CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 68/2019 del 6 agosto 2019 – ASD La Pineta Roma/Federazione Italiana Tennis

Decisione n. 68

 

Anno 2019


 

 

 

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente Relatore

Giovanni Iannini

Laura Santoro

Mario Stella Richter

Alfredo Storto - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

 

DECISIONE 

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2019, presentato, in data 6 maggio 2019, dalla ASD La Pineta di Roma, in persona del suo Presidente p.t. Vittorio Rinaldi, rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Azzolini, 

nei confronti 

 

della Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (FIT), in persona del Procuratore Federale FIT, avv. Arianna Terzulli, e del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Francesco Polimei, 

e

 

      della FIT, rappresentata e difesa, dall’avv. Ciro Pellegrino,

 

per limpugnazione 

 

della decisione n. 2/2019 del 6 aprile 2019, resa dalla Corte Federale d'Appello della FIT, nel procedimento 87/2018, che, nel respingere il gravame della ricorrente, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FIT n. 4/2019 del 16 gennaio 2019 e, per l'effetto, le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado endofederale consistenti nella inibizione per 6 mesi a carico del legale rappresentante della ASD La Pineta, sig. Graziano Lupacchini, oltre all'ammenda di € 1.000,00 ciascuno, a carico dell'affiliata e del suo legale rappresentante, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, in relazione all'art. 3, comma 5, del R.G. FIT.

 

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; 

 

uditi, nell'udienza del 25 giugno 2019, il difensore della parte ricorrente - ASD La Pineta di Romavv. Fabio Azzolini; l’avv. Ciro Pellegrino, per la resistente FIT; i Sostituti Procuratori Federali FIT, avv.ti Niccolò Basili e Massimo Vannini, giusta delega all’uopo ricevuta dal Procuratore Federale FIT, avv. Arianna Terzulli, per la resistente Procura Federale FIT, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli artt. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

 

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, Pres. Dante D’Alessio. 

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto 

 

    1. Il Tribunale Federale FIT, con decisione n. 4/2019 del 16 gennaio 2019, ha irrogato la sanzione della inibizione per 6 mesi a carico del legale rappresentante della ASD La Pineta, sig. Graziano Lupacchini, oltre all'ammenda di € 1.000,00 ciascuno, a carico dell'affiliata e del suo legale rappresentante, per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, in relazione all'art. 3, comma 5, del R.G.
    1. Le sanzioni sono state confermate dalla Corte Federale d'Appello della FIT con la decisione n. 2/2019 del 6 aprile 2019.
    2. La società ASD La Pineta di Roma ha ora impugnato davanti al Collegio di Garanzia la citata decisione della Corte Federale d'Appello ritenendola erronea per diversi profili.
    3. Il ricorso deve essere tuttavia dichiarato inammissibile.

Infatti, l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI prevede, al primo comma, il possibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nellambito dellordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato lirrogazione di sanzioni tecnico- sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro”.

Con tale disposizione si è voluto evitare che il Collegio di Garanzia dello Sport, massimo organo della Giustizia Sportiva, potesse essere chiamato a decidere in ultima istanza anche su questioni ritenute di valore non rilevante.

    1. Considerato che, nella fattispecie, la ricorrente società ASD La Pineta di Roma ricorre avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, irrogata all’esito del giudizio di primo grado endofederale e confermata nel giudizio di appello, il suo ricorso davanti al Collegio di Garanzia deve ritenersi inammissibile, facendo applicazione della citata disposizione.
    2. Peraltro, per il valore della controversia, non può che farsi riferimento alla sanzione posta a carico della società ricorrente che agisce in giudizio nei limiti del suo interesse, mentre non può farsi riferimento alla sanzione (più elevata) posta a carico del Presidente Lupacchini che non ha ritenuto di dover impugnare la suindicata decisione della Corte Federale dAppello (e prima non ha impugnato la decisione del Tribunale Federale).
    3. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

Dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 giugno 2019. 

 

Il Presidente e Relatore

F.to Dante D’Alessio 

 

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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