CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sez. iscrizione/ammissione campionati professionistici – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 58/2019 del 25 luglio 2019 – A.S. Bisceglie s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico

Decisione n. 58

 

Anno 2019

 

  IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONE CONTROVERSIE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONDALLE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE

 

composta da 

Raffaele Squitieri - Presidente

Stefano Varone

Giacomo Aiello 

Franco Anelli - Relatore

Ferruccio Auletta - Componenti

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE 

 

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 59/2019, presentato, in data 15 luglio 2019, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento previsto ex art. 54, comma 3, CGS CONI, dalla società A.S. Bisceglie s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone,

 

contro

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Viglione, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,

 

nonché contro 

 

la Lega Italia Calcio Professionistico - Lega Pro, non costituitasi in giudizio, per l’impugnazione della delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16/A del 12 luglio 2019, con la quale è stata respinta la domanda di riammissione dellA.S. Bisceglie al Campionato di Serie C, stagione sportiva 2019/20, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e e/o conseguenti al gravato provvedimento, quali in particolare la Relazione della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dell1 luglio 2019 e le certificazioni e comunicazioni della Lega Italia Calcio Professionistico in essa richiamate, nonché i Comunicati Ufficiali F.I.G.C. n. 122/A del 21 maggio 2019, n. 146/A del 20 giugno 2019 e n. 101/A del 17 aprile 2019, come modificato dal C.U. n. 131/A del 24 maggio 2019.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 23 luglio 2019, i difensori della parte ricorrente - A.S. Bisceglie s.r.l. - avv.ti Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, e i difensori della resistente F.I.G.C., avv.ti Giancarlo Viglione, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli;

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Franco Anelli. 

 

Ritenuto in fatto 

 

1. - Con ricorso in data 15 luglio 2018, la A.S. Bisceglie s.r.l. ha impugnato, dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, la delibera del Consiglio Federale della F.I.G.C., pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 16/A del 12 luglio 2019, con la quale è stata respinta la domanda della ricorrente di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 sulla base del rilievo per cui la Società non risultava aver soddisfatto, entro il termine perentorio del 5 luglio 2019, il requisito infrastrutturale relativo allimpianto di illuminazione, indicato come criterio “A” di cui al punto 8) dell’allegato A), Titolo I del C.U. n. 101/A del 17 aprile 2019. 

  1. - Più precisamente risulta dai documenti in atti (e in particolare dall’istruttoria trasmessa dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi della F.I.G.C. dell’’11 luglio 2019: doc. 9 ricorrente) che la Lega Pro, con nota in data 8 luglio 2019, aveva negato la certificazione derispetto del requisito infrastrutturale dell’impianto sportivo (lo Stadio Comunale G. Ventura” di Bisceglie) relativamente al sistema di illuminazione, osservando che il preesistente impianto era stato potenziato mediante il dispiegamento di quattro torri faro mobili (in aggiunta a quelle preesistenti), la cui altezza tuttavia – dieci metri – era tale secondo la nota della Lega Pro da causare fenomeni di abbagliamento dei giocatori in campo,  e dunque risultava inidonea a consentire la disputa di gare in notturna; sulla base di tale certificazione la Commissione Criteri Infrastrutturali, nella riunione del 10 luglio 2019, ha ritenuto non integrato il requisito di cui al C.U. 101/A del 2019 sopra citato.
  1. - La Lega Pro dava inoltre atto, con la già citata nota dell’8 luglio 2019, che era in corso un intervento di adeguamento strutturale del sistema di illuminazione, il cui completamento era previsto per il 4 settembre 2019. La stessa Lega Pro, con successiva nota del 9 luglio 2019, riferiva che erano pervenute note tecniche esplicative redatte da un tecnico incaricato dall’Amministrazione Comunale, presentate dalla Società il 6 e l’8 luglio 2019, nelle quali precisava che all’atto delle misurazioni illuminotecniche esposte nell’elaborato tecnico, le quattro torri faro mobili erano state elevate all’altezza di oltre 18 metri dal suolo mediante piattaforme aeree mobili. Tali precisazioni erano tuttavia state considerate tardive dalla Lega Pro, in quanto pervenute posteriormente alla scadenza dei termini perentori (le note della Lega Pro sono state prodotte dalla resistente F.I.G.C. quali docc. 6 e 7), e dunque non suscettibili di esser espresse.
  2. - Sulla base di tali presupposti in fatto il Consiglio Federale ha adottato la delibera impugnata.
  3. - La A.S. Bisceglie formula tre motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, si duole del fatto che la sussistenza dei requisiti infrastrutturali sia stata negata in considerazione dell’insufficiente altezza delle fonti luminose, tale da provocare fenomeni di abbagliamento dei giocatori in campo; tale conclusione non troverebbe giustificazione nelle norme tecniche vigenti, in quanto il C.U. n. 101/A del 2019 (allegato “A” del punto 8) non menziona requisiti di altezza degli impianti di illuminazione, né enuncia la prevenzione di fenomeno di abbagliamento dei giocatori tra i presupposti dell’idoneità degli impianti.

