CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 79/2019 del 8 ottobre 2019 – SSD Viareggio 2014 a r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – C.R. Toscana FIGC-LND

Decisione n. 79

 

Anno 2019 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE

 

 

 

composta da 

Mario Sanino - Presidente

Giuseppe Andreotta - Relatore

Marcello De Luca Tamajo

Angelo Maietta

Cesare San Mauro - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 75/2019, presentato, in data 12 agosto 2019, dalla SSD Viareggio 2014 a r.l., in persona del presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Pietrasanta, Via del Marzocco, n. 75, presso lo studio dell’avv. Stefano Pellacani, dal quale è difesa e rappresentata,

 

contro 

 

- il Comitato Regionale Toscana FIGC LND, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., con l’avv.to Debora Bandoni,

la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.,

- Lega Nazionale Dilettanti - LND, in persona del Presidente e legale rapp.te p.t.,

 

avverso

 

la delibera del Consiglio Direttivo della FIGC-LND Toscana del 24 luglio 2019, pubblicata con iC.U. n. 5/2019, con la quale la società ricorrente è stata esclusa dai Campionati di Eccellenza e Juniores Regionali per la stagione sportiva 2019/2020, per non avere effettuato le procedure previste per l’iscrizione on-line entro i termini regolamentari previsti. 

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 9 settembre 2019, il difensore della parte ricorrente - SSD Viareggio 2014 a r.l. - avv. Stefano Pellacani; l’avv. Debora Bandoni, per il resistente C.R. Toscana FIGC - LND, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Gianpaolo Sonaglia, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI; 

 

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Andreotta.

 

Ritenuto in Fatto 

 

Con ricorso depositato in data 12 agosto 2019, la SSD Viareggio 2014 adiva il Collegio di Garanzia dello Sport per sentir dichiarare illegittima la delibera adottata dal Consiglio Direttivo della Federcalcio Toscana, pubblicata nel C.U. n. 5/2019 del CR Toscana (del 24 luglio 2019), chiedendo l’adozione dei susseguenti provvedimenti ai fini dell’ammissione della SSD ricorrente ai campionati di Eccellenza e Juniores Regionali, per la stagione sportiva 2019-2020.

La SSD ricorrente chiedeva anche adottarsi provvedimento di sospensione cautelare della delibera impugnata, ma tale istanza veniva reietta, con provvedimento del 20 agosto 2019, dal Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport.

In detto provvedimento si è fatto, tra l’altro, puntuale riferimento ai principi stabiliti con decisione a Sezioni Unite n. 62/2018, cui ispirare il filtro preliminare dell’ammissibilità del ricorso.

A tal  proposito, in udienza, veniva espressamente invitato il procuratore della ricorrente a dedurre eventuali proprie nuove istanze.

La Procura Generale dello Sport, a sua volta, concludeva per linammissibilità del proposto ricorso e, in subordine, per la infondatezza.

Quanto al merito, è sufficiente qui ricordare che le doglianze della SSD Viareggio 2014, riassunte in ununica argomentazione, consistono nel contestare il carattere perentorio del termine fissato dal CR Toscana al 13 luglio 2019 per l’effettuazione della iscrizione online, sostenendo che tale termine, essendo previsto in modo del tutto autonomo e variabile dai diversi Comitati Regionali, non poteva in alcun modo, rispetto alla normativa primaria, assumere la forza della perentorieche era stata ritenuta col provvedimento impugnato. 

 

Considerato in Diritto 

 

Ritiene il Collegio che vada dapprima esaminata la eccezione di inammissibilità del ricorso, peraltro segnalata nel richiamato decreto del Presidente del Collegio, in data 20 agosto 2019, laddove si legge che è necessario un approfondimento sull’ammissibilità del ricorso, alla luce dei principi stabiliti dalla sentenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (n. 62/2018 del 25 settembre 2018), nonché sull’orientamento recettivo di tali principi, già fatti propri dalla presente Sezione con sentenza n. 14/2019 del 13 febbraio 2019.

Orbene, questo Collegio ritiene che l’eccezione sollevata anche dalla Procura Generale dello Sport sia fondata e vada, pertanto, accolta. Eil caso, peraltro, di evidenziare che, oltre a quanto già ricordato in punto di instaurazione del contraddittorio sulla inammissibilità del ricorso (inizialmente non eccepita da parte resistente), nella specie valga comunque il principio dettato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. Civ., SS. UU., 15 dicembre 2015, n. 25208), secondo cui, quando si perviene a decisione soltanto di natura esclusivamente processuale: non è neppure astrattamente configurabile la violazione dellart. 101 c.p.c. perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati.

