CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/2019 del 24 luglio 2019 – S.S. Audace Cerignola s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

Decisione n. 56

 

Anno 2019

 

 IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONDALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

 

        composta da 

Raffaele Squitieri - Presidente

Stefano Varone - Relatore

Giacomo Aiello

Franco Anelli 

Ferruccio Auletta - Componenti

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 16 luglio 2017, dalla socie S.S. Audace Cerignola s.r.l. (C.F./P.IVA 03975380712), con sede in Cerignola (FG), Viale Roosevelt

n. 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesa ed assistita dall'avv. Cesare Di Cintio, con studio in Bergamo, via T. Tasso n. 31, presso il quale ha eletto domicilio,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, con sede in Roma, via Gregorio Allegri n. 14 (C.F. 05114040586 P.I.   01357871001),   i person de Presidente dott Gabriel Gravinarappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Viglione, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17,

 

       e 

     la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, non costituitasi in giudizio;

 

per l’annullamento

 

del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 18/A del 12 luglio 2019, con il quale la ricorrente è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, non avendo “soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019, i requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed allimpianto di illuminazione, indicati come criteri “A, di cui al punto 2) ed al punto 8) dellallegato a) Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019.

 

Viste le difese e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 23 luglio 2019, il difensore della parte ricorrente - S.S. Audace Cerignols.r.l. - avv. Cesare Di Cintio, nonché gli avv.ti Giancarlo Viglione, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Stefano Varone. 

 

Ritenuto in fatto 

 

Con ricorso regolarmente depositato in data 16 luglio 2019, la S.S. Audace Cerignola s.r.l., come sopra rappresentata e difesa, ha impugnato il provvedimento emesso dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di cui al C.U. n. 18/A del 12.7.2019, con il quale è stata respinta la domanda di ripescaggio della S.S. Audace Cerignola.

Allegava in punto di fatto che nella stagione 2018-2019 si era classificata al secondo posto nel Girone H del Campionato di Serie D, accedendo così ai playoff, di cui, in data 19 maggio 2019, vinceva la finale battendo il Taranto, aggiudicandosi così un posto di privilegio nella griglia del ripescaggio per la promozione in Serie C. Rilevava che in data 4 luglio 2019 aveva presentato domanda di ripescaggio corredata di documentazione, ma che il Consiglio Federale aveva ritenutdi non ripescare la società ritenendo che la stessa non avesse soddisfatto nel termine perentorio del 5 luglio 2019 i requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri "A ", di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato A) del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019.

In particolare, ha rilevato che alla data del 5 luglio 2019 era ancora in corso la sostituzione del precedente manto sintetico con un nuovo manto che assicuri la conformità allo standard FIFA Quality Pro con dimensioni minime di m 100 x 64e, quanto al requisito dell’illuminazione, che “alla data del 5 luglio 2019l’impianto era composto da “4 torri faro mobili, le quali peraltro, avendo unaltezza di soli m. 9, sono insufficienti a garantire lassenza di abbagliamento ai calciatori in campo e la disputa di gare in notturna ... non consente di certificare il rispetto del suddetto requisito infrastrutturale.

La ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato per i seguenti motivi:

  1. in punto di diritto quanto assunto dal Consiglio Federale della FIGC risulterebbe erroneo, poiché il termine previsto per il 5 luglio 2019 non sarebbe perentorio.
  2. deduceva, quindi, la violazione e falsa applicazione del Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019, allegato A, punto 2). Al riguardo ricostruiva e comprovava mediante deposito di documentazione le vicende inerenti i lavori di ristrutturazione ed adeguamento deliberati ed approvati dal Comune già nei primi mesi del 2019, lavori che avevano avuto inizio il 12 giugno 2019, e che evidenziava non potevano essere realizzati antecedentemente in ragione della necessità di attendere il termine dei campionati in corso. In punto di diritto rilevava che solo in data 20 giugno 2019 la FIGC rendeva noto, con CU n. 149/A, che il termine per la presentazione delle domande di ripescaggio al Campionato di Serie C per la stagione 2019/2020 sarebbe stato il 5 luglio 2019, ovvero solo 15 giorni dopo. Rilevava che, nonostante ciò, la società Audace Cerignola provvedeva a raccogliere tutta la documentazione richiesta in conformità a quanto stabilito dal Sistema delle Licenze Nazionali e a depositarla entro il termine prefissato, allegando il relativo Cronoprogramma redatto dall'arch. Di Federico che, in qualità di direttore dei lavori dello stadio Monterisi, comunicava le relative tempistiche per le attività poste in essere in relazione al terreno di gioco e all’impianto di illuminazione, che si sarebbero comunque realizzati entro il luglio 2019, prima quindi dell’inizio dei campionati.

