CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 09/2019 del 1 febbraio 2019 – A.C. Chievo Verona S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 9
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino - Relatore
Dante D’Alessio
Gabriella Palmieri Sandulli
Massimo Zaccheo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2018, presentato, in data 29 novembre 2018, dalla società A.C. Chievo Verona S.r.l., in persona del legale rappresentante, dott. Michele Sebastiani, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Deluca;
avverso
la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello, Sez. Unite, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, con cui la stessa Corte ha rigettato l'eccezione preliminare, sollevata dalla difesa della società ricorrente, di nullità della decisione del Tribunale Federale per vizio dell'atto di deferimento, ha respinto il ricorso proposto dall'appellante Chievo Verona S.r.l., ritenendo raggiunta la prova dell'avvenuta violazione, da parte del Presidente e degli Amministratori della società, del disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 2, CGS, ha riaffermato il proscioglimento del Chievo, quanto al disposto di cui all'art. 8, comma 4, CGS, e ha confermato, infine, a carico della medesima società, a titolo di responsabilità oggettiva per l'operato dei propri dirigenti, la sanzione disposta dal giudice di prime cure in data 13 settembre u.s., consistente nell’ammenda pari ad € 200.000,00 e nella penalizzazione di tre punti in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso.
Visto l’atto di ricorso, le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 18 gennaio 2019, il difensore della parte ricorrente - A.C. Chievo Verona S.r.l. - avv. Marco Deluca; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Generale dello Sport, dott. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Mario Sanino.
Ritenuto in fatto
Con ricorso in data 29 novembre 2018, la società A.C. Chievo Verona S.r.l. ha impugnato la decisione assunta dalla Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018.
Con detta decisione la Corte Federale aveva rigettato l’eccezione di nullità della decisione del Tribunale Federale per vizio dell’atto di deferimento e aveva respinto il ricorso proposto dall’appellante Chievo Verona S.r.l., ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuta violazione, da parte del Presidente e degli Amministratori della Società, del disposto di cui all’art. 8, commi 1 e 2, CGS.
Nell’atto introduttivo la ricorrente, pertanto, contestava l’assunto della Corte Federale di Appello, che aveva riconosciuto la responsabilità del Chievo Verona e aveva irrogato la sanzione, già disposta dal Tribunale Federale, di € 200.000,00 (Euro duecentomila/00) di ammenda e punti 3 di penalizzazione in classifica, da scontare nella stagione sportiva in corso.
Il giudizio era stato originato dal deferimento del Procuratore Federale e del Procuratore Federale Aggiunto nei confronti della società ricorrente A.C. Chievo Verona S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le condotte ascritte al suo Presidente e ai suoi Amministratori.
Ad essi veniva imputata la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, di cui agli articoli 1 bis, comma 1, 8, commi 1 e 2, e 4 del CGS, anche in relazione all'art. 19 dello Statuto Federale, per aver sottoscritto le variazioni di tesseramento di una serie di calciatori, indicando in tutte un corrispettivo superiore al reale, nonché per aver contabilizzato, nei bilanci del 2014, 2015, 2016 e 2017 della società Chievo Verona S.r.l., plusvalenze fittizie.
Il Tribunale Federale Nazionale, con il Comunicato Ufficiale n. 10/TFN (all. 3), in accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dalla ricorrente circa l'inammissibilità/improcedibilità del deferimento nei confronti degli amministratori, per aver la Procura Federale disatteso la richiesta di audizione del Presidente Campedelli, dichiarava improcedibile il deferimento e restituiva gli atti alla Procura Federale.
La Procura Federale emetteva, in data 3 agosto 2018, nuovo atto di deferimento, sottoscritto, questa volta, dal Procuratore Federale Aggiunto, dott. Chinè, e dal Procuratore Federale Aggiunto f.f., dott. Tornatore, atto che aveva ad oggetto sostanzialmente le medesime contestazioni del precedente deferimento.
All'esito del procedimento instauratosi in conseguenza di tale ultimo deferimento, il Tribunale Federale, con il C.U. n. 16/18, ritenuta la responsabilità disciplinare degli incolpati, comminava alla società A.C. Chievo Verona S.r.l. la sanzione di € 200.000,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione sportiva in corso, per gli illeciti ascritti ai propri dirigenti, di cui all'art. 1 bis, 8, comma 1 (con riferimento alla mancata correzione dei dati societari) e comma 2 (con riferimento alla violazione della Raccomandazione contabile n. 1 della F.I.G.C.) CGS, prosciogliendo invece la società A.C. Chievo Verona S.r.l. dall'addebito di cui all'art. 8, comma 4, CGS.
Avverso la decisione di prime cure, la società Chievo Verona S.r.l. adiva la Corte Federale d'Appello con motivi di reclamo del 3 ottobre 2018.
La Corte Federale di Appello, con il provvedimento in questa sede impugnato, pur affermando la responsabilità dei rappresentanti della società per la violazione del disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del CGS, escludeva la sussistenza della violazione di cui all'art. 8, comma 4, contestata, invece, dalla Procura Federale nel deferimento e ribadita nel suo atto di reclamo, con cui chiedeva, altresì, un aggravio di pena.
La Corte precisava che la fattispecie di cui all'art. 8, comma 4, non era configurabile nel caso di specie, in quanto non si poteva addivenire ad un esatto computo delle plusvalenze conseguenti alla contestata, imprudente e scorretta gestione delle transazioni e, pertanto, non era possibile giungere ad un'esatta valutazione dei valori di bilancio conseguenti ad una diversa determinazione del prezzo di cessione dei diritti e del relativo valore iscritto a bilancio.
