CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Sezione Quarta – coni.it – atto non ufficiale – Decisione n. 69/2019 del 6 agosto 2019 – Romolo Rizzoli/Federazione Italiana Bocce

Decisione n. 69 

Anno 2019

 

IL COLLEGIO DI GARANZIA QUARTA SEZIONE

 

 

composta da 

Dante DAlessio - Presidente

Alfredo Storto - Relatore

Giovanni Iannini

Laura Santoro 

Mario Stella Richter - Componenti 

ha pronunciato la seguente 

DECISIONE

 

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 44/2019, presentato, in data 9 maggio 2019, dal sig. Romolo Rizzoli, rappresentato e difeso dall’avv.to Fabio Pennisi,

 

  avverso 

la decisione della Corte Federale dAppello della FIB n. 6/2019, resa nel procedimento disciplinare n. 2/2019, depositata il 9 aprile 2019 e comunicata nella stessa data, con la quale - a seguito del parziale accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 4/2019 del 18 gennaio 2019 - è stata applicata, nei confronti del ricorrente, la sanzione di tre mesi di squalifica e l’inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per dodici mesi, per aver tenuto “un comportamento lesivo dellonore e della reputazione degli organi operanti nellambito della FIB, quali Organi di Giustizia, e del suo Presidentee “per aver commesso il fatto coviolazione dei doveri derivanti dallesercizio delle funzioni di Presidente della CBIe, ancora, “per aver commesso il fatto a mezzo email inviata ad una pluralità di soggetti, contenti dichiarazioni lesive della figura e dellautorità degli Organi e delle istituzioni federali.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nelludienza del 25 giugno 2019, il difensore della parte ricorrente - sig. Romolo Rizzoli - avv. Fabio Pennisi; l’avv. prof. Enrico Lubrano e l’avv. Lorenzo Maria Cioccolini, assistiti dal dott. Riccardo Finili, per la resistente FIB, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Massimo Ciardullo, per la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, intervenuta ai sensi degli art. 59, comma 2, lett. b), e 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva Camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, cons. Alfredo Storto.

 

Ritenuto in fatto

  1. Con l’odierno ricorso Romolo Rizzoli, già Presidente della Federazione Italiana Bocce (FIB) dal 1993 al 1997, impugna la decisione n. 6/2019 resa il 9 aprile 2019 dalla Corte Federale dAppello all’esito del giudizio di rinvio intrapreso a seguito della decisione n. 4/2019 dell’11 dicembre 2018, pubblicata il 18 gennaio 2019, con la quale questo Collegio, riformando in parte la precedente decisione n. 5/2018 della medesima Corte, le aveva rimesso gli atti affinché, alla luce dei principi e delle indicazioni somministrati con la decisione di legittimità, si pronunciasse nuovamente sulla vicenda, collocata nel periodo della campagna elettorale del marzo 2017 per il rinnovo della Presidenza federale, presa ad oggetto nel procedimento disciplinare avviato a carico del Rizzoli l’11 maggio 2018, per violazione degli articoli 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell’articolo 8 dello Statuto Federale e, infine, degli articoli 1 e 60, comma 2, lettere i) ed n), del Regolamento di Giustizia e Disciplina della FIB, per la condotta di questi ritenuta «non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale».

Gli addebiti erano collegati alle dichiarazioni rese dal Rizzoli in una lettera del 16 febbraio 2018, tradotta in più lingue, e in una memoria del 23 gennaio 2018, inviate con e-mail al Direttivo della Confederazione Boccistica Internazionale (CBI), ai Presidenti delle Federazioni nazionali e ad alcuni consiglieri federali, contenenti giudizi e rilievi ritenuti gravemente lesivi dell’immagine della Federazione e del suo Presidente Marco Giunio De Sanctis, nonché della reputazione e delldignità di questi. Le dichiarazioni contestate erano inoltre aggravate dalla violazione dei doveri di Presidente della CBI, dall’aver inviato una pluralità di e-mail contenenti dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli organi federali e dalla recidiva.

1.1.  Con la sentenza n. 5/2019 la Corte Federale dAppello, pur ritenendo il rilievo disciplinare della condotta serbata dal Rizzoli, accoglieva in parte il reclamo avverso la pronuncia di prime cure, riducendo la sanzione irrogata a quattro mesi e quindici giorni di squalifica, con sospensione da qualsiasi carica dirigenziale per tredici mesi.

