CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 42/2019 del 5 giugno 2019 – Virtus Entella S.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti Serie B Lega Nazionale Professionisti Serie B/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Virtus Entella S.r.l.

Decisione n. 42

 Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE

  

composta da 

Franco Frattini - Presidente

Massimo Zaccheo - Relatore

Dante DAlessio

Gabriella Palmieri Sandulli

Mario Sanino - Componenti 

ha pronunciato la seguente

Nei giudizi iscritti:


DECISIONE

 

- al R.G. ricorsi n. 103/2018, presentato, in data 30 novembre 2018, dalla società Virtus Entella S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Chiti e Matilde Chiti,

  

contro 

 

la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dagli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani,

 

nonché contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione,

 

e

 

il Fallimento A.C. Cesena S.p.a., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Diana, 

 

con notifiche anche

 

alla Procura Federale FIGC, alla società A.C. Cesena S.p.a., alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), al sig. Guido Aldini, al sig. Samuele Mariotti, alla Procura Generale dello Sport, 

per l’annullamento 

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, che ha respinto il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società AC Cesena, pronunciata dal Tribunale Federale con provvedimento di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018, a seguito dell’intervenuto fallimento del Cesena e della conseguente revoca dell’affiliazione in data 30 agosto 2018; 

 

al R.G. ricorsi n. 104/2018, presentato, in data 4 dicembre 2018, dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, rappresentata e difesa dagli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani,

 

                                                     contro

 

la società Virtus Entella S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Ettore Chiti e Matilde Chiti, 

 

e nei confronti

della Federazione Italiana Giuoco Calcio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, 

 

con notifiche anche 

 

alla Procura Federale FIGC, alla società A.C. Cesena S.p.a., al Fallimento A.C. Cesena S.p.a., alla A.C. Chievo Verona s.r.l., alla F.C. Crotone s.r.l., alla Città di Palermo S.p.a., alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), al sig. Guido Aldini, al sig. Samuele Mariotti, alla Procura Generale dello Sport,

per l’annullamento

 

della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), pubblicata con il C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018, che ha respinto il reclamo interposto dalla società Virtus Entella s.r.l. avverso la decisione del Tribunale Federale, con provvedimento di cui al C.U. n. 16/TFN del 17 settembre 2018, recante la declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società AC Cesena, a seguito dell’intervenuto fallimento deCesena e della conseguente revoca dell’affiliazione in data 30 agosto 2018.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

 

uditi, nell'udienza del 18 gennaio 2019, quanto ai ricorsi iscritti: 

 

al R.G. ricorsi n. 103/2018, i difensori della parte ricorrente - Virtus Entella S.r.l. - avv.ti Ettore Chiti e Matilde Chiti; gli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani, per la resistente LNPB; l’avv. Massimo Diana, per la parte resistente Fallimento A.C. Cesena S.p.a., nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

al R.G. ricorsi n. 104/2018, i difensori della parte ricorrente - Lega Nazionale Professionisti Serie B - avv.ti Avilio Presutti e Marco Laudani; gli avv.ti Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli e Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC; gli avv.ti Ettore Chiti e Matilde Chiti, per la resistente Virtus Entella S.r.l., nonché il Procuratore Generale dello Sport, Pref. Ugo Taucer, ed il Procuratore Nazionaldello Sport, avv. prof. Maria Elena Castaldo, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Massimo Zaccheo.

