CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/2019 del 24 luglio 2019 – U.S. Citta di Palermo S.p.A./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Professionisti di Serie B/Venezia FC s.r.l.
Decisione n. 57
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE
Franco Anelli
Stefano Varone - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2019, presentato, in data 15 luglio 2019, dalla U.S. Città di Palermo S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Francesco Di Ciommo,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Viglione, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
e nei confronti
della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB), rappresentata e difesa dall’avv. prof. Guido Valori,
e
del Venezia Football Club s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alberto Fantini, Gianluca Cambareri, Luca Spaziani e Gianmaria Daminato,
per la riforma e/o l’annullamento
del C.U. n. 10/A del 12 luglio 2019, comunicato in pari data e concernente la delibera del Consiglio Federale FIGC di non concessione alla medesima società U.S. Città di Palermo della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di Serie B, s.s. 2019/2020, oltre che del parere negativo della CO.VI.SO.C., reso nella riunione del 10 luglio 2019, della precedente comunicazione della CO.VI.SO.C. del 4 luglio 2019 e di ogni altro provvedimento a questi connessi, collegati o conseguenti.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 23 luglio 2019, il difensore della parte ricorrente - U.S. Città di Palermo S.p.A. - avv. prof. Francesco Di Ciommo; gli avv.ti Alberto Fantini, Gianluca Cambareri, Luca Spaziani e Gianmaria Daminato, per la resistente Venezia Football Club s.r.l.; l’avv. Simone Illuminati, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Guido Valori e comunicata oralmente in udienza, per la resistente LNPB; gli avv.ti Giancarlo Viglione, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, per la resistente FIGC, nonché gli avv.ti Vincenzo De Michele e Gabriella Guida, per il Foggia Calcio s.r.l., intervenuto nel presente giudizio;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Ferruccio Auletta;
Ritenuto in fatto
- E’ stato presentato ricorso dalla U.S. Citta di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della Lega Nazionale Professionisti di Serie B (LNPB), nonché del Venezia FC s.r.l. per la riforma e/o l’annullamento del C.U. n. 10/A del 12 Luglio 2019, comunicato in pari data e concernente la delibera del Consiglio Federale di non concessione alla medesima società U.S. Città di Palermo della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di Serie B, s.s. 2019/2020, oltre che del parere negativo della CO.VI.SO.C., reso nella riunione del 10 luglio 2019, della precedente comunicazione della CO.VI.SO.C. del 4 luglio 2019 e di ogni altro provvedimento a questi connessi, collegati o conseguenti.
- Hanno resistito tutte le Parti intimate costituendosi con memoria, la FIGC anche offrendo in comunicazione documenti. E’ quindi intervenuto Foggia Calcio s.r.l., promuovendo la “declaratoria di inammissibilità del ricorso”.
- Alla udienza del 23 luglio 2019 si è tenuta la discussione e, all’esito, è stato pronunciato, mediante sottoscrizione, il dispositivo della Decisione.
Considerato in diritto
0. Per l’art. 2, comma 6, CGS, “gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”. E dato che l’art. 12-ter Statuto CONI prescrive che il presente “giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato” (comma 6), il Collegio ritiene che possa essere mutuata dalla giurisprudenza civile l’indicazione circa la massima semplificazione redazionale della Decisione. Sicché, ove si preveda che il giudice dia conto della "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" (ovvero, come nella specie, che “la decisione è adottata senza indugio e il dispositivo è immediatamente pubblicato”: art. 4, comma 3, Reg. organizzazione e funzionamento della sezione), superflua diviene sia la “parte espositiva dedicata allo «svolgimento del processo»” che quella concernente “la formale riproduzione delle conclusioni delle parti”; e “tantomeno è prevista l'esposizione degli argomenti posti dalle parti a sostegno delle domande o eccezioni” quando “si tratt[i] di una modalità di «accelerazione» della fase decisionale, in relazione alla quale è necessario e sufficiente che siano identificabili nella motivazione i presupposti minimi (di fatto e di diritto per l'identificazione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice” (Cass. civ., sez. III, 11-05-2012, n. 7268).
