CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34/2019 del 9 maggio 2019 – Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti, Lega Italiana Calcio Professionistico, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Arbitri/Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Decisione n. 34

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

 

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Massimo Zaccheo - Relatore

Mario Sanino

Gabriella Palmieri 

Dante DAlessio - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2018, presentato congiuntamente, in data 18 luglio 2018, dai Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), dellAssociazione Italiana Calciatori (AIC) e della Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC), rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Viglione, 

contro 

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti, 

e nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Commissario Straordinario pro tempore, dott. Roberto Fabbricini, e dei Vice - Commissari, prof. avv. Angelo Clarizia e sig. Alessandro Costacurta, 

per l’annullamento, previa sospensiva

 

della delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 10 luglio 2018, avente ad oggetto “proroga nomina Commissario Straordinario e Vice Commissari della FIGC”; della decisione della Giunta Nazionale CONI del 12 giugno 2018, mai pubblicata e della quale si è venuti a conoscenza con la delibera oggi impugnata; del provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario ha ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale elettiva, come richiesto, il 18 maggio 2018, da “un numero di delegati rappresentanti un terzo dei voti assembleari”, nonché per l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea elettiva federale, garantendone la celebrazione entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell'udienza del 7 settembre 2018, l’avv. Giancarlo Viglione, per i ricorrenti - Delegati assembleari effettivi della  Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC)  e della Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC); l’avv. Alberto Angeletti, per il resistente CONI, nonché il Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, e il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Massimo Zaccheo. 

 

Ritenuto in fatto

 

I) Con ricorso, ex art. 54, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, in data 18 luglio 2018, i Delegati assembleari effettivi della Lega Nazionale Dilettanti (LND), della Lega Italiana CalciProfessionistico (Lega Pro), dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) hanno proposto ricorso dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, per ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio Nazionale del CONI adottata il 10 luglio 2018 ed avente ad oggetto la Proroga della nomina del Commissario Straordinario e dei Vice-Commissari della Federazione Italiana Calcio”.

Con il ricorso sono stati impugnati anche la decisione della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018 e il provvedimento, qualora esistente, con il quale il Commissario Straordinario della FIGC avrebbe ritenuto di non convocare l’Assemblea Federale Elettiva. È stato, infine, richiesto l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario della FIGC di provvedere alla convocazione dell’Assemblea Elettiva Federale entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile possibile.

Nell’atto introduttivo del giudizio, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento di proroga ritenendo che quest’ultimo costituisca un vero e proprio nuovo commissariamento” che nulla ha a che vedere con il provvedimento che si intendeva prorogare. Infatti, i ricorrenti, a sostegno della propria tesi, assumono che la delibera n. 52 del 1 febbraio 2018, con cui veniva approvato il commissariamento della FIGC, si basava su due presupposti:

(i) in primo luogo, la mancata elezione, per oltre dieci mesi, da parte della Lega di Serie A, dei rappresentanti nell’ambito del Consiglio Federale della FIGC, con la conseguenza che lo stesso risultasse non regolarmente costituito; (ii) in secondo luogo, la conclamata impossibilità della Federazione di addivenire alla nomina dei propri Organi Direttivi, come emergeva dalle risultanze dell’Assemblea elettiva tenutasi il 29 gennaio 2018.

I ricorrenti a tal riguardo rilevavano che tali presupposti sono stati sostituiti con altri del tutto nuovi e incapaci di sostenere un provvedimento eccezionale quale il commissariamento.

Da tali circostanze di fatto i ricorrenti ne traggono che il CONI, essendo venuti meno i presupposti a fondamento della delibera 52/2018 del 1 febbraio, ha motivato la proroga del commissariamento con limpossibilità di procedere al rinnovo degli Organi Federali, al quale si sarebbe potuto procedere “solo a seguito delladeguamento del proprio Statuto a quanto disposto dalla nuova legge n. 8/2018.

Per i ricorrenti il provvedimento del 10 luglio 2018 è del tutto infondato e contraddittorio. Infatti, la proroga per cui è causa, se, da una parte, avrebbe dovuto consentire la ricostituzione degli organi federali nel minor tempo possibile, dall’altra parte, avrebbe dovuto sortire quale unico effetto quello di impedire la convocazione dell’Assemblea per l’elezione degli Organi Federali stessi.

