CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5 del 02/02/2018 –Angelo Citracca/Federazione Ciclistica Italiana Giovanni Savio/Federazione Ciclistica Italiana
Decisione n. 5
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino
Massimo Zaccheo
Dante D’Alessio - Componenti
Attilio Zimatore - Relatore
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nei procedimenti riuniti iscritti:
al R.G. n. 47/2017, presentato, in data 22 aprile 2017, dal sig. Angelo Citracca (cod. fisc. TRNGL69B06H501A), residente in Lamporecchio, Via Giugnano, 16/A, difeso dagli avv.ti Maria Laura Guardamagna e Pierfilippo Capello, con domicilio eletto presso il loro Studio in Milano, Piazza San Pietro in Gessate, n. 2;
al R.G. n. 50/2017 presentato, in data 2 maggio 2017, dal sig. Giovanni Savio (cod. fisc. SVAGNN48D16L219V), difeso dall’avv. Giuseppe Napoleone, con domicilio eletto presso il suo Studio in Latina, Piazza Bruno Buozzi, n. 9;
avverso
la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Ciclistica Italiana (di seguito, per brevità, FCI), I Sezione, di cui al Comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, che ha irrogato: a carico del ricorrente sig. Angelo Citracca la sanzione dell’inibizione pari a mesi tre, per violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI; e a carico del ricorrente sig. Giovanni Savio la sanzione dell’inibizione pari a mesi tre, per violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
riuniti i ricorsi per connessione oggettiva;
uditi, nell'udienza del 26 luglio 2017, gli avv.ti Maria Laura Guardamagna e Piefilippo Capello, per il ricorrente sig. Angelo Citracca; l’avv. Giuseppe Napoleone, per il ricorrente sig. Giovanni Savio; il Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, ed il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore prof. avv. Attilio Zimatore.
Ritenuto in fatto
I.
Come si ricava dalla decisione impugnata, il procedimento disciplinare a carico dei ricorrenti ha preso avvio da una inchiesta giornalistica volta ad evidenziare la condotta di “alcuni direttori sportivi di società ciclistiche professioniste, i quali subordinavano l’ingaggio nelle loro società al reperimento diretto, da parte dell’atleta interessato, di soldi e/o di sponsor ”.
“Con atto del 13 settembre 2016 … la Procura Generale dello Sport deferiva innanzi il Tribunale Federale I Sezione della FCI il signor Gianni Savio, in qualità di team manager della Società Androni Giocattoli, il signor Bruno Reverberi, in qualità di team manager della Società Ciclistica Bardiani, il signor Angelo Citracca, in qualità di team manager della Società Vini Farnese ed il signor Marco Coledan, corridore professionista tesserato FCI, tutti per violazione dell’art. 1 del Regolamento della Giustizia Federale FCI, nonché le Società Androni Giocattoli Sidermac, Bardiani e Vini Farnese per la responsabilità oggettiva derivante dalla ritenuta consumazione degli addebiti di cui sopra”.
In particolare, al sig. Citracca veniva contestato: “(a) di aver condizionato il passaggio al professionismo dell’atleta Giorgio Brambilla, chiedendo al procuratore di quest’ultimo, signor Fabio Emilio Perego, un importo in denaro a titolo di sponsorizzazione, nonché (b) di aver richiesto al signor Giuseppe Rivolta, procuratore dei corridori Christian Delle Stelle ed Angelo Parrinello di reperire uno sponsor al fine di consentire l’ingaggio degli atleti in questione”.
Al sig. Savio veniva contestato: “(a) di aver condizionato, nel corso dell’anno 2013, il passaggio al professionismo dei ciclisti Matteo Mammini e Patrick Facchini, chiedendo al primo la somma di Euro 50.000,00 ed al secondo il reperimento di una sponsorizzazione per ottenere l’ingaggio nella squadra di cui Savio era team manager, nonché (b) di aver chiesto al signor Giuseppe Rivolta – procuratore dei corridori Christian Delle Stelle, Angelo Pagani e Antonio Parrinello – di reperire uno sponsor al fine di consentire l’ingaggio degli atleti stessi”.
Il Tribunale Federale della FCI, I Sezione, con provvedimento di cui al C.U. n. 9 del 10 novembre 2016, pubblicato in data 18 novembre 2016, provvedeva ad assolvere tutti i deferiti – e, quindi, anche i ricorrenti signori Citracca e Savio – dalle contestazioni ascritte, disponendo il non luogo a procedere per le società deferite.
