CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/2019 del 1 luglio 2019 – Associazione Italiana Arbitri/Eugenio Viterbo/Federazione Italiana Giuoco Calcio
Decisione n. 54
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente Giuseppe Musacchio - Relatore Angelo Canale
Guido Cecinelli
Pier Giorgio Maffezzoli – Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2018, presentato, in data 5 ottobre 2018, dalla Associazione Italiana Arbitri (AIA c/o FIGC), rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta,
contro
il sig. Eugenio Viterbo, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Caravita,
e nei confronti
della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), non costituitasi in giudizio,
avverso
la delibera della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 26 luglio 2018, pubblicata, nel solo dispositivo, con C.U. n. 16/CFA del 10 agosto 2018 e, completa di motivazioni, con C.U. n. 27/CFA del 5 settembre 2018, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dal signor Viterbo Eugenio contro la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pubblicata con C.U. n. 184 del 18 giugno 2018, è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di associato AIA in capo al signor Viterbo.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell’udienza del 19 novembre 2018, il difensore della parte ricorrente - AIA c/o FIGC - avv. Stefano La Porta; l’avv. Luigi Caravita, per il resistente sig. Eugenio Viterbo, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Federico Vecchio, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi dell’art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Ritenuto in fatto
Con nota A/R, anticipata via email del 22 ottobre 2016, il signor Eugenio Viterbo ha comunicato al Comitato Nazionale AIA le proprie dimissioni, con effetto immediato, da associato AIA e da Presidente della Sezione AIA di Lamezia Terme ed ha restituito la tessera federale.
Il Comitato Nazionale AIA, nella seduta del 26 ottobre 2016, nel prendere atto delle intervenute dimissioni del Viterbo e di altri componenti del Consiglio Direttivo della Sezione di Lamezia Terme, ai sensi degli art.li 11, comma 6, lett. t), e 24, comma 8, del Regolamento AIA, ha disposto il commissariamento della Sezione, nominando Commissario Straordinario l’A.B. Gianfranco Pujia.
La delibera di commissariamento è stata pubblicata sul C.U. dell’AIA n. 49 del 26 ottobre 2016. Dopo oltre cinque mesi dalla formalizzazione delle dimissioni, in data 5 aprile 2017 il signor Viterbo ha inoltrato una nota al Comitato Nazionale ed al Commissario Straordinario Pujia sostenendo che le dimissioni non erano state rassegnate regolarmente in quanto erroneamente indirizzate al Comitato Nazionale lì dove, invece, erano da indirizzare al Presidente di Sezione il quale, a mente dell’art. 52, comma 1, lett. a), del Regolarmente AIA, era l’unico legittimato a riceverle e ad accettarle.
Con la stessa nota il signor Viterbo ha altresì rappresentato che le dimissioni irritualmente rassegnate con la nota del 22 ottobre 2016 dovevano intendersi revocate.
In risposta a tale presa di posizione del Viterbo, il Presidente Nazionale AIA, con nota del 28 giugno 2017, ha ribadito che lo stesso Viterbo, a seguito delle rassegnate dimissioni contenute nella nota del 22 ottobre 2016, non poteva più essere ritenuto associato AIA.
Successivamente, in data 4 aprile 2018, il signor Viterbo ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria per chiedere l’accertamento del suo status di associato AIA, con conseguente reintegro nel ruolo di osservatore arbitrale.
A sostegno del ricorso il signor Viterbo ha dedotto l’inefficacia delle dimissioni, sia perché inoltrate ad un organo diverso da quello deputato ad accettarle, sia perché non sarebbe mai intervenuta rituale accettazione delle stesse; accettazione che, secondo il signor Viterbo, doveva intervenire ad opera del Presidente della Sezione di appartenenza e non anche del Presidente Nazionale e, men che meno, dell’Ufficio Tesseramento.
Sostiene ancora il signor Viterbo che - sul presupposto che le dimissioni sarebbero atto unilaterale recettizio e, come tale, revocabili in qualsiasi momento prima che intervenga l’accettazione - la duplice circostanza dell’inoltro delle dimissioni ad organo incompetente e la mancata accettazione delle stesse ad opera del soggetto competente, ex art. 23, comma 3, lett. h), del Regolamento AIA, legittimava il ritiro delle stesse, con conseguente mantenimento della status di associato.
Con memoria del 18 maggio 2018, si è costituita in giudizio l’Associazione Italiana Arbitri chiedendo il rigetto del ricorso per difetto di giurisdizione; in subordine, perché tardivo e, comunque, infondato.