1.2.  Questo Collegio, con la decisione n. 4 del 2019, accoglieva in parte l’impugnativa spiegata avverso la pronuncia dappello e in particolare: a) riteneva che erroneamente la Corte avesse respinto il motivo di ricorso col quale era censurato il fatto che il giudice di prime cure aveva valutato, ai fini della diffamatorietà della condotta dell’incolpato, anche alcune espressioni non specificatamente contestate dalla Procura nell’atto di deferimento («clima che ad arte si stava creando ai danni di Rizzoli» e la definizione di «partigiana’ e non supportata da alcuna prova attendibile, anzi smentita dai fattila ricostruzione effettuata dalla Procura»); b) valutava errata la decisione della Corte di non ammettere la prova della registrazione, effettuata dal Rizzoli, di una sua conversazione avuta il 27 novembre 2015 col De Sanctis (e nel corso della quale quest’ultimo avrebbe offerto al ricorrente un compenso annuo pari a quello spettante al Presidente federale se si fosse ritirato dalla competizione elettorale) i cui contenuti, ove confermati in sede istruttoria, avrebbero assunto un valore di asseverazione in termini di verità fattuale di alcune delle affermazioni contestate al soggetto deferito; c) censurava il carattere apparente e l’insufficienza della motivazione della decisione dappello laddove era stato omesso l’esame della contrapposizione politica del Rizzoli con l’attuale dirigenza federale e del precedente invio da parte del Presidente De Sanctis e del Segretario Milana di comunicazioni denigratorie agli organi internazionali, ai fini dell’applicazione della scriminante del diritto di critica piuttosto che della mera attenuante riconosciuta per aver agito in stato d’ira.

La sentenza di legittimità aveva dunque rinviato alla Corte Federale dAppello per nuovamente pronunciarsi, alla luce del decisum, mediante la rinnovazione dei propri accertamenti e valutazioni di fatto e, in particolare, aveva disposto che fossero rinnovati: a) la valutazione di merito senza tenere in alcun conto le espressioni non contestate dalla Procura; b) la fase istruttoria, con l’ammissione della prova della registrazione e la valutazione dei relativi esiti; c) l’esame del clima di contrapposizione politica  inveratosi nel  periodo  considerato, ai fini dell’applicazione dell’invocata scriminante.

1.3.   Con la decisione n. 6/2019 del 9 aprile 2019, la Corte Federale dAppello, riconosciuta nuovamente la fondatezza dell’incolpazione e negata l’applicabilità della scriminante dell’esercizio del diritto di critica, definiva il giudizio di rinvio mediante lapplicazione al Rizzoli della sanzione di tre mesi di squalifica e dell’inibizione dal ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale per dodici mesi.

2.  Questultima decisione è oggi impugnata innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport dal Rizzoli che, nella sostanza, lamenta la disapplicazione da parte del Giudice di merito dei principi e delle indicazioni somministrati da questo Collegio.

2.1.  In particolare, con riguardo alle affermazioni contenute nella registrazione del colloquio tra il De Sanctis ed il Rizzoli, questultimo lamenta la violazione degli articoli 21 Cost. e 62, numero 2, del Codice della Giustizia Sportiva del Coni (CGS-CONI), in quanto la Corte Federale avrebbe travisato le indicazioni di questo Collegio, omettendo ogni valutazione delle affermazioni del De Sanctis, ma soffermandosi unicamente su quelle dell’odierno ricorrente, il cui comportamento è definito non del tutto “passivo”, mentre sarebbe addirittura messo in discussione il fatto storico dell’offerta di denaro del De Sanctis. Ancora, il giudice di secondo grado avrebbe posto laccento sul fatto che il Rizzoli aveva omesso di inviare l’intera trascrizione della conversazione registrata, trascurando tuttavia il fatto che l’esercizio del diritto di critica non soggiacerebbe ad alcun vincolo di obiettività ovvero di completezza della narrazione. Infine, la decisione impugnata, nell’affermare che l’intenzione del Rizzoli era unicamente quella di screditare gli organi federali e che tale fatto risulta dalle circostanze evidenziate sin dall’atto di deferimento, avrebbe errato ancora una volta, approfondendo la condotta del Rizzoli in luogo di quella del De Sanctis e prendendo in esame l’atto di deferimento che di per sé non è un elemento probatorio.

2.2.  Con riguardo all’esame della contrapposizione politica tra Rizzoli, da un lato, e De Sanctis e Milana dallaltro, e alla mancata valutazione delle lettere inviate da questi agli organi internazionali, il ricorrente censura la violazione degli articoli 21 Cost., 62, numero 2, CGS-CONI e 5 dello Statuto FIB, nonché la motivazione solo apparente o comunque mancante o insufficiente.