E poiché il procedimento di ammissione ai campionati avrebbe natura concorsuale”, una decisione di rigetto di un’istanza non potrebbe fondarsi sul riferimento requisiti o condizioni non specificamente enunciati nelle relative norme tecniche.

  1. - Con il secondo motivo, l’A.S. Bisceglie deduce che, allorché vennero eseguite le prove illuminotecniche, il 4 luglio 2019, gli apparati illuminanti dispiegati in funzione “integrativa” dell’impianto preesistente raggiungevano in reall’altezza di 18 metri, in quanto le torri faro mobili, dell’altezza di 10 metri, erano a loro volta collocate su piattaforme aeree, così da raggiungere appunto l’altezza indicata. Pertanto, i requisiti tecnici potevano ritenersi soddisfatti già alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di riammissione (5 luglio 2019). A sostegno di tale assunto, deposita dichiarazioni del tecnico incaricato dal Comune di Bisceglie di eseguire le misurazioni, ing. Valente, e produce unattestazione del responsabile della Ripartizione tecnica del Comune di Bisceglie, arch. Giacomo Losapio, il quale riferisce di misurazioni illuminotecniche eseguite in data 4 luglio 2019 (doc. 14 di parte ricorrente).- Con il terzo motivo, l’A.S. Bisceglie allega che non esisterebbero società controinteressate, in quanto allo stato le società ammesse al Campionato di Serie C sarebbero 59 anziché 60. E ciò, sulla scorta di precedenti di questo Collegio di Garanzia, dovrebbe indurre all’accoglimento del ricorso.
  2. - La F.I.G.C. ha resistito con memoria deducendo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, osservando che, a fronte di tre vacanze, avevano chiesto di essere riammesse al campionato quattro società: due di esse erano state immediatamente ammesse (Alma Juventus Fano 1906 s.r.l. e Virtus VecomVerona s.r.l.), una terza, la Paganese Calcio 1926 s.r.l. è stata ammessa con C.U. n. 17/A del 12 luglio 2019 (pubblicato in pari data). Questultima, osserva la resistente, è da ritenere controinteressata al ricorso, in quanto attualmente occupante il solo residuo posto disponibile allesito delle procedure di riammissione; non vale in contrario, precisa la F.I.G.C., la carenza di un ulteriore posto nel campionato di serie C, essendo tale posto, suscettibile di essere coperto esclusivamente mediante la diversa procedura di ripescaggio. Il rilievo riferito vale anche quale replica al terzo motivo di ricorso dell’A.S. Bisceglie.

9.- Nel merito la F.I.G.C. osserva, quanto al primo motivo, che le norme tecniche fanno riferimento ad un “illuminamento verticale medio” non inferiore a 800 Lux, e che, ai sensi delle norme CONI approvate con deliberazione n. 149 del 6 maggio 2008, delle norme UEFA e delle norme UNI EN 12193, la prevenzione dell’abbagliamento costituisce unesplicita condizione della corretta realizzazione degli impianti di illuminazione; dette norme (quella CONI, in particolare) richiedono che l’angolo di illuminazione sia superiore a 20° rispetto all’orizzonte, e quelle UEFA parlano di un angolo di 70°, da intendersi in questo caso rispetto alla verticale del piano di gioco, cosicché i due parametri vengono ad esprimere una identica situazione materiale.

