CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 75/2019 del 1 ottobre 2019 – Polisportiva Dilettantistica Megara Augusta/Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Nazionale Dilettanti/Divisione Calcio a cinque FIGC – LND

Decisione n. 75

 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

  

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Cesare San Mauro - Relatore

Giuseppe Andreotta

Marcello De Luca Tamajo

Angelo Maietta - Componenti 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE 

 

Nel procedimento iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2019, presentato, in data 17 agosto 2019 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00664 del 19 agosto 2019), dalla Polisportiva Dilettantistica Megara Augusta (di seguito anche Polisportiva Megara Augusta), in persona del legale rappresentante pro tempore, signor Rosario Acquaviva, rappresentata e difesa, come da procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Michele Cozzone e Annalisa Roseti,

 

contro 

 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito anche FIGC), in persona del persona del Presidente, Gabriele Gravina, non costituitasi in giudizio,

 

la FIGC - Lega Nazionale Dilettanti (di seguito anche LND), in persona del Presidente, Cosimo Sibilia, non costituitasi in giudizio, 

 

nonché contro 

 

la FIGC - LND - Divisione Calcio a 5 (di seguito anche LND Calcio a 5), in persona del Presidente, Andrea Montemurro, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio, 

 

e nei confronti della

 

A.S.D. SIAC, in persona del Presidente, non costituitasi in giudizio, 

 

per limpugnazione

 

  • della delibera di non ammissione della Società ricorrente al campionato nazionale Divisione Calcio a Cinque Serie B, stagione sportiva 2019/2020, emanata dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti e resa nota con C.U. n. 65 del 31 luglio 2019;
  • della delibera assunta dal Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019 e resa nota, in pari data, con C.U. n. 8;
  • di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti alle predette delibere, tra cui: le comunicazioni e le relazioni sfavorevoli della Commissione di Vigilanza Società Dilettantistiche (di seguito Co.Vi.So.D.), nonché dei CC.UU. della LND Calcio a Cinque nn. 1143, 1145, 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell’11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino lesivi dei diritti e degli interessi della Società ricorrente.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell’udienza del 9 settembre 2019, il difensore della parte ricorrente - Polisportiva Dilettantistica Megara Augusta - avv. Michele Cozzone; l’avv. Flavia Tortorella, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Cesare Di Cintio, per la resistente Divisione Calcio a Cinque FIGC - LND, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. prof. Cesare San Mauro. 

 

Ritenuto in fatto 

 

  • In data 12 giugno 2019, la LND Calcio a 5, con C.U. n. 1145, individuava, relativamente alle “Società aventi diritto”, gli adempimenti necessari per l’ammissione ai Campionati Nazionali della Divisione Calcio a 5, stagione sportiva 2019/2020, fissando il termine di presentazione delle domande e della relativa documentazione al 15 luglio 2019;
  • in pari data, con C.U. n. 1147, per le “Società non aventi titolo” interessate al ripescaggio ai Campionati Nazionali di Serie A e A2 maschile, Serie A femminile, Serie B maschile e Serie A2 femminile, stabiliva, al 10 luglio 2019, il termine perentorio entro il quale avrebbero dovuto essere presentate le domande e la relativa documentazione;
  • successivamente, in data 11 luglio 2019, con C.U. n. 4, prorogava al 15 luglio 2019 il termine ultimo per la presentazione, da parte delle “Società non aventi titolo”, delle domande di ripescaggio e della relativa documentazione;
  • in ordine alla richiesta di ripescaggio presentata dalla Polisportiva Megara Augusta, la Co.Vi.So.D., in data 22 luglio 2019, comunicava l’esito negativo della relativa istruttoria con la seguente motivazione: Invio oltre il termine del 15 luglio 2019 della quota di fideiussione; invio oltre il termine del 15 luglio 2019 della quota di iscrizione carente per euro 268,91”;
  • in data 25 luglio 2019, la Polisportiva Megara Augusta presentava ricorso alla Co.Vi.So.D. avverso il diniego della propria richiesta di ripescaggio al Campionato Nazionale di Calcio a 5 di Serie B 2019/2020, allegando, altresì, la documentazione inerente le copie dei bonifici”;
  • in data 31 luglio 2019, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, con C.U. n. 65, nel deliberare sulle ammissioni/ripescaggi al Campionato Nazionale Divisione Calcio a Cinque - 2019/2020, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.D., respingeva il ricorso presentato dall’odierna ricorrente “per mancata produzione della fideiussione bancaria e della quota discrizione nei termini fissati dal Comunicato ufficiale n. 1147 del 12.06.2019 e n. 4 dell11.07.2019”. Di conseguenza,  la Polisportiva Megara  Augusta non veniva ammessa al Campionato di Calcio a 5 di Serie B, relativo alla stagione sportiva 2019/2020;
  • la non ammissione della Polisportiva Megara Augusta al predetto campionato veniva confermato con il C.U. n. 8 del 2 agosto 2019, con cui veniva deliberato, per la Serie B, il ripescaggio della