Più nel dettaglio, la Corte: a) avrebbe omesso di esaminare sia il contenuto delle lettere del De Sanctis e di Milana, sia la contrapposizione politica tra le parti in questione, sminuendo altresì il fatto obiettivo del tesseramento dellex Presidente federale durante il periodo di efficacia della carica, riportato come una mera affermazione del Rizzoli; b) avrebbe erroneamente ritenuto insussistente la scriminante del diritto di critica alla luce del fatto che le due comunicazioni esaminate (lettera del Segretario generale al Vice presidente vicario della CBI dell’11 luglio 2017 e lettera del 21 dicembre 2017 del Presidente FIB ai Presidenti della CBI in ordine al mancato tesseramento del Rizzoli) avrebbero avuto ad oggetto una circostanza che, ritenuta vera dagli autori, di per sé non assumerebbe alcun carattere lesivo dell’onore  e della reputazione di chicchessia, né varrebbe a legittimare la reazione sproporzionata del Rizzoli. Infatti, premesso che alle comunicazioni da esaminare avrebbe dovuto essere aggiunta unaltra lettera del DSanctis del 22 marzo 2018, sarebbe del tutto mancata ogni indagine in ordine alla contrapposizione politica tra le parti, una disamina puntuale del contenuto delle missive (contenenti anche altre affermazioni in danno del Rizzoli), nonché in ordine alla veridicità del fatto del tesseramento di diritto del Rizzoli nel quadriennio 2012-2016 quale Presidente federale.

2.3.  Quanto al vizio di extrapetizione della decisione impugnata, il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 21 Cost. e 62, numero 2, CGS-CONI, nonché l’apparenza ovvero la mancanza ovvero l’insufficienza della motivazione, in quanto la Corte si sarebbe soffermata su aspetti estranei al giudizio di rinvio.

In particolare, la Corte, nel prendere in esame gli stralci di alcune affermazioni del Rizzoli [«nellesercizio dei propri poteri, il presidente della FIB aveva proposto ed ottenuto la nomina a presidente del Tribunale Federale di una persona a lui senzaltro vicina», «guarda caso le nomine effettuate da De Sanctis e dal Consiglio Federale erano in gran parte riconducibili al mondo paralimpico da cui De Sanctis proveniva;», «il Tribunale mi condannava a 3 mesi di sospensione (ben più di quelli richiesti dalla Pubblica Accusa)»] per indurne il superamento del limite del diritto di critica, con sconfinamento in affermazioni diffamatorie nei confronti degli Organi di giustizia federale e dei singoli giudici e conseguente vulnus per l’immagine della stessa, si sarebbe impropriamente soffermata invece che sul presupposto della condotta del Rizzoli, nuovamente e solo su questultima, senza peraltro considerare la veridicità delle predette affermazioni, asseverata ad esempio proprio dal decreto col quale il Presidente della Corte Federale dAppello aveva accolto l’istanza di astensione del Presidente del Tribunale Federale nella causa tra Rizzoli e De Sanctis per avere quegli «conoscenza di diretta e frequentazione del sig. Marco Giunio De Sanctis, anche al di fuori dellambito strettamente lavorativo, nonché di essere stato beneficiario di incarichi da parte di ente in cui lo stesso De Sanctis svolgeva ruolo di Segretario Generale». La Corte avrebbe dunque omesso di prendere puntualmente in esame e correlativamente indicare in parte motiva le ragioni per cui, pur alla luce della oggettiva portata delle circostanze riferite dal Rizzoli, sia con riguardo alla circostanza sopra riportata, sia con riguardo alla provenienza dei componenti di diversi organi della FIB dall’ambiente paralimpico, l’odierno ricorrente avrebbe trasceso dall’esercizio del proprio diritto di critica per recare invece offesa alla reputazione della Federazione e dei propri organi.

Il ricorrente ha conclusivamente chiesto, previo annullamento della decisione gravata, di accertare l’infondatezza delle imputazioni ascritte al Rizzoli, mandandolo assolto dalle stesse.

    1. Si è difesa con memoria scritta la FIB, la quale ha dedotto che, invece, il Giudice del rinvio si sarebbe scrupolosamente attenuto ai principi e alle indicazioni declinati dal Collegio di Garanzia, valutando tuttavia in modo nuovamente sfavorevole al ricorrente le dichiarazioni rese da questi.