- Il Ricorso premette che:
“1. Con delibera del 12 luglio u.s., poi trasfusa nel Comunicato Ufficiale n. 10/A di pari data, il Consiglio Federale della FIGC - su proposta del Presidente Federale, visti l’articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto Federale, ha deliberato «di respingere il ricorso della società U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. e per l’effetto di non concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2019/2020, con conseguente non ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2019/2020», precisando nell’occasione che «Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso il CONI, nei termini e con le modalità previste dall’apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019»;
2. Nel detto Comunicato si legge quanto segue:
«visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei “criteri legali ed economico-finanziari” per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell’ammissione al campionato professionistico di competenza 2019/2020, previsti dai citati Comunicati Ufficiali, rilevando in particolare i seguenti inadempimenti:
- omesso ripianamento della carenza patrimoniale di € 8.272.286,00, risultante dall’Indicatore di Patrimonializzazione al 31 marzo 2019;
- omesso deposito, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, della garanzia a prima richiesta dell’importo di € 800.000,00, come certificato dalla medesima Lega;
- omesso pagamento, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dei debiti nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;
- omesso pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 marzo 2019, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere dovuti per le acquisizioni internazionali dei calciatori;
- omesso pagamento degli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omesso pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- omesso pagamento dei compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019;
- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti i compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di marzo e aprile 2019;
- omessa evidenza del pagamento degli emolumenti dovuti, per la mensilità di maggio 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
- omesso pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo e aprile 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
- omesso pagamento dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, alle altre figure previste dal Sistema delle Licenze Nazionali;
- omesso pagamento della penale contrattuale dovuta al tesserato Roberto De Zerbi, come da delibera del Collegio arbitrale della Lega Nazionale Professionisti Serie B che, seppur impugnata, non risulta sospesa nella propria efficacia da parte del competente organo giurisdizionale;
- omesso pagamento, come certificato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, dei contributi del Fondo Indennità Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2019, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- vista la comunicazione in data 4 luglio 2019, con la quale la Co.Vi.So.C. ha contestato, per quanto di competenza, alla società U.S. CITTA’ DI PALERMO S.P.A. i suddetti inadempimenti nonché ha informato la medesima società di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B 2019/2020;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere contrario espresso dalla Co.Vi.So.C., con nota in data 11 luglio 2019, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- tenuto conto, sulla scorta del suddetto parere, che la società U.S. CITTA’ DI PALERMO
- P.A. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2019/2020, ai fini dell’ammissione al campionato di competenza», si delibera quanto sopra riportato;”
Tanto premesso, secondo la Società ricorrente “i provvedimenti qui impugnati” si espongono a “tre rilievi” (motivi):
A) la delibera del Consiglio Federale qui impugnata non è in alcun modo motivata e già per questo non può ritenersi legittima, sicché va annullata;
B) il “motivato parere contrario” espresso dalla CO.VI.SO.C. con nota dell’11 luglio 2019, ed assunto all’esito della riunione del 10 luglio u.s., non tiene conto del ricorso ritualmente promosso dal Palermo in data 8 luglio u.s. e dell’allegata documentazione (doc. D) – i cui motivi qui si ripropongono integralmente in quanto attuali (e si chiede sin d’ora a codest o Il l.mo Coll egi o di G aranzia di volerli ri esami nare i ntegralmente)
- all’esito del quale detto parere è stato espresso, e dunque si limita sostanzialmente a ribadire quanto già si legge nella comunicazione del 4 luglio u.s. della medesima CO.VI.SO.C. contro la quale, invece, si appuntava il ricorso della scrivente. Anche tale parere, dunque, risulta non motivato in quanto dotato di motivazione solo apparente, oltre che gravemente deficitario in ragione del fatto che non considera i documenti e le ulteriori circostanze fattuali richiamate nel ricorso;
C) anche per assurdo al netto di quanto sub), il motivato parere in parola si fonda su palesi errori logici e di diritto rispetto i fondamentali temi: i) causa di forza maggiore;
ii) par condicio creditorum; iii) poteri della FIGC di rimettere in termini il Palermo;
- Il Collegio intende precisare in via preliminare che, in base al “Regolamento di organizzazione e funzionamento della sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche”, finalità coessenziale al presente giudizio è quella “di garantire il regolare e corretto svolgimento delle [competizioni professionistiche]”, e che alla Sezione “è demandata in via esclusiva la piena cognizione delle controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società sportive professionistiche”.
