CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Prima – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 80/2019 del 9 ottobre 2019 – ASD Atletico Oristano CF/Federazione Italiana Giuoco Calcio/ASD Riozzese
Decisione n. 80
Anno 2019
IL COLLEGIO DI GARANZIA PRIMA SEZIONE
composta da
Mario Sanino - Presidente
Giuseppe Musacchio - Relatore
Giuseppe Andreotta
Angelo Canale
Guido Cecinelli - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2019, presentato, in data 20 marzo 2019, dalla ASD Atletico Oristano CF, rappresentata e difesa dall’avv. Matteo Sperduti,
contro
la Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, rappresentata e difesa dall’avv. Stefano La Porta,
l’ASD Riozzese, rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Rondini;
e la Corte Sportiva di Appello c/o la FIGC;
avverso
la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio, cui al C.U. n. 99/CSA del 21 febbraio 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso presentato dalla ASD Riozzese contro la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la LND - Dipartimento Calcio femminile, pubblicata con C.U. n. 37 del 19 dicembre 2018 ed in riforma della stessa, è stato disposto l’annullamento delle sanzioni inflitte ed è stata ordinata la disputa della gara.
Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;
uditi, nell'udienza del 18 aprile 2019, il difensore della parte ricorrente - ASD Atletico Oristano CF - avv. Matteo Sperduti; l’avv. Francesco Rondini, per la resistente ASD Riozzese; l’avv. Stefano La Porta, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. prof. Daniela Noviello, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, avv. Giuseppe Musacchio.
Ritenuto in Fatto
Per il giorno 16 dicembre 2018, alle ore 14:30, era in programma la gara del Campionato di Serie C Femminile - girone B, tra l’ASD Atletico Oristano CF e l’ASD Riozzese, da disputarsi presso l’impianto sportivo comunale della città di Oristano.
La gara non si è potuta svolgere in quanto l’ASD Riozzese non si è presentata e l’arbitro, dopo aver effettuato il riconoscimento delle atlete della squadra di casa - ASD Atletico Oristano CF - ed aver atteso il tempo regolamentare, ha dichiarato la conclusione della partita.
La squadra dell’ADS Riozzese non si è presentata per lo svolgimento della gara per problemi all’imbarco all’aereoporto di Orio al Serio, dal quale era previsto il volo che sarebbe dovuto decollare alle ore 8:30; problemi consistiti, secondo la prospettazione della stessa, nella disorganizzazione dello scalo nel quale, nella circostanza, risultavano aperti circa la metà dei varchi, risultati insufficienti per consentire agli atleti ed allo staff della ADS Riozzese di raggiungere tempestivamente il “gate” d’imbarco.
L’inconveniente sarebbe stato tempestivamente comunicato telefonicamente alla ASD Atletico Oristano CF attraverso il Vice Presidente Emilio Naitza e successivamente, sempre nella mattinata del 16 dicembre 2018, a mezzo e-mail, con allegato, altresì, il reclamo sporto alla SACBO (società gestore dello scalo lombardo).
Con la stessa corrispondenza, a mezzo e-mail, la ASD Riozzese ha richiesto anche il rinvio d’ufficio della gara.
A riprova della buona fede della Società, il giorno successivo la stessa ha inoltrato copia delle carte di imbarco di tutti i componenti del sodalizio che partecipavano alla trasferta.
Il Giudice Sportivo, ritenendo che la documentazione pervenuta presentava solo dichiarazioni di parte, senza che vi fosse nessun atto o documento di conferma da parte della società aeroportuale o di qualsiasi altro soggetto, ha comminato la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 500,00. Avverso detta pronuncia l’ASD Riozzese, in data 22 dicembre 2018, ha presentato gravame alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, sostenendo che la compagine, pur essendo arrivata per tempo per espletare le consuete operazioni di imbarco all’aereoporto e pur avendo evidenziato ai responsabili dello scalo la lentezza delle operazioni di controllo, si trovava impossibilitata a salire sul velivolo ed immediatamente dopo avvisava gli organi competenti dell’impedimento (il Vice Segretario del dipartimento Calcio Femminile ed il Vice Presidente della squadra ospitante).