 

Ritenuto in fatto

 

1.1    In via preliminare, il Collegio di Garanzia ritiene opportuno descrivere l’antefatto da cui trae origine il presente giudizio:

  • in data 25 giugno 2018, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale (di seguito, per breviTFN) le Società A.C. Cesena S.p.a. e A.C. Chievo Verona S.r.l. (deferimento prot. N. 14003/670 p.f. 17-18) per ivi rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, di violazioni in materia gestionale poste in essere dai rispettivi organi di vertice;
  • nel predetto procedimento disciplinare sono intervenute le società U.S. Città di Palermo, F.C. Crotone e Virtus Entella;
  •  in particolare, il deferimento n. 670 p.f. 17/18 di tutti gli organi di vertice di A.C. Cesena S.p.A. ha avuto ad oggetto le molteplici violazioni dei doveri di lealtà, correttezza e probità. Nello specifico, sono state violate le disposizioni normative di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, all’art. 8, commi 1, 2 e 4, CGS, nonché all’art. 19 dello Statuto Federale.
  • le condotte oggetto del predetto deferimento sarebbero state finalizzate a far apparire un patrimonio della socieA.C. Cesena S.p.a. superiore a quello reale, così da ottenere la Licenza Nazionale e liscrizione al Campionato di Serie B delle stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
  • il TFN, con decisione n. 10 del 25 luglio 2018, ha dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti dell’A.C. Chievo Verona S.r.l. e ha sanzionato lA.C. Cesena S.p.a. con la penalizzazione di punti 15 in classifica, da scontare nella stagione sportiva 2018/2019;
  •   in data 1 agosto 2018, lA.C. Cesena S.p.a. proponeva ricorso innanzi alla Corte Federale di Appello (di seguito, per brevità CFA) avverso la decisione n. 10/2018 del TFN;
  • la società Virtus Entella interveniva anche nel predetto procedimento;
  •  in data 3 agosto 2018, alla società Virtus Entella veniva notificato un nuovo atto di deferimento (N. 1444/670 p.f. 17/18) riguardante le violazioni statutarie poste in essere dall’A.C. Chievo Verona S.r.l. e dai suoi organi di vertice;
  • nel contempo la CFA, in occasione della riunione tenutasi in data 9 agosto 2018, decideva iricorso interposto dall’A.C. Cesena S.p.a. e dalla Virtus Entella. La Corte, con la decisione n. 25, stabiliva che, vista la specularità delle posizioni dellA.C. Cesena S.p.a. e A.C. Chievo s.r.l., il giudizio de quo integrava un’ipotesi di litisconsorzio necessario e, pertanto, rinviava al TFN per consentirne la trattazione congiunta
  • sennonché la società Virtus Entella, nelle more del procedimento di rinvio al TFN, adiva il Collegio di Garanzia dello Sport, chiedendo la riforma della decisione n. 25/2018 della CFA;
  • successivamente, all’esito del giudizio di rinvio, il TFN, con provvedimento n. 16 del 17 settembre 2018, preso atto dell’intervenuto fallimento dellA.C. Cesena S.p.a. e della conseguente revoca dell’affiliazione deliberata in data 30 agosto 2018, disponeva il non luogo a procedersi nei confronti della predetta società calcistica, essendo venuta meno la sua perseguibilità disciplinare;
  • in data 20 settembre 2018, il Collegio di Garanzia, invece, emanava la decisione n. 60/2018 con cui accoglieva il gravame interposto - nelle more del giudizio di rinvio - dalla società Virtus Entella e disponeva che venisse applicata allA.C. Cesena S.p.a. la sanzione di 15 punti di penalizzazione in classifica;
  • la Federazione Italiana Giuoco Calcio proponeva ricorso avverso la decisione n. 60/2018 innanzi al TAR del Lazio, tuttora pendente, chiedendone la sospensione. Sennonc, la domanda cautelare veniva rinunciata a fronte della mancata impugnazione dei provvedimenti commissariali nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018 con cui la FIGC aveva deciso di dar luogo ad una modifica del format del campionato di serie B, portando il novero dei relativi partecipanti a 19 squadre;
  • nel contempo, la società Virtus Entella impugnava innanzi alla CFA anche la decisione n16/2018 emessa dal TFN in data 17 settembre 2018, con cui il Giudice di prime cure aveva disposto il non luogo a procedere nei confronti dell’A.C. Cesena S.p.a.;
  • la Corte di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con decisione di cui al C.U. n043/CFA del 5 novembre 2018, decideva il ricorso di cui al punto che precede e rilevava: (i) l’inammissibilità dellintervento di terzi nel procedimento avente ad oggetto una ipotesi di illecito amministrativo; (ii) l’impossibilità di riconoscere alla decisione n. 60/2018 emessa dal Collegio di Garanzia il valore di res iudicata, stante lattuale pendenza del giudizio dinanzi al TAR del Lazio; (iii) l’inammissibilità del reclamo per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente Entella; (iv) il difetto di notifica del gravame a tutte le parti in causa, nonché alla Lega di competenza;
  • avverso tale ultima decisione l’odierna ricorrente adiva il Collegio di Garanzia, instaurando il presente procedimento.
  • Deve, infine, rilevarsi che la decisione emessa dalla CFA n. 043/CFA del 5 novembre 2018 è stata impugnata, con separato ricorso del 4 dicembre 2018, anche dalla Lega di Serie B e che la causa è stata iscritta al n. R.G. 104/2018.