Consegue da tanto che:
a) la costante garanzia di interessi superindividuali (un peculiare ius constitutionis) rende naturalmente sub-valente i profili di valutazione delle condotte soggettive altrimenti destinati a pre-valenza quando la funzione del giudizio sia, diversamente dall’attuale, di tipo sanzionatorio (atteggiamento psichico in generale, affidamento, buona fede, giustificabilità); in altri termini, la componente soggettiva recede ove si tratti di assicurare comunque la legittimità di condizioni oggettive per il funzionamento di un’organizzazione (complessa quale un campionato di calcio professionistico) la cui sola integrità garantisce, con la permanenza del bene collettivo, la stessa tutela di tutti gli interessi particolari che vi si connettono indissolubilmente (il che, peraltro, non è incompatibile con affermazioni del tipo per cui “non ci sono società che possono vantare un diritto tecnicamente concorrente con quello del Palermo all’iscrizione a detto campionato”: 7 del Ricorso);
b)la “piena cognizione delle controversie” postula la regolare capacità del Collegio di non arrestarsi alla rilevazione di invalidità di procedimento (cfr., per es., § 19 del Ricorso) o di atti e, di contro, in ogni caso di avere accesso alla sostanza delle rispettive pretese nell’ambito del rapporto, fino a sostituire al provvedimento di ammissione o di esclusione la Decisione che tenga luogo della originaria deliberazione federale. Né, peraltro, può competere al Collegio dare tutela (o soltanto rilevanza argomentativa) a posizioni soggettive diverse, tanto meno quando riconducibili a terzi rispetto alle parti (e finanche terzi rispetto all’ordinamento sportivo) e - ancor meno - quando le relative forme di tutela si prospettino in termini di separata reintegrazione per equivalente.
- Applicazione prima di tanto sta nella non decisività della motivazione recata dall’atto reso oggetto di impugnazione: la “piena cognizione”, infatti, non può non implicare che si viene trattando qui non tanto di un sindacato sulla sufficienza della motivazione esibita dalla delibera federale, quanto e piuttosto della verifica del suo fondamento sostantivo, esibito o meno che sia stato nell’atto deliberativo, ma che ne deve comunque risultare assistito.
In breve, non è la legittimità della delibera allo scopo di promuoverne l’eventuale ripetizione in capo all’originario titolare del potere che costituisce, qui, limite dell’accertamento; infatti, al Collegio spetta senz’altro, nell’ambito del più ampio potere sostitutivo, di accertare e valutare il fondamento della disposta ammissione o esclusione perché in ciò consiste la missione di un giudice di unico grado per la “controversia” (e non già l’apprestamento di un mero “ricorso” avverso una precedente decisione: cfr. art. 54 C.G.S.).
Nella specie, non soltanto l’atto deliberativo appare assistito da debita motivazione in senso formale, ma la stessa si rivela pienamente adeguata a sorreggere la disposta esclusione della Società ricorrente, in modo da definire giustamente il rapporto tra questa e la Federazione. Sussistono quindi i presupposti ampiamente noti per ritenere l’integrazione della motivazione della delibera del Consiglio federale operata mediante relatio al “parere” della Co.Vi.So.C., mentre le “ragioni” che il Ricorso illustra appaiono talora inclini a nominalismo (pagg. 10 ss. del Ricorso), come puntualmente evidenziato anche dalla difesa della FIGC (pagg. 16 ss. della Memoria di costituzione).
Di qui è opinione del Collegio che, in disparte (per le ragioni appena esposte circa la natura del presente giudizio) la decisività della censura in rapporto all’esito della controversia, non meriti accoglimento il primo motivo del Ricorso.
- Il secondo motivo del Ricorso si risolve nella riproposizione en bloc del ricorso già depositato dalla Società l’8 luglio scorso per avversare la nota prot. n. 7169/2019 con la quale Co.Vi.So.C. aveva attestato il “mancato rispetto dei ‘criteri legali ed economico-finanzari’ previsti per l’ottenimento della Licenza Nazionale”.