A.S.D. Agriplus Mascalucia Futsal, della A.S.D. Futsal Atesina, della A.S.D. Citta di Cosenza C5della A.S.D. Diaz, della A.S.D. Lamezia Soccer, della P.G. Jasnagora A.S.D., della A.S.D. SIAC e della Polisportiva D. Cavezzo;

  • avverso i suddetti provvedimenti, la Polisportiva Megara Augusta ha proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, per sentir: “A) accertare e dichiarare lillegittimità, lerroneità e/o linfondatezza della delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 31 luglio 2019, con la quale, previo parere negativo espresso dalla CO.VI.SO.D., veniva rigettata la richiesta del Sodalizio medesimo al ripescaggio (ovvero di ammissione quale Società non avente titolo) al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B 2019/2020, diniego confermato dal Consiglio Direttivo della Divisone Calcio a Cinque nella riunione del 2 agosto 2019, giusta Comunicato Ufficiale n. 8 di pari data (ugualmente qui impugnato), nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ai gravati provvedimenti, con precipuo riguardo alle comunicazioni ed alle relazioni sfavorevoli della già menzionata Commissione di Vigilanza ed ai Comunicati Ufficiale della Divisione Calcio a Cinque n. 1143 del 12 giugno 2019, n. 1145 del 12 giugno 2019, n. 1147 del 12 giugno 2019 e n. 4 dell11 luglio 2019, nelle parti in cui risultino in qualche modo lesivi dei diritti e degli interessi del club istante, in rapporto alloggetto dellodierno contendere; B) per leffetto, annullare le impugnate pronunce e disporre limmediato ed incondizionato ripescaggio/ammissione della POLISPORTIVA DILETTANTISTICA MEGARA AUGUSTA al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque di Serie B 2019/2020, anche in sovrannumero e/od a completamento dellorganico; C) con vittoria di spese, onorari ed accessori di causa”;
  • a sostegno del ricorso, la Polisportiva Megara Augusta ha dedotto, in primis, la natura “non perentoria” del termine del 15 luglio 2019 per il perfezionamento delle domande di ripescaggio; nonché la “sostanziale equiparazione” tra Società aventi e non aventi titolo, con la conseguenza che “il persistente riferimento, nel C.U. n. 4 [relativo alle Società non aventi titolo], alle svariate incombenze e procedure delineate dal C.U. n. 1145 del 12 giugno 2019 [relativo alle Società aventi titolo]” avrebbe comportato che lunico obbligo inderogabile, per tutte le Società richiedenti lammissione ad un Campionato Nazionale di Calcio a Cinque (per ciò che qui interessa, alla Serie B), da formalizzare, a pena di decadenza nel periodo compreso dal 1 luglio 2019 al 15 luglio 2019, fosse (e sia) semplicemente quello di provvedere alla presentazione della domanda di iscrizione/ripescaggio” (v. pag. 8 Ricorso), potendo la relativa documentazione essere integrata entro il termine perentorio del 25 luglio 2019.