Avverso tale decisione proponeva reclamo la Procura Generale dello Sport, insistendo per la condanna degli incolpati alle pene già richieste in primo grado.
Lo svolgimento della fase di appello, per quanto occorre, sarà riferito più oltre nel corso della motivazione.
Con il provvedimento impugnato in questa sede la Corte Federale d’Appello ha parzialmente accolto il reclamo della Procura Generale dello Sport, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ravvisando la responsabilità dei deferiti – attuali ricorrenti – per il solo capo di imputazione sub (a) e irrogando a carico di ciascuno di loro la sanzione dell’inibizione per la durata di tre mesi, per violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.
II.
Con ricorso presentato in data 22 aprile 2017, il sig. Angelo Citracca ha impugnato la detta decisione della Corte Federale d’Appello, formulando le seguenti conclusioni:
<< in via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, ovvero in subordine previa comparizione delle parti, in ogni caso prima del 6 maggio 2017, l’esecutività della decisione della Corte d’Appello Federale Sez. I della FCI pronunciata con Comunicato n. 10 del 6 aprile 2017; accertato il mancato rispetto da parte della Corte d’Appello Federale del termine per la pronuncia della decisione dichiarare, ai sensi degli artt. 38, comma 4 e 6, CGS e 46, comma 4 e 6, RGF l’estinzione del procedimento e dell’azione disciplinare, e per l’effetto l’inefficacia della decisione della Corte d’Appello Federale Sez. I della FCI pronunciata con comunicato n. 10 del 6 aprile 2017 e per l’effetto confermare la decisione del Tribunale Federale Sez. I della FCI pronunciata con comunicato n. 9 del 10 novembre 2016;
nel merito, qualora non sia accolta l’eccezione preliminare di scadenza dei termini per la pronuncia della decisione, annullare la sentenza della Corte d’Appello Federale Sez. I della FCI pronunciata con comunicato n. 10 del 6 aprile 2017, per i motivi di cui in narrativa e per l’effetto confermare la decisione del Tribunale Federale Sez. I della FCI pronunciata con comunicato n. 9 del 10 novembre 2016 >>
A sostegno del ricorso il sig. Citracca ha dedotto due motivi:
<< I. Il primo motivo del ricorso ai sensi degli artt. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (CGS) e 34, comma 1 del Regolamento di Giustizia Federale (RGF) per vizio di motivazione o violazione degli artt. 38 CGS e 46 RGF e conseguente estinzione dell’azione disciplinare >>.
<< II. Il secondo motivo del ricorso ai sensi degli artt. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva (CGS) e 34, comma 1 del Regolamento di Giustizia Federale (RGF) per vizio logico, contraddittorietà di motivazione e travisamento del fatto >>.
La decisione della Corte Federale d’Appello è stata impugnata anche dal sig. Giovanni Savio (ricorso presentato in data 2 maggio 2017), il quale ha dedotto due motivi: (I) “violazione di norme di diritto” nonché (II) “omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Quindi, con conclusioni articolate distintamente in calce a ciascun motivo di ricorso, il sig. Savio ha chiesto:
- (con riguardo al primo motivo) “che l’Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, previa declaratoria di nullità della citata ordinanza emessa dalla CAF della FCI, per la violazione delle norme di diritto richiamate, in riforma dell’impugnata decisione, voglia dichiarare l’estinzione del procedimento de quo”;
- (con riguardo al secondo motivo) “che l’Ecc.mo Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in ossequio alle evidenziate omissioni e contraddizioni motivazionali, voglia rimettere il presente procedimento ad altra sezione della CAF della FCI, perché adotti tutti i consequenziali provvedimenti”.
Si è costituita la Procura Generale dello Sport, resistendo ad entrambi i ricorsi, e chiedendo che il Collegio di Garanzia adito voglia “dichiarare inammissibili, i ricorsi dei sigg. Angelo Citracca e Giovanni Savio ovvero, in via subordinata, dichiararne l’infondatezza”.
Considerato in diritto
1.
In via preliminare, il Collegio dispone la riunione dei ricorsi presentati dai signori Citracca e Savio per connessione oggettiva, rilevando che i due ricorsi sono stati proposti avverso la medesima decisione e che le censure sollevate dai ricorrenti sono sostanzialmente analoghe. Ciò premesso, si possono congiuntamente esaminare le censure sollevate da entrambi i ricorrenti con il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’estinzione dell’azione disciplinare sostenendo che la pronuncia della Corte Federale d’Appello sarebbe stata resa oltre il decorso dei termini stabiliti dagli artt. 38 del Codice di Giustizia Sportiva e 46 del Regolamento di Giustizia Federale FCI.