Ora, stante quanto osservato preliminarmente circa la “piena cognizione delle controversie”, è naturale che non mette conto al Collegio verificare - come pure si deduce ancorché senza univoca attualizzazione della doglianza - la mera “illegittimità della procedura” (pag. 13 del Ricorso) che ha interessato la relazione endofederale della Società con l’articolazione di FIGC competente per materia. Piuttosto, soccorre l’esigenza di accertare la fondatezza degli assunti in base ai quali la Federazione ha ritenuto di inibire la partecipazione al campionato professionistico, sicché di seguito si darà luogo a quella “riconsidera[zione] integral[e]” delle “deduzioni ed eccezioni” della Società, come da apposita istanza che si legge a pag. 50 del Ricorso (dando così corrispondenza finale anche al terzo motivo indicato retro sub 1., lett. C).
4.1 Assume(va) la Società ricorrente (nei confronti già di Co.Vi.So.C.) che:
“In conclusione, a fronte di una carenza patrimonial e per € 8. 272.286,00 accert ata da codesta spett.le Commissione, è documentalmente provato che la U.S. Città di Palermo ha ricevuto finanziamenti soci - postergati e infruttiferi di interessi - per compl essivi € 10.059.230,73 ed ha debitamente comprovato la circostanza a codesta spett.le Commissione nei termini assegnati. Il tutto in piena aderenza alle norme federali sopra richiamate in tema di patrimonializzazione delle società e ottenimento delle Licenze Nazionali.” Sennonché, la carenza patrimoniale rilevata e incontestata non può ritenersi reintegrata “in piena aderenza alle norme federali” siccome queste ultime, e per esse il C.U. 100/A - Titolo I, § I, lett. B, punto 2 -, prevedono che “il ripianamento della eventuale carenza patrimoniale dovrà essere effettuato, entro il termine perentorio del 24 giugno 2019, ai fini del raggiungimento della misura minima dell’indicatore di Patrimonializzazione mediante le seguenti modalità:
a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci”.
Nella specie, in disparte la mancanza di prove sufficienti delle affermazioni di parte (specie a fronte delle allegazioni difensive di FIGC: cfr. pagg. 18 > 24 della Memoria e doc. n. 12, in part. pag. 8), nessuna di tali “modalità” risulta osservata, trattandosi di sopravvenuto “pagamento di debiti sociali” a cura di terzi e di “acquisto del ramo aziendale” da terzi (quali eventi che si pretenderebbero produttivi di una sostanza economica ultima equipollente ai “versamenti soci”). Ora, che in base alla normativa civilistica o contabile gli organi sociali possano aver coonestato alcune delle operazioni compiute da terzi (Sporting Network srl) - ovvero per dichiarazioni successive del socio (Palermo Football Club s.p.a.) - entro una figura riconducibile alla modalità sub c) (latamente intesa) non equivale certo al rispetto esigibile della normativa federale, che si fa carico altresì di interessi ulteriori e non coincidenti con quelli preservati dalle fonti di diritto civile: interessi, questi ultimi, dei quali pure rimane assai dubbia la preservazione a opera degli stessi organi sociali per quanto è dato leggere nel successivo provvedimento del Tribunale di Palermo del 12 luglio u.s., n. 1476 (offerto in comunicazione sub n.12 dalla difesa di FIGC).
Tanto ritenuto in ordine alle modalità atipiche - e perciò inidonee - di “ripianamento della […] carenza patrimoniale” della Società, non è necessario esaminare al fondo la contestazione che la Società ricorrente assume superata proprio per via dell’impiego dei crediti che alla stessa sarebbero acceduti mediante il detto “ramo aziendale”, con la conseguente estinzione dei debiti di natura tributaria e previdenziale (cfr. § 20. del Ricorso e, rispettivamente, § 3. della Memoria di costituzione FIGC).
