CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 17/2019 del 4 marzo 2018 – U.S. Città di Palermo/Frosinone Calcio S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 17
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Gabriella Palmieri - Relatrice
Dante D’Alessio
Mario Sanino
Massimo Zaccheo - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 109/2018, presentato, in data 12 dicembre 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Pantaleone, Francesca Trinchera e Gaetano Terracchio,
contro
la società Frosinone Calcio S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Grassani,
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
nonché nei confronti
della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB)
e della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA)
per la riforma e/o l'annullamento
della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 050/CSA del 9 novembre 2018 (dispositivo) e n. 055/CSA, pubblicato il successivo 16 novembre (motivazioni), con cui, in sede di rinvio, in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia nel giudizio per i fatti inerenti alla partita Frosinone-Palermo del 16 giugno u.s., gara di ritorno dei play off di Serie B, s.s. 2017/2018, la medesima Corte ha rigettato l'istanza dell'U.S. Città di Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC ed ha inflitto alla società Frosinone Calcio l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 25.000,00.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 18 gennaio 2019, il difensore della parte ricorrente - U.S. Città di Palermo S.p.A. - avv. Gaetano Terracchio; gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC; l’avv. Luigi Carlutti, giusta delega all’uopo ricevuta in forma verbale dall’avv. Mattia Grassani, per la resistente Frosinone Calcio S.r.l., nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udita, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, la Relatrice, avv. Gabriella Palmieri.
Ritenuto in fatto
Al fine di meglio inquadrare la vicenda portata alla cognizione del Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, oggi, in sede di impugnazione avverso la decisione del giudice del rinvio che ha chiuso la fase rescissoria, occorre premettere quanto segue.
La vicenda trae origine dalla gara di ritorno della finale dei play-off valevoli per la promozione in Serie A per la stagione sportiva 2018/2019, disputata il 16 giugno 2018 tra Frosinone e Palermo. Il risultato finale vedeva sconfitto il Palermo per 2 a 0, che, in virtù del risultato di 1 a 1 dell’andata, non conseguiva il titolo sportivo per la promozione in Serie A.
È bene premettere che il procedimento giustiziale sportivo, a causa degli eventi occorsi durante lo svolgimento della menzionata gara, già ampiamente analizzati dai giudici di merito, si è snodato come segue.
Il Palermo, partendo dall’assunto che i comportamenti tenuti dai tesserati e dai tifosi del Frosinone durante il secondo tempo della menzionata gara dei play-off fossero connotati da slealtà ed antisportività e che, come tali, avessero inciso sul regolare svolgimento della gara, proponeva reclamo avverso la omologazione del risultato.
Il Giudice Sportivo della Lega di Serie B, con Comunicato Ufficiale n. 200/2018 del 19 giugno 2018: i) rigettava il reclamo ritenendo che i fatti accaduti nel corso della gara non configurassero violazioni tali da determinare la perdita della gara per 0-3, la non omologazione e/o l’annullamento del risultato e/o la ripetizione della gara; ii) deliberava di sanzionare il Frosinone con l’ammenda di € 25.000,00 e con l’obbligo di disputare due gare con lo stadio “Benito Stirpe” privo di spettatori;
iii) deliberava di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Decidendo sul gravame interposto dal Palermo - avverso il dispositivo quivi supra sub i) -, la Corte Sportiva di Appello della FIGC a Sezioni Unite, con C.U. n. 172/CSA del 27 giugno 2018, lo respingeva.
Tale decisione, veniva portata alla cognizione della Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport per mezzo del ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018.
Avverso la pronuncia del Giudice Sportivo (C.U. n. 200/2018 del 19 giugno 2018) - impugnando il dispositivo quivi supra sub ii) - insorgeva altresì il Frosinone.
Da tale gravame scaturiva la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, di cui ai CC.UU. 001 e 002/CSA del 6 luglio 2018, la quale si determinava, anch’essa, per il rigetto del ricorso. Tale decisione veniva parimenti impugnata dinnanzi alla Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport con i ricorsi di cui agli R.G. ricorsi n. 62/2018 (ricorrente Frosinone) e n. 64/2018 (ricorrente Palermo).
Il Collegio di Garanzia, con la successiva decisione n. 56/2018, previa riunione dei ricorsi, e dichiarata l’inammissibilità del ricorso n. 64/2018, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, annullava con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.
In data 28 settembre 2018, si apriva, conseguentemente, la fase rescissoria del procedimento de quo, conclusa con la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC - Sez. I, con C.U. n. 050/CSA del 9 novembre e C.U. n. 055/CSA del 16 novembre 2018.