A sostegno di tale censura, i ricorrenti hanno rilevato che la sospensione dei termini, disposta dalla Corte Federale d’Appello con ordinanza dell’8 febbraio 2017, non potrebbe avere alcun effetto nei loro confronti, ma riguarderebbe esclusivamente la posizione di un’altra parte processuale, il sig. Coledan, il cui difensore, avv. Michele Re, aveva dedotto la sua impossibilità di partecipare all’udienza dell’8 febbraio 2017 per un legittimo impedimento, chiedendo un differimento dell’udienza stessa. Secondo i ricorrenti, il provvedimento con il quale la Corte Federale di Appello aveva invitato l’avv. Re a integrare la documentazione giustificativa dell’istanza di rinvio, confermando nel frattempo l’udienza dell’8 febbraio 2017, avrebbe separato le posizioni processuali del sig. Coledan da quelle dei sigg. Citracca e Savio. Sicchè con il successivo rinvio ad altra udienza, disposto nel corso dell’udienza dell’8 febbraio 2017, la Corte Federale di Appello avrebbe illegittimamente sospeso il decorso dei termini nei confronti di tutte le parti, “dimenticandosi di aver già stralciato le posizioni processuali” (cfr. pag. 20 del ricorso del sig. Citracca).
La censura è infondata, basandosi sul presupposto indimostrato ed errato che la Corte Federale d’Appello abbia separato le posizioni processuali dei diversi incolpati, distinguendo (o stralciando) la posizione del sig. Coledan, da quella degli attuali ricorrenti sigg. Citracca e Savio. Invero, gli atti di causa nel procedimento di appello non evidenziano alcuna separazione delle posizioni processuali dei diversi incolpati; nessun provvedimento dispone, esplicitamente o implicitamente, uno stralcio di alcune posizioni rispetto ad altre.
Del resto, come ha giustamente rilevato la Procura Generale, “nessuno dei difensori aveva formalmente avanzato alcuna richiesta di stralcio della propria posizione, nel senso che nessuno di essi aveva avanzato richiesta affinché il processo proseguisse autonomamente per i propri assistiti”. L’istanza di rinvio presentata dal difensore del sig. Coledan non ha comportato e non implicava alcuna diversificazione delle posizioni processuali, né ha suscitato alcuna richiesta di stralcio; ed anzi, giova rilevare che a tale richiesta di rinvio, presentata dall’avv. Re, i difensori delle altre parti incolpate avevano prestato adesione (cfr. ricorso del sig. Citracca, pag. 19). Il procedimento si è svolto ed è regolarmente proseguito in modo unitario; e, nell’udienza dell’8 febbraio 2017, il procedimento è stato unitariamente differito al 24 febbraio 2017, con lo stesso provvedimento – reso in udienza, senza alcuna contestazione – con il quale la Corte, ai sensi dell’art. 46, 5° comma, lett. c), del Regolamento di Giustizia Federale della FCI, ha “sospeso il corso dei termini del giudizio disciplinare”.
Deve, dunque, ritenersi che la sospensione dei termini sia stata legittimamente disposta ed abbia avuto ad oggetto l’intero procedimento, riguardando indistintamente le posizioni processuali di tutte le parti. Con la conseguenza che la decisione della Corte Federale di Appello è stata resa entro i termini prescritti dalle norme di rito.
Per le considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso – diretto a far valere una pretesa estinzione dell’azione disciplinare - è infondato e deve essere rigettato.
2.
Con il secondo motivo di ricorso, entrambi i ricorrenti – sia pure sotto diversi aspetti – denunciano pretesi vizi della motivazione, che risulterebbe omessa, insufficiente o contraddittoria.
È agevole constatare che le censure svolte dai ricorrenti sono tutte inammissibili, poiché tutte incentrate su un sindacato di merito degli apprezzamenti e delle valutazioni delle risultanze istruttorie compiuti dalla Corte Federale di Appello.
Le doglianze formulate dal ricorrente Citracca, come quelle del ricorrente Savio, si risolvono nel contrapporre alle valutazioni dei fatti compiute dalla Corte Federale di Appello una valutazione diversa ed alternativa; o nel lamentare una valutazione asseritamente errata o inadeguata di altri fatti che deporrebbero in senso favorevole ai ricorrenti.