4.2 Assume(va) ancora la Società ricorrente (nei confronti già di Co.Vi.So.C.) che:
“4. Da quanto sopra risulta inequivocabilmente che il Palermo si è curato, profondendo ogni sforzo possibile nelle circostanze date, di fornire alla Lega di B, entro le ore 24:00 del 24 giugno 2019, la prova che la prescritta polizza fideiussoria di € 800.000,00 era stata emessa, nell’interesse del medesimo Palermo e a favore della medesima Lega di B, conformemente a quanto previsto dal Manuale Licenze Nazionali;
5. La mancata produzione entro il termine del 24 giugno 2019 del testo definitivo e firmato della fideiussione in questione - insieme con la restante documentazione utile all’iscrizione al campionato che il Palermo ha invece diligentemente depositato presso la Lega di B il 24 giugno 2019 - si deve, dunque, esclusivamente ad un problema determinato dal broker assicurativo al quale il Palermo si è rivolto (e segnatamente al Sig. Carlo Camilleri), e che appare aver posto in essere nei confronti del Palermo una vera e propria truffa, come è emerso nelle ore subito successive ai fatti sopra cennati e come emergerà con assoluta evidenza alla lettura di quanto segue, che ricalca in buona parte la denuncia/querela tempestivamente sporta da due degli odierni esponenti in data 27 giugno 2019, presso la Compagnia Roma Centro della Legione Carabinieri Lazio, Nucleo Operativo, sita in Roma alla via Mentana n. 6 (All. 3).”
In sintesi, risultando senz’altro ammessa la circostanza di fatto dell’ “omesso deposito presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B della garanzia a prima richiesta dell’importo di euro 800.000,00”, la Società invoca qui la causa di giustificazione determinata dal compimento di atti illeciti da parte di terzi, onde l’omissione riuscirebbe giustificata.
Ora, fuori dell’essere incontroverso il dato della commissione altrui di un fatto illecito e dell’essere, per contro, fidefacente la narrazione dei fatti operata dalla Società, non è opinabile che l’ operato di un terzo che, con scelta autoresponsabile, sia stato individuato dalla stessa Società come parte negoziale non può convertire l’asserito inadempimento di lui in assoluzione dalle obbligazioni gravanti sopra la Società medesima, ancor più in un contesto giudiziale non inteso alla sanzione di comportamenti soggettivi, ma alla tutela di una situazione pretensiva entro una pluralità di interessi non interamente compatibili con la soddisfazione di quella.
Pertanto, il dato pacifico dell’inadempimento della Società quanto all’approvigionamento della garanzia ne ha determinato senz’altro la perdita di chance (quella, almeno, specificamente riferibile alla condizione di prestazione della garanzia non avveratasi, fermo il resto) di partecipazione alla competizione; invece, il dato, soltanto asserito, dell’ inadempimento del terzo dà ragione per l’eventuale riparazione della chance in tal modo perduta; infatti, l’invocazione della “forza maggiore”, consistente nella condotta del terzo, non può andare evidentemente disgiunta dalla autodeterminazione che è alla base della situazione nella quale la forza impediente si sarebbe venuta svolgendo (actio libera in causa), né la natura di illecito penalmente rilevante che pure avesse preso la condotta del terzo assolve di per sé dai doveri di diligenza originariamente propri del soggetto tenuto a procurarsi la garanzia (per Cass. pen., sez. III, 22-09-2010, n. 35956, per es., la responsabilità del custode non è scriminata dalla commissione del reato di violazione di sigilli da parte di terzi, a nulla rilevando il fatto che risiedesse in luogo diverso da quello ove era sito il bene in sequestro, non potendo valere detta circostanza come forza maggiore impeditrice dell'esercizio del dovere di vigilanza); segnatamente, il dovere di selezione dell’operatore professionale atto a realizzare la prestazione esigibile e il controllo sulla rituale e tempestiva esecuzione di questa.