Quanto alla giurisdizione, l’AIA ha dedotto che, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 220/2003, convertito nella legge n. 280/2003, rientrerebbero nella giurisdizione del Giudice Amministrativo le questioni concernenti l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, associazioni e di singoli tesserati.
Per quanto riguarda, invece, la tardività del ricorso, la stessa sarebbe maturata sia in relazione all’art. 43 bis del CGS FIGC che all’art. 30 del CGS CONI e, tanto, sul pacifico presupposto che il signor Viterbo ha riconosciuto di aver avuto piena conoscenza del fatto che in data 28 giugno 2017 le sue dimissioni sono state accettate con delibera presidenziale del 26 ottobre 2016.
Il Tribunale Federale Territoriale, con decisione pubblicata nel C.U. n. 184 del 18 giugno 2018, nel confermare la giurisdizione del Giudice sportivo ex art. 30 del CGS FIGC, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività.
Avverso detta pronuncia il signor Viterbo ha proposto gravame dinanzi alla Corte Federale di Appello, deducendo l’errata qualificazione operata dal Giudice di prime cure dell’atto introduttivo, da intendersi quale ricorso e non reclamo, e l’errata individuazione dell’oggetto di causa, il quale non poteva essere individuato nell’impugnativa della delibera di accettazione delle dimissioni, in quanto nessuna delibera e/o provvedimento è stato impugnato in ragione del fatto che, sostiene il signor Viterbo, la delibera di accettazione delle dimissioni da associato non esiste e non è mai stata esibita.
E, quindi, non esistendo alcuna delibera di accettazione delle dimissioni, nessuna decadenza dall’impugnazione poteva mai dichiararsi per il mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto.
Di converso, sostiene il signor Viterbo, l’azione di accertamento si dovrebbe ritenere ammissibile e tempestiva ex art. 30 CGS CONI, in quanto proposta nel termine di un anno dall’accadimento, facendo coincidere il dies a quo nel 18 maggio 2017, allorquando il Viterbo ha ricevuto la lettera della Sezione AIA di Lamezia Terme con cui gli si comunicava che la stessa non poteva incamerare la quota associativa a seguito delle dimissioni.
Con memoria del 28 giugno 2018, si è costituita in giudizio l’AIA insistendo per il rigetto del gravame.
Le Sezioni Unite della Corte Federale di Appello, con decisione pubblicata, nel solo dispositivo, con il Comunicato Ufficiale n. 16/CFA del 26 luglio 2018 e, completa di motivazioni, con Comunicato Ufficiale n. 27/CFA del 5 settembre 2018, ha accolto il gravame proposto dal signor Viterbo riconoscendogli lo status di associato.
Detta pronuncia è stata gravata dinanzi al Collegio di Garanzia da parte dell’Associazione Italiana Arbitri, proponendo due motivi di ricorso: 1) l’erronea interpretazione dell’art. 30 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 2) l’erronea applicazione degli art.li 23, comma 3, lett. h, e 52, comma 1, lett. a, del Regolamento AIA.
Quanto al primo motivo, sostiene l’Associazione ricorrente che, risultando per tabulas che il signor Viterbo era venuto a conoscenza, in data 28 giugno 2017, di una presunta delibera presidenziale di ratifica delle dimissioni datata 26 ottobre 2016, il dies a quo per ricorrere non poteva che decorrere dal 28 giugno 2017, con conseguente tardività e, quindi, inammissibilità del ricorso di primo grado, il quale risulta essere stato proposto soltanto in data 4 aprile 2018. Nel merito, invece, ravvisata una vacatio legis relativamente all’ipotesi di dimissioni da associato dello stesso Presidente di Sezione, che sarebbe a sua volta deputato all’accettazione delle stesse, un’interpretazione sistematica della disposizioni del Regolamento AIA (art. 23, comma 3, e art. 52, comma 1) dovrebbe portare a far ritenere alternativamente o che, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri associati, le dimissioni del Presidente di Sezione non necessitano di alcuna accettazione e siano immediatamente esecutive o che le stesse siano accettate da un organo allo stesso (del Presidente dimissionario) sovra-ordinato e, quindi, dal Comitato Nazionale il quale, tuttavia, con la nomina del commissario avrebbe implicitamente accettato le dimissioni del signor Viterbo.