Su tale presupposto, quindi, ha chiesto la riforma della decisione del Giudice Sportivo, in quanto sussistente la causa di forma maggiore di cui all’art. 55 delle NOIF.
La società ASD Atletico Oristano CF non si è costituita nel giudizio dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, la quale, ritenendo sussistente l’esimente ex art. 55 delle NOIF, con provvedimento del 1 febbraio 2019, pubblicato con il C.U. 99 del successivo 21 febbraio, ha accolto il ricorso annullando le sanzioni inflitte ed ordinando la disputa della gara.
Detta pronuncia è stata gravata dinanzi al Collegio di Garanzia da parte dell’ASD Atletico Oristano CF, proponendo sostanzialmente due motivi di ricorso: 1) la violazione ed erronea applicazione dei principi e della normativa in materia di regolarità della gara, ex artt. 17, 29 e 33 CGS; 2) la violazione dell’art. 55 NOIF della Federazione Italiana Giuoco Calcio, per travisamento dei fatti.
Quanto al primo motivo, sostiene l’Associazione ricorrente che l’intero procedimento attivato dalla ASD Riozzese sarebbe affetto da nullità, in quanto introdotto irritualmente senza l’inoltro del preannuncio di reclamo, che sarebbe dovuto essere tramesso al Giudice Sportivo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara, ex art. 29 CGS, mentre non può considerarsi alla stregua di un reclamo, di cui all’art. 33 CGS, la comunicazione inoltrata al Dipartimento Calcio Femminile.
Con il secondo motivo, invece, la ricorrente censura la decisione gravata, ritenendo che la Corte avrebbe violato l’art. 55 NOIF, in quanto, nella fattispecie, non sussisterebbe la causa di forza maggiore o, quantomeno, la stessa non sarebbe adeguatamente provata da parte della ASD Riozzese, come pure si evincerebbe dall’ordinanza istruttoria del 18 gennaio 2019 della stessa Corte, rimasta senza esito, in quanto la società aereoportuale non ha dato riscontro alle richieste della Società ricorrente.
Con memoria depositata il 29 marzo 2019, si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la quale, nell’impugnare quanto dedotto dalla reclamante, ha eccepito: 1) l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 54, comma 1, CGS CONI; 2) nel merito ed in subordine, l’infondatezza del ricorso, in quanto sussistente la causa di forza maggiore.
Quanto alla dedotta inammissibilità, la Federazione resistente sostiene che, con il ricorso, l’ASD Atletico Oristano CF avrebbe palesemente richiesto al Collegio un riesame nel merito e di sovvertire, quindi, l’apprezzamento di fatto svolto dagli Organi federali ai quali l’art. 55 NOIF demanda in maniera esclusiva il potere di valutare la sussistenza o meno dell’esimente. Relativamente, invece, alla dedotta (da parte dell’ASD Atletico Oristano CF) nullità del procedimento per mancata presentazione di rituale reclamo da parte dell’ASD Riozzese, la Federazione resistente ne ha rilevato l’infondatezza, in quanto risulta per tabulas che la decisione del Giudice Sportivo è stata assunta sulle “risultanze degli atti di gara” e non anche ad impulso della parte.
Sempre in data 29 marzo 2019 si è costituita in giudizio anche la ASD Riozzese, eccependo a sua volta: 1) l’inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 59, comma 4, lett. a), CGS CONI; 2) nel merito, l’infondatezza del ricorso, in quanto sussistente la causa di forza maggiore. Con memoria ex art. 60, comma 4, CGS CONI, depositata il 6 aprile 2019, l’ASD Atletico Oristano CF ha insistito nell’accoglimento del ricorso e per il rigetto dell’eccezione di inammissibilità, ex art. 59, comma 4, CGS CONI, sollevata dalla ASD Riozzese.