1.2    La socieVirtus Entella, con atto del 27 novembre 2018, ha proposto ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport per l’annullamento della decisione della CFA n. 43 del 5 novembre 2018 che ha respinto il reclamo interposto dalla società ricorrente avverso la declaratoria di non doversi procedere nei confronti della società AC Cesena, pronunciata dal Tribunale Federale con provvedimento n. 16/TFN del 17 settembre 2018, a seguito dell’intervenuto fallimento del Cesena e della conseguente revoca dell’affiliazione del 30 agosto 2018.

La società ricorrente, nello specifico, ha eccepito: 

(i) la violazione del principio del ne bis in idem, nonché la violazione dellarticolo 39 c.p.c. La ricorrente, infatti, ha asserito che, nel momento in cui la Procura Federale aveva investito il TFN del deferimento n. 1444/670, il Giudice di prime cure, anziché decidere nel merito, avrebbe dovuto rilevare l’identità sul piano oggettivo e soggettivo con il procedimento determinato dall’atto di deferimento n. 14003/670 e avrebbe dovuto dichiarare la litispendenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 c.p.c.;

(ii) che la decisione n. 10 del Tribunale Federale violerebbe il comma 6 dell’art. 16 NOIF, che disciplina gli effetti derivanti dalla pronuncia di revoca dell’affiliazione in caso di dichiarazione dello stato di insolvenza. Segnatamente, tale norma distingue tra l’ipotesi in cui lesercizio dell’impresa prosegua anche dopo la revoca e il caso in cui, invece, il titolo sportivo venga attribuito ad altra società. Tuttavia, atteso che nessuna delle suddette ipotesi ricorreva al momento della pronuncin. 60 del Collegio di Garanzia, la ricorrente ha sostenuto  che l’A.CCesena S.p.a. fosse perseguibile e che, pertanto, la sanzione si sarebbe dovuta considerare efficace;

(iii) che la Corte di Appello Federale avrebbe erroneamente considerato il ricorso inammissibile, e ciò per una pluralità di motivi. In primo luogo, i giudici del gravame avrebbero considerato la Virtus Entella non legittimata ad intervenire nel procedimento avente ad oggetto una ipotesi di illecito amministrativo. Tuttavia, la CFA, così decidendo, avrebbe contraddetto quanto sancito dal Collegio di Garanzia che, con la decisione n. 60, aveva riconosciuto la qualità di parte alla Virtus Entella. Pertanto, la Corte di Appello avrebbe violato il principio del ne bis in idem, nonché gli articoli 36 bis e 43 del CGS CONI. In secondo luogo, la CFA ha sostenuto che la decisione del Collegio di Garanzia n. 60/2018 non potesse costituire res iudicata, a causa dell’attuale pendenza del  giudizio  innanzi  al  TAR  del  Lazio.  Tuttavia,  la  Virtus  Entella  ha  confutato  tale  rilievo, sostenendo che la Corte di Appello Federale avrebbe violato quanto sancito dagli artt. 54 CGS e 12 bis, comma 1, dello Statuto CONI.

