CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 8 del 08/02/2018 – Fabrizio Maglia/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 8
Anno 2018
IL COLLEGIO DI GARANZIA SEZIONI UNITE
composta da
Franco Frattini - Presidente
Mario Sanino - Relatore
Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo
Dante D’Alessio - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 110/2017, presentato, in data 8 dicembre 2017, dal sig. Fabrizio Maglia, rappresentato e difeso dall’avv. Gaetano Mari;
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;
nonché contro
la Procura Federale presso la FIGC;
per l’annullamento
della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 056/CFA dell’8 novembre 2017, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione e revisione, ex art. 39 CGS FIGC, presentato dallo stesso ricorrente avverso la decisione della CFA/FIGC, di cui al C.U. n. 21/CFA del 9 settembre 2015, che, ritenuto il sig. Maglia responsabile della violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 7, CGS FIGC, ha irrogato, a carico del medesimo, la sanzione dell'inibizione per anni 4 e mesi 6 e dell'ammenda nella misura di € 80,000.00, nonché per l’annullamento di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 1 febbraio 2018, l’avv. Gaetano Mari per il ricorrente - sig. Fabrizio Maglia - nonché gli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, assistiti dall’avv. Matteo Annunziata, per la resistente FIGC;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Mario Sanino.
Ritenuto in fatto
Con ricorso in data 8 dicembre 2017 il sig. Fabrizio Maglia ha impugnato dinanzi il Collegio di Garanzia dello Sport la decisione della Corte Federale di Appello del 7 novembre 2017 con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso, qualificato per revocazione/revisione, presentato dal ricorrente Maglia.
Esponeva il ricorrente che, a seguito della attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in ordine ad una serie di frodi sportive, la Procura Federale della FIGC procedeva a n. 3 deferimenti nei confronti del sig. Fabrizio Maglia in relazione a presunte condotte di alterazione dei risultati di incontri di calcio, Vigor Lamezia/Paganese del 12 aprile 2015 e Barletta/Vigor Lamezia del 19 aprile 2015, da cui nasceva i) il procedimento n. 1319/859bispf14-15; - Barletta/Catanzaro del 01 aprile 2015 da cui nasceva ii) il procedimento n. 859 pf14-15 SP; e - Juve Stabia/Vigor Lamezia del 03 maggio 2015 da cui nasceva iii) il procedimento n. 1638/78 pf 15-16.
I procedimenti disciplinari avevano vicende ed esiti alterni, tanto che i primi due sono stati definiti con sentenza di condanna, mentre l’ultimo è stato definito con sentenza di proscioglimento.
Proprio l’ultimo procedimento e, in particolare, in ordine alla motivazione contenuta nella decisione di proscioglimento, ha costituito il presupposto ai sensi dell’art. 39 CGS per richiedere la revocazione/revisione della decisione della CFA adottata nella riunione del 28 agosto 2015 (e pubblicata, in dispositivo, sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 17/CFA del 29 agosto 2015 - Comunicato Ufficiale FIGC n. 21/CFA del 9 settembre 2015, procedimento n. 1319/859bispf14- 15). Con tale decisione, ritenuto il sig. Maglia responsabile della violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 7, C.G.S., era stata disposta la sanzione dell’inibizione per la durata di anni 4 e mesi 6 ed il pagamento dell’ammenda nella misura di € 80.000,00.
La Corte d’Appello Federale (Sez. Unite, Com. Uff. n. 056/CFA 2017/2018) del 07 novembre 2017 (motivazione), senza entrare nel merito della vertenza, dichiarava l’inammissibilità del ricorso.
Avverso detta decisione il sig. Fabrizio Maglia proponeva ricorso al Collegio di Garanzia - nuovamente intestandolo “revocazione/revisione” - ritenendo che la CFA avrebbe commesso due errori del ricorso.
Il primo, nel ritenere che a base della “revocazione/revisione” sia stata posta la decisione della CFA e non le nuove prove da questa utilizzate per proscioglierlo.
Il secondo, nel considerare le nuove prove già note in epoca ben antecedente la proposizione del rimedio straordinario.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio di Garanzia che il ricorso non meriti accoglimento.
La disposizione invocata dal ricorrente a base del ricorso è quella dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. Tale norma consente l’impugnativa per argomenti ben diversi: da un lato, “se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione, è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia” e, dall’altro, “se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove …”.
Trattasi quindi di ipotesi assolutamente distinte.
Ne consegue che non può proporsi un ricorso richiedendo con il medesimo atto l’accoglimento, in alternativa, dell’una o dell’altra ipotesi di impugnazione.
Inevitabile, quindi, in questo caso la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto.
Comunque, per quanto concerne l’assunto secondo il quale sarebbero state acquisite al giudizio nuove prove che giustificherebbero un diverso orientamento da parte del Giudice endofederale, è evidente la sua infondatezza. Ed invero, dal momento che, come specificato nel deferimento, “tutte le suddette fonti e risultanze probatorie [quelle relative all’attività d’indagine esperita dalla Procura della Repubblica di Catanzaro - cfr. paragrafo 1 dei deferimenti del 30 luglio 2015 e 4 agosto 2016] sono indicate soltanto in modo esemplificativo, e nel presente provvedimento, in considerazione della sua natura, verranno citati e specificamente indicati soltanto gli elementi di prova più rilevanti e significativi, facendosi rimando alla integrale attività di indagine e alle conseguenti risultanze istruttorie, e a tutti gli atti di indagine ritualmente acquisiti al procedimento, tutti da intendersi integralmente richiamati e riportati nel presente provvedimento”.
Il che comprova la correttezza di quanto affermato nella decisione, laddove la Corte di Appello Federale chiarisce che le intercettazioni, che controparte vorrebbe qualificare quali nuove prove, erano in realtà già note e potevano essere conosciute dal Collegio e dall’incolpato sin dal corso del primo procedimento disciplinare.
Prove che, però, non essendo pertinenti all’oggetto di quel deferimento o, comunque, ininfluenti ai fini del decidere, non sono state valorizzate dalle parti nel procedimento conclusosi con l’affermazione di responsabilità del Maglia, fondata su un supporto probatorio ritenuto congruo in tutte le decisioni intervenute nelle varie fasi.
Si conferma in ogni caso che, quand’anche tali intercettazioni potessero essere qualificate come nuove prove, certo è che la loro conoscenza da parte del ricorrente è avvenuta quantomeno a seguito del deferimento del 4 agosto 2016, riprova ne sia il contenuto della memoria presentata al TFN dal Maglia in data 10 ottobre 2016, che su tali conversazioni manifesta la sua posizione. Con la conseguenza che risulterebbe in ogni caso violato il termine perentorio di 30 giorni dalla scoperta delle nuove prove entro il quale presentare il ricorso per revocazione.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese, che si determinano in € 4.000,00.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezioni Unite
Respinge il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 1 febbraio 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Mario Sanino
Depositato in Roma in data 8 febbraio 2018.
Il Segretario
F.to Alvio La Face