Ha, poi, contestato la totale inesistenza di terze società controinteressate a causa della perdurante carenza di organico del campionato nazionale di calcio a cinque serie B”; infatti, a fronte   di   20   posti   disponibili soltanto   ott società   son state   ammesse/ripescate.

Conseguentemente, l’ammissione della ricorrente non pregiudicherebbe le posizioni di altre compagini iscritte” (v. pag. 12 Ricorso).

Infine, ha chiesto, per ragioni di necessità e urgenza, la riduzione dei termini a difesa ex art. 60, comma 5, CGS CONI;

  • con memoria del 27 agosto 2019 (prot. Collegio di Garanzia dello Sport n. 00680 del 28 agosto 2019), la LND Calcio a 5 si è costituita dinanzi a questo Collegio, sollevando, in via preliminare, l’eccezione di incompetenza del Collegio di Garanzia dello Sport a decidere il presente giudizio. Nel merito, ha contestato l’equiparazione operata dalla ricorrente tra Società aventi e non aventi titolo, in quanto il C.U. n. 1145 del 12 giugno 2019 e il C.U. n. 4 dell’11 luglio 2019 sarebbero “norme distinte che [andrebbero] applicate ciascuna nel proprio ambito”.

Ha rilevato, infine, la mancata indicazione da parte della Polisportiva Megara Augusta dei motivi di urgenza” che giustificherebbero l’abbreviazione dei termini ex art. 60, comma 5, CGS CONI. Alla luce di tali motivi, ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso. 

 

Considerato in diritto 

 

  • Il Collegio di Garanzia dello Sport ritiene di dover, preliminarmente, esaminare l’eccezione riguardante la propria competenza a decidere sul presente giudizio che, riguardando una controversia inerente all’iscrizione/ripescaggio delle società ai Campionati Nazionali dilettantistici di calcio, è stato proposto direttamente al Collegio.

La necessità di deliberare tale questione in via preliminare si giustifica perché, ove fondata, precluderebbe al Collegio qualsiasi decisione nel merito.

  • Al riguardo, è opportuno ripercorrere, brevemente, lexcursus normativo che ha condotto alla riforma del sistema della giustizia sportiva e che ha comportato profonde innovazioni sull’intero settore del contenzioso sportivo.

Come noto, il percorso di riforma è iniziato nel dicembre 2013 con l’approvazione, da parte della Giunta e del Consiglio Nazionale del CONI, di alcune modifiche allo Statuto del CONI1.

Le novità più rilevanti hanno riguardato gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto, prevedendo l’introduzione del Collegio di Garanzia dello Sport, nuovo ed unico organo di terzo grado di giustizia sportiva a cui è demandata la cognizione delle controversie decise in via definitiva iambito federale(cfr. art. 12 bis, comma 1). Al Collegio di Garanzia è, altresì, ammesso ricorso “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento sportivo emesse dagli organi di giustizia federale esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti(cfr. art. 12 bis, comma 2).

La riforma è stata definitivamente accolta con lapprovazione del nuovo Codice della Giustizia Sportiva (CGS) - approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1518 del 15 luglio 2014 - con il quale è stata elaborata, per la prima volta, una disciplina organica del processo sportivo, regolando in un unico testo normativo sia i procedimenti di competenza del CONI che quelli di competenza endofederale.

Ai fini che qui rilevano, il CGS, all’art. 54, ai sensi del sopra citato art. 12 bis dello Statuto, indica la competenza del Collegio di Garanzia:

  • «avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato lirrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui allart.

12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di

diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti» (cfr. art. 54, comma 1, CGS CONI);

  • «il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali, anche di tipo arbitrale, definite dintesa con il Coni. Giudica inoltre le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni nonché le controversie relative allesercizio delle funzioni dei componenti della Giunta Nazionale del Coni. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado. Si applica lart. 33 del presente Codice in quanto compatibile» (cfr. art. 54, comma 3, CGS CONI).