Infine, la Corte di Appello Federale avrebbe erroneamente rilevato l’inammissibilità del ricorso a causa della mancata notifica alle parti del giudizio di primo grado e alle Leghe di competenza. Con riguardo a tale ultimo profilo, la Virtus Entella ha dedotto che il Collegio di Garanzia, con la decisione n. 60/2018, non aveva indicato alcuna necessità di integrare il contraddittorio.

(iv) Da ultimo, la ricorrente ha formulato istanza di riforma della decisione senza rinvio, ex art. 62, comma 1, CGS CONI e art. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI. 

1.3   Con atto del 10 dicembre 2018, si è costituita in giudizio la Lega Nazionale Professionisti di Serie B, che ha aderito a quanto sostenuto dalla CFA con la decisione n. 43 e, in particolare, al rilievo secondo cui la società  ricorrente non avrebbe avuto alcun titolo per intervenire  nel procedimento avente ad oggetto un illecito amministrativo. Invero, la Lega di B evidenzia come fosse stata la stessa Virtus Entella a smentire la propria tesi difensiva con la nota del 21 settembre 2018. Con tale diffida, infatti, la predetta società avrebbe reso noto che il proprio obiettivo sarebbe stato, esclusivamente, quello di essere riammessa al campionato di serie B. A tal riguardo, la Lega assume specificamente che:

(i) la FIGC aveva fissato al 27 luglio 2018 il termine perentorio entro cui le società interessate all’eventuale integrazione dell’organico di Serie B 2018/2019 avrebbero dovuto presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti;

(ii) entro il suddetto termine avevano presentato domanda di ripescaggio varie società, tra cui la Virtus Entella S.r.l.;

(iii) tuttavia, la procedura di ripescaggio subiva un arresto dal momento che la FIGC, con i CC.UU. nn. 47, 48 e 49 del 13 agosto 2018, decideva di dar luogo ad una modifica del format del campionato di serie B, portando il novero dei partecipanti a 19 squadre;

(iv) tutte le società che avevano presentato domanda di ripescaggio, salvo la Virtus Entella, avevano adito i competenti organi di Giustizia Sportiva;

(v) a seguito dell’entrata in vigore del d.l. 115/2018 le predette società trasferivano i contenziosi sportivi in sede amministrativa;

(vi)  in data 12 settembre 2018 scadeva il termine perentorio per proporre il ricorso avverso i predetti provvedimenti, ma la Virtus Entella non impugnava alcuno di essi;

(vi) da tale circostanza ne derivava, allora, che la Virtus Entella avesse prestato acquiescenza ai CC.UU.  nn.  47,  48  e  49  del  2018  e  che,  pertanto,  non  fosse  titolare  di  alcun  interesse giuridicamente rilevante a coltivare il procedimento disciplinare nei confronti dell’A.C. Cesena S.p.a.

Sulla base di tali premesse di fatto, la Lega di B ha eccepito lavversa tesi difensiva ed ha assunto che la decisione n. 60, emessa dal Collegio in data 20 settembre 2018, non può considerarsi res iudicata, atteso che il Collegio di Garanzia solo con il presente giudizio si pronuncein via definitiva. Peraltro, la decisione n. 60 è stata resa in difformità a quanto disposto dall’art. 30, comma 3, Statuto FIGC, poiché assunta nei confronti di una decisione della CFA di puro rito. Infine, la Lega ritiene che, nel caso di specie, non ricorra alcuna ipotesi di litisconsorzio, bensì la diversa ipotesi di riunione dei ricorsi. 

