Cosenza Calcio S.r.l., in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli avv.ti Francesco Lilli e Giuseppe Febbo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Viale di val Fiorita, n. 90; 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, con domicilio eletto in Roma, Via Panama, n. 58;

e contro 

 

la società Hellas Verona F.C. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Fanini, con domicilio eletto in Verona, Stradone san Fermo, n. 17;

per l'annullamento e/o la riforma 

 

della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale - Sezioni Unite - della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 6 novembre 2018, di cui al C.U. n. 047/CSA, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al

C.U. n. 25 del 14 settembre 2018, che ha inflitto alla ricorrente la sanzione della perdita a tavolino della partita Cosenza - Hellas Verona del 1 settembre 2018 con il punteggio di 0-3, unitamente all'ammenda di € 3.000,00 con diffida, in applicazione degli artt. 17, comma 1, e 1bis, CGS, a causa della mancata disputa della gara per l’impraticabilità del campo di gioco dei padroni di casa. 

viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

uditi, nell’udienza del 18 gennaio 2019, i difensori della parte ricorrente - Cosenza Calcio S.r.l. - avv.ti Francesco Lilli e Giuseppe Febbo; l’avv. Stefano Fanini, per la resistente Hellas Verona F.C. S.p.A.; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia sportiva del CONI; 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, cons. Dante D’Alessio.

 

Ritenuto in fatto

1. Il Giudice Sportivo della Lega Serie B, pronunciandosi dufficio sulla gara della prima giornata di campionato Cosenza - Hellas Verona del 1 settembre 2018, non disputata a causa della constatata impraticabilità del terreno di giuoco (rilevata dall’arbitro prima dell’inizio dell’incontro), acquisiti agli atti, il referto arbitrale unitamente alla riserva scritta di reclamo effettuata dalla Hellas Verona, nonché il successivo supplemento di rapporto, con decisione pubblicata sul C.U. n. 25 del 14 settembre 2018, ha inflitto alla Società ospitante, ritenuta responsabile diretta, ai sensi dell'art. 17 del CGS della FIGC, la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di euro 3.000,00, con diffida.

2. Avverso tale decisione la società Cosenza Calcio ha proposto reclamo dinanzi alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale, con ricorso in data 27 settembre 2018.

La Corte Sportiva d'Appello, con decisione a Sezioni Unite del 6 novembre 2018, di cui al Comunicato Ufficiale n. 47/CSA, ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la decisione del Giudice Sportivo.

3. La società Cosenza Calcio ha impugnato tale decisione davanti al Collegio di Garanzia dello Sport chiedendone la riforma, perché erronea sotto diversi profili.

3.1.    Al ricorso si oppongono la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la società Hellas 

Verona F.C. S.p.A. che ne hanno chiesto il rigetto, perché inammissibile e comunque infondato. 

 

Considerato in diritto

 4. La gara della prima giornata del campionato di calcio di Serie B (stagione sportiva 2018/2019), Cosenza - Hellas Verona del 1 settembre 2018, non si è disputata a causa della constatata impraticabilità del terreno di gioco, rilevata dall’arbitro prima dell’inizio dellincontro.

Il Giudice Sportivo, con decisione in data 14 settembre 2018, integralmente confermata dalla Corte Sportiva d'Appello, con decisione a Sezioni Unite in data 6 novembre 2018, ha ritenuto la società ospitante responsabile diretta, ai sensi dell'art. 17 del CGS della FIGC, del mancato svolgimento della gara ed ha, quindi, comminato nei confronti della stessa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di euro 3.000,00 con diffida.

5. Dopo aver svolto unampia ricostruzione della vicenda, la società Cosenza Calcio, di seguito anche solo Cosenza, neopromossa in Serie B, ha impugnato, con il primo motivo del suo ricorso, la citata decisione, perché adottata in violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, delle NOIF e per l’omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

5.1.   La  ricorrente  ha,  in  particolare,  sostenuto  che  la  Corte  Sportiva  d'Appello  Nazionale, esaminando i profili di merito, ha inopinatamente assunto” che il Cosenza Calcio, nel dispiegare le proprie argomentazioni difensive, abbia impropriamente richiamato la Regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio, "in quanto essenzialmente riferita alle dotazioni tecniche del campo (segnatura del terreno, porte, bandierine, ecc.)", dovendosi invece privilegiare, quale disposizione normativo-regolamentare domestica regolatrice della fattispecie, l'art. 60 NOIF, il quale disciplina espressamente la "Impraticabilità del terreno di gioco", ovvero i profili sottesi al giudizio e all'accertamento della eventuale impraticabilità del terreno di gioco da parte del Direttore di gara.

Detta ricostruzione sistematica, aggiunge la ricorrente, dimostra chiaramente una inadeguata valutazione delle circostanze di fatto che hanno contraddistinto la vicenda, la quale, per ciò stesso, ha indotto l’organo giustiziale sportivo a ritenere applicabile erroneamente l'art. 60 NOIF senzconsiderare le disposizioni dettate sulla "impraticabilità del terreno di gioco” dalla c.d. "Guida pratica A.I.A.", paragrafo n. 4, posta a corredo della Regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio (il terreno di gioco), che indica puntualmente quali sono le cause che determinano l'impraticabilità del campo.