Nello specifico, in ragione di quanto precede, hanno eccepito: (i) la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 dello Statuto CONI, vista l’estraneità della motivazione posta a fondamento deprovvedimento di proroga rispetto alle ipotesi tassativamente previste dai predetti articoli; nonché la violazione dell’art. 21, comma 2, dello Statuto della FIGC, vista la mancata convocazione dell’Assemblea Elettiva, nonostante la stessa fosse stata richiesta da un numero di Delegati “rappresentanti almeno un terzo dei voti assembleari”; (ii) la violazione degli artt. 2 e 6 della l. 8/2018, atteso che nella norma non si rinviene alcun riferimento alla circostanza secondo cui le Federazioni hanno la facoltà di rinnovare gli organi federali solo “a seguito delladeguamento del proprio statuto alle disposizioni della l. 8/2018”; (iii) la violazione dell’art. 22, comma 6, dello Statuto del CONI, atteso che è stato nominato il Commissario straordinario, pur difettando i presupposti richiesti dalla norma de qua (i.d. la richiesta dell’ente e le ragioni che rendano particolarmente difficile e onerosa la convocazione dell’assemblea). Infine, (iv) la sospensione, in via cautelare, dell’efficacia della delibera per cui è causa, poiché sussistono i requisiti per l’adozione del provvedimento di cui all’art. 33 del Codice della Giustizia Sportiva.

Per le ragioni sopra illustrate, dunque, i ricorrenti hanno chiesto la sospensione, in via cautelare, del provvedimento di proroga impugnato e, in via principale, l’annullamento dello stesso, nonché l’accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario di provvedere all’indizione delle elezioni entro il termine di 20 giorni e, comunque, alla prima data utile possibile. 

II. Con atto del 26 luglio 2018, si è costituito in giudizio il CONI che ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e, previo rigetto dell’istanza cautelare, ha eccepito la inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso.

In primo luogo, il resistente ha rilevato che la domanda di accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario, di provvedere all’indizione delle elezioni entro il termine di 20 giorni, determinerebbe un difetto di giurisdizione del Collegio di Garanzia. Infatti, l’art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva stabilisce che la giurisdizione del Collegio sia esclusivamente di legittimie, anche qualora si ritenesse che questultima si estendesse al merito della controversia, si tratterebbe “di una giurisdizione di  annullamento e non anche di accertamento di presunti obblighi.

In secondo luogo, il CONI osserva come la domanda principale di annullamento proposta da controparte sia in evidente contraddizione con la domanda di accertamento dell’obbligo del Commissario Straordinario di indire le elezioni entro il termine di 20 giorni. Difatti, sembrerebbe che i ricorrenti non abbiano considerato la circostanza per cui il Commissario ha la facoltà di indire le elezioni solo se munito dell’apposito potere, il quale, tuttavia, gli deriva da quello stesso provvedimento di cui si chiede lannullamento.

Con riferimento alla domanda cautelare, il CONI ha eccepito l’inammissibilità, non sussistendo né il fumus boni iuris, né il periculum in mora, vista l’assenza di qualsivoglia pericolo di subire un pregiudizio grave ed irreparabile che prevalga sull’indispensabile, preventivo adeguamento dello Statuto federale ai principi deliberati dal CONI, in conformità della l. 8/2018.

Con riferimento al merito della controversia, invece, il CONI deduce, che con la delibera n. 52 del 1 febbraio 2018, veniva prevista la nomina di un Commissario Straordinario della Federazione Italiana Giuoco Calcio affinché ponesse in essere tutti gli atti necessari per garantire il regolare funzionamento della Federazione, anche in relazione alle funzioni di controllo e vigilanza sulle strutture federali, ivi inclusa leventuale predisposizione di nuove norme statutarie e regolamentari al fine di consentire la ricostituzione degli Organi Federali e la celebrazione dellAssemblea Elettiva”. Il predetto provvedimento, inoltre, stabiliva che il Commissario Straordinario sarebbe stato coadiuvato da due Vice-Commissari e che il mandato commissariale avrebbe avuto una durata di sei mesi dalla data di adozione della delibera stessa.