1.4   Con atto del 10 dicembre 2018, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio la quale ha eccepito la palese infondatezza del primo motivo di doglianza avversario. Invero, secondo la FIGC, il contrasto di giudicati paventato dalla società ricorrente è stato determinato proprio dalla sua irrituale iniziativa impugnatoria. La Virtus Entella, infatti, ha proposto il gravame di ultima istanza senza attendere la conclusione del giudizio di rinvio. Secondo la resistente, dunque, il punto nevralgico della questione sottoposta al vaglio del Collegio di Garanzia consiste nello stabilire se questultimo, prematuramente adito dalla Virtus Entella, potesse definire nel merito il ricorso. Tuttavia, poiché solo il giudice amministrativo è in grado di sciogliere tale quesito (che riveste connotati di assoluta pregiudiziali), la FIGC ha chiesto che il Collegio di Garanzia disponga la sospensione del presente giudizio.

La resistente, inoltre, ha rilevato che la statuizione con cui il TFN ha dichiarato di non procedere nei confronti dell’A.C. Cesena S.p.a. non ha determinato alcuna violazione del divieto del ne bis in idem, poiché, invero, il Tribunale avrebbe offerto una risposta ad una tematica rimasta inesplorata, nonostante la sua centralità.

La Federazione, peraltro, ha ribadito che l’unico intento della Virtus Entella fosse quello di essere ammessa al campionato di serie B e che tale obiettivo sarebbe stato realizzabile solo attraverso l’applicazione della penalizzazione in danno dell’A.C. Cesena. Tale sanzione, tuttavia, era divenuta inapplicabile proprio in forza della decisione del Tribunale Federale.

Infine, la Federazione ritiene che non sussisterebbe alcun dubbio circa il fatto che nel caso di specie ricorra una ipotesi di addebiti disciplinari amministrativi e che, pertanto, risulta preclusa alle società terze qualsiasi facoltà di intervento al relativo procedimento. Al cospetto di tale soglia di sbarramento, dunque, recederebbero tutte le argomentazioni ex adverso svolte.

1.5    Con memoria, ex art. 60 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, del 10 dicembre 2018, la Curatela del Fallimento dell’A.C. Cesena S.p.a. ha impugnato e contestato ampiamente tutto quanto dedotto dalla Virtus Entella. In via preliminare, la Curatela ha rilevato che sia la F.C. Crotone S.r.l., sia Lega Nazionale Professionisti Serie B, sia l’A.C. Chievo Verona S.r.l. avevano proposto ricorso avverso il medesimo C.U. impugnato dall’Entella e, pertanto, ha richiesto la riunione dei ricorsi.

La Curatela, poi, ha eccepito quanto segue: 

(i) l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso proposto dalla Virtus Entella, anche a causa della mancata notifica dello stesso alle parti del giudizio di primo grado (tra cui, in particolare, i sig.ri Aldini e Mariotti);

(ii) l’impossibilità di riconoscere alla decisione n. 60/2018 del Collegio di Garanzia valenza di res iudicata, atteso che la stessa è stata ritualmente impugnata innanzi al TAR e il relativo ricorso è tuttoggi pendente;

(iii) l’erroneità della deduzione svolta dalla Virtus Entella, secondo cui la revoca dell’affiliazione dell’A.C. Cesena S.p.a. è stata determinata dal suo fallimento, anziché dalla mancata iscrizione di questultima ad uno qualsiasi dei campionati organizzati dalla FIGC;

(iv) il difetto di legittimazione della Virtus Entella ad essere parte del procedimento disciplinare amministrativo. Invero, l’art. 41, comma 7, CGS ammette che un terzo possa intervenire esclusivamente nel caso di procedimenti aventi ad oggetto illeciti sportivi e tale ipotesi non ricorrerebbe nel caso di specie. Peraltro, tale interpretazione restrittiva della norma è conforme al dettato dell’art. 33 CGS FIGC;

(v) l’erroneo mancato esaurimento dei rimedi endofederali, atteso che la Virtus Entella ha adito il Collegio di Garanzia in pendenza del giudizio di rinvio al TFN, violando così gli artt. 54 CGS CONI e 30 Statuto FIGC;

(vi) l’impossibilità di accogliere l’istanza della Virtus Entella ex art. 62, 1 comma, CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI.