5.2.  La ricorrente ha poi aggiunto che il Direttore di gara, nel suo supplemento di rapporto, non si è affatto espresso in termini di impraticabilità del terreno di gioco, ma ha sostenuto che la gara non era stata disputata "in quanto non sussistevano le condizioni per garantire lincolumità fisica dei partecipanti allincontro a causa delle condizioni del terreno di gioco in alcune zone dello stesso, facendo applicazione dellart. 64 delle NOIF.

Secondo la ricorrente, pertanto, il provvedimento impugnato si rivela un evidente e clamoroso fuor d'opera”, e le formalità di accertamento della asserita irregolarità del terreno di gioco sul quale avrebbe dovuto disputarsi la gara Cosenza-Verona sono risultate palesemente inficiate dall’inottemperanza a disposizioni regolamentari non eludibili da parte del Direttore di gara, in grave pregiudizio del Cosenza Calcio.

5.3.  Aggiunge ancora la ricorrente che, come risulta per tabulas, la socieHellas Verona, alle ore 17.00, dopo una prima ricognizione effettuata dal Direttore di gara e i suoi collaboratori sul terreno di gioco dello stadio San Vito - Gigi Marulla di Cosenza alle ore 15.45, aveva presentato riserva scritta in relazione ad un'asserita irregolarità dello stesso e che alle ore 17.05, ovvero subito dopo, veniva effettuato un nuovo sopralluogo da parte del Direttore di gara insieme ai capitani delle due squadre.

Tale circostanza, invero, assume, secondo la ricorrente, rilievo dirimente, posto che, una volta presentata la riserva scritta, lo stesso Direttore di gara, prima di prendere una decisione definitiva in ordine alla opportunità o meno di dare inizio alla gara, avrebbe dovuto espletare tutte le formalità di accertamento e di verifica delle irregolarità riscontrate, così come puntualmente disciplinato dalle richiamate c.d. "Decisioni Ufficiali”, paragrafo 1, punto n. 4, nonché dalla richiamata Guida Pratica A.I.A.", paragrafo 2, che di certo non contemplano il sopralluogo con i capitani delle due squadre.

5.4.  Il Direttore di gara, una volta formalizzata la riserva scritta da parte della Hellas Verona, avrebbe dovuto, invece, provvedere alle verifiche utilizzando gli strumenti di misura che la Società ospitante è tenuta a mettere a disposizione e riguardanti esclusivamente le dotazioni tecniche del campo (segnatura del terreno, porte, bandierine, etc.) e avrebbe dovuto attivarsi per allertare la Società sportiva ospitante allo scopo di porre rimedio alle criticità rinvenute, con particolare riferimento alle indicate limitatissime porzioni del terreno di gioco.

Detta operazione, peraltro, avrebbe potuto essere agevolmente condotta, essendo presenti, nelle adiacenze del terreno di  gioco, circa dieci persone, tra giardinieri e manutentori, aventi a disposizione attrezzature e macchinari idonei a migliorare o a tentare di migliorare il deficit di compattezza e consistenza del terreno riscontrati.

6. La censura, nei suoi diversi profili, è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Al riguardo, si deve preliminarmente ricordare che il Collegio di Garanzia dello Sport,  per giurisprudenza pacifica, non può procedere ad una diversa valutazione delle risultanze fattuali che sono state accertate dai giudici di merito.

Risulta, quindi, inammissibile ogni censura volta ad ottenere dal Collegio di Garanzia una nuova valutazione sui fatti oggetto della decisione dei giudici federali.

6.1.  Chiaramente infondata è poi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui nella fattispecie vi sarebbe stata una erronea applicazione dellart. 60 delle NOIF, non potendo essere irrogata la sanzione per la impraticabilità del campo di gioco, non vertendosi in uno dei casi indicati nella Guida pratica A.I.A.", paragrafo n. 4, posta a corredo della Regola n. 1 del Regolamento del Giuoco del Calcio (il terreno di gioco), che indica puntualmente quali sono le cause che determinano l'impraticabilità del campo.

Risulta, invece, assolutamente pertinente il riferimento fatto dai giudici federali all’art. 60 delle NOIF che assegna all’esclusiva competenza dell’arbitro il giudizio sulla impraticabilità del terreno di giuoco, per intemperie o per ogni altra causa”. Disposizione che deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui l’arbitro designato a dirigere la gara abbia rilevato l’impraticabilità (per qualsiasi causa) del terreno di gioco, nella fattispecie per fatto (il tardivo e quindi incompleto rifacimento del terreno di gioco) imputabile alla società ospitante Cosenza Calcio.

Vista l’estensione della indicata disposizione non ha, quindi, alcun rilievo la circostanza che fra i casi indicati nella Guida pratica A.I.A." non è menzionata anche l’impraticabilità del campo determinata dal mancato (o tardivo) completamento dei lavori di sistemazione del prato o, come nella fattispecie, la circostanza che, pur essendo stati portati sostanzialmente a termine i lavori nelle ore immediatamente precedenti il programmato inizio della partita, il prato risultava comunque impraticabile, perché non aveva avuto il tempo di compattarsi in diverse zone, con il conseguente grave rischio per l’incolumità dei calciatori e dello stesso arbitro.