In limine, ha eccepito l’inammissibilità della nuova impugnativa in quanto con essa sarebbero stati censurati  apprezzamenti  di  merito  della  Corte  Federale,  sollecitando  un  controllo  che fuoriuscirebbe dal perimetro giurisdizionale assegnato all’organo apicale della giustizia sportiva. Pertanto, ha invocato la complessiva reiezione del ricorso.

    1. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato il provvedimento del 20 giugno 2019, col quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero in ordine al fatto (oggetto di esposto del Rizzoli e della registrazione per cui è oggi causa innanzi a questo Collegio di Garanzia) che il De Sanctis, nel corso di un pranzo avvenuto nel 2015, aveva offerto al primo somme di denaro tratte dai fondi destinati allo svolgimento di discipline sportive in cambio della rinuncia a candidarsi quale Presidente della FIB.
    2. La causa è stata trattenuta per la decisione all’esito di ampia discussione, cui hanno partecipato il ricorrente, la FIB e la Procura Generale dello Sport, la quale ultima, avendo dedotto che la nuova pronuncia della Corte Federale dAppello presenterebbe un motivazione apparente, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Considerato in diritto

 

  1. Va premesso alla disamina delle censure articolate dal ricorrente e delle difese spiegate dalla FIB, che i principi di diritto e le indicazioni enunciati dal Collegio di Garanzia costituiscono un vincolo assoluto e complessivo per tutta la successiva attività di riesame rimessa agli organi di giustizia endofederali. Pertanto, in caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, così come per il difetto di motivazione o di istruttoria, questo Collegio ha già avuto modo di puntualizzare che «il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nellambito di tale enunciazione» (Prima Sezione, decisione 19-28 novembre 2018, n. 76).

Nondimeno, occorre considerare che l’applicazione di questo principio non erode il confine dei poteri assegnati al Collegio di Garanzia, rimanendo estranea al giudizio innanzi a questultimo ogni sollecitazione a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito ovvero ad inscrivere tra i motivi «di diritto lassunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata» (Sezioni Unite, decisione 27 ottobre-24 novembre 2015, n. 58).

Nel caso di specie, il controllo di questo Collegio, ai sensi dell’articolo 54, primo comma, CGS- CONI, rimane dunque circoscritto, col filtro dei motivi di ricorso, alla verifica dell’attività del giudice del rinvio sia con riguardo alle norme di diritto evocate, sia con riguardo all’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (su cui v. la decisione n. 44 del 2017 delle Sezioni Unite di questo Collegio), con la particolarità di comprendere tra i parametri di commisurazione i principi di diritto somministrati in caso di rinvio ai sensi dell’articolo 62, comma 2, CGS-CONI.

1.1.  Ciò posto, con la decisione n. 4 del 2019 il Collegio, nell’accogliere l’impugnativa del Rizzoli ed annullare la pronuncia dappello, aveva puntualmente posto a vincolo della successiva attività del giudice in fase di rinvio:

a)   di rinnovare la valutazione in ordine alla portata diffamatoria delle espressioni imputate al Rizzoli, non considerando in particolare due frasi mai contestategli dalla Procura;

b)  di ammettere la prova della registrazione del colloquio avvenuto tra De Sanctis e Rizzoli, nel corso del quale il primo avrebbe offerto al secondo una somma di denaro per ottenerne la rinuncia alla candidatura a Presidente federale, «valutandone gli esiti», visto che i relativi «contenuti, ove confermati in sede istruttoria, avrebbero invece assunto un valore di asseverazione in termini di verità fattuale di alcune delle affermazioni contestate al soggetto deferito», e rinnovando «il relativo segmento processuale»;

c)  di valutare e quindi di motivare puntualmente in ordine al rilievo delle circostanze fattuali della contrapposizione politica del Rizzoli con l’attuale dirigenza federale e del precedente invio da parte del Presidente De Sanctis e del Segretario Milana di comunicazioni ritenute denigratorie agli organi internazionali, ai fini dell’applicazione della scriminante del diritto di critica in luogo della mera attenuante dell’aver agito in stato d’ira;

d)  di procedere, quindi, «ad una nuova completa e specifica valutazione del punto in questione, anche alla luce del nuovo quadro processuale risultante dalla decisione di cui ai punti 2.2. e 2.3. che precedono» [a) e b) di questa ricostruzione].

2.  La decisione n. 6 del 2019 della Corte Federale dAppello ha violato sotto vari profili il vincolo posto dal giudice di legittimità.