Il Collegio di Garanzia dello Sport, pertanto, ha due ambiti di competenza, entro i quali interviene in qualità di:

  • giudice di ultimo grado e di legittimità delle decisioni assunte dagli Organi della Giustizia Federale;
  • giudice unico e di merito, nei casi espressamente previsti dall’art. 54, comma 3, CGS CONI.
  • Come appena ribadito, ai sensi del predetto comma 3, possono essere impugnate direttamente innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport le controversie relative ad atti e provvedimenti del CONe quelle previste da «altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali». Ne è un esempio il regolamento ai sensi dellart. 54, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva”, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI con Deliberazione n. 1550 del 4 maggio 2016 (anche in C.U. della FIGC n. 384/A del 16 maggio 2016), per cui, «in ragione della natura delle situazion soggettive in esse coinvolte  e  della  loro  notevole  rilevanza  per  l ordinamento  sportivo nazionale , sono devolute alla competenza del Collegio di Garanzia dello Sport le controversie in materia di:

a) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio; b) iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di pallacanestro».

Il Regolamento in esame, inoltre, ha precisato che, nel caso di cui alla precedente lettera a), il ricorso è proponibile avverso «il provvedimento emesso dal Consiglio federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio in tema di iscrizione delle società ai campionati nazionali professionistici di calcio», e, al successivo art. 4, che i suindicati atti, nonché i comunicati informativi sulle procedure relative a tali iscrizioni, «devono espressamente indicare limpugnabilità del provvedimento del Consiglio federale innanzi al Collegio di Garanzia».

La competenza del Collegio di Garanzia dello Sport in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche è stata altresì prevista dall’art. 12ter dello Statuto CONI, come modificato dal Consiglio Nazionale il 26 ottobre 2018, per cui, ai sensi del comma 6, «il giudizio si svolge in unico grado con rito accelerato ed esaurisce i gradi della giustizia sportiva».

Devesi, inoltre, sottolineare il rilievo che nell’ordinamento ha assunto la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) - art. 1, dai commi 647 a 650 - che, in ordine alla controversie connesse ai provvedimenti di ammissione o esclusione dalle competizioni professionistiche, nel prevedere la competenza funzionale e inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, a decidere su tali controversie, fa salva, rispetto al  giudizio amministrativo, «la possibilità che lo statuto e i regolamenti del CONI e conseguentemente delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, prevedano organi di giustizia dell'ordinamento sportivo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto [d.l. 19 agosto 2003 n. 220] decidono tali questioni anche nel merito ed in unico grado e le cui statuizioni, impugnabili ai sensi del precedente periodo, siano rese in via definitiva entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto impugnato» (cfr. comma 647).

  • Da quanto sopra delineato, si evince che, in assenza di espresse previsioni normative, imposte da situazioni, quale è quella delle competizioni professionistiche, in cui l’ordinamento sportivo nazionale ritiene rilevanti le situazioni soggettive coinvolte, anche a garanzia e tutela dell’ordine pubblico  complessivamente  considerato,  gli  atti  federali  trovano  la  loro  sede  naturale  dimpugnazione davanti gli Organi della Giustizia Federale e, solo una volta esauriti i gradi della Giustizia endofederale e alle condizioni sancite dal CGS, tali atti possono essere oggetto di un ricorso davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Risulta coerente con tale conclusione, l’art. 30, comma 1, CGS CONI, il quale prevede che «per la tutela di situazioni giuridicamente protette nellordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né  risulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizisportiva, è  dato ricorso dinanzi al Tribunale federale» (e cioè i Tribunali di primo grado dellsingole Federazioni aderenti al CONI). 