In particolare, poi, la Corte rilevava come la Società deferita avesse correttamente iscritto nei propri bilanci i corrispettivi dichiarati nei contratti, transazioni soggette alla libera scelta delle parti, non essendo prevista “nel vigente ordinamento sportivo italiano una disposizione che fissi in maniera chiara i parametri da adottare per la valutazione della congruità del valore dei diritti degli atleti”.
Nonostante ciò, come detto, il Giudice di appello, respingendo il ricorso presentato nell'interesse della Società e dei suoi rappresentanti, riteneva comunque raggiunta la prova dell'avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del CGS in ragione della asserita, manifesta e reiterata violazione ed elusione delle norme di prudenza e correttezza contabile, come, a suo parere, indicate non solo dalla tecnica contabile, ma anche dai principi di cui alla Raccomandazione contabile n. 1.
Considerato in diritto
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sosteneva che l'atto di deferimento sottoscritto soltanto dal Procuratore Aggiunto sarebbe inefficace e/o nullo.
La tesi non è condivisibile.
L'art. 32 CGS stabilisce che “l'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di uno o più Procuratori Aggiunti, ... nonché di Sostituti Procuratori” (co. 2), e che “i Procuratori Aggiunti
... sostituiscono ... il Procuratore Federale ... in caso d'impedimento” (co. 4).
Nel caso di specie, il Procuratore Federale - “considerata la personale assenza ... prevista ... sino al 26 agosto” e “vista la necessità di assicurare all'Ufficio le sue specifiche funzionalità”, ha delegato, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla norma sopracitata, “quali facenti funzioni, i seguenti Procuratori federali Aggiunti: 1. Dal 1.08.2018 al 10.08.2018 il Dr. Gioacchino Tornatore; 2. Dal 11.08.2018 al 19.08.2018 l'Avv. Giammaria Camici; 3. Dal 20.08.2018 al 26.08.2018 l'Avv. Antonella Arpini”.
Nessun dubbio può sorgere, dunque, sulla legittimità del deferimento del 3 agosto 2018, sottoscritto (oltreché dal Procuratore Aggiunto Giuseppe Chinè) dal Procuratore Aggiunto f.f., dott. Gioacchino Tornatore, all'uopo espressamente designato dal titolare dell'Ufficio.
La CFA ha correttamente affermato, in proposito, che “l'Ufficio di Procura ... ben può essere rappresentato, in virtù di delega da parte del delegante impedito, senza che possano essere vagliate le ragioni sottese al conferimento di detta delega altrimenti impingendosi il terzo estraneo all'Ufficio stesso nelle valutazioni squisitamente di merito che hanno determinato appunto il conferimento della delega prevedendo ... la normativa la possibilità di delega, possibilità che nella fenomenologia dei suoi presupposti può attagliarsi alle più variegate e disparate ipotesi insindacabili … nel merito”.
Si lamenta, poi, una “omessa e/o insufficiente motivazione sul punto essenziale della controversia riguardante l'asserita gestione non prudente né corretta dei bilanci del Chievo Verona s.r.l.”, sostenendo la società ricorrente di essere esente da ogni responsabilità, in quanto - in assenza di restrizioni alla libertà delle parti di fissare il prezzo delle transazioni - i corrispettivi indicati sui contratti sarebbero stati correttamente iscritti a bilancio. Né si comprenderebbe perché la società avrebbe dovuto procedere alla svalutazione del valore dei calciatori oggetto delle compravendite incrociate con il Cesena.
Ritiene il Collegio di Garanzia che il Chievo tenti di sollecitare una rivisitazione del materiale istruttorio, assumendo che le plusvalenze (in caso di cessione) e le immobilizzazioni (in caso di acquisto) dei giocatori interessati, appostate a bilancio, non presenterebbero alcuna irregolarità. La questione, per come prospettata, non attiene a pretesi vizi della decisione, ma presuppone una rinnovata indagine ed una rivalutazione dei fatti già accertati dai giudici di merito ed insuscettibili di essere messi nuovamente in discussione dinanzi al Collegio di Garanzia.
La CFA, in definitiva, ha esaminato puntualmente la vicenda, con motivazione ampia e convincente - prendendo le mosse proprio da incontestati presupposti di fatto – e ha evidenziato che:
"nelle stagioni sportive 2014/15, 2015/16, 2016/17 e 2017/18, tra alcune società (ivi compresa l'appellante Chievo) vi sono stati numerosi trasferimenti dei diritti di atleti, ceduti ed acquistati per somme considerevoli”.
La decisione, poi, si fa carico di indicare alcune operazioni che risultano quanto meno assai singolari e che evidenziano anche alcune anomalie. Di qui la declaratoria della insussistenza nella decisione gravata di contraddizioni o irregolarità.
Né appare convincente l’assunto secondo il quale la sanzione non sarebbe contemplata nelle norme delle quali si denuncia la violazione.
Trattasi, tra l’altro, di denunzie inammissibili, atteso che sono state articolate soltanto in appello e comunque infondate.
Ed invero, le condotte accertate dai Giudici di merito in parte concretano una grave violazione dei principi sanciti dall’art. 1 bis CGS e in parte dall’art. 8 CGS.
Non è contestabile, infine, che condotte omissive o commissive, poste in essere con negligenza, imprudenza e/o imperizia, producano una lesione dei valori fondamentali dell’ordinamento sportivo o dei principi sulla corretta tenuta delle scritture contabili.
In conclusione, il Collegio di Garanzia ritiene che non sia meritevole di accoglimento il ricorso proposto dalla società A.C. Chievo Verona s.r.l..
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Riunito il ricorso di cui in epigrafe, iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2018, con quello iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2018 (Crotone/FIGC), per connessione oggettiva.
Dichiara i ricorsi in parte inammissibili e in parte infondati. Spese compensate.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 gennaio 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Mario Sanino
Depositato in Roma, in data 1 febbraio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face