Il giudice del rinvio si determinava, dunque, rigettando l’istanza del Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC, rigettando l’istanza della società Frosinone Calcio S.r.l. di sospensione del procedimento in attesa della sentenza del Giudice Amministrativo ed, infine, comminando alla società Frosinone Calcio l’ulteriore sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 oltre alla sanzione già precedentemente irrogata.
Con ricorso del 13 dicembre 2018, l’U.S. Città di Palermo S.p.A. adiva nuovamente questo Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite affinché provvedesse alla riforma e/o all’annullamento della menzionata decisione della CSA.
In particolare, la società ricorrente deduceva:
- Violazione e/o errata applicazione della norma di cui all’art. 17 C.G.S. della FIGC - violazione del principio enunciato dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 56/2018;
2. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 2 del CGS del CONI - violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 60/2018 - applicazione della sanzione nella stagione 2017/2018;
3. Violazione e/o errata applicazione della norma di cui all’art. 35 C.G.S. della FIGC - violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia del CONI con la decisione n. 56/2018;
4. Violazione e/o errata applicazione della norma di cui all’art. 59, comma 2, lett. a), del CGS CONI inammissibilità della costituzione in giudizio della FICG innanzi alla Corte Sportiva di Appello. Concludeva, dunque, il Palermo, chiedendo a questo Collegio: “a) di ritenere e dichiarare l'ammissibilità del presente ricorso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis, commi 2 e 3, dello Statuto del CONI; b) di ritenere, ai sensi dell'art. 60, comma 5, CGS CONI, per le motivazioni esposte in narrativa, la sussistenza dei motivi di urgenza e, per l'effetto, di disporre l'abbreviazione dei termini di rito; c) di accogliere il presente ricorso, decidendo la controversia senza rinvio, ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS CONI, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto; d) di revocare e/o annullare la decisione emessa dalla CSA FIGC, di cui ai CC.UU. n. 050/CSA del 9 novembre u.s. e n. 055/CSA del 16 novembre u.s., per tutti i motivi esplicitati nel ricorso e, per l'effetto: e) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione della norma di cui all'art. 17, comma 1, CGS FIGC e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia dello Sport con il provvedimento n. 56/2018 per i motivi di cui al punto 1) del ricorso e, per l'effetto, di sanzionare il Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno u.s. con il punteggio di 0-3 in favore dell’U.S. Palermo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3; f) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 2 CGS CONI e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia con provvedimento n. 60/2018 per i motivi di cui al punto 2) del ricorso e, per l'effetto, di applicare la sanzione al Frosinone con effetto nella s.s. 2017/2018; g) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 35 CGS FIGC e per violazione del principio di diritto enunciato dal Collegio con provvedimento n. 56/2018 per i motivi di cui al punto 3) del ricorso e, per l'effetto, di annullarla nella parte relativa, confermando il principio di diritto espresso con detta decisione n. 56/2018; h) di ritenere e dichiarare la decisione impugnata viziata per violazione dell'art. 59, comma 2, lett. a), CGS CONI per i motivi di cui al punto 4) del ricorso e, per l'effetto, di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione della FIGC, in quanto tale, a stare in giudizio innanzi agli organi gli Giustizia Sportiva Federali; i) di sanzionare, comunque, il Frosinone con la perdita della gara disputata il 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore dell’U.S. Palermo, ai sensi dell'art. 17 CGS, ovvero con la comminazione di punti di penalizzazione in misura pari o superiore a 3; h) di non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno u.s.”
Si costituivano in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio e la Società Frosinone Calcio s.r.l. concludendo per l’inammissibilità e, comunque, per il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, nei termini di seguito esposti, merita accoglimento.
Giova premettere che, ai sensi dell’art. 62 CGS CONI, in ogni caso di rinvio, il Collegio di Garanzia dello Sport, con la decisione di accoglimento, enuncia specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
Il principio di diritto enunciato dal Collegio di Garanzia - così come quello enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 384 c.p.c. - costituisce, in concreto, la regola iuris per la decisione della fattispecie specificamente dedotta in giudizio, cui il giudice di rinvio deve attenersi; quest’ultimo, infatti, potrà decidere la causa secondo il suo convincimento in relazione ai fatti, i quali, però, andranno necessariamente valutati alla luce della regola stabilita dal Collegio di Garanzia.
Nei procedimenti giustiziali sportivi, come del resto nei processi devoluti alla giurisdizione del giudice statale, nei casi in cui il Collegio di Garanzia annulli la decisione con rinvio, al pari dell’operato della Corte di Cassazione, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l’annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti ormai acquisiti al processo; nel caso, invece, di annullamento per vizio di motivazione - come nella specie - la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, non limita il potere del giudice, il quale conserva la libertà di decisione mediante autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al capo della sentenza sul quale si è pronunciata la Cassazione annullando con rinvio.
