CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 78/2019 del 4 ottobre 2019 – A.S.D. Scuola Calcio Astigiana/Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – C.R. Piemonte/Val D’Aosta FIGC-LND

Decisione n. 78

 

Anno 2019 

                    IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta

Marcello De Luca Tamajo

Cesare San Mauro - Componenti

Angelo Maietta - Relatore 

ha pronunciato la seguente

 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 72/2019, presentato, in data 6 agosto 2019, dalla ASD Scuola Calcio Astigiana, in persona del presidente e legale rapp.te p.t., presso la stessa dom.to, per ragione della carica, in Asti, alla Strada San Bernardino, n. 22,C.F.: 01515350054, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Zappa, unitamente all’avv. Corrado Buscemi, del foro di Asti, 

contro

 

il Comitato Regionale Piemonte - Valle DAosta - LND - FIGC, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Comellini del foro di Torino, 

 

per l’annullamento 

 

della delibera del 19 luglio 2019, di mancata disamina della domanda di ammissione ai Tornei/Campionati Regionali under 14, 15, 16, 17, contenuta nel C.U. n. 3, emesso dal C.R. Piemonte Val D’Aosta della FIGC LND, e della successiva delibera di non accoglimento del ricorso in autotutela, contenuta nel C.U. n. 5 del 26 luglio 2019. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 9 settembre 2019, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Scuola Calcio Astigiana - avv. Corrado Buscemi; l’avv. Giorgio Papotti, giusta delega all’uopo ricevuta dall’avv. Stefano Comellini, per il resistente C.R. Piemonte - Val D’Aosta FIGC - LND, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. avv. Angelo Maietta. 

 

Ritenuto in Fatto 

 

Il ricorso presentato da parte ricorrente articola un unico motivo, peraltro neppure specificamente capitolato né di contestazione di una specifica norma di diritto violata, contenente anche una domanda cautelare di sospensiva della decisione gravata (domanda non accolta con decreto monocratico del Presidente Frattini dell’ 8 agosto 2019) con il quale la Scuola Calcio Astigiana censura il comportamento del Comitato Regionale Piemonte - Valle D’Aosta, perché questultimo non avrebbe esaminato la propria domanda di iscrizione ai campionati under 14, 15, 16 e 17, atteso che la domanda medesima era mancante di una specifica dichiarazione obbligatoria, ai sensi del regolamento prescrittivo. Sostiene la ricorrente che, invece, il documento cera, ma che la mancata trasmissione era da imputarsi al cattivo funzionamento della casella pec del resistente Comitato, che risultava essere “piena, ergo noricevente. Dal canto suo, il Comitato Regionale resistente, ritualmente costituitosi, ha negato ogni addebito e, preliminarmente deducendo la inammissibilità del ricorso per mancato esperimento dei necessari gradi di giudizio presso i competenti Organi di giustizia federale, ha chiesto il rigetto del gravame.

Questa, in rapida sintesi, la vicenda in fatto. 

Su queste premesse è opportuno svolgere le seguenti

 

Considerazioni in Diritto

 

Ritiene il Collegio che vada dapprima esaminata la eccezione di inammissibilidel ricorso, peraltro segnalata nel richiamato decreto del Presidente Frattini dell’ 8 agosto 2019, laddove si legge che è necessario un approfondimento sull’ammissibilità del ricorso alla luce dei principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (n. 62/2018 del 25 settembre 2018), nonché sull’orientamento recettivo di tali principi già fatti propri dalla presente Sezione con sentenza n. 14/2019 del 13 febbraio 2019.

Orbene, questo Collegio ritiene che l’eccezione sia fondata e vada, pertanto, accolta.

 

Non sfugge alla Sezione che i Regolamenti federali di giustizia sportiva presentino lacune e contraddizioni sistematiche, dovute, in parte, al mancato recepimento dei principi espressi (ed ai quali vè obbligo di uniformazione) dal Codice di Giustizia Sportiva del CONI (Deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015) ed, in parte, ad una assenza di coordinamento delle norme endofederali primarie con i regolamenti applicativi, ma tali circostanze, se potevano, in fase di prima applicazione dei principi generali, costituire circostanze esimenti in capo ai tesserati ed affiliati, oggidì non possono più venire in soccorso di pur ragionate e ben spiegate motivazioni contenute negli scritti difensivi, e tanto perché, proprio al fine di tracciare un solco con il passato (che, appunto, riconosceva le lacune federali appena segnalate come circostanze utili per l’ingresso alla delibazione del Collegio di Garanzia dello Sport, sulla base del disposto dell’art. 54, comma 3, CGS CONI), le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (decisione n. 62/18 del 25 settembre 2018), in applicazione del principio di nomofilachia ed al fine di correggere le storture e le lacune dei regolamenti di Giustizia Federali, hanno avuto modo di affermare che “solo eccezionalmente, nei casi che sono indicati nel citato terzo comma dellart. 54, il Collegio di Garanzia può decidere in un unico grado di giudizio. Ciò accade non solo quando sono impugnati atti e provvedimenti del CONI, ma anche negli altri casi individuati da “altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta Nazionale del Coni, nonché daglStatuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali”” e che si deve, pertanto, ritenere che sia gli atti regolamentari sia i conseguenti atti applicativi eventualmente lesivi delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dallordinamento sportivo siano impugnabili davanti il Tribunale Federale e, quindi, nellambito della giustizia tesa a tutelare le situazioni giuridiche soggettive riconosciute dallordinamento federale. Del resto, non sarebbe logico ritenere possibile limpugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle disposizioni regolamentari ed, invece, limpugnazione davanti agli Organi di Giustizia federale degli atti che ne fanno applicazione.

La presente Sezione si è, peraltro, già uniformata a questo principio con la decisione n. 14/2019 del 13 febbraio 2019, ove si ribadisce la prevalenza del principio di tassatività e tipicità della competenza del Collegio di Garanzia in unico grado (ovvero quando ciò sia espressamente previsto da norme giustiziali del legislatore sportivo) rispetto alla originaria impostazione di residualità, nel senso che, secondo una interpretazione letterale dell’art. 54 CGS, si riteneva che ogni qualvolta nulla si diceva nella regolamentazione federale in merito alla competenza decisoria degli organi di Giustizia Federale, neppure in termini di casistica specifica, si accedeva al Collegio di Garanzia (sul punto si veda decisione n. 34/18 del 30 maggio 2018 di Questa Sezione). Tale orientamento, come innanzi ripetuto, è oggi definitivamente tramontato con la chiarificazione e lo scioglimento dei contrasti interpretativi forniti dalle Sezioni Unite.

La declaratoria di inammissibilità solleva il Collegio dall’esame delle altre questioni oggetto del ricorso.

Le spese del presente procedimento sono liquidate e decise come da dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza, non potendosi accedere all’istituto della compensazione, atteso che le questioni trattate costituiscono principi ormai noti e tali da considerarsi jus receptum.

  

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione 

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente Comitato Regionale Piemonte - Val D’Aosta della FIGC LND.

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 settembre 2019.

 

 

IL PRESIDENTE                                                        IL RELATORE

F.to Mario Sanino                                                          F.to Angelo Maietta

 

Depositato in Roma, in data 4 ottobre 2019.

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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