4.3 Assume(va) inoltre la Società ricorrente (nei confronti già di Co.Vi.So.C.) che:
“8. a questo punto, il Dott. Tempestilli e il Dott. Valente, nelle rispettive qualità indicate in epigrafe, prendevano atto della situazione, e, prefigurandosi il rischio che la fideiussione potesse malauguratamente non pervenire entro le 24:00 (e cioè entro il termine ultimo fissato per il deposito presso la Lega di B), condividevano l’opportunità di bloccare il bonifico di € 3.600.000,00 da parte della Sporting Network s.r.l. (socio unico della U.S. Città di Palermo S.p.A, come meglio si vedrà infra) sul conto corrente bancario e a favore della U.S. Città di Palermo S.p.A., e ciò al fine di non consentire che avesse corso il pagamento da parte di tal ultima società, disposto in giornata tramite regolari bonifici bancari, dei debiti c.d. sportivi della stessa (stipendi calciatori, tesserati vari, ed ulteriori debiti sportivi diversi, per € 3.082.264,53 più € 500.000,00 di ammenda dovuta alla FIGC in ragione della pronuncia della Corte d’Appello Federale dello scorso 29 maggio 2019, per un complessivo totale di € 3.582.264,53) sino ad estinzione degli stessi. Tale scelta si è resa necessaria al fine di garantire la par condicio creditorum tra i creditori della U.S. Città di Palermo S.p.A., visto che, se nell’ambito dell’ordinamento calcistico i c.d. crediti sportivi hanno legittimamente un privilegio del tutto speciale rispetto agli altri crediti civili, nel più ampio contesto dell’ordinamento giuridi co italiano vigente, come noto, i crediti sportivi devono essere trattati allo stesso modo degli altri crediti aventi eguale natura e dunque nel pieno rispetto del fondamentale principio della c.d. par condicio creditorum;
9. in altre parole, nella serata del 24 giugno 2019 il Dott. Valente decideva di non dar corso al bonifico suddetto in quanto, così facendo, egli voleva evitare (così come, infatti, avvenuto) che, nella ipotesi in cui la mancata presentazione della fideiussione entro il termine previsto avesse determinato l’esclusione del Palermo dal campionato di Serie B e di conseguenza l’apertura di uno scenario di crisi di impresa per la U.S. Città di Palermo S.p.A., si fosse potuto contestare ai medesimi di aver posto in essere atti finalizzati a realizzare una bancarotta fraudolenta o comunque preferenziale;”
La Società ricorrente, in tal modo, ammette anche l’omissione dei pagamenti ulteriormente dovuti, ma ancora una volta invocando una causa di giustificazione del proprio inadempimento.
Stavolta, per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Collegio ritiene che l’asserita giustificazione sia assolutamente priva di fondamento. Ciò per due ordini di ragioni: i) la prima è che non appare superata l’allegazione di FIGC - cfr. docc. nn. 2 e 3 - onde le disposizioni di pagamento risultano non eseguite (al 24.6) né ulteriormente eseguibili (al 27.6) “in quanto non è[ra] pervenuta su conto corrente di addebito la provvista […] preannunciata”; ii) la seconda è che
- come da ultimo insegna ancora Cass. pen., sez. V, 18-05-2018, n. 40477 - “la consumazione dei reati di bancarotta coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento, ancorché la condotta, commissiva od omissiva, si sia esaurita anteriormente, in quanto detta sentenza ha natura di elemento costitutivo del reato”.
Pertanto, non è attendibile l’assunto di parte né in fatto né in diritto, essendo logicamente esigibile
- quanto al primo - una disposizione di revoca della Società (e non già la equivoca “sospensione” nel relativo approvigionamento di fondi presso terzi: cfr. pg. 49 del Ricorso); e, quanto al tema di diritto, una attuale (e non già futura o eventuale) situazione di decozione per inibire le condotte gestorie altrimenti dovute (peraltro avendo riguardo a pagamenti regolarmente privilegiati anche nel diritto concorsuale); attualità della decozione che, tuttavia, sarebbe stata diversamente (ma comunque) ostativa della partecipazione al campionato professionistico.