Così, ad esempio, il ricorrente sig. Citracca si duole che la Corte Federale di Appello avrebbe ritenuto veritiere le deposizioni di un teste (il sig. Perego), mentre avrebbe disatteso le dichiarazioni di un altro teste (il sig. Amoriello); ovvero avrebbe travisato la testimonianza del teste sig. Brambilla. E il ricorrente sig. Savio si duole che le dichiarazioni del teste sig. Valenti non sarebbero state tenute “nella dovuta considerazione”; così come non sarebbe stato adeguatamente considerato il fatto che il corridore sig. Facchini fosse stato ingaggiato anche nell’anno successivo, quando la sponsorizzazione non era stata rinnovata.
Si tratta di doglianze inammissibili dinanzi al Collegio di Garanzia, il quale non può sostituirsi al Giudice di merito nella valutazione dei fatti e nella ponderazione delle prove. Per costante giurisprudenza di questo Collegio la verifica logica della motivazione – spettante al Collegio di Garanzia in sede di legittimità - non può “mai debordare in una vera e propria ricostruzione alternativa dei fatti accertati, nell’allegazione della debolezza di alcune prove ritenute, invece, rilevanti dalla decisione impugnata, o ancora in ricostruzioni dei fatti, posti a fondamento di sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l'azione” (in questo senso, v. Collegio di Garanzia S.U., decisione n. 4 del 2016; nello stesso senso, v. la decisione n. 58 del 2015 dove si ribadisce che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ove sia “articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti”).
Tali principi si conformano all’insegnamento della Cassazione, secondo la quale “La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti “ (in questo senso, v. Cass., Sez. II, 10.10.2011, n. 20802; conf. Cass., nn. 42/09, 4391/07, 16346/07 e 21412/06, 9662/01; nello stesso senso, più di recente, Cass. civ., Sez. lavoro, 23.2.2015, n. 3535). Più specificamente, per quanto attiene alla prova per testi, la Cassazione ha chiarito che “sia la valutazione delle deposizioni testimoniali, sia il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito, il quale può anche fondare la propria decisione sulla deposizione di un solo, teste, purchè adeguatamente motivata (Cass., nn. 133/74, 1669/72, 1537/64, 746/64, 2413/62), non esistendo nell'ordinamento giuridico limitazione alcuna in ordine alla valutazione della prova testimoniale in relazione al numero dei testimoni (Cass., n. 938/63)” (v. Cass., Sez. II, 10.10.2011, n. 20802).
Peraltro, senza scendere nel merito delle valutazioni contenute nella decisione impugnata, non si può fare a meno di rilevare che i fatti scrutinati dalla Corte Federale di Appello risultano più che adeguati a sostenere una decisione di condanna fondata sulla violazione delle disposizioni dettate dall’art. 1 del Regolamento di Giustizia Federale FCI, i cui precetti hanno contenuto volutamente ampio e generale, mirando a garantire che ogni tesserato sia tenuto ad osservare una condotta “conforme ai princìpi della lealtà, della rettitudine e della correttezza anche morale in tutti i rapporti riguardanti l’attività federale e nell’ambito più generale dei rapporti sociali ed economici”. E a questo proposito può essere utilmente richiamata la giurisprudenza di questo Collegio in ordine alla applicazione dell’art. 1 del CGS della FIGC (le cui disposizioni, ora contenute nell’art. 1bis CGS, hanno portata parimenti ampia e generale) secondo la quale “per integrare la violazione dell’art. 1 è sufficiente la lesione delle norme generali di comportamento relative ai principi di lealtà, correttezza e probità… L’art. 1 del CGS è infatti norma di chiusura volta a ricomprendere tutte le ipotesi, non analiticamente contemplate nel codice, nelle quali è ravvisabile una violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza che devono avere coloro che svolgono, con le loro diverse funzioni, un’attività sportiva” (Coll. Garanzia, decisione n. 35 del 2015).
Per le considerazioni che precedono, il secondo motivo dei ricorsi proposti dai sigg. Citracca e Savio deve reputarsi inammissibili.
3.
Tenuto conto che la Federazione Ciclistica Italiana non si è costituita dinanzi al Collegio di Garanzia per nessuno dei due ricorsi, non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Rigetta i ricorsi proposti dai sigg. Angelo Citracca e Giovanni Savio, dichiarandoli in parte inammissibili e in parte infondati.
Nulla per le spese.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 26 luglio 2017.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Attilio Zimatore
Depositato in Roma, in data 2 febbraio 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face