10. - Quanto al secondo motivo, la F.I.G.C. osserva che la documentazione concernente il fatto che le fonti di illuminazione vennero elevate fino a 18 metri dal suolo, mediante l’aggiunta di piattaforme mobili, è pervenuta soltanto il 6 luglio 2019, posteriormente alla scadenza del termine perentorio del 5 luglio 2019. Inoltre, la stessa non sarebbe univoca nell’attestare che la situazione di fatto in esse descritta sussistesse alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

 

Considerato in diritto

 

1. - Preliminarmente viene all’attenzione l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di notificazione alla Paganese Calcio. Ad essa la ricorrente ha replicato con Memoria difensiva in data 22 luglio 2019, svolgendo argomentazioni che, nel corso dell’udienza di discussione del 23 luglio 2019, la difesa della F.I.G.C. ha lealmente riconosciuto corrette e aderenti allo stato attuale della disciplina del procedimento, rimettendosi comunque alla decisione del Collegio in ordine all’eccezione in esame, la quale comunque, anche ove formalmente abbandonata, non avrebbe potuto essere ignorata dal Collegio, trattandosi di questione di potenziale difetto di integrità del contraddittorio, rilevabile ex officio. Occorre pertanto farsi carico della questione.

Leccezione peraltro non è fondata e il ricorso deve essere reputato ammissibile. Si deve in primo luogo precisare che non si ravvisa alcuna norma che esplicitamente affermi l’inammissibilità del ricorso non notificato ai controinteressati, sicché, in assenza di specifica predisposizione normativa, una tale sanzione non pare prospettabile, essendo semmai il rimedio individuabile in un provvedimento di integrazione del contraddittorio, come avvenuto in taluni precedenti (cfr., Alta Corte di Giustizia Sportiva, n. 22/2012, Ostuni Basket).

Si deve comunque disattendere la tesi della A.S. Bisceglie, posta a fondamento del terzo motivo di ricorso, secondo la quale nella fattispecie non sussisterebbe alcun controinteressato, tenuto conto che nell’organico della Serie C sarebbe ancora disponibile un posto. Convince al riguardo il rilievo della F.I.G.C. per cui i tre posti disponibili nell’ambito del procedimento di riammissione sono stati ad oggi tutti assegnati (l’ultimo, nel rispetto dell’ordine di classifica della stagione sportiva precedente, alla Paganese Calcio), e non assume perciò alcun rilievo la disponibilità di un ulteriore posto nell’organico della serie, che è destinato ad essere attribuito, in base alle vigenti NOIF, secondo la diversa procedura del ripescaggio.

E’ tuttavia decisivo sul tema constatare, pur ravvisandosi nella specie un soggetto portatore di una posizione di interesse rispetto al ricorso, che l’attuale disciplina non impone la notifica del ricorso ai controinteressati. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento della Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche stabilisce, infatti, una specifica differente modalità di tutela dell’interesse di terzi alla conoscenza del ricorso. Lart. 2, comma 3, stabilisce che il ricorso debba essere trasmesso, via pec, alla parte intimata e alla Federazione di appartenenza se diversa dalla parte intimata, entro il termine di due giorni dalla data di conoscenza del provvedimento impugnato. La parte intimata deve costituirsi con atto trasmesso via pec alla ricorrente e depositato presso la Segreteria del Collegio entro due giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso (che peraltro coincide con il termine ultimo per la notificazione del medesimo) (art. 3, comma 1). La posizione degli eventuali controinteressati è specificamente regolata dall’art. 3 comma 2, ai sensi del quale questi ultimi possono costituirsi, con le medesime modalità” – e ciò è da intendersi con le modalipreviste per la costituzione del resistente – nel termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della notizia del ricorso sul sito internet del CONI, da effettuarsi a cura della Segreteria … immediatamente dopo il deposito del ricorso … e comunque non oltre 24 ore”.