Il CONI osserva, inoltre, che, con le deliberazioni del 10 luglio 2018, n. 1595 e n. 1597, sono state rispettivamente approvate le modifiche statutarie e il nuovo testo dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali in ossequio a quanto disposto dalla nuova normativa. A seguito degli adempimenti appena descritti, è stata deliberata la proroga del commissariamento della FIGC al fine di consentire l’adeguamento dello Statuto  della Federazione alle nuove disposizioni della l. 8/2018, con l’ulteriore previsione che, una volta intervenuta la definitiva approvazione dellautorità vigilante, si sarebbe provveduto alla ricostituzione degli Organi Federali.

In ragione di ciò il resistente ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità e di infondatezza del ricorso. 

III) Con ordinanza collegiale del 31 luglio 2018, le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport hanno rinviato per la decisione dell’istanza cautelare di sospensione della proroga del commissariamento della FIGC, con abbinamento al merito, all’udienza del 7 settembre 2018;

IV) Con note ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del 27 agosto 2018, parte ricorrente, dopo essersi riportata a quanto dedotto con il ricorso introduttivo, ha rilevato che la tesi difensiva del CONI sembrerebbe smentita non solo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità Vigilante, ma anche dallo stesso CONI. Infatti, questultimo avrebbe consentito sia alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), sia alla Federazione Sport del Ghiaccio (FISG) che nel periodo della entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 8, si svolgessero, rispettivamente in data 22 aprile 2018 e 12 maggio 2018, le relative Assemblee per l’elezione degli Organi Direttivi. 

V) Il CONI, con note ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva del 27 agosto 2018, in aggiunta a quanto ampiamente esposto nella propria comparsa di costituzione, ha formulato alcune brevi considerazioni concernenti liter di approvazione dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate deliberate dal Consiglio Nazionale del CONI. Alla luce delle rilevanti modifiche introdotte dalla l. 8/2018, le eventuali procedure elettorali dovranno svolgersi nel rispetto della predetta normativa e, quindi, previo il necessario adeguamento degli Statuti Federali. Da ciò ne consegue che, dopo l’entrata in vigore della nuova normativa, le procedure elettorali dovranno svolgersi necessariamente in conformità di questultima, poiché altrimenti le relative Assemblee Elettive risulterebbero illegittime e contra legem.

Considerato in diritto

 

Preliminarmente e in via del tutto assorbente, il Collegio dichiara cessata la materia del contendere poiché, alla luce delle deduzioni formulate dal CONI nella propria memoria ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva, si rileva il sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio, a cui consegue il venir meno della ragion dessere della controversia in esame.

Non può, infatti, non considerarsi la rilevante circostanza per cui il Commissario Straordinario della FIGC, dott. Roberto Fabbricini, con nota del 6 agosto 2018, ha comunicato a tutte le componenti federali che, dopo l’approvazione da parte del CONI dei Principi Fondamentali degli Statuti Federali, avrebbe provveduto tempestivamente all’adeguamento dello Statuto della FIGC e ad indire l’Assemblea elettiva da tenersi nel mese di ottobre 2018. È, dunque, evidente che il Commissario Straordinario abbia agito in piena osservanza a quanto disposto dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia con l’ordinanza n. 43 emessa il 31 luglio 2018.

In considerazione degli adempimenti posti in essere dal CONI, nonché dal Commissario Straordinario, il Collegio di Garanzia dello Sport ritiene, pertanto, che sia cessata la materia del contendere e che sia venuto meno qualsiasi interesse delle parti alla prosecuzione del presente giudizio. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Dichiara cessata la materia del contendere.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport auspica che i poteri del Commissario Straordinario vengano esercitati nei limiti fisiologici funzionali, in vista dell’Assemblea Elettiva, salvo gli atti necessitati e fermo restando l’espletamento dell’attività di ordinaria amministrazione.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 7 settembre 2018. 

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                              F.to Massimo Zaccheo 

 

Depositato in Roma, in data 9 maggio 2019.

Il Segretario

  1. to Alvio La Face
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