Non sfugge alla Sezione che i regolamenti federali di giustizia sportiva presentino lacune e contraddizioni sistematiche, dovute, in parte, al mancato recepimento dei principi espressi (ed ai quali vè obbligo di uniformazione) dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI (Deliberazionn. 1538 Consiglio Nazionale del 9 novembre 2015, approvato con Decreto Presidenza Consiglidei Ministri del 16 dicembre 2015) e, in parte, ad una assenza di coordinamento delle norme endofederali primarie con i regolamenti applicativi, ma tali circostanze, se potevano, in fase di prima applicazione dei principi generali, costituire circostanze esimenti in capo ai tesserati ed affiliati, oggidì non possono più venire in soccorso di pur ragionate e ben spiegate motivazioni contenute negli scritti difensivi; e tanto perché, proprio al fine di tracciare un solco con il passato (che, appunto, riconosceva le lacune federali appena segnalate come circostanze utili per l’ingresso alla delibazione del Collegio di Garanzia dello Sport, sulla base del disposto dellart. 54, comma 3, CGS CONI), le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia (decisione n. 62/18 del 25 settembre 2018), in applicazione del principio di nomofilachia ed al fine di correggere le storture e le lacune dei Regolamenti di Giustizia federali, hanno avuto modo di affermare che solo eccezionalmente, nei casi che sono indicati nel citato terzo comma dellart. 54, il Collegio di Garanzia può decidere in un unico grado di giudizio. Ciò accade non solo quando sono impugnati atti e provvedimenti del CONI, ma anche negli altri casi individuati da “altre disposizioni del presente Codice, da delibere della Giunta nazionale del Coni, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali” e che si deve, pertanto, ritenere che sia gli atti regolamentari sia i conseguenti atti applicativi eventualmente lesivi delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dallordinamento sportivo siano impugnabili davanti il Tribunale Federale e, quindi, nellambito della giustizia tesa a tutelare le situazioni giuridiche soggettive riconosciute dallordinamento federale. Del resto, non sarebbe logico ritenere possibile limpugnazione davanti al Collegio di Garanzia delle disposizioni regolamentari ed, invece, limpugnazione davanti agli Organi di Giustizia federale degli atti che ne fanno applicazione”.

La presente Sezione si è, peraltro, già uniformata a questo principio con la decisione n. 14/2019 del 13 febbraio 2019, ove si ribadisce la prevalenza del principio di tassatività e tipicità della competenza del Collegio di Garanzia in unico grado (ovvero quando ciò sia espressamente previsto da norme giustiziali del legislatore sportivo) rispetto alla originaria impostazione di residualità, nel senso che, secondo una interpretazione letterale dell’art. 54 CGS CONI, si riteneva che ogni qualvolta nulla si diceva nella regolamentazione federale in merito alla competenza decisoria degli organi di Giustizia federale, neppure in termini di casistica specifica, si accedeva al Collegio di Garanzia (sul punto si veda decisione n. 34/18 del 30 maggio 2018 di Questa Sezione). Tale orientamento, come innanzi ripetuto, è oggi definitivamente tramontato con la chiarificazione e lo scioglimento dei contrasti interpretativi forniti dalle Sezioni Unite.

La declaratoria di inammissibilità solleva il Collegio dall’esame delle altre questioni oggetto del ricorso.

Le spese del presente procedimento sono liquidate e decise come da dispositivo, in ossequio al principio della soccombenza, non potendosi accedere all’istituto della compensazione, atteso che le questioni trattate costituiscono principi ormai noti e tali da considerarsi jus receptum.

 

PQM 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione

 

 Dichiara inammissibile il ricorso. 

 

Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  vengono  liquidate  nella  misura  di   2.000,00,  oltre accessori di legge, in favore del resistente Comitato Regionale Toscana della FIGC LND. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 9 settembre 2019.

 

 

IL PRESIDENTE                                                                             IL RELATORE

F.to Mario Sanino                                                                           F.to Giuseppe Andreotta 

 

Depositato in Roma, in data 8 ottobre 2019

IL SEGRETARIO

F.to Alvio La Face

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