 1.6     Con ricorso del 4 dicembre 2018 ed iscritto al n. R.G 104/2018, la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha impugnato autonomamente la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicata con il C.U. n. 043/CFA del 5 novembre 2018. Con il predetto atto la Lega ha dedotto:

(i) la violazione del principio del contraddittorio, atteso che le sentenze del TFN e della CFA sono state pronunciate senza che la Lega di B fosse stata chiamata in causa dalla società Virtus Entella;

(ii) l’inammissibilità del ricorso della Virtus Entella, proposto il 24 settembre 2018, per difetto di giurisdizione, difetto determinato dalla violazione del d.l. 115/2018. Invero, il caso di specie sarebbe disciplinato dall’art. 1, comma 4, del predetto decreto legge e, pertanto, la Virtus Entella avrebbe dovuto trasferire al TAR il proprio ricorso in appello. Il non averlo fatto comporta due inevitabili conseguenze: in primo luogo, il passaggio in giudicato della sentenza n. 16 del TFN e, in secondo luogo, l’erronea mancata declaratoria del difetto di giurisdizione. Pertanto, la Lega di B ha chiesto che il Collegio di Garanzia annulli la decisione n. 43 della CFA e che, in ogni caso, dichiari inammissibile il ricorso della Virtus Entella.

1.7    Con atto del 10 dicembre 2018, la Federazione Italiana Giuoco Calcio si è costituita nel giudizio n. R.G. 104/2018, formulando le medesime deduzioni e allegazioni di cui al procedimento

R.G. n. 103/2018 (cfr. paragrafo 1.4) e ha, inoltre, chiesto la riunione dei predetti ricorsi. 

1.8   Con atto del 13 dicembre 2018, la Virtus Entella S.r.l. si è costituita nel giudizio iscritto al R.Gn. 104/2018, impugnando e contestando quanto sostenuto dalla Lega di B nel proprio scritto difensivo ed ha, altresì, richiesto che il Collegio di Garanzia riunisca la trattazione del predetto ricorso a quella del ricorso R.G. n. 103 del 30 novembre 2018.  

1.9   In data 7 e 8 gennaio 2019, tutte le parti in causa iscritta al R.G. n. 103/2018 hanno depositato le proprie memorie ex art. 60, comma 4, del Codice della Giustizia Sportiva CONI, con le quali sono state precisate e approfondite le allegazioni e deduzioni già svolte nei rispettivi scritti difensivi. 

1.10   In data 7 gennaio 2019, la Lega Professionisti di serie B ha depositato la propria memoria ex art. 60 CGS CONI, con cui ha specificato le deduzioni già svolte nell’atto introduttivo il giudizio R.G. n. 104/2018.

 

Considerato in diritto

 

 

 

In via preliminare e del tutto assorbente, il Collegio di Garanzia, vista la comunanza del petitum dei ricorsi di cui in epigrafe, rileva la sussistenza di un rapporto di connessione oggettiva tra gli stessi e ne dispone la riunione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 274 c.p.c.

Il  Collegio  di  Garanzia,  inoltre,  ritiene  meritevole  di  accoglimento  l’istanza  di  sospensionformulata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, atteso che è attualmente pendente innanzi al TAR del Lazio il gravame avverso il provvedimento n. 60/2018 emesso dal Collegio di Garanzia dello Sport. Poiché la risoluzione del predetto ricorso ha carattere pregiudiziale per la decisione del presente giudizio, il Collegio di Garanzia dispone la sospensione dei ricorsi R.G. nn. 103 e 104, ex art. 295 c.p.c.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite

 

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva. Sospende i ricorsi.

Nulla per le spese.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 gennaio 2019. 

 

Il Presidente                                                                            Il Relatore

F.to Franco Frattini                                                                  F.to Massimo Zaccheo

 

Depositato in Roma, in data 5 giugno 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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