Evidenziava, quindi, che l'Ente committente si era adoperato per iniziare i lavori di adeguamento nel più breve tempo possibile a partire da quando tutte le condizioni necessarie per l’inizio dei lavori potevano ritenersi soddisfatte (ovvero dall’11giugno in poi, data del parere reso dalla Lega Dilettanti); rilevava che la società era venuta a conoscenza del brevissimo termine, pari a 15 giorniper presentare la documentazione funzionale ad ottenere il ripescaggio in serie C soltanto il 20 giugno, mentre gli anni precedenti il termine era stato di gran lunga maggiore.

  1. con l’ultimo motivo di ricorso la società deduceva la violazione e falsa applicazione del Titolo II del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019, allegato A punto 8).

Rilevava, in particolare, la piena conformità alla vigente normativa dell’impianto di illuminazione provvisorio installato entro la data del 5 luglio 2019 allorchè erano raggiunti i valori di illuminazione richiesti ovvero 800 lux, a fronte dei precedenti 200 lux. Rilevava che, comunque, risultavano ancora in corso i lavori di sostituzione dell'attuale impianto di illuminazione, che avrebbero condotto ad un valore medio verticale di 1200 lux, con tipologia led, entro il mese di luglio 2019. Chiedeva, quindi, l’accoglimento del ricorso, con annullamento “del provvedimento del Consiglio Federale C.U. del 12 luglio 2019e per l'effetto di disporre il ripescaggio, anche in sovrannumero, della società S.S. AUDACE CERIGNOLA al Campionato di Serie C nella stagione sportiva 2019/2020

Si costituiva in giudizio la FIGC, come sopra rappresentata e difesa, evidenziando che il motivo della mancata ammissione era pienamente legittimo in ragione del fatto che, alla data del 5 luglio 2019, era ancora in corso la sostituzione del precedente manto sintetico con un nuovo manto che assicuri la conformità allo standard FIFA Quality Pro con dimensioni minime di m 100 x 64. Quanto al requisito dell’illuminazione, rilevava che correttamente era stata accertata, “alla data del 5 luglio 2019, la presenza di 4 torri faro mobili, le quali peraltro, avendo unaltezza di soli m. 9, sono insufficienti a garantire lassenza di abbagliamento ai calciatori in campo e la disputa di gare in notturna ... non consente[ndo] di certificare il rispetto del suddetto requisito infrastrutturale. In ordine alle carenze impiantistiche evidenziava che gli organi di ultima istanza del sistema giustiziale sportivo sono stati chiamati più volte a pronunciarsi su dinieghi di ammissione ai campionati professionistici originati dalla mancata documentazione, secondo le modalità all’uopo prescritte, del possesso dei cd. “requisiti strutturali” ed hanno affermato la inderogabilità delle regole  dettate  dalla  lex  specialis  della  procedura  in ragione  della  sua  natura  concorsuale, sottolineando, in particolare, la vincolatività degli adempimenti ivi stabiliti e la perentorietà dei termini cui gli stessi risultano assoggettati. Rilevava, inoltre, l’impossibilità per il Collegio di giudicare in ordine ai contenuti della “lex specialis”, ovverosia delle regole e tempistiche di amissione al campionato, in quanto non impugnata con atto autonomo dalla ricorrenteRiteneva, quindi, erronea l’interpretazione della normativa di settore proposta dalla società, secondo cui per ottenere il beneficio del ripescaggio sarebbe sufficiente dimostrare di essersi “adoperata affinché entro linizio delle competizioni, la Lega possa rilasciare la certificazione di cui al predetto allegato A.

Secondo la Federazione, sostenere che le società aspiranti al beneficio avrebbero dovuto essere poste in condizione di eseguire gli interventi necessari agli adeguamenti strutturali degli impianti soltanto dopo avere acquisito precisa contezza della possibilità di candidarsi, alla luce degli esiti della precedente stagione agonistica, significherebbe mettere in discussione l’intero impianto della procedura, vanificandone le finali ispiratrici. La doglianza, sempre a giudizio della Federazione, si risolverebbe peraltro in una censura rivolta alla soluzione normativa adottata dalla Federazione, che come tale sarebbe insindacabile nei suoi contenuti di merito. Concludeva per il rigetto del ricorso.

In data 22 luglio la società presentava una memoria con la quale controdeduceva e depositava ulteriore documentazione atta a comprovare il termine dei lavori inerenti i profili contestati dalla Federazione. 

