CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 63/2019 del 1 agosto 2019 – Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d./Federazione Italiana Pallacanestro

Decisione n. 63 

Anno 2019

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Guido Cecinelli - Relatore

Angelo Canale

Pier Giorgio Maffezzoli 

Giuseppe Musacchio - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2019, presentato, in data 14 giugno 2019 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00433/19 del 17 giugno 2019), dalla Società Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. AttiliFusco, con il ministero degli avv.ti Flavia Tortorella del Foro di Pescara e Francesco Benedetto del Foro di Reggio Calabria,

        contro

 

la Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP), in persona del legale Presidente pro tempore, dr. Giovanni Petrucci, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Guarino,

  

per la riforma e/o la revoca

 

della decisione della Corte Sportiva dAppello F.I.P., pubblicata e notificata con C.U. n. 1650 del 17 maggio 2019, e della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale della F.I.P., adottata con C.U. n. 1554 del 3 maggio 2019, G.S.N. n. 228, con la quale venivano irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

-ai sensi dell’art. 17, co. 3, lett. b), del Regolamento Esecutivo Gare, l’omologazione della partita del 28 aprile 2019 fra Amatori Pallacanestro Pescara-Mood Project Viola Reggio Calabria con il risultato di 20-0;

  • ai sensi dell’art. 17, co. 3, lett. b), del Regolamento Esecutivo Gare, l’omologazione della partita del 1 maggio 2019 fra Mood Project Viola Raggio Calabria – Amatori Pallacanestro Pescara con il risultato di 0-20;
  • ai sensi dell’art. 55, co. 5, del Regolamento di Giustizia, l’esclusione della società ricorrente dal Campionato Nazionale di Serie B Maschile e il passaggio del turno successivo alla fase play off della squadra Amatori Pallacanestro Pescara;
  • ai sensi dell’art. 56, co. 3, del Regolamento di Giustizia, la perdita del titolo sportivo;
  • ai sensi dellart. 56, co. 3, del Regolamento di Giustizia, l’applicazione della sanzione pecuniaria pari a € 12.000,00;
  • ai sensi dell’art. 21 del  Regolamento Esecutivo Tesseramento,  lo svincolo degli atleti di categoria senior nazionale.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

uditi, nell’udienza del 29 luglio 2019, i difensori della parte ricorrente - Viola Reggio Calabria 1966 s.s.d. - avv.ti Flavia Tortorella e Francesco Benedetto; l’avv. Giancarlo Guarino, per la resistente FIP, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flamminii Minuto, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lettb), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Guido Cecinelli. 

 

Ritenuto in fatto

 

Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale la ricorrente proponeva reclamo alla Corte Sportiva dAppello della FIP, la quale, con la decisione oggi impugnata, dichiarava il reclamo inammissibile ai sensi dell’art. 78 del R.G. della FIP, per mancato versamento del prescritto contributo per l’accesso ai servizi di Giustizia e, comunque, per tardività e per aver agito con la procedura durgenza ex art. 97 del R.G., anziché con lo speciale rito ex art. 98 del medesimo regolamento.

La società ricorrente eccepiva la violazione e/o falsa applicazione dellart. 2, commi 5 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 78 R.G. FIP, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 96, 97 e 98 R.G. FIP, dell’art. 14 del Codice della Giustizi Sportiva del CONI, degli artt. 88 e 4, commi 1, 2, 3 e 4, R.G. FIP, dell’art. 1.10.1 del C.U. n. 1065 del 11 maggio 2018 e degli artt. 24 e 25 della Costituzione; eccepiva, inoltre, la ricorrente, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 55, comma 5, del R.G. FIP, dell’art.

10.10.1 del C.U. n. 1065 del 11 maggio 2018 e lavvenuto pagamento della sesta rata nei termini prescritti per l’accesso alla fase dei play-off del Campionato 2018/2019.

Si costituiva in giudizio la FIP, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso. 

 

Considerato in diritto 

 

Preliminarmente il Collegio osserva che agli atti del giudizio non risulta essere stata depositata la prova del pagamento del bonifico di € 1.000,00 relativo al contributo per l’accesso ai servizi di giustizia nel primo procedimento endofederale avanti alla Corte Sportiva dAppello, che si assume essere stato eseguito dalla New Bank del Montenegro.

Il suddetto pagamento è posto a fondamento di ogni eccezione ed azione successiva che, in caso contrario, diventa inammissibile nel rito.

Lelusione della normativa federale è palese, non avendo la Società ricorrente prodotto prova dell’avvenuto pagamento, anche a mezzo deposito di un estratto conto bancario dal quale si sarebbe potuto evincere il versamento della tassa di accesso alla Giustizia federale, che assicura coerenza all’intero sistema di Giustizia sportiva.

Il non dimostrato pagamento di € 1.000,00 non risulta essere stato effettuato nel termine stabilito, ed era onere della ricorrente dimostrare il versamento sopra detto.

La odierna fattispecie è amministrativa e non disciplinare ed è prevista dall’art. 78 R.G. che recita: il versamento del contributo per laccesso ai servizi di giustizia precede latto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della F.I.P. in apposita pagina prontamente rintracciabile, o con autorizzazione alladdebito sulla scheda contabile della società ricorrente.

Al successivo comma terzo è previsto che il mancato o parziale versamento del contributo o la mancata autorizzazione alladdebito comportano la declaratoria di inammissibilità del ricorso del reclamo.

Né risulta alcuna autorizzazione all’addebito sulla scheda contabile della Società e detto adempimento altera la par condicio di tutte le società affiliate.

Né a tale proposito può essere invocato l’errore scusabile nellinterpretazione della norma che prevede il versamento della tassa daccesso alla Giustizia sportiva, poiché la Società istante era consapevole del proprio inadempimento, sia dell’impossibilità della FIP di procedere ad una alterazione della par condicio con le altre società eventualmente inadempienti.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbite tutte le altre doglianze.

Il Collegio di Garanzia condanna la società ricorrente a rifondere alla FIP le spese di giustizia liquidate nella misura di €2.000,00 oltre agli accessori di legge. 

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 

Dichiara il ricorso inammissibile. 

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00 oltre accessori di legge, in favore della resistente FIP. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 29 luglio 2019. 

 

Il Presidente                                                                  Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                          F.to Guido Cecinelli 

 

Depositato in Roma, in data 1 agosto 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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