Infatti, pur avendo formalmente eliminato dal proprio ragionamento le frasi del Rizzoli non contestate a questi dalla Procura e proceduto alla rivalutazione dell’esistenza della scriminante del diritto di critica, anche alla luce della prova della registrazione del colloquio tra i candidati e delle missive inviate dal Presidente e dal Segretario Generale attuali agli organi della CBI, il giudice del rinvio ha sostanzialmente omesso di compiere la rivalutazione predicata dalla pronuncia rescindente.

2.1.  In primo luogo, nel prendere in considerazione la trascrizione del colloquio in questione, la Corte ha posto l’accento sul fatto che il Rizzoli aveva omesso «di inviare lintera trascrizione della conversazione», comunque acquisita agli atti del procedimento di rinvio per averla depositata la

«difesa del Rizzoli nel corso del giudizio di primo grado» e dalla quale sortirebbe una «diversa prospettiva, di cui sarebbe stato necessario dare contezza ai destinatari della comunicazione, stante la delicatezza del tenore della conversazione, emergendo un comportamento non del tutto passivo’ da parte del Rizzoli», in particolare alla luce di alcuni passaggi riportati nella decisione (così a pag. 8 della decisione n. 6 del 2019).

Ora, posta l’irrilevanza della trasmissione parziale di trascrizioni comunque appartenenti integralmente al processo perché prodotte dallo stesso ricorrente in altra fase di esso, l’analisi del giudice del rinvio ha preso in considerazione ai fini decisori soltanto l’aspetto della non completa passività del comportamento del Rizzoli, omettendo completamente ogni esame del colloquio nella sua interezza e, in particolare, non facendo alcun cenno alla parte di conversazione ascrivibile al De Sanctis che, pure, avrebbe effettuato la proposta di dazione di denaro per scongiurare la ricandidatura dell’odierno ricorrente.

Il macroscopico deficit valutativo e motivatorio si riflette in un ossequio solo apparente alle prescrizioni di questo Collegio che restano invece totalmente inottemperate.

2.2.   Allo stesso modo, nell’effettuare la prescritta rivalutazione ai fini dell’applicazione della scriminante del diritto di critica in luogo della mera attenuante dell’aver agito in stato d’ira, la Corte:

a) senza prenderne puntualmente in esame il contenuto, ha apoditticamente valutato come «di per sé non lesive dellonore e della reputazione di alcuno» e inidonee a legittimare «una reazione del tutto sproporzionata come quella del Rizzoli, che è di ben altro tenore» le missive del De Sanctis e del Milana dell’11 luglio e del 21 dicembre 2017,  anche perché contenenti una circostanza (il mancato tesseramento del Rizzoli) «ritenuta vera dallautore della comunicazione», ed ha omesso di considerare anche quella del De Sanctis del 22 marzo 2018; b) ha del pari apoditticamente sottolineato il carattere diffamatorio delle comunicazioni e delle affermazioni del Rizzoli, senza correlativamente soppesarne in alcun modo l’allegato fondamento di veridicità (ancorché putativa) evidenziato in ricorso; c) ha omesso completamente di scrutinare il contesto costituito dal clima di contrapposizione politica tra i soggetti in questione, così come prescritto da questo Collegio; d) non ha conseguentemente effettuato la «nuova completa e specifica valutazione del punto in questione, anche alla luce del nuovo quadro processuale risultante dalla decisione di cui ai punti 2.2. e 2.3. che precedono», pure prescritta dalla decisione n. 4 del 2019. In definitiva, assorbito ogni altro motivo di ricorso, la pronuncia in questione si manifesta in termini di complessiva elusività dei principi e delle indicazioni somministrati da questo Collegio, con lconseguenza che va interamente cassata, con nuovo rinvio alla Corte Federale dAppello affinché, in composizione rinnovata e che non comprenda alcuno dei giudici che si sono finora occupati in qualsiasi grado della vicenda, si pronunci nuovamente alla luce sia dei principi e delle indicazioni contenuti nella decisione n. 4 del 2019, sia di quelli contenuti in questa decisione.

  1. Quanto alle spese di lite, facendo applicazione del principio della soccombenza, esse vanno liquidate a carico della FIB e in favore del Rizzoli nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M. 

Il Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione 

 

Accoglie il ricorso e rinvia alla Corte Federale dAppello della FIB.

 

Condanna la FIB alle spese, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge, in favore del ricorrente sig. Rizzoli. 

 

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. 

 

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 25 giugno 2019.

 

 

Il Presidente                                                                        Il Relatore

F.to Dante D’Alessio                                                            F.to Alfredo Storto

 

 

Depositato in Roma, in data 6 agosto 2019.

Il Segretario

F.to Alvio La Face

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