Considerato in diritto

 

Il ricorso è ammissibile e procedibile. Non sussiste divergenza nella ricostruzione dei fatti allegati dalle parti, come sopra sintetizzati, che pertanto possono essere considerati come pacifici. Passando al merito delle doglianze, che in ragione dell’oggetto potranno essere trattate in modo unitario, ritiene, in primo luogo, il Collegio che non possa essere messo in discussione che il termine del 5 luglio 2019, fissato dalla FIGC con C.U. n. 149/A, abbia natura perentoria. Quello che però risulta in discussione è l’oggetto degli adempimenti da porre in essere entro la data predetta, tematica che coinvolge direttamente le previsioni della lex specialis”.

Sul punto va premesso che non risultano condivisibili le argomentazioni della difesa della FIGC lì dove rafferma che la lex specialis, che prevede modalità e termini per accedere al beneficio del ripescaggio, è rimasta inoppugnata e non può essere disapplicata da codesto Collegio, contrastando con quanto espressamente previsto dal C.U. da ultimo citato, (Avverso la decisione del Consiglio Federale, che respinga la domanda di integrazione dellorganico, sarà consentito ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle competizioni professionistiche .). Il che risulta coerente con i poteri che la normativa primaria assegna in capo a questo Collegio: l’articolo 1, comma 647, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone infatti che per le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche”, lo Statuto e i regolamenti del CONI possano prevedere organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che “decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado” (disposizione sulla cui base è stato poi adeguato lo Statuto CONI con l’introduzione dell’articolo 12 ter).

Il sindacato che la legge assegna al Collegio per questa particolare tipologia di controversie è quindi un sindacato esteso al merito che, avendo ad oggetto anche gli atti incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, permette anche di valutare l’esatta portata, nei limiti della domanda, degli atti presupposti rispetto ai provvedimenti di esclusione e condizionanti questi ultimi.

Tanto premesso, la corretta interpretazione delle Comunicazioni Ufficiali della Federazione che individuano i termini e l’oggetto delle domande non può essere fornita se non tenendo conto delle peculiarità della situazione fattuale posta alla base dell’odierna vicenda e dello specifico contesto di riferimento.

Ripercorrendo i fatti di causa, la società ricorrente ha militato, nella stagione 2018/2019, nel campionato dilettantistico, mentre, con il ripescaggio ora in discussione, andrebbe a integrare l’organico del Campionato di Serie C, professionistico.

La posizione del soggetto “ripescato, rispetto alle diverse ipotesi delle riammissioni, è sicuramente peculiare sotto il profilo della verifica del possesso dei requisiti “infrastrutturali”, in quanto, mentre i soggetti riammessi hanno già partecipato al campionato e quindi dispongono necessariamente di strutture coerenti con i parametri richiesti, salve le verifiche della persistente idoneità e la necessità di eventuali adeguamenti, come ordinariamente previsto per ogni soggetto che partecipa alle competizioni, lo stesso non può dirsi per un soggetto ripescato. La posizione di questultimo risulta diversificata anche rispetto ai soggetti promossi per merito da una divisione inferiore, in ragione della diversa tempistica con la quale questi hanno cognizione dellopportunità di partecipare al campionato superiore ed alla connessa necessità di provvedere ai richiesti adeguamenti strutturali. Mentre, infatti, il “promosso” ha, fin dal momento della promozione, cognizione del suo diritto e dei connessi oneri, il ripescato diventa tale solo a seguito di un complesso iter procedurale nell’ambito del quale (cfr. art. 49 NOIF) lo strumento del ripescaggio viene individuato come residuale.

In questo quadro le disposizioni dettate dalle Federazioni devono, da un lato, garantire il tempestivo avvio dei campionati, dall’altro assicurare che il diritto al ripescaggio risulti effettivo. Effettività che deve essere vagliata alla luce dei criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza, anche in riferimento alla fissazione dei termini per realizzare i necessari adeguamenti tecnici o strutturali agli impianti, che non devono irrimediabilmente vanificare la posizione dei “ripescandi”.

La ratio sottesa alla fissazione di termini per verificare la completezza delle domande e il possesso dei requisiti deve cioè essere funzionale al corretto svolgimento dei campionati, ma non irragionevolmente sovrabbondante rispetto allo scopo perseguito.

Nel caso di specie, in cui solo in data 21 maggio 2019 la Federazione ha deliberato i criteri per le integrazioni dell’organico del campionato di Serie C mediante ripescaggi, mentre la tempistica per la presentazione delle domande di ripescaggio veniva resa nota dalla FIGC soltanto in data 20 giugno 2019 e fissata al 5 luglio 2019, una corretta interpretazione di quella che la stessa Difesa della FIGC qualifica come “lex specialis” di gara porta a disattendere, per quanto concerne gli adempimenti a carico dei ripescati, l’interpretazione fornita dalla Federazione.