4.4 Assume(va) infine la Società ricorrente (nei confronti già di Co.Vi.So.C.) che:
“21. Anche il tema relativo all’asserito (ma in vero inesistente) OMESSO PAGAMENTO DEL CREDITO DEL TESSERATO DE ZERBI è facilmente superabile se solo si osserva che la vicenda trae origine in un lodo irrituale pronunciato da un Collegio arbitrale non previsto dagli Accordi Collettivi, ma determinato dalla libera volontà delle parti. L’importo eventualmente dovuto non rientra tra quelli individuati nel Sistema di Licenze Nazionali 2019/2020, poiché si tratta, al più, di una ipotesi di RISARCIMENTO DEI DANNI, e dunque il relativo credito non cerne “emolumenti” (art. 5, lett. E) o “compensi” (art. 6, lett. E).”
Neanche in parte qua l’assunto difensivo ha pregio stante il paradigma normativo di riferimento, del Sistema Licenze Nazionali, ove la condizione è così espressa: “5) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di maggio 2019 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax o posta elettronica certificata, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal revisore unico, attestante detto adempimento. La pendenza di contenziosi non rileverà, ai fini della esclusione degli emolumenti dal monte debiti della società, fino a quando non intervenga pronuncia, anche cautelare, che escluda la esigibilità degli stessi”.
Ora, l’esigibilità di un credito non si identifica per il necessario conforto del relativo titolo esecutivo (di recente, invero, la dottrina ha finanche posto in discussione la sostanza della distinzione tra accertamento del credito esigibile e condanna al pagamento: v. RTDPC, 2014, 597), titolo che può eventualmente connotare ulteriormente il credito con l’addizione del diritto a pretendere dallo Stato la cooperazione attuativa; pertanto, la natura del lodo appare assolutamente irrilevante e l’efficacia anche soltanto contrattuale, attualmente non revocata in dubbio da alcuna delle parti, lascia ritenere che nella specie il credito trova senz’altro fonte in uno dei “contratti ratificati dalla competente Lega”; così che la natura contrattuale anche della sua liquidazione (ancorché derivante da accertamento di inadempimento) non impedisce la configurazione del pagamento della “penale” come uno degli “emolumenti” rilevanti.
- In definitiva, fermi tutti gli atti e provvedimenti federali, la pretesa ultima della Società ricorrente di ammissione al campionato professionistico di Serie B, s.s. 2019/2020 rimane senza fondamento (e, così, nemmeno mette conto vagliare la plausibilità della stessa domanda strumentale, che si risolve in una sorta di actio interrogatoria per la predeterminazione di un termine supplementare per l’esercizio dei poteri già consunti).
- Sebbene alla discussione abbia preso parte la difesa di Foggia Calcio s.r.l., il Collegio - sciogliendo la riserva formulata in udienza in ordine alla relativa ammissibilità - ritiene che manchi il dovere di corrispondere alle conclusioni prese, perché, a dispetto della qualificazione contenuta nella “Memoria di intervento” come di iniziativa di società “controinteressata”, il Collegio stima la situazione fatta valere da Foggia Calcio s.r.l. quella di un ente portatore di interesse soltanto accidentalmente differenziato, e perciò destinato a svolgersi nelle forme di un intervento ad instar dell’art. 105, 2° c., c.p.c., tuttavia precluso nel presente giudizio (art. 3, c. 3, Reg.: “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma precedente, non è ammesso l’intervento di qualsiasi altro terzo”).
- Come naturale accessorio della definizione del giudizio, il regolamento delle spese sopportate dalle Parti costituite avanti a questo Collegio segue il criterio di soccombenza relativamente a quelle intimate, con liquidazione in dispositivo che tiene conto della consistenza dell’attività difensiva svolta; nulla viceversa va disposto in favore dell’interveniente volontario.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Sezione per le controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche
Dichiara inammissibile l’intervento del Foggia Calcio s.r.l.. Rigetta il ricorso di U.S. Città di Palermo S.p.A..
Condanna U.S. Città di Palermo S.p.A. al pagamento delle spese per assistenza difensiva di FIGC, che liquida in € 3.000,00, oltre accessori; nonché di LNPB e di Venezia FC s.r.l., che liquida per ciascuna parte in € 1.000,00, oltre accessori.
Dichiara irripetibili le spese per assistenza difensiva di Foggia Calcio s.r.l. e quelle comunque anticipate in favore del CONI.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 luglio 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Raffaele Squitieri F.to Ferruccio Auletta
Depositato in Roma, in data 25 luglio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face
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