Risulta dunque evidente che il relativo procedimento predispone un apposito strumento di tutela della posizione dei controinteressati e disciplina le loro eventuali iniziative processuali, affidato alla pubblicità assicurata dalla pubblicazione del ricorso nel sito internet del CONI – strumento di conoscibilità sicuramente meno pregnante della previsione di un onere di notificazione individuale, ma non irrazionale né pregiudizievole del diritto di difesa dei terzi, in considerazione della ristrettissima schiera dei potenziali controinteressati, ai quali ben si può richiedere di sorvegliare il sito del CONI durante il brevissimo arco di tempo concesso per la proposizione dei ricorsi – e alla previsione di un termine decadenziale pela costituzione del controinteressato,  la cui ristrettezza si giustifica in ragione delle specialissime esigenze di celerità del procedimento.

Della descritta disciplina questo Collegio deve pertanto fare applicazione, con la conseguenza che la prospettata questione di inammissibilità deve essere disattesa.

  1. - Il secondo motivo di ricorso è manifestamente privo di fondamento. Non pare dubbio che i presupposti di idoneità degli impianti di illuminazione debbano essere valutati in rapporto alle norme tecniche di settore (in particolare alle Norme CONI per limpiantistica sportiva, di cui alla Deliberazione n. 149 del 6 maggio 2008, e a quelle dettate dall’UEFA). La sussistenza dei valori di illuminamento richiesti non postula soltanto una certa potenza degli elementi illuminanti, bensì anche l’idoneità degli stessi a garantire un illuminamento adeguato allo scopo, ossia a consentire il regolare svolgimento della competizione, il che certamente non avviene in una situazione nella quale i giocatori, in una gara notturna, siano esposti a fenomeni di abbagliamento. Quindi l’impianto deve rispettare, in ogni caso, le regole della buona tecnica, che nel caso degli stadi implicano, come sopra descritto, che sia rispettato un certo angolo rispetto al piano di gioco (angolo coincidente, seppure espresso con diversa formulazione, sia nelle norme CONI, sia in quelle UEFA), il quale pertanto costituisce il parametro di riferimento per la corretta realizzazione tecnica di un impianto di illuminazione.- Il terzo motivo pone una questione eminentemente di fatto. Dalla documentazione in atti, sopra descritta, risulta che la Lega PRO abbia espresso la propria valutazione di inidoneità dell’impianto sul presupposto che le fonti illuminanti “integrative”, montate su torri mobili, per mezzo delle quali l’impianto ha raggiunto l’intensità di illuminazione richiesta, fossero collocate all’altezza di 10 metri dal suolo, insufficiente a prevenire fenomeni di abbagliamento. La ricorrente ha depositato documenti – precisamente due dichiarazioni del tecnico che ebbe ad eseguire il rilevamento illuminotecnico, ing. Vincenzo Valente (all.ti 12 e 13 al ricorso) e unattestazione del Dirigente/Responsabile della Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie, arch. Giacomo Losapio (all. 14) – nei quali si afferma che gli impianti mobili erano, alla data di esecuzione delle misurazioni illuminotecniche del 4 luglio 2019, costituiti da torri dell’altezza di 10 metri, ma che le stesse erano collocate su piattaforme che portavano le fonti illuminanti all’altezza complessiva di 18 metri dal suolo.