Con memoria del 15 ottobre 2018, si è costituito in giudizio il signor Viterbo il quale, nell’impugnare quanto dedotto dall’Associazione ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo: 1) l’inammissibilità del ricorso per violazione degli art.li 54, comma 1, e 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, per mancata specificità dei motivi di ricorso e per mancata citazione delle parti del provvedimento impugnato che si intendono censurare; 2) inammissibilità del gravame, in quanto soltanto in questa sede si fa riferimento alla piena conoscenza dei “fatti”, mentre nei precedenti gradi di giudizio si è fatto riferimento alla piena conoscenza degli “atti”; 3) l’erronea interpretazione dell’art. 30 del CGS CONI operata dall’Associazione ricorrente; 4) la corretta interpretazione operata dalla Corte di Appello Federale delle disposizioni regolamentari AIA dettate in tema di dimissioni da associato.
Sia l’Associazione Italiana Arbitri che il signor Viterbo hanno depositato memorie ex art. 60, comma 4, CGS CONI, confutando le altrui tesi e ribadendo le eccezioni e deduzioni.
Considerazioni in diritto
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della FIGC - Federazione Italiana Giuoco Calcio. Va, poi, subito esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal resistente per violazione degli art.li 54, comma 1, e 59 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI per mancata specificità dei motivi di ricorso e per omessa indicazione delle parti del provvedimento impugnato.
L’eccezione deve essere disattesa in quanto, con il gravame, l’Associazione ricorrente ha correttamente indicato la statuizione della Corte d’Appello Federale impugnata ed ha rappresentato le disposizioni, sia di natura processuale che sostanziale, che si ritiene siano state violate dalla Corte d’Appello Federale.
Del pari, deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mutamento del petitum.
L’art. 30, secondo comma, del CGS CONI stabilisce che “il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento”.
Stante il chiaro disposto normativo, è evidente che il ricorso di primo grado è da ritenersi tardivo e, tanto, sia con riferimento al termine breve di giorni 30 dalla piena conoscenza dell’atto o del fatto, sia con riferimento al termine lungo di un anno dall’accadimento.
Quanto al termine di 30 giorni è lo stesso resistente a dare atto di essere venuto a conoscenza in data 28 giugno 2017 di una presunta delibera presidenziale di ratifica delle dimissioni datata 26 ottobre 2016, con la conseguenza che il dies a quo per ricorrere ex art. 30, secondo comma, prima parte, CGS CONI è decorso dallo stesso giorno 28 giugno 2017, mentre il ricorso risulta essere stato proposto soltanto in data 4 aprile 2018.
Di converso, anche nella denegata ipotesi in cui si voglia accedere alla (discutibile) tesi della natura non impugnatoria del giudizio promosso dal Viterbo, lo stesso è comunque tardivo in quanto il giudizio di accertamento dello status di associato andava sempre proposto entro l’anno dall’accadimento.
Lì dove per “accadimento” devono intendersi le dimissioni e, in extrema ratio, l’estromissione dalle attività dell’Associazione conseguente proprio alle dimissioni.
Ed anche sotto tale profilo è lo stesso resistente a riconoscere che, a seguito delle dimissioni, è stato estromesso dalle attività dell’Associazione, non essendogli stato più fatto svolgere il ruolo di osservatore arbitrale.
Quindi, tenuto conto che con le dimissioni rassegnate il 22 ottobre 2016 il Viterbo ha restituito la tessera federale e da allora non ha più partecipato alla vita dell’Associazione neanche svolgendo il ruolo di osservatore arbitrale, è evidente che l’”accadimento” cui fa riferimento l’art. 30, secondo comma, CGS CONI, nella fattispecie, non può che essere riferito alle dimissioni con contestuale restituzione della tessera.
La giurisprudenza, anche di legittimità, è concorde nell’affermare che - atteso che il regime delle preclusioni processuali deve ritenersi inteso non solo nell’interesse della parte, ma anche dell’interesse pubblico all’ordinato e celere andamento del processo - l’inammissibilità della domanda per tardività è rilevabile d’ufficio ogni qual volta dagli atti del processo ciò emerga con certezza ed anche quando i fatti e/o gli atti dai quali emerge non siano stati prodotti e/o dedotti a tal fine (ex plurimis, Cass. Civ., 24 novembre 2011, n. 24858).
Ciò posto, deve dichiararsi la tardività del ricorso di primo grado con conseguente accoglimento del gravame proposto dall’Associazione Italiana Arbitri.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Accoglie il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore della ricorrente AIA c/o FIGC.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 19 novembre 2018.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, in data 1 luglio 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face