Osserva, tuttavia, questo Collegio, in coerenza con l’insegnamento dalla Suprema Corte di Cassazione, che “in quest’ultima ipotesi (…) il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 4 ottobre 2018, n. 24200; in tal senso anche Cass. Civ., Sez. III, 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. Civ., Sez. Lavoro, 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. Civ., Sez. I, 26 agosto 2004, n. 17004; Cass. Civ., Sez. III, 16 maggio 2003, n.
7635).
Orbene, nel caso de quo, le pronunce della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, sono state annullate dalla Prima Sezione di questo Collegio poiché viziate da contraddittorietà e rinviate ad altra Sezione della CSA FIGC, affinché quest’ultima irrogasse “la sanzione corretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo e in linea con le condotte evidenziate”.
Ritiene questo Collegio che la decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC di cui al C.U. n. 055/CSA del 16 novembre 2018, quivi impugnata, abbia deciso in violazione del principio di vincolatività del principio di diritto, nella declinazione illustrata supra, come espresso dalla Prima Sezione, non avendo il giudice di rinvio giustificato il proprio convincimento secondo lo schema enunciato nella sentenza di annullamento.
La predetta decisione è, dunque, carente nella motivazione nella parte in cui ha ritenuto che “sulla base del principio espresso dal Collegio di Garanzia, considerato che già questa Corte aveva aumentato la sanzione inflitta al Frosinone Calcio S.r.l. nel primo grado di giudizio (determinando così che le due gare a porte chiuse si svolgessero in campo neutro), non può che inasprirsi sotto il profilo economico la sanzione già precedentemente inflitta, raddoppiandone l’entità. Infatti, come già più volte evidenziato, la società Frosinone Calcio S.r.l. doveva, a mezzo della propria organizzazione, porre in essere misure in concreto atte ad evitare le intemperanze della tifoseria e di coloro i quali si trovavano nel recinto di gioco. Conseguenzialmente il Frosinone deve essere ritenuto responsabile delle dette inadempienze che, secondo un equo apprezzamento discrezionale di questa Corte, comportano, appunto, oltre alla sanzione già irrogata, l’ulteriore sanzione economica di € 25.000,00”.
In altri termini, la CSA, vincolata al principio di diritto enunciato dal Collegio, avrebbe dovuto illustrare motivando l’applicazione del suddetto principio alla fattispecie concreta, esplicitando l’iter logico argomentativo seguito per giungere alla comminazione della sanzione applicata; nella decisione gravata, invece, si rinviene solo un riferimento di mero stile al principio di diritto al quale doveva attenersi, mancando qualsivoglia motivazione a supporto della sua applicazione al caso di specie.
Le Sezioni Unite di questo Collegio di Garanzia non possono, pertanto, che ritenere non corretto l’operato della Corte di merito e, al contempo, riaffermare espressamente, da un lato, l’obbligo per il Giudice del rinvio di attenersi al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia; dall’altro, l’importanza dell’obbligo di motivazione, che non solo è sancito dalla Costituzione all’art. 111, ma trova, altresì, riconoscimento a livello sovranazionale, dovendosi ritenere ricompreso nei principi enunciati dall’art. 6 CEDU.
La necessità della motivazione deriva, anzitutto, dalla funzione che essa tipicamente svolge nel processo, quale strumento di controllo della decisione nelle fasi di impugnazione a garanzia del diritto di difesa delle parti - le quali mediante la motivazione sono in grado di verificare il fondamento giuridico e fattuale della decisione e, quindi, di individuare eventuali vizi che possono costituire altrettanti motivi di impugnazione - nonché quale strumento che consente al giudice dell’impugnazione di sindacare compiutamente il provvedimento giurisdizionale oggetto di gravame.
L’obbligo di motivazione ha funzione di garanzia e di trasparenza della giustizia sportiva dinanzi ai cittadini, siano essi tesserati, affiliati ovvero istituzioni; in tal senso, la motivazione dei provvedimenti giurisdizionali è espressione della coerenza dell’ordinamento della giustizia sportiva con i principi generali dello Stato di diritto.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
ritenendo sussistente il vizio di carente motivazione, accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata, di cui al C.U. n. 055/CSA del 16 novembre 2018, e rinvia alla Corte Sportiva d’Appello FIGC per il seguito di competenza.
Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 gennaio 2019.
Il Presidente La Relatrice
F.to Franco Frattini F.to Gabriella Palmieri
Depositato in Roma, in data 4 marzo 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face