Tale circostanza di fatto non risulta espressamente contestata dalla resistente, né comunque smentita da elementi probatori da questa addotti. La difesa della F.I.G.C., specificamente interpellata sul punto nel corso dell’udienza, ha dato atto che la procedura non prevede un apposito sopralluogo da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali, la quale opera una ricognizione delle risultanze documentali ad essa sottoposte per il tramite della Lega PRO. Pertanto, anche in considerazione della speciale valenza probatoria costituita dall’attestazione dell’Autorità comunale, la quale, seppure nella specie non caratterizzata dalla specifica valenza dell’atto pubblico, comunque costituisce fonte cui deve concedersi patente di attendibilità, si deve ritenere ai fini della presente decisione accertato il fatto che, all’atto dell’esecuzione delle rilevazioni illuminotecniche (il 4 luglio 2019, come risultante dal prospetto allegato al doc. 13 del ricorrente, non contestato dalla resistente), i corpi illuminanti fossero posti ad una quota di 18 metri sopra il piano di gioco.

  1. - La questione, ciò premesso quanto alla ricostruzione del fatto, si risolve quindi nel valutare l’eventuale violazione dei termini, pacificamente e sicuramente perentori, previsti dalle regole procedimentali. Al riguardo si osserva che le “precisazioni” circa l’assetto degli impianti – sia pure riferite alla data del 4 luglio 2019 - sono pervenute posteriormente alla scadenza del termine del 5 luglio 2019 (le dichiarazioni delling. Valente sono rispettivamente del 6 dell’8 luglio 2019, l’attestazione dell’arch. Losapio del 15 luglio 2019).

Lorientamento consolidato della giurisprudenza sportiva è nel senso che, ai fini della valutazione dell’idoneità dell’impianto di illuminazione, si deve valutare esclusivamente la documentazione presentata dalla Società e che, in generale, la sussistenza dei requisiti per l’ammissione, ancorché preesistenti, non possano essere documentati posteriormente scadenza del termine (Collegio di Garanzia, decisione n. 37/2018, Como Calcio/FIGC; Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 24/2013, Sambenedettese/FIGC, relativa alla sussistenza della fideiussione).

Fermi tali principi, dai quali questo Collegio non intende discostarsi, occorre peraltro considerare le peculiarità del caso di specie. La A.S. Bisceglie risulta aver documentato le prestazioni dell’impianto di illuminazione, risultate conformi ai parametri richiesti, sulla base di una rilevazione tempestivamente eseguita il 4 luglio 2019; di fronte all’osservazione della Lega PRO e della Commissione, per cui, sul presupposto che le fonti illuminanti aggiuntive fosse collocate all’altezza di 10 metri dal suolo, l’impianto non appariva idoneo per il rischio di abbagliamento dei giocatori, la Società ha precisato che le torri mobili, alte 10 metri, erano, all’atto della rilevazione, collocate su supporti che portavano l’altezza della fonte ad una quota adeguata a scongiurare il temuto abbagliamento (non è contestato che l’altezza di 18 metri sia a ciò idonea), fornendo documentazione attendibile del fatto che tale era la situazione all’atto della misurazione, i cui parametri quantitativi non sono mutati, né unulteriore, e certamente inammissibile, rilevazione è stata eseguita posteriormente alla scadenza del termine perentorio. Ne consegue che la A.S. Bisceglie non ha ex post integrato una documentazione originariamente lacunosa, bensì, a fronte di una valutazione negativa della Commissione formulata sulla scorta dellinterpretazione dei documenti fornita dalla Lega Pro, ha fornito una precisazione in merito alle circostanze di fatto esistenti all’atto della misurazione.

Il ricorso merita pertanto accoglimento.

  1. - Sussistono, in ragione della particolarità del caso, giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di procedura.
  2. Prima di concludere, si dà atto che sono state irritualmente trasmesse al Collegio per via telematica, da un terzo estraneo al procedimento, dichiarazioni e documentazione fotografica volte ad attestare l’esistenza di supposte carenze strutturali dello stadio comunale G. Ventura di Bisceglie. Si tratta di documentazione assolutamente irrilevante ai fini di questo procedimento e insuscettibile di esame in questa sede, che la segreteria del Collegio avrà cura di trasmettere ai competenti organi per le eventuali valutazioni.

 

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

 

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 23 luglio 2019.

 

Il Presidente                                       Il Relatore

F.to Raffaele Squitieri                         F.to Franco Anelli

 

Depositato in Roma, in data 25 luglio 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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