Considerato in Diritto
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla resistente ASD Riozzese per violazione dell’art. 59, comma 4, CGS CONI, per mancata allegazione della ricevuta di versamento del contributo per l’accesso al servizio di giustizia. L’eccezione deve essere disattesa, in quanto difetta del requisito dell’autosufficienza; requisito pacificamente estensibile alle eccezioni contenute nel controricorso.
Infatti, se è pur vero che l’art. 59, comma 4, del CGS CONI prevede che al ricorso deve essere allegata la ricevuta di versamento, il successivo comma 6 rimanda al regolamento di cui all’art.
12 bis, comma 8, dello Statuto del CONI la disciplina della modalità e dei termini del versamento.
Parte deducente, invece, non ha indicato quale sarebbe la norma regolamentare violata. Da qui il difetto dell’autosufficienza e la conseguente inammissibilità dell’eccezione.
Sempre in via preliminare, deve essere esaminato il primo motivo di ricorso con il quale la ASD Atletico Oristano CF ha eccepito la nullità dell’intero procedimento, in quanto introdotto irritualmente senza l’inoltro del preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo.
Il motivo è infondato, in quanto risulta per tabulas che il provvedimento del Giudice Sportivo, oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, è stato adottato sulla base delle risultanze degli atti ufficiali di gara e, quindi, ai sensi dell’art. 29, comma 3, CGS FIGC, il quale espressamente prevede la possibilità che il procedimento possa essere istaurato d’ufficio sulla base dei documenti ufficiali.
Posta la ritualità del gravame proposto dalla ASD Riozzese dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, il ricorso proposto dalla ASD Atletico Oristano CF è inammissibile per violazione dell’art. 54 del CGS CONI, a mente del quale il ricorso al Collegio è consentito esclusivamente per violazioni di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha ritenuto sussistente la causa di forza maggiore sulla base della ricostruzione della vicenda operata dalla ASD Riozzese e della documentazione prodotta (e-mail del 16 dicembre 2018 e del 22 gennaio 2019 e carte di imbarco).
Quanto alla ricostruzione dei fatti ed alla specifica circostanza che già nella mattina del 16 dicembre 2018 i dirigenti della ASD Riozzese avevano avvertito tanto i dirigenti della squadra avversaria che gli Uffici federali della difficoltà riscontrata in aeroporto, la contumacia dell’odierna ricorrente nel giudizio dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, nonché la mancata specifica contestazione dei fatti come ricostruiti, devono far considerare gli stessi come ammessi, ex art. 115 cpc, che ha normativamente disciplinato il c.d. “principio della non contestazione”, in merito al quale la giurisprudenza, tanto di legittimità che di merito, ha sempre ritenuto che la mancata contestazione di fatti giuridicamente rilevanti costituisce prova ai fini della decisione (per tutte, Cass. Civ., Sez. Un., 17 giugno 2004, n. 11353 e Cass. Civ., Sez. I, 27 febbraio 2008, n. 5191).
Ciò posto, nel ribadire che al Collegio di Garanzia è consentito ricorrere soltanto per violazione di norme di diritto e per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia e nel rilevare che, con il ricorso, l’ASD Atletico Oristano CF, pur invocando la violazione dell’art. 55 NOIF, sostanzialmente sollecita il Collegio ad un nuovo esame di merito del caso concreto, finalizzato a verificare ex novo se sussiste l’esimente della forza maggiore, è evidente l’inammissibilità del gravame, proprio per violazione dell’art. 54 CGS CONI.
Sebbene l’inammissibilità del ricorso sia assorbente, incidentalmente va, altresì, evidenziato che, quanto alle valutazioni di merito operate dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale, il provvedimento impugnato appare immune da vizi anche sotto il profilo della motivazione, in quanto coerente con le prove documentali e l’esposizione dei fatti. Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport Prima Sezione
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 aprile 2019.
Il Presidente Il Relatore
F.to Mario Sanino F.to Giuseppe Musacchio
Depositato in Roma, in data 9 ottobre 2019.
Il Segretario
F.to Alvio La Face