Per le ragioni indicate l’arbitro ha ritenuto di non poter far svolgere la partita, senza utilizzare gli strumenti di misurazione ai quali ha fatto cenno la ricorrente, che evidentemente si riferiscono ad altre possibili irregolarità riguardanti il terreno di giuoco.

Peraltro, l’arbitro ha anche ritenuto, con una valutazione che non può essere censurata in questa sede, che l’accertata impraticabilità del campo non fosse in alcun modo nell’immediato rimediabile.

7. Con il secondo motivo la società ricorrente ha impugnato la decisione della Corte Federale per l’omessa e/o l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, sotto un diverso profilo e la violazione dell'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, in ordine alla riconosciuta responsabilità del Cosenza nella causazione del mancato svolgimento della partita, a fronte delle condizioni metereologiche del tutto imprevedibili ed eccezionali che avevano interessato il territorio cosentino nei giorni antecedenti il 1 settembre 2018, data di svolgimento della partita Cosenza - Verona.

8. Ma anche tale censura deve ritenersi inammissibile e comunque infondata.

I giudici di merito hanno, infatti, con ampia motivazione, esposto le ragioni per le quali hanno ritenuto il Cosenza comunque responsabile del mancato svolgimento della partita e, come si è prima ricordato, non è consentito al Collegio di Garanzia esaminare nuovamente nel merito la questione.

Infatti, la Corte Sportiva d'Appello, con la decisione impugnata, ha respinto le censure del Cosenza sostenendo che la mancata disputa della gara è addebitabile al ritardo con il quale sono stati eseguiti i lavori, ritardo che non ha consentito al manto erboso (la cui distesa, si ripete, è stata completata poco prima dellorario di inizio della gara) di attecchire in modo adeguato alle esigenze di calpestio imposte da una partita di calcio” ed ha aggiunto che Di tale ritardo non può che essere ritenuta responsabile, sul piano sportivo, la società Cosenza Calcio, indipendentemente da altrui responsabilità (ditta appaltatrice, Comune di Cosenza) che, ovviamente in questa sede non rilevano, essendo onere della società stessa (e solo di essa) dotarsi di un campo di giuoco adeguato alle specifiche  tecniche di settore e comunque adeguato  alle esigenze di gioco. Responsabilità tanto più evidente laddove, come si e vista, le conseguenze di tale ritardo erano ampiamente prevedibili (e difatti previste) già da diversi giorni prima, il che rende veramente incomprensibile la decisione della società di non richiedere la disputa della gara su altro campo, nonostante la acquisita disponibilità della società Benevento Calcio e della LNPB".

9. Sostiene la ricorrente che la Corte Sportiva d’Appello non ha considerato l’imprevedibilità ed eccezionalità dei fenomeni atmosferici che hanno investito la zona, evincibili dai dati pluviometrici ufficiali dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, riportati nella relazione dell'lng. Angelo Martini, versata in atti, dai quali emerge che le precipitazioni nella provincia  di  Cosenza  si  sono  caratterizzate  per  una  particolare  ed  eccezionale  intensità, addirittura superiori di 8 volte allo standard (17,0 rispetto a 2,3) del mese di agosto della media degli ultimi cinque anni”.

Ma la Corte Sportiva dAppello ha ritenuto di non dover entrare nel merito di unoziosa discussione circa lentità e leffettiva ricorrenza di tali fenomeni atmosferici”, rilevando la palese irrilevanza” della questione per le ragioni che si sono ampiamente esposte.

9.1.   Risulta comunque, dagli atti versati dalla controinteressata Hellas Verona, che dalla mattina di lunedì 27 agosto e fino a sabato 1 settembre, giorno in cui avrebbe dovuto svolgersi la gara, non si era verificata alcuna precipitazione. Inoltre la ricorrente, come ha chiaramente affermato la Corte Sportiva dAppello, doveva avere la chiara percezione del ritardo nell’esecuzione dei lavori di risistemazione del prato ed avrebbe avuto tutto il tempo per organizzare lo svolgimento della gara in altro campo di gioco.

Dalla documentazione in atti si evince, infatti, chiaramente che la stessa ricorrente era consapevole che i lavori avrebbero potuto non essere completati tempestivamente e che sarebbe stato necessario attendere alcune settimane dal completamento del rifacimento del terreno di gioco per averne la piena funzionalità.

Tutto ciò giustifica la sanzione irrogata per responsabilità diretta (e non oggettiva) della società Cosenza Calcio per il mancato svolgimento della partita.

10. Per le esposte ragioni l’impugnata decisione della Corte dAppello Federale deve essere integralmente confermata.

10.1.  Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Respinge il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 gennaio 2019.

 

Il Presidente                                                         Il Relatore

F.to Franco Frattini                                              F.to Dante DAlessio 

 

Depositato in Roma, in data 31 gennaio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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