Proprio il C.U. 125/A del 21 maggio 2019 ha fissato i criteri per le integrazioni dellorganico del Campionato di Serie C mediante ripescaggio, precisando che per ottenere il beneficio le società “dovranno ottenere la Licenza Nazionale relativa al medesimo campionatoe che “non saranno ammesse deroghe sui criteri infrastrutturali fissati dalle Licenze Nazionalie che con successivo Comunicato Ufficiale saranno stabiliti i termini e le ulteriori procedure per richiedere lintegrazione dellorganico del Campionato serie C 2019/2020.

Il successivo C.U. n. 149/A del 20 giugno 2019, che, come più volte illustrato, ha fissato al 5 luglio 2019 il termine entro il quale le società interessate a candidarsi per l’eventuale integrazione avrebbero dovuto documentare il possesso di tutti i requisiti prescritti dal Sistema delle Licenze Nazionali di Serie C e presentare la relativa domanda, va quindi inteso nel senso che entro detta data la società deve avere assolto agli oneri previsti da titolo II, lettera A, del Comunicato Ufficialn. 31/A, fornendo ogni elemento idoneo ad assicurare che entro un termine congruo anteriore rispetto l’inizio delle competizioni, la Lega potesse rilasciare la certificazione di cui al predetto allegato A.

Che il momento di presentazione della domanda e quello della verifica e accertamento dei dati strutturali possa (e in questo caso debba) essere diversificato emerge, daltronde, proprio dall’esame del C.U. n. 31/A e successive modifiche. Al Titolo II, lettera A, sono infatti indicati gli adempimenti da osservare entro il termine del 17 giugno 2018, tuttavia si prevede che la Lega deve, ma solo entro il 1 luglio 2019, certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali che l’impianto rispetta “i requisiti infrastrutturali indicati come criteri “A” nellallegato sub A. Trattasi proprio dell’allegato di cui si contesta l’inosservanza nella presente controversia.

Si ritiene, cioè, corretto interpretare il Comunicato Ufficiale n. 149/A nel senso che il termine perentorio del 5 luglio 2019 sia tale in riferimento all’onere degli istanti di possedere i requisiti previsti alla lettera A) del Titolo II del citato C.U. n. 31/A, punti l), 2), 3) e 4) - come modificato dal C.U. n. 101/A - e che, per i requisiti infrastrutturali (nel caso di specie, quelli previsti ai punti 2 e 8 dell’allegato A), la domanda di ripescaggio deve essere corredata da prova idonea a dimostrare che entro un termine congruo anteriore all’inizio delle competizioni, la Lega possa rilasciare la certificazione di cui al predetto allegato A.

A differentemente argomentare, lo stesso Comunicato Ufficiale n. 149/A risulterebbe illegittimo lì dove fissa anche per i ripescati un termine di soli 15 giorni per provvedere ad adeguamenti strutturali sostanzialmente inesigibili nel brevissimo arco temporale in questione, dal che conseguirebbe comunque laccoglimento del ricorso.

Peraltro la società, con memoria depositata in data 22 luglio 2019, non oggetto di specifica contestazione in sede di udienza, ha allegato e documentato l’ultimazione dei lavori e l’integrale possesso dei requisiti prima contestati dalla Federazione.

In particolare dalla documentazione allegata alla memoria del 22 luglio 2019 è comprovato che in data 18 luglio 2019 il direttore dei lavori, arch. Di Federico, ha rilasciato propria comunicazione di fine lavori attestante la definitiva posa del manto in erba artificiale (doc. 23 parte resistente) e che la Commissione LND ha concesso l'autorizzazione di utilizzo del campo a far data dal 4 agosto 2019, attestato in tal modo la possibilità di utilizzare il campo sportivo in erba artificiale Monterisi (doc. 25 parte resistente). Del pari ha comprovato tramite certificazione rilasciata dal dott. arch. Sergio Grimaldi che l’impianto di illuminazione è costituito dalla presenza di quattro torri faro principali di altezza rilevata di 31 mt., idonei a produrre i valori di illuminamento verticale medio alla stregua di quelli prefissati dalle Licenze Nazionali (doc. 26 di parte resistente).

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento emesso dal Consiglio Federale della FIGC, di cui al C.U. n. 18/A del 12 luglio 2019, con il quale la ricorrentS.S. Audace Cerignola S.R.L. è stata esclusa dai ripescaggi in Lega Pro per la s.s. 2019/2020, ferma restando la competenza della FIGC e dei relativi organi di procedere alla verifica della attuale sussistenza dei requisiti infrastrutturali relativi alle caratteristiche del terreno di gioco ed all’impianto di illuminazione, indicati come criteri A”, di cui al punto 2) ed al punto 8) dell’allegato a), Titolo II, del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche

 

Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con imezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2019.

 

Il Presidente                                                                Il Relatore

F.to Raffaele Squitieri                                                   F.to Stefano Varone 

 

Depositato in Roma, in data 24 luglio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it