  • Le considerazioni svolte in merito al carattere eccezionale e residuale della competenza in grado unico e di merito, riservata al Collegio di Garanzia dall’art. 54, comma 3, CGS CONI, sono state confermate anche dalle Sezioni Unite di questo Collegio che, pur consapevoli dei diversi orientamenti adottati precedentemente dalle singole Sezioni, hanno definitivamente chiarito che, fuori dai casi in cui prevale la tutela dell’ordine sportivo nazionale e dell’ordine pubblico complessivamente considerato, la corretta interpretazione delle citate disposizioni dellart. 54 del CGS del CONI consentano al Collegio di Garanzia di decidere in unico grado solo nei casi in cui ciò sia stato espressamente previsto. Con la conseguente necessità di assicurare, nellambito della giustizia federale, la prima ordinaria tutela delle posizioni soggettive che si ritengano lese per atti e provvedimenti adottati dagli organi federali(così Coll. Gar., Sez. Un., decisione n. 62 del 7-11 settembre 2018).
  • Con specifico riferimento alla materia oggetto di causa, questa Sezione si è, di recente, espressa, affermando il principio per cui le controversie inerenti i provvedimenti di esclusione della ricorrente da una competizione sportiva dilettantistica” non rientrano nella competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia (cfr. Coll. Gar., Sez. I, decisione n. 14 del 13 febbraio 2019), in assenza di una specifica disposizione di attribuzione all’organo della competenza a decidere.

Nessun argomento in senso contrario può trarsi - diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente - dal disposto di cui all’art. 29, comma 4, del Regolamento della LND della FIGC, a tenore del quale «Le decisioni inerenti il completamento degli organici dei Campionati sono impugnabili innanzi ai competenti organi del CONI».

Appurato, infatti, che, a livello di normativa primaria, il CGS, nel recepire le modifiche apportate allo Statuto del CONI, non consente l’estensione dell’applicabilità dell’art. 54 alle competizioni dilettantistiche, deve escludersi che la competenza in unico grado e di merito del Collegio di Garanzia in tali fattispecie possa essere introdotta da una fonte di rango inferiore quale è il Regolamento della LND della FIGC.

Il generale principio di gerarchia delle fonti normative, infatti, non permette che una norma regolamentare possa contenere delle disposizioni che contrastino con la disciplina di rango superiore, né può modificarle o abrogarle.

Pertanto, l’interpretazione sostenuta dalla difesa della ricorrente - con argomenti lucidi, ma non persuasivi - circa l’applicabilità alla fattispecie del sopra citato art. 29, comma 4, del Regolamento della LND della FIGC darebbe luogo ad una inammissibile inversione della gerarchia delle fonti e, come tale, deve essere disattesa.

Vieppiù da considerare che, come sopra evidenziato, la fattispecie dedotta dalla ricorrente avrebbe potuto trovare adeguata tutela innanzi agli Organi di Giustizia Federale, ai sensi dell’art. 30, comma 1, CGS CONI.

Alla luce delle suesposte motivazioni discende che il Collegio di Garanzia dello Sport, nel decidere sul ricorso in esame, avente ad oggetto la non ammissibilità della Polisportiva Megara Augusta all’iscrizione/ripescaggio ai Campionati Nazionali dilettantistici di calcio, non può che dichiararne l’inammissibilità per difetto assoluto di competenza.

  • Vista la complessità e parziale novità delle questioni trattate, si ravvisano eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio.

 

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 settembre 2019. 

 

Il Presidente                                                                                         Il Relatore

F.to Mario Sanino                                                                                 F.to Cesare San Mauro

 

Depositato in Roma, in data 1 ottobre 2019 

Il Segretario

F.to Alvio La Face

1 Si ricorda che il Comitato Olimpico Nazionale è governato da due organi: la Giunta Nazionale, con poteri esecutivi, e il Consiglio Nazionale, organo di controllo dotato di potesstatutaria e regolamentare. In relazione alla riforma della giustizia sportiva: il 18 dicembre 2013, la Giunta Nazionale del Coni ha approvato le modifiche statutarie; il 19 dicembre 2013, il Consiglio Nazionale del Coni ha approvato gli atti della Giunta; successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